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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
EC EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3392/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006357049000 IMU
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030952231000 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005329527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240011181146000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5290/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 4 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate – IS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90063570 49000, notificatagli il 15 luglio di quello stesso anno, in riferimento a cinque delle cartelle di pagamento ad essa sottese. A detrimento di tale intimazione l'odierno ricorrente ha eccepito che tre di quelle cartelle non gli erano mai state notificate e che, quindi, si erano prescritti i crediti da esse recati.
Perciò, in parte qua, il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Dopo essersi limitato ad una costituzione formale il 9 settembre 2025, con memoria prodotta il 4 novembre di quello stesso anno l'AdER ha evidenziato che erano state validamente notificate al Ricorrente_1 tutte e cinque le cartelle sottese all'intimazione impugnata.
3. Con memoria depositata il 5 novembre 2025 l'odierno ricorrente ha insistito nelle proprie argomentazioni.
4. All'udienza del 28 novembre 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato che l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90063570 49000 risulta scaturita da sei cartelle di pagamento, tutte le quali vengono richiamate nel ricorso, ad eccezione della più risalente: che era la n° 028 2018 00174320 68000, avente ad oggetto il canone acqua e, quindi, esulante dalla giurisdizione tributaria. Invece, nella successiva memoria, il Ricorrente_1 ha menzionato soltanto tre delle altre cinque cartelle: trascurandone due, entrambe in materia di contributo unificato per cause civili.
6. Comunque, anche a mantenendo fermo il thema decidendum delineato nel ricorso introduttivo, unitamente alla memoria prodotta il 4 novembre 2025 l'AdER ha dimostrato che la cartella n°:
- 028 2019 00309522 31000, in materia di imposta di registro, è stata depositata presso la casa comunale di Parete il 16 febbraio 2022, con ricezione della relativa raccomandata confermativa l'11 del mese successivo;
- 028 2023 00308151 80000, in materia di contributo unificato per un giudizio civile, è stata consegnata il
4 gennaio 2024 a mani proprie del destinatario;
- 028 2023 00308152 81000, anch'essa in materia di contributo unificato per un giudizio civile, è stata consegnata il 4 gennaio 2024 a mani proprie del destinatario;
- 028 2024 00053295 27000, in materia di tassa automobilistica, è stata consegnata il 26 aprile 2024 a mani proprie del destinatario;
- 028 2024 00111811 46000, in materia di IMU, è stata consegnata il 12 aprile 2024 a mani proprie del destinatario.
Palesemente, inoltre, a partire da tali date di notificazione non è compiutamente maturato neppure il termine di prescrizione triennale, peraltro applicabile soltanto riguardo alla tassa automobilistica.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, alla luce dell'ammontare leggermente superiore al migliaio di euro che hanno nel loro insieme le cinque cartelle oggetto del contendere, possono liquidarsi in 250 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate – IS le spese di lite, liquidate in 250 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
il giudice monocratico
(UG EC)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
EC EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3392/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006357049000 IMU
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030952231000 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005329527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240011181146000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5290/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 4 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate – IS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90063570 49000, notificatagli il 15 luglio di quello stesso anno, in riferimento a cinque delle cartelle di pagamento ad essa sottese. A detrimento di tale intimazione l'odierno ricorrente ha eccepito che tre di quelle cartelle non gli erano mai state notificate e che, quindi, si erano prescritti i crediti da esse recati.
Perciò, in parte qua, il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Dopo essersi limitato ad una costituzione formale il 9 settembre 2025, con memoria prodotta il 4 novembre di quello stesso anno l'AdER ha evidenziato che erano state validamente notificate al Ricorrente_1 tutte e cinque le cartelle sottese all'intimazione impugnata.
3. Con memoria depositata il 5 novembre 2025 l'odierno ricorrente ha insistito nelle proprie argomentazioni.
4. All'udienza del 28 novembre 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato che l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90063570 49000 risulta scaturita da sei cartelle di pagamento, tutte le quali vengono richiamate nel ricorso, ad eccezione della più risalente: che era la n° 028 2018 00174320 68000, avente ad oggetto il canone acqua e, quindi, esulante dalla giurisdizione tributaria. Invece, nella successiva memoria, il Ricorrente_1 ha menzionato soltanto tre delle altre cinque cartelle: trascurandone due, entrambe in materia di contributo unificato per cause civili.
6. Comunque, anche a mantenendo fermo il thema decidendum delineato nel ricorso introduttivo, unitamente alla memoria prodotta il 4 novembre 2025 l'AdER ha dimostrato che la cartella n°:
- 028 2019 00309522 31000, in materia di imposta di registro, è stata depositata presso la casa comunale di Parete il 16 febbraio 2022, con ricezione della relativa raccomandata confermativa l'11 del mese successivo;
- 028 2023 00308151 80000, in materia di contributo unificato per un giudizio civile, è stata consegnata il
4 gennaio 2024 a mani proprie del destinatario;
- 028 2023 00308152 81000, anch'essa in materia di contributo unificato per un giudizio civile, è stata consegnata il 4 gennaio 2024 a mani proprie del destinatario;
- 028 2024 00053295 27000, in materia di tassa automobilistica, è stata consegnata il 26 aprile 2024 a mani proprie del destinatario;
- 028 2024 00111811 46000, in materia di IMU, è stata consegnata il 12 aprile 2024 a mani proprie del destinatario.
Palesemente, inoltre, a partire da tali date di notificazione non è compiutamente maturato neppure il termine di prescrizione triennale, peraltro applicabile soltanto riguardo alla tassa automobilistica.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, alla luce dell'ammontare leggermente superiore al migliaio di euro che hanno nel loro insieme le cinque cartelle oggetto del contendere, possono liquidarsi in 250 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate – IS le spese di lite, liquidate in 250 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
il giudice monocratico
(UG EC)