Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 05/06/2025, n. 10940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10940 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2024, proposto da
UC De RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OR RA, NA TO, non costituiti in giudizio;
per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio
serbato dall'Amministrazione in ordine alla domanda di riconoscimento del titolo di sostegno rilasciato in SP (domanda n. 29661 inoltrata il 19/4/2023)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 c.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in SP.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di stile.
In prossimità della camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia ritualmente notificato alla controparte.
Alla camera di consiglio odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, rilevata la ritualità della rinuncia e la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 35 e 84 CPA, che darne atto e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO