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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1442/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. SUSANNA LA GRECA che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
E
Avv. MARIA GIANQUINTO n.q. di curatore speciale del minore
[...]
nato a [...] il [...], Persona_1
E con l'intervento del P.M. avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito, nonché che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore con Persona_1
collocamento presso di lei nell'abitazione sita in Vulcano, di sua esclusiva proprietà, di cui chiedeva l'assegnazione oltre la previsione, nei confronti di
, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio con la CP_1
cifra mensile di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva, decorsi i termini di legge, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in data
18.01.2010 a Parma.
Con decreto del 27.11.2024 venivano adottati i provvedimenti necessari ed indifferibili nell'interesse del minore.
Nella contumacia del resistente, in data 18 marzo 2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e veniva fissata l'udienza del 5.12.2024 per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
Con decreto del 15 novembre 2024 il Giudice delegato disponeva la costituzione in giudizio dell'avv. Maria Gianquinto già nominata curatore speciale del minore innanzi al Tribunale per i Minorenni di SS (nel procedimento n. 365/2024).
Con memoria di costituzione depositata in data 25 novembre 2024 il curatore speciale del minore chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale di
. CP_1
CP_ Sosteneva, al riguardo, che il non solo si era sottratto alle esigenze
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto improrogabili del minore, quali la cura, l'educazione, l'istruzione sana ed equilibrata ma addirittura aveva agito con comportamenti violenti, dal punto di vista fisico, verbale e psicologico, sulla e alla presenza del figlio Pt_1
nonché direttamente sul minore.
Chiedeva, inoltre, la conferma dell'affidamento esclusivo del minore alla madre o l'affidamento super esclusivo.
Rilevava: che il resistente si era reso irreperibile e si era disinteressato del figlio
– come anche dimostrato dal comportamento processuale;
che l'uomo era affetto da patologie psichiatriche oltre ad essere dedito all'uso di sostanze
CP_ stupefacenti;
che, inoltre, il era stato destinatario di un aggravamento della misura cautelare, applicata dal Tribunale di Sorveglianza.
Sosteneva, pertanto, che le circostanze in atti fossero di tale gravità da dimostrare una assoluta inadeguatezza genitoriale e giustificare l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
Con note depositate in data 29 novembre 2024, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e si riportava alla memoria di costituzione del 29 maggio
2024 depositata nel procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di
SS, dichiaratosi incompetente con provvedimento del 5.11.2024).
Rappresentava che con sentenza del 4.6.2024 aveva patteggiato CP_1
la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.
1 e 2 c.p. che stava scontando agli arresti domiciliari e che il Tribunale di
Sorveglianza aveva applicato a suo carico la misura della sorveglianza speciale, valutatane la pericolosità sociale.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in data
18.01.2010 a Parma, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parma, al n.
4 parte II Anno 2010. 2- Disporre l'affidamento del figlio minore in Persona_1
via esclusiva alla madre, sig.ra , ex art. 337 c. quater C.C. con Parte_1
collocamento esclusivo presso la madre nell'abitazione sita in Vulcano, Comune di Lipari, località Vulcanello, luogo di residenza del figlio minore già assegnata con Sentenza n.
305/2024; 3. Escludere ogni tipo di frequentazione del figlio con il padre per tutte le causali di cui in parte motiva. 4.- Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nato il [...] a [...], sul figlio minore CP_1 Persona_1
nato il [...] a [...] ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Disporre che il sig. concorra al mantenimento del figlio , in via indiretta, CP_1 Persona_1
mediante versamento alla sig.ra dell'importo di €. 200,00 mensili o in Parte_1
quella maggiore e/o minore nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie e mediche documentate. 6.- Dare atto che la sig.ra rinuncia a Parte_1
qualsiasi forma di mantenimento per sé a carico del 7.- Ordinare alla CP_1
cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emittenda sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Parma, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge. 8.-
Confermare i provvedimenti resi in sede di separazione. 10.- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza dell'1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter comma 2 c.p.c. il Giudice rimetteva la causa in decisione, sulla base delle conclusioni formulate dalla ricorrente e dal curatore speciale.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto In via preliminare si osserva che non si è costituito e, pertanto, CP_1
ne va dichiarata la contumacia.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del
18.3.2024.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, come si desume dalla protratta separazione e dalla contumacia del resistente, la domanda va accolta.
La ricorrente, così come il curatore speciale del minore, hanno chiesto la
CP_ decadenza del dalla responsabilità genitoriale sul figlio R_
, evidenziando che l'odierno resistente ha posto in essere nei
[...]
confronti del figlio una serie di gravi comportamenti ovvero:
- quando aveva solo cinque anni, gli tirava dal collo una maglia, procurandogli una lacerazione al collo e definendolo “merda, coglione e bastardo”;
- all'età di nove anni lo sbatteva al muro senza un motivo e lo prendeva a schiaffi lasciandogli sul viso i segni delle mani;
- nel 2019 con la scusa di portarlo con sé a fare una passeggiata presso il
Parco Corolla di Milazzo, si recava invece a SS e lo lasciava
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sull'auto incustodita per ore.
Ciò posto, in diritto l'art. 330 c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito, esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e di sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass.,
Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio.
Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n.
23669).
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra richiamati, sussistano i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto.
ha patteggiato per il reato di maltrattamenti in famiglia la pena CP_1
di anni tre e mesi quattro di reclusione che sta scontando agli arresti domiciliari.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Le condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dal padre nei confronti della moglie e del figlio minore sono puntualmente descritte nella sentenza del 4 giugno 2024 emessa nell'ambito del procedimento n.
2432/2023 R.G.N.R. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto.
In particolare, dalla motivazione della sentenza si apprende, tra i molteplici fatti commessi dall'odierno resistente (oltre quelli già sopra indicati dalla e dal curatore speciale) altresì: Pt_1
CP_
- che nell'estate del 2022 il , infuriato perché non gli era stata stirata la biancheria ed incurante della presenza del figlio, ha sferrato calci e spinte alla moglie;
- che in occasione della crociera fatta nel mese di novembre 2022,
CP_ l'ultima sera, il rientrato in cabina alle 7 di mattina ha raccontato, alla presenza della moglie, della suocera e del figlio minore, di essersi intrattenuto con una donna conosciuta in modo estemporaneo e dopo averne descritto le parti intime ha riferito con dovizia di particolari le performances sessuali della stessa.
Dalla lettura della relazione della NPIA di Milazzo emerge che il minore soffre di un “disturbo della sfera affettiva connessa alle problematiche del gruppo primario di supporto”.
I servizi sociali, nella relazione trasmessa il 14 febbraio 2025, dopo avere proceduto all'audizione del minore, hanno soggiunto che “Il vissuto personale ha portato a sviluppare una consapevolezza della "pericolosità" della figura paterna, R_
creando una chiara volontà di mantenere una distanza”.
Dall'esame della documentazione in atti non emerge, dunque, alcun indice
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto CP_ positivo che comprovi la capacità genitoriale del sicché ritiene il
Collegio che debba essere pronunziata la decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale sul figlio, non apparendo misura sufficiente, per garantire l'interesse del minore nemmeno la previsione di un affido super esclusivo all'altro genitore.
Dalla decadenza della responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo del minore alla madre, unico genitore che si è dimostrato capace di sostenere ed accudire il figlio.
Ed infatti, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza già descritta, mentre è emersa la piena idoneità genitoriale della che ha dimostrato di prendersi cura Pt_1
correttamente del figlio nel periodo del giudizio e durante il matrimonio.
Sul punto, in data 2 febbraio 2024 il Consultorio familiare di Lipari, incaricato di effettuare l'indagine psico-socio-ambientale relativa al minore, ha riferito che sul piano delle competenze genitoriali la è molto presente con il Pt_1
figlio, lo segue attivamente nel suo percorso e comprende le esigenze legate alla socializzazione, all'espressione di sé ed alla sua identità, pur avendo difficoltà a cogliere gli stati emotivi del ragazzo (v. relazione dei SS depositata in data 14.02.2025).
Per quanto compendiato si ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto nella sentenza di separazione.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto presso l'abitazione materna che rimane assegnata alla ricorrente.
Quanto al diritto di visita del minore nei confronti del padre, tenuto conto dell'età del minore 12 anni che è tale da essere capace di discernimento nonché della complessiva situazione quale emerge dalla costituzione del curatore speciale, deve essere disposto che il padre possa vedere e frequentare il figlio solo laddove sia compiuto con profitto un percorso di recupero delle capacità genitoriali a cura dei Servizi sociali competenti.
Ove tale percorso dovesse avere esito positivo i Servizi sociali competenti potranno verificare se sussiste un'apertura del minore alla frequentazione del padre – allo stato non presente - ed avviare – solo in caso positivo -i relativi incontri alla presenza dei medesimi servizi.
Del resto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario ha natura incoercibile (cfr. ex multis Cass. n. 20107 del 07.10.2016).
Ed infatti, il diritto del figlio alla bigenitorialità può essere esercitato anche nella sua accezione negativa, vale a dire, nel diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo.
Il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.
Sul punto, il minore sentito dai Servizi Sociali del Comune di Lipari, è risultato indifferente e non particolarmente interessato al rapporto con il
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto padre tanto da non manifestare desiderio di incontrarlo nonostante i diversi mesi di lontananza (cfr. relazione Servizi Sociali Comune di Lipari inviata il 17 giugno 2024 al Tribunale per i Minorenni di SS nonché relazione da ultimo depositata in data 14.02.2025).
Inoltre, lo stesso curatore speciale ha concluso nel ritenere non opportuno
CP_ regolamentare il diritto di visita del minore con il alla luce del comportamento tenuto durante il colloquio dal minore con lo stesso curatore
(“non è stato per nulla a suo agio nel parlare del padre, il ricordo di ciò che ha vissuto, ha provocato in lui un forte turbamento tanto da rabbuiarsi e rattristarsi”) nonché in considerazione di quanto dallo stesso riferito (“veniva picchiato e maltrattato senza un motivo”).
Quanto al mantenimento del minore, in assenza di elementi circa le condizioni reddituali e patrimoniali del resistente, che possano giustificare una modifica delle disposizioni economiche già previste nella sentenza di separazione, va confermato l'obbligo per di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'importo sopra indicato, secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Le spese del giudizio alla luce della natura del procedimento e del comportamento processuale del resistente devono essere interamente compensate.
p.q.m.
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 1442-2023 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di LIPARI il 18/01/2010, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 2, serie A, anno 2010, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di;
CP_1
affida il figlio minore in via esclusiva alla Persona_1
madre con collocazione presso di lei;
assegna la casa familiare a Parte_1
ordina a di corrispondere a entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio del beneficiario, oppure mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno mensile di € 200,00 per contributo al mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il medesimo figlio;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 8 aprile 2025
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1442/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. SUSANNA LA GRECA che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
E
Avv. MARIA GIANQUINTO n.q. di curatore speciale del minore
[...]
nato a [...] il [...], Persona_1
E con l'intervento del P.M. avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito, nonché che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore con Persona_1
collocamento presso di lei nell'abitazione sita in Vulcano, di sua esclusiva proprietà, di cui chiedeva l'assegnazione oltre la previsione, nei confronti di
, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio con la CP_1
cifra mensile di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva, decorsi i termini di legge, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in data
18.01.2010 a Parma.
Con decreto del 27.11.2024 venivano adottati i provvedimenti necessari ed indifferibili nell'interesse del minore.
Nella contumacia del resistente, in data 18 marzo 2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e veniva fissata l'udienza del 5.12.2024 per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
Con decreto del 15 novembre 2024 il Giudice delegato disponeva la costituzione in giudizio dell'avv. Maria Gianquinto già nominata curatore speciale del minore innanzi al Tribunale per i Minorenni di SS (nel procedimento n. 365/2024).
Con memoria di costituzione depositata in data 25 novembre 2024 il curatore speciale del minore chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale di
. CP_1
CP_ Sosteneva, al riguardo, che il non solo si era sottratto alle esigenze
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto improrogabili del minore, quali la cura, l'educazione, l'istruzione sana ed equilibrata ma addirittura aveva agito con comportamenti violenti, dal punto di vista fisico, verbale e psicologico, sulla e alla presenza del figlio Pt_1
nonché direttamente sul minore.
Chiedeva, inoltre, la conferma dell'affidamento esclusivo del minore alla madre o l'affidamento super esclusivo.
Rilevava: che il resistente si era reso irreperibile e si era disinteressato del figlio
– come anche dimostrato dal comportamento processuale;
che l'uomo era affetto da patologie psichiatriche oltre ad essere dedito all'uso di sostanze
CP_ stupefacenti;
che, inoltre, il era stato destinatario di un aggravamento della misura cautelare, applicata dal Tribunale di Sorveglianza.
Sosteneva, pertanto, che le circostanze in atti fossero di tale gravità da dimostrare una assoluta inadeguatezza genitoriale e giustificare l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
Con note depositate in data 29 novembre 2024, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e si riportava alla memoria di costituzione del 29 maggio
2024 depositata nel procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di
SS, dichiaratosi incompetente con provvedimento del 5.11.2024).
Rappresentava che con sentenza del 4.6.2024 aveva patteggiato CP_1
la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.
1 e 2 c.p. che stava scontando agli arresti domiciliari e che il Tribunale di
Sorveglianza aveva applicato a suo carico la misura della sorveglianza speciale, valutatane la pericolosità sociale.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in data
18.01.2010 a Parma, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parma, al n.
4 parte II Anno 2010. 2- Disporre l'affidamento del figlio minore in Persona_1
via esclusiva alla madre, sig.ra , ex art. 337 c. quater C.C. con Parte_1
collocamento esclusivo presso la madre nell'abitazione sita in Vulcano, Comune di Lipari, località Vulcanello, luogo di residenza del figlio minore già assegnata con Sentenza n.
305/2024; 3. Escludere ogni tipo di frequentazione del figlio con il padre per tutte le causali di cui in parte motiva. 4.- Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nato il [...] a [...], sul figlio minore CP_1 Persona_1
nato il [...] a [...] ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Disporre che il sig. concorra al mantenimento del figlio , in via indiretta, CP_1 Persona_1
mediante versamento alla sig.ra dell'importo di €. 200,00 mensili o in Parte_1
quella maggiore e/o minore nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie e mediche documentate. 6.- Dare atto che la sig.ra rinuncia a Parte_1
qualsiasi forma di mantenimento per sé a carico del 7.- Ordinare alla CP_1
cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emittenda sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Parma, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge. 8.-
Confermare i provvedimenti resi in sede di separazione. 10.- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza dell'1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter comma 2 c.p.c. il Giudice rimetteva la causa in decisione, sulla base delle conclusioni formulate dalla ricorrente e dal curatore speciale.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto In via preliminare si osserva che non si è costituito e, pertanto, CP_1
ne va dichiarata la contumacia.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del
18.3.2024.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, come si desume dalla protratta separazione e dalla contumacia del resistente, la domanda va accolta.
La ricorrente, così come il curatore speciale del minore, hanno chiesto la
CP_ decadenza del dalla responsabilità genitoriale sul figlio R_
, evidenziando che l'odierno resistente ha posto in essere nei
[...]
confronti del figlio una serie di gravi comportamenti ovvero:
- quando aveva solo cinque anni, gli tirava dal collo una maglia, procurandogli una lacerazione al collo e definendolo “merda, coglione e bastardo”;
- all'età di nove anni lo sbatteva al muro senza un motivo e lo prendeva a schiaffi lasciandogli sul viso i segni delle mani;
- nel 2019 con la scusa di portarlo con sé a fare una passeggiata presso il
Parco Corolla di Milazzo, si recava invece a SS e lo lasciava
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sull'auto incustodita per ore.
Ciò posto, in diritto l'art. 330 c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito, esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e di sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass.,
Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio.
Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n.
23669).
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra richiamati, sussistano i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto.
ha patteggiato per il reato di maltrattamenti in famiglia la pena CP_1
di anni tre e mesi quattro di reclusione che sta scontando agli arresti domiciliari.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Le condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dal padre nei confronti della moglie e del figlio minore sono puntualmente descritte nella sentenza del 4 giugno 2024 emessa nell'ambito del procedimento n.
2432/2023 R.G.N.R. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto.
In particolare, dalla motivazione della sentenza si apprende, tra i molteplici fatti commessi dall'odierno resistente (oltre quelli già sopra indicati dalla e dal curatore speciale) altresì: Pt_1
CP_
- che nell'estate del 2022 il , infuriato perché non gli era stata stirata la biancheria ed incurante della presenza del figlio, ha sferrato calci e spinte alla moglie;
- che in occasione della crociera fatta nel mese di novembre 2022,
CP_ l'ultima sera, il rientrato in cabina alle 7 di mattina ha raccontato, alla presenza della moglie, della suocera e del figlio minore, di essersi intrattenuto con una donna conosciuta in modo estemporaneo e dopo averne descritto le parti intime ha riferito con dovizia di particolari le performances sessuali della stessa.
Dalla lettura della relazione della NPIA di Milazzo emerge che il minore soffre di un “disturbo della sfera affettiva connessa alle problematiche del gruppo primario di supporto”.
