Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
Sentenza 22 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 15/07/2022, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 00428/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2022, proposto da
FR CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'accertamento
del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dall'INPS in ordine al pagamento del conguaglio sul TFS dovuto al ricorrente con riferimento a tutti i servizi utili e riconosciuti all'Amministrazione,
e per la condanna all’emanazione del provvedimento di conguaglio, oltre che al risarcimento dei danni subiti per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per l’INPS il difensore avv. I. De Leonardis;
- rilevato che, in sede di costituzione in giudizio, l’INPS ha rappresentato di non aver riconosciuto nel TFS il periodo prestato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (dal 22/02/1973 al 09/06/1977), stante l’assenza di domanda riscatto da parte del ricorrente;
- ritenuta la necessità che – soprassedendo, allo stato, dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso dedotti dall’INPS – il ricorrente deduca sul punto, evidenziando, in particolare, se vi sia stata o meno domanda di riscatto del periodo prestato alle dipendenze dell’INA;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 27.9.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, ordina gli adempimenti descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 27.9.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO