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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 49/2019 promossa da:
( ,e rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dagli avv ti Eleonora Manzini Milli del foro di Trieste e Franco Roberto Donato ., giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore
Attori
CO
,in persona del quale legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore
Convenuto contumaciale
OGGETTO: lesione personale
All'udienza del 26 marzo 2025 la parti precisava a verbale le proprie conclusioni, da aversi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano dinnanzi all'intestato Tribunale, il per ivi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
, nella causazione dell'incidente in oggetto, per le causali di Controparte_1 cui in narrativa;
2) Per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni materiali patiti da l sig. , pari alla capital somma complessiva di € 860,72 Parte_3 per le causali di cui in narrativa, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al saldo effettivo;
3) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni fisici patiti dalla sig.ra , pari alla capital somma complessiva di € 23.016,00 per le Parte_4 causali di cui in narrativa, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al saldo effettivo;
4) Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, compresi il rimborso forfettario, il CPA e l'IVA, con distrazione in favore degli avv.ti Eleonora Lenzoni Milli e Franco Roberto Donato, che ne fanno richiesta ai sensi dell'art 93
Gli attori Deduceva che il giorno 4 giugno 2017, alle ore 18:50 circa, a Vibo Valentia frazione Marina (VV), in via Pizzo, il ciclomotore IA TY targato X6ZZWF, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra mentre Parte_3 Parte_4 transitava regolarmente in via Pizzo (SP. 522), con direzione di marcia Pizzo –
[...]
frazione Marina, nell'affrontare una curva verso sinistra a velocità moderata, CP_1
a causa della presenza di sabbia e detriti sull'asfalto, perdeva il controllo del proprio mezzo rovinando a terra. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ,prove testimoniali e consulenza medico-legale e infine ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26 marzo 2025 veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del convenuto in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio nonostante ' la regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
- Circa la ricostruzione dello svolgimento del sinistro, la dinamica descritta dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, non è stata smentita nel verbale di sommarie informazioni, redatto dagli agenti della Polizia Stradate di
[...]
, prontamente intervenuti sui luoghi oggetto di causa, nel quale si contestava CP_1 che la zona interessata risultava asciutta con presenza di sabbia sul manto stradale
- La predetta dinamica stata confermata all'udienza dell'8.3.2022 dalla teste Tes_1 che confermava la presenza di “tanta sabbia” sulla sede stradale. Lo stesso veniva confermato dall'Agente sentito all'udienza del 7.10.2022 il quale ricordava Tes_2 altresì che, a seguito dell'intervento, le Autorità chiamavano l'ANAS per effettuare la pulizia della strada;
Posto quanto sopra, la causa del sinistro è dunque integralmente ascrivibile al in persona del quale rapp.te p.t sensi dell'art. 2051 Controparte_1 CP_2
c.c., in quanto ente custode del marciapiede oggetto del sinistro, per aver omesso di restare le dovute cautele richieste per assicurare la tutela degli utenti della strada medesima;
si rammenta sul punto, in considerazione di un orientamento della Cassazione oramai consolidato, che la qualificazione del quale proprietario CP_1 del bene demaniale ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia idonea a fondare una presunzione di responsabilità per il danno cagionato;
Nel presente giudizio gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico subito in occasione dell' occorso per cui è causa , e la quantificazione della lesione all' integrità psico – fisica , che è conseguente ad un accertamento medico, nel caso de quo, è stata affidata alla dott.ssa , quale C.T.U. , specialista in ortopedia Per_1
L'odierno giudicante ritiene che per la quantificazione dei danni debba farsi riferimento alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. costituito: esiti di contusione gamba destra con ferita lacero-contusa, piccola ferita lacero- contusa gomito destro, contusione escoriata mano sinistra, escoriazioni multiple La predetta quantificazione è stata parzialmente riconosciuta dalla CTU che ha riconosciuto un'invalidità del 5 % 10 gg di Invalidità temporanea parziale al 75% , 10 al 50% e 10 al 25%. In ordine all' esatta determinazione dell' entità del risarcimento , che deve essere disposta con riferimento al momento di precisazione del quantum debeatur, si è ritenuto corretto applicare le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate. Il calcolo effettuato sulla base della tabella milanese, che deve essere così determinato danno biologico permanente € 5.787,29
Invalidità temporanea parziale al 75% € 351,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 234,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 117,20
Totale danno biologico temporaneo € 703,20
Danno morale (5%) € 324,52
Totale generale euro 6.815,01
oltre interessi legali e rivalutazione Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo
Le spese di CTU vanno poste a carico del Convenuto
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda attorea Condanna parte convenuta a titolo di risarcimento a euro
6815,01 Condanna il alle spese processuali che liquida in euro 5.077 oltre iva cap e CP_1 spese come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Eleonora Lenzoni Milli e Franco
Roberto Donato
Così deciso in Vibo Valentia, in data 26/03/2025
Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. R.G. 49/2019 promossa da:
( ,e rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dagli avv ti Eleonora Manzini Milli del foro di Trieste e Franco Roberto Donato ., giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore
Attori
CO
,in persona del quale legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore
Convenuto contumaciale
OGGETTO: lesione personale
All'udienza del 26 marzo 2025 la parti precisava a verbale le proprie conclusioni, da aversi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano dinnanzi all'intestato Tribunale, il per ivi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
, nella causazione dell'incidente in oggetto, per le causali di Controparte_1 cui in narrativa;
2) Per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni materiali patiti da l sig. , pari alla capital somma complessiva di € 860,72 Parte_3 per le causali di cui in narrativa, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al saldo effettivo;
3) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni fisici patiti dalla sig.ra , pari alla capital somma complessiva di € 23.016,00 per le Parte_4 causali di cui in narrativa, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al saldo effettivo;
4) Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, compresi il rimborso forfettario, il CPA e l'IVA, con distrazione in favore degli avv.ti Eleonora Lenzoni Milli e Franco Roberto Donato, che ne fanno richiesta ai sensi dell'art 93
Gli attori Deduceva che il giorno 4 giugno 2017, alle ore 18:50 circa, a Vibo Valentia frazione Marina (VV), in via Pizzo, il ciclomotore IA TY targato X6ZZWF, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra mentre Parte_3 Parte_4 transitava regolarmente in via Pizzo (SP. 522), con direzione di marcia Pizzo –
[...]
frazione Marina, nell'affrontare una curva verso sinistra a velocità moderata, CP_1
a causa della presenza di sabbia e detriti sull'asfalto, perdeva il controllo del proprio mezzo rovinando a terra. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ,prove testimoniali e consulenza medico-legale e infine ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26 marzo 2025 veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del convenuto in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio nonostante ' la regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
- Circa la ricostruzione dello svolgimento del sinistro, la dinamica descritta dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, non è stata smentita nel verbale di sommarie informazioni, redatto dagli agenti della Polizia Stradate di
[...]
, prontamente intervenuti sui luoghi oggetto di causa, nel quale si contestava CP_1 che la zona interessata risultava asciutta con presenza di sabbia sul manto stradale
- La predetta dinamica stata confermata all'udienza dell'8.3.2022 dalla teste Tes_1 che confermava la presenza di “tanta sabbia” sulla sede stradale. Lo stesso veniva confermato dall'Agente sentito all'udienza del 7.10.2022 il quale ricordava Tes_2 altresì che, a seguito dell'intervento, le Autorità chiamavano l'ANAS per effettuare la pulizia della strada;
Posto quanto sopra, la causa del sinistro è dunque integralmente ascrivibile al in persona del quale rapp.te p.t sensi dell'art. 2051 Controparte_1 CP_2
c.c., in quanto ente custode del marciapiede oggetto del sinistro, per aver omesso di restare le dovute cautele richieste per assicurare la tutela degli utenti della strada medesima;
si rammenta sul punto, in considerazione di un orientamento della Cassazione oramai consolidato, che la qualificazione del quale proprietario CP_1 del bene demaniale ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia idonea a fondare una presunzione di responsabilità per il danno cagionato;
Nel presente giudizio gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico subito in occasione dell' occorso per cui è causa , e la quantificazione della lesione all' integrità psico – fisica , che è conseguente ad un accertamento medico, nel caso de quo, è stata affidata alla dott.ssa , quale C.T.U. , specialista in ortopedia Per_1
L'odierno giudicante ritiene che per la quantificazione dei danni debba farsi riferimento alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. costituito: esiti di contusione gamba destra con ferita lacero-contusa, piccola ferita lacero- contusa gomito destro, contusione escoriata mano sinistra, escoriazioni multiple La predetta quantificazione è stata parzialmente riconosciuta dalla CTU che ha riconosciuto un'invalidità del 5 % 10 gg di Invalidità temporanea parziale al 75% , 10 al 50% e 10 al 25%. In ordine all' esatta determinazione dell' entità del risarcimento , che deve essere disposta con riferimento al momento di precisazione del quantum debeatur, si è ritenuto corretto applicare le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate. Il calcolo effettuato sulla base della tabella milanese, che deve essere così determinato danno biologico permanente € 5.787,29
Invalidità temporanea parziale al 75% € 351,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 234,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 117,20
Totale danno biologico temporaneo € 703,20
Danno morale (5%) € 324,52
Totale generale euro 6.815,01
oltre interessi legali e rivalutazione Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo
Le spese di CTU vanno poste a carico del Convenuto
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda attorea Condanna parte convenuta a titolo di risarcimento a euro
6815,01 Condanna il alle spese processuali che liquida in euro 5.077 oltre iva cap e CP_1 spese come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Eleonora Lenzoni Milli e Franco
Roberto Donato
Così deciso in Vibo Valentia, in data 26/03/2025
Sentenza resa ex art. 281 - sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annamaria Fortuna