Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 533/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siviglia, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1076/2023 del 5.10.2023, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica e quale
Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso con il quale ha chiesto accertarsi Parte_1
l'illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso, ex art. 2119 c.c. e art. 13, co. 9, punto
2) lett. B del CCNL del Comparto Scuola, del 20.12.2022 e condannare il Ministero alla reintegra ed al risarcimento dei danni.
Questi, dipendente del con profilo di collaboratore scolastico Controparte_1
e per la stessa parte datoriale, all'interno del bagno della scuola avrebbe palpeggiato la suddetta
Par alunna A. a quale, divincolandosi ed intimorita, sarebbe poi scappata in classe portando con se
Per la propria compagna . e poi avrebbe raccontato l'accaduto alla prof.ssa .”; Persona_2
- dopo aver formulato richiesta di accesso agli atti, presentava, tramite il proprio legale, puntuale memoria difensiva negando perentoriamente di aver mai posto in essere i comportamenti contestati ed evidenziando vizi dell'istruttoria;
- il , non accogliendo le sue difese, gli irrogava con atto del 20.12.2022 prot. 17018 la CP_1 sanzione del licenziamento senza preavviso ex l'art. 2119 c.c. e l'art. 13, co.9, punto 2), lett. b), del
CCNL del Comparto Scuola.
Ha fondato l'impugnativa sotto due profili di illegittimità del licenziamento: l'incompetenza dell'organo che ha intimato il licenziamento e l'insussistenza dei fatti contestati, negando di avere mai posto in essere le condotte attribuitegli. Nello specifico, ha evidenziato, quanto al primo profilo di illegittimità, che l'atto di avvio del procedimento disciplinare così come l'atto conclusivo espulsivo Cont risultano adottati non dall'organo collegiale ( ) competente, ma dal solo dirigente dell'
[...]
Cont Reggio Calabria, organo distinto dall' . Controparte_2
Quanto al merito, ha rilevato la genericità ed indeterminatezza della contestazione, basata su prove insufficienti consistenti nelle dichiarazioni di soggetti minori ignoti, raccolte senza gli accorgimenti richiesti (in primis, supporto di una specialista psicologo) quando trattasi di assunzione di deposizioni di minori, scarsamente attendibili e facilmente suggestionabili .
Parte
Nella resistenza del che ha contestato la fondatezza del ricorso e ha sostenuto la legittimità del licenziamento, il Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 1076/23, ha rigettato il ricorso.
Avverso questa decisione ha proposto appello il , con ricorso depositato in data 4.11.2023, Pt_1
chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO: VIOLAZIONE L. N. 300 Del 1970, ART. 7,
L. N. 604 DEL 1966, ART. 5, ART. 416 C.P.C.
Lamenta l'appellante che la sentenza ha sovvertito le regole dell'onere probatorio, ponendo a suo carico l'onere di provare una diversa ricostruzione di fatti o di portare elementi a sua discolpa laddove,
a pag 3 -4, si legge: “Ebbene, dall'analisi della documentazione in atti e dall'istruttoria compiuta dall'Amministrazione resistente in sede di procedimento disciplinare, riportata nella lettera di licenziamento, è ravvisabile il giustificato motivo soggettivo posto a fondamento del recesso. La condotta del , invero, si pone in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione, essendo Pt_1 la stessa lesiva dei principi di correttezza e dell'obbligo di astenersi da comportamenti lesivi della dignità degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti, di cui all'art. 11 del CCNL comparto scuola. Nel dettaglio, dalle interlocuzioni con l'alunna coinvolta, la relativa famiglia e la docente (espressamente richiamate nella lettera di licenziamento), può ritenersi Persona_2
provata la circostanza che in data 28/10/2022 il ricorrente abbia toccato le parti intime di una studentessa di minore età. Ed invero, l'alunna in questione ha dichiarato, riferendosi al , che Pt_1
“Come vado per uscire dalla porta mi mette le mani nei fianchi io vado indietro poi vado per ripassare e mi mette di nuovo le mani nei fianchi e poi con il dorso della mano me la passa nella parte intima. Appena aveva avvicinato la mano sfiorandomi io gli do una gomitata nel braccio per cacciarlo. Lui allora