I servizi sociali, nella relazione trasmessa il 14 febbraio 2025, dopo avere proceduto all'audizione del minore, hanno soggiunto che “Il vissuto personale ha portato a sviluppare una consapevolezza della "pericolosità" della figura paterna, R_
creando una chiara volontà di mantenere una distanza”.
Dall'esame della documentazione in atti non emerge, dunque, alcun indice
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto CP_ positivo che comprovi la capacità genitoriale del sicché ritiene il
Collegio che debba essere pronunziata la decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale sul figlio, non apparendo misura sufficiente, per garantire l'interesse del minore nemmeno la previsione di un affido super esclusivo all'altro genitore.
Dalla decadenza della responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo del minore alla madre, unico genitore che si è dimostrato capace di sostenere ed accudire il figlio.
Ed infatti, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza già descritta, mentre è emersa la piena idoneità genitoriale della che ha dimostrato di prendersi cura Pt_1
correttamente del figlio nel periodo del giudizio e durante il matrimonio.
Sul punto, in data 2 febbraio 2024 il Consultorio familiare di Lipari, incaricato di effettuare l'indagine psico-socio-ambientale relativa al minore, ha riferito che sul piano delle competenze genitoriali la è molto presente con il Pt_1
figlio, lo segue attivamente nel suo percorso e comprende le esigenze legate alla socializzazione, all'espressione di sé ed alla sua identità, pur avendo difficoltà a cogliere gli stati emotivi del ragazzo (v. relazione dei SS depositata in data 14.02.2025).
Per quanto compendiato si ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto nella sentenza di separazione.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto presso l'abitazione materna che rimane assegnata alla ricorrente.
Quanto al diritto di visita del minore nei confronti del padre, tenuto conto dell'età del minore 12 anni che è tale da essere capace di discernimento nonché della complessiva situazione quale emerge dalla costituzione del curatore speciale, deve essere disposto che il padre possa vedere e frequentare il figlio solo laddove sia compiuto con profitto un percorso di recupero delle capacità genitoriali a cura dei Servizi sociali competenti.
Ove tale percorso dovesse avere esito positivo i Servizi sociali competenti potranno verificare se sussiste un'apertura del minore alla frequentazione del padre – allo stato non presente - ed avviare – solo in caso positivo -i relativi incontri alla presenza dei medesimi servizi.
Del resto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario ha natura incoercibile (cfr. ex multis Cass. n. 20107 del 07.10.2016).
Ed infatti, il diritto del figlio alla bigenitorialità può essere esercitato anche nella sua accezione negativa, vale a dire, nel diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo.
Il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.
Sul punto, il minore sentito dai Servizi Sociali del Comune di Lipari, è risultato indifferente e non particolarmente interessato al rapporto con il
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto padre tanto da non manifestare desiderio di incontrarlo nonostante i diversi mesi di lontananza (cfr. relazione Servizi Sociali Comune di Lipari inviata il 17 giugno 2024 al Tribunale per i Minorenni di SS nonché relazione da ultimo depositata in data 14.02.2025).
Inoltre, lo stesso curatore speciale ha concluso nel ritenere non opportuno
CP_ regolamentare il diritto di visita del minore con il alla luce del comportamento tenuto durante il colloquio dal minore con lo stesso curatore
(“non è stato per nulla a suo agio nel parlare del padre, il ricordo di ciò che ha vissuto, ha provocato in lui un forte turbamento tanto da rabbuiarsi e rattristarsi”) nonché in considerazione di quanto dallo stesso riferito (“veniva picchiato e maltrattato senza un motivo”).
Quanto al mantenimento del minore, in assenza di elementi circa le condizioni reddituali e patrimoniali del resistente, che possano giustificare una modifica delle disposizioni economiche già previste nella sentenza di separazione, va confermato l'obbligo per di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'importo sopra indicato, secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Le spese del giudizio alla luce della natura del procedimento e del comportamento processuale del resistente devono essere interamente compensate.
p.q.m.
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 1442-2023 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di LIPARI il 18/01/2010, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte 2, serie A, anno 2010, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di;
CP_1
affida il figlio minore in via esclusiva alla Persona_1
madre con collocazione presso di lei;
assegna la casa familiare a Parte_1
ordina a di corrispondere a entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio del beneficiario, oppure mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno mensile di € 200,00 per contributo al mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il medesimo figlio;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 8 aprile 2025
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto