TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2024, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
1567 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1567 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 19/10/1980 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. ARGINELLI ELISA e dall' avv.
MEZZACAPO DANIELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con verbale di separazione concluso in data 29.01.2018 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha dichiarato di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
19/10/1980 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n. 366 parte
2 Serie A anno 1980; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/07/2024, che integralmente si riportano:
1) La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà nella sua CP_1
esclusiva disponibilità;
2 2) Il IG. si impegna a versare la somma mensile di € 500,00 in favore della Pt_1
IG.ra , quale rimborso della rata del mutuo dalla stessa contratto, per CP_1
le motivazioni di cui alle premesse del suesteso atto e fino a sua totale estinzione;
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver ripartito, prima d'ora, fra loro ogni bene comune.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 04/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1567 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 19/10/1980 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. ARGINELLI ELISA e dall' avv.
MEZZACAPO DANIELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con verbale di separazione concluso in data 29.01.2018 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha dichiarato di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
19/10/1980 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n. 366 parte
2 Serie A anno 1980; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
16/07/2024, che integralmente si riportano:
1) La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà nella sua CP_1
esclusiva disponibilità;
2 2) Il IG. si impegna a versare la somma mensile di € 500,00 in favore della Pt_1
IG.ra , quale rimborso della rata del mutuo dalla stessa contratto, per CP_1
le motivazioni di cui alle premesse del suesteso atto e fino a sua totale estinzione;
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver ripartito, prima d'ora, fra loro ogni bene comune.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 04/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)