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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2166/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CH SE, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15692/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259048763632000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1569/2026 depositato il 12/02/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 29 ottobre 2025, Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle entrate Riscossione, per
IRPEF, anno d'imposta 2013, affidando il gravame ad un unico mezzo.
L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, mentre non ha spiegato difese l'Agenzia delle entrate Riscossione. Fissata udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, il collegio ha disposto la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. Il ricorso è fondato.
È incontroverso che la notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'avviso impugnato venne tentata dal messo notificatore, in data 5 febbraio 2020, presso la residenza della contribuente, risultante dai registri dell'anagrafe comunale di
Guidonia in “indirizzo”.
Tuttavia, l'istante ha dimostrato il palese errore in cui è incorso il comune di Guidonia, considerato che, per un verso, non esiste alcuna indirizzo nella ridetta città, mentre, per altro verso, è
Ricorrente_2stato documentato come l'effettiva residenza della , all'epoca della ridetta notifica, fosse in un appartamento posto all'interno dell'edificio che ospita l'aeroporto di Guidonia, sito in indirizzo 2.
Sicché, avuto riguardo alla nullità della notifica della cartella, deve conseguentemente essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del tributo oggetto della stessa, formulata in seno al ricorso in esame.
Le spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
US CH
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CH SE, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15692/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259048763632000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1569/2026 depositato il 12/02/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 29 ottobre 2025, Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle entrate Riscossione, per
IRPEF, anno d'imposta 2013, affidando il gravame ad un unico mezzo.
L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso, mentre non ha spiegato difese l'Agenzia delle entrate Riscossione. Fissata udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, il collegio ha disposto la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. Il ricorso è fondato.
È incontroverso che la notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'avviso impugnato venne tentata dal messo notificatore, in data 5 febbraio 2020, presso la residenza della contribuente, risultante dai registri dell'anagrafe comunale di
Guidonia in “indirizzo”.
Tuttavia, l'istante ha dimostrato il palese errore in cui è incorso il comune di Guidonia, considerato che, per un verso, non esiste alcuna indirizzo nella ridetta città, mentre, per altro verso, è
Ricorrente_2stato documentato come l'effettiva residenza della , all'epoca della ridetta notifica, fosse in un appartamento posto all'interno dell'edificio che ospita l'aeroporto di Guidonia, sito in indirizzo 2.
Sicché, avuto riguardo alla nullità della notifica della cartella, deve conseguentemente essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del tributo oggetto della stessa, formulata in seno al ricorso in esame.
Le spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
US CH