Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 609/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 609/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Sinatra Giuseppe, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Spoldi CP_2
Roberto con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Con ricorso depositato in data 15/03/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 24/05/2008 in Montecastrilli (TR) che dall'unione sono nati i figli:
nato a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] l'[...]; Controparte_3
e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte in data
29.4.2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni indicate.
Con sentenza parziale n. 61/2024 è stata pronunciata la seprazione tra le parti, con rimessione della causa dinanzi alla Presidente delegata per la pronuncia di divorzio.
All'esito dell'udienza tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale sita in Montecastrilli (TR) Frazione Castel dell'Aquila, Via della Fontana
n. 19, di proprietà della moglie, viene assegnata in uso alla stessa . CP_2
3) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ai genitori e CP_3 Persona_1 collocati, in via prevalente presso la madre con la quale risiederanno nella sopradetta casa già familiare.
4) Sempre in relazione ai minori, i genitori convengono che il padre potrà vederli e tenerli con sé:
- due pomeriggi a settimana;
- a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera (compatibilmente con i turni di lavoro del padre), provvedendo, i genitori, a concordare tempi e modalità relativi alla cura della prole ed al connesso esercizio dell'ordinaria amministrazione, in base alle proprie rispettive esigenze personali e lavorative, altresì tenendo conto delle esigenze (anche scolastiche e ricreative) e delle aspirazioni dei figli.
A tal proposito, alla fine di ogni mese, non appena gli istanti conosceranno i propri turni di lavoro, concorderanno per iscritto o tramite scambio di messaggi WhatsApp, il calendario attinente alle frequentazioni del padre con i figli per tutto il mese successivo, indicando – nel modo più preciso possibile – giorni ed orari in cui i minori staranno con il genitore non collocatario.
5) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé i figli:
- durante le vacanze estive per giorni quindici, anche consecutivi, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo e comunque entro il 31 maggio;
- durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, un anno a Natale e per il
Capodanno (dalle ore 12:00) e l'anno successivo il giorno di Santo Stefano e quello dell'Epifania; - durante le festività pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. 6) Durante i “rispettivi periodi di competenza” ciascun genitore provvederà ad accudire i figli, a far svolgere loro le attività connesse all'istruzione, alle attività sportive, ludico-ricreative, sociali, culturali ecc.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno in ogni caso assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e desideri dei figli medesimi.
Ciascun genitore potrà, inoltre, frequentare insieme ai figli propri parenti, onde consentire ai coniugi ed ai minori di conservare significativi rapporti affettivi familiari, tenendo conto, in ogni caso, della volontà e del desiderio dei minori stessi.
7) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuno di essi e, quindi, complessivamente € 500,00 (cinquecento/00).
Detto contributo al mantenimento della prole verrà corrisposto dal marito alla moglie, anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a , il cui IBAN è noto al marito, e dovrà ritenersi, per ciascuno dei figli, CP_2 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
8) Il padre, inoltre, rimborserà alla madre le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, nella misura del 50% ed in conformità a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Terni.
Anche detto pagamento verrà effettuato, da detto genitore alla madre, a mezzo bonifico bancario, previa consegna da parte della dei giustificativi delle spese sostenute per i CP_2 minori.
9) L'Assegno Unico spetterà, nella misura del 50% a ciascun genitore.
10) Il marito, inoltre, si impegna a corrispondere alla moglie, entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto deposito dell'omologa della separazione, la somma di Euro 8.000,00 (ottomila) a definizione di ogni pregresso rapporto economico tra le parti, anche in ordine alle somme risultanti sulla polizza vita “Postafuturo Certo 2011” contratta da con Controparte_1 [...]
Controparte_4
11) In ordine alle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, le parti deducono che:- il marito svolge attività di lavoro subordinato, presso la TA S.p.A. (con sede in Nera
Montoro, Via dello Stabilimento n. 1) e percepisce una retribuzione mensile di cica € 1.600.00/1.700,00 per quattordici mensilità, potendo altresì fruire di € 210,00 circa mensili, quale quota parte dell'Assegno Unico (50%);
- lo stesso è altresì gravato di una rata mensile di € 106,13, relativa ad un finanziamento contratto per l'acquisto di una bicicletta elettrica;
- Sempre il predetto è titolare della quota di 2/42 in relazione ad una serie di immobili ereditati dal proprio padre, ; Persona_2
- la moglie, che da alcuni mesi è stata assunta, quale lavoratrice subordinata, in virtù di un contratto “FORMATIVO DI TIROCINIO” a tempo determinato, percepisce una retribuzione mensile di circa € 600,00;
- anche la stessa, inoltre, potrà contare sulla somma di € 210,00 circa mensili, quale quota parte dell'Assegno Unico;
- è inoltre titolare dell'immobile in cui abita, ubicato nel Comune di CP_2
Montecastrilli;
- entrambi i coniugi, quindi, si dichiarano economicamente autosufficienti.
Conseguentemente, ciascun coniuge provvederà, autonomamente, al proprio mantenimento.
I coniugi sin da ora esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli e ”. CP_3 Persona_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass.,
n. 28727/2023).
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, definito con sentenza passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
, coniugi per matrimonio celebrato in MONTECASTRILLI (TR) in data CP_5
24/05/2008, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
MONTECASTRILLI (TR) (atto n. 2, parte II, serie A, Uff. 1 dell'anno 2008);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17 febbraio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti