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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/02/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4059 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza di discussione del 06.02.2024 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. SCHIAVI BARBARA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FLAJANI ALFREDO e dall'avv. FLAJANI
GIOVANNI e presso il loro studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 06.02.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione del 24/09/2018, ritualmente notificato e preceduto dall'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio la convenuta in persona del legale p.-t., Controparte_1
“asserendo di aver subito lesioni personali – consistenti in “trauma del ginocchio sinistro e della piramide nasale” oltre che “trauma contusivo polso sinistro” - a seguito del sinistro occorsole in data 06/06/2017 presso l'area di pertinenza della omonima attività commerciale, causa una anomalia, non segnalata, del piano stradale in zona adiacente il parcheggio. Pertanto, invocando la
1 disciplina sottesa al combinato disposto dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., l'istante contestava l'omessa vigilanza della zona in custodia in relazione all'obbligo di tutelare la pubblica incolumità e, in ogni caso, la responsabilità del gestore dell'area in funzione della pretesa insidiosità della situazione dei luoghi che lo stesso aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza. Sulla scorta di una consulenza medico-legale di parte, che apprezzava le residuate menomazioni nella misura del 10% in riferimento a parametro di danno biologico (oltre ITT e ITP, come appresso meglio precisate), la sig.ra formulava richiesta risarcitoria per la complessiva somma di € Parte_1
25.176,00 (con personalizzazione massima € 34.073,00 e con specifica dichiarazione di rinuncia all'esubero rispetto al tetto massimo di € 26.000,00 individuato dalla legge per lo scaglione del contributo unificato versato). Nel rassegnare le proprie conclusioni, parte attrice chiedeva al Giudice adito di così provvedere: “- Accertare e dichiarare, a mente dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità di – in persona del suo l.r.p.t., nella causazione dell'evento per cui è Controparte_1 causa, attesa l'omessa vigilanza sulla cosa in custodia;
- Per l'effetto, condannare – Controparte_1 in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra e quantificabili nella misura indicata in narrativa o diversamente Parte_1 accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, comunque da intendersi ricompresa nei limiti di €
26.000,00 (importo limite per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), con espressa rinuncia all'eventuale eccedenza;
in ogni caso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto e sino al soddisfo, come per legge trattandosi di debito di valore. -
Nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti inverati i presupposti per l'applicabilità della disciplina sottesa all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la ricorrenza di una responsabilità di in persona del suo l.r.p.t. - ex art. 2043 c.c., pure dedotta in causa, in funzione della Controparte_1 pretesa insidiosità della situazione dei luoghi che il gestore aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza. - Con conseguente condanna in capo alla stessa citata Società al risarcimento integrale, in favore della sig.ra del pregiudizio subito nella misura indicata in narrativa o Pt_1 diversamente accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche all'esito di ctu, sempre da intendersi ricompresa nei limiti di € 26.000,00, con espressa rinuncia all'eventuale eccedenza;
oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto e sino al soddisfo, come per legge. - Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza della domanda attorea in quanto ritenuta sfornita di supporto probatorio, invocava l'esistenza del caso fortuito e riteneva la caduta descritta in citazione addebitabile esclusivamente a negligenza della malcapitata;
contestava, inoltre, l'entità della richiesta risarcitoria esibendo una perizia di parte disposta stragiudizialmente, ove veniva revocata in dubbio anche la riconducibilità dei danni lamentati all'evento descritto (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
Sulla base di tanto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa domanda perché assolutamente infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna alle spese di causa” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-La causa, istruita mediante espletamento di prove testimoniali e CTU medico-legale, precisate le conclusioni e depositate memorie difensive conclusionali, viene ora per la decisione.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo, nel corso del giudizio, è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la
CTU medico-legale:
-la piena della legittimazione passiva della convenuta;
2 -il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
-l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
-l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E invero, il sinistro per cui vi è causa è stato confermato da tutti i testimoni di parte attrice, laddove hanno riferito in merito all'effettiva presenza dell'insidia, non visibile, né prevedibile, né segnalata e alla sussistenza del nesso causale tra la predetta insidia e la caduta dell'attrice (v. verbale udienza del 3.06.2021 e 11.06.2021). Del resto, anche i rilievi fotografici allegati confermano la pericolosità di detta insidia, non visibile, né prevedibile, né segnalata (v. all. n. 2 dell'atto di citazione). Dunque, risulta accertato che cadde rovinosamente a terra riportando Parte_1 lesioni personali a causa dell'anomalia del piano stradale insistente sull'area adiacente l'attività commerciale, così come risulta provata la circostanza della non visibilità della disconnessione, comunque celata dal passaggio del carrello della spesa (v. verbale del 03/06/2021 di escussione teste e verbale udienza del 11/06/2021 di Testimone_1 escussione teste . Testimone_2
Quanto alla eccepita responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso di parte attrice, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza di quest'ultima, essendo invece stato dimostrato che causa diretta ed immediata della caduta dell'attrice è stata la situazione di dissesto della strada su cui stava camminando, configurabile quale insidia o trabocchetto, consistente in una situazione di pericolo occulto per l'utente, non visibile, non prevedibile e non evitabile attraverso il ricorso alla normale diligenza (v. foto allegate e dichiarazioni dei testi escussi).
In definitiva, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza dell'attrice, bensì -come detto- un difetto di manutenzione della strada, per cui si applica l'art. 2051 c.c.
e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico della convenuta che, per evitare responsabilità a suo carico, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato un caso fortuito, insussistente nel caso di specie, per quanto detto.
Relativamente al quantum delle lesioni riportate dall'attrice, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n.
11066).
Pertanto, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice, nella misura così specificata:
“Tabella di riferimento 2023-2024 Età del danneggiato alla data del sinistro (06/06/2017) 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 7% Punto base danno permanente € 939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 54,80 Calcolo del risarcimento:
3 € 8.686,86 Controparte_2 Invalidità temporanea totale € 2.192,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 822,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 274,00 TOTALE DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO € 3.288,00 (33,33%) € 3.991,22 CP_3 SPESE MEDICHE (Cfr. All. 15 fascicolo di parte) € 404,00 TOTALE GENERALE: € 16.370,08” (v. conclusionale di parte attrice).
In definitiva, possono riconoscersi all'attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle suestese note conclusionali di parte attrice per complessivi € 16.370,08 - importo comunque non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- come da dispositivo che segue.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, comprese le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento della complessiva somma di Euro € 16.370,08 per quanto in motivazione;
c) condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 320,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
4 d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 06/02/2024
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4059 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza di discussione del 06.02.2024 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. SCHIAVI BARBARA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FLAJANI ALFREDO e dall'avv. FLAJANI
GIOVANNI e presso il loro studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 06.02.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione del 24/09/2018, ritualmente notificato e preceduto dall'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio la convenuta in persona del legale p.-t., Controparte_1
“asserendo di aver subito lesioni personali – consistenti in “trauma del ginocchio sinistro e della piramide nasale” oltre che “trauma contusivo polso sinistro” - a seguito del sinistro occorsole in data 06/06/2017 presso l'area di pertinenza della omonima attività commerciale, causa una anomalia, non segnalata, del piano stradale in zona adiacente il parcheggio. Pertanto, invocando la
1 disciplina sottesa al combinato disposto dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., l'istante contestava l'omessa vigilanza della zona in custodia in relazione all'obbligo di tutelare la pubblica incolumità e, in ogni caso, la responsabilità del gestore dell'area in funzione della pretesa insidiosità della situazione dei luoghi che lo stesso aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza. Sulla scorta di una consulenza medico-legale di parte, che apprezzava le residuate menomazioni nella misura del 10% in riferimento a parametro di danno biologico (oltre ITT e ITP, come appresso meglio precisate), la sig.ra formulava richiesta risarcitoria per la complessiva somma di € Parte_1
25.176,00 (con personalizzazione massima € 34.073,00 e con specifica dichiarazione di rinuncia all'esubero rispetto al tetto massimo di € 26.000,00 individuato dalla legge per lo scaglione del contributo unificato versato). Nel rassegnare le proprie conclusioni, parte attrice chiedeva al Giudice adito di così provvedere: “- Accertare e dichiarare, a mente dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità di – in persona del suo l.r.p.t., nella causazione dell'evento per cui è Controparte_1 causa, attesa l'omessa vigilanza sulla cosa in custodia;
- Per l'effetto, condannare – Controparte_1 in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra e quantificabili nella misura indicata in narrativa o diversamente Parte_1 accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, comunque da intendersi ricompresa nei limiti di €
26.000,00 (importo limite per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00), con espressa rinuncia all'eventuale eccedenza;
in ogni caso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto e sino al soddisfo, come per legge trattandosi di debito di valore. -
Nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti inverati i presupposti per l'applicabilità della disciplina sottesa all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la ricorrenza di una responsabilità di in persona del suo l.r.p.t. - ex art. 2043 c.c., pure dedotta in causa, in funzione della Controparte_1 pretesa insidiosità della situazione dei luoghi che il gestore aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza. - Con conseguente condanna in capo alla stessa citata Società al risarcimento integrale, in favore della sig.ra del pregiudizio subito nella misura indicata in narrativa o Pt_1 diversamente accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche all'esito di ctu, sempre da intendersi ricompresa nei limiti di € 26.000,00, con espressa rinuncia all'eventuale eccedenza;
oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto e sino al soddisfo, come per legge. - Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza della domanda attorea in quanto ritenuta sfornita di supporto probatorio, invocava l'esistenza del caso fortuito e riteneva la caduta descritta in citazione addebitabile esclusivamente a negligenza della malcapitata;
contestava, inoltre, l'entità della richiesta risarcitoria esibendo una perizia di parte disposta stragiudizialmente, ove veniva revocata in dubbio anche la riconducibilità dei danni lamentati all'evento descritto (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
Sulla base di tanto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa domanda perché assolutamente infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna alle spese di causa” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-La causa, istruita mediante espletamento di prove testimoniali e CTU medico-legale, precisate le conclusioni e depositate memorie difensive conclusionali, viene ora per la decisione.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo, nel corso del giudizio, è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la
CTU medico-legale:
-la piena della legittimazione passiva della convenuta;
2 -il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
-l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
-l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E invero, il sinistro per cui vi è causa è stato confermato da tutti i testimoni di parte attrice, laddove hanno riferito in merito all'effettiva presenza dell'insidia, non visibile, né prevedibile, né segnalata e alla sussistenza del nesso causale tra la predetta insidia e la caduta dell'attrice (v. verbale udienza del 3.06.2021 e 11.06.2021). Del resto, anche i rilievi fotografici allegati confermano la pericolosità di detta insidia, non visibile, né prevedibile, né segnalata (v. all. n. 2 dell'atto di citazione). Dunque, risulta accertato che cadde rovinosamente a terra riportando Parte_1 lesioni personali a causa dell'anomalia del piano stradale insistente sull'area adiacente l'attività commerciale, così come risulta provata la circostanza della non visibilità della disconnessione, comunque celata dal passaggio del carrello della spesa (v. verbale del 03/06/2021 di escussione teste e verbale udienza del 11/06/2021 di Testimone_1 escussione teste . Testimone_2
Quanto alla eccepita responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso di parte attrice, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza di quest'ultima, essendo invece stato dimostrato che causa diretta ed immediata della caduta dell'attrice è stata la situazione di dissesto della strada su cui stava camminando, configurabile quale insidia o trabocchetto, consistente in una situazione di pericolo occulto per l'utente, non visibile, non prevedibile e non evitabile attraverso il ricorso alla normale diligenza (v. foto allegate e dichiarazioni dei testi escussi).
In definitiva, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza dell'attrice, bensì -come detto- un difetto di manutenzione della strada, per cui si applica l'art. 2051 c.c.
e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico della convenuta che, per evitare responsabilità a suo carico, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato un caso fortuito, insussistente nel caso di specie, per quanto detto.
Relativamente al quantum delle lesioni riportate dall'attrice, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n.
11066).
Pertanto, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice, nella misura così specificata:
“Tabella di riferimento 2023-2024 Età del danneggiato alla data del sinistro (06/06/2017) 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 7% Punto base danno permanente € 939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 54,80 Calcolo del risarcimento:
3 € 8.686,86 Controparte_2 Invalidità temporanea totale € 2.192,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 822,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 274,00 TOTALE DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO € 3.288,00 (33,33%) € 3.991,22 CP_3 SPESE MEDICHE (Cfr. All. 15 fascicolo di parte) € 404,00 TOTALE GENERALE: € 16.370,08” (v. conclusionale di parte attrice).
In definitiva, possono riconoscersi all'attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle suestese note conclusionali di parte attrice per complessivi € 16.370,08 - importo comunque non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- come da dispositivo che segue.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, comprese le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento della complessiva somma di Euro € 16.370,08 per quanto in motivazione;
c) condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.835,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 320,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
4 d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 06/02/2024
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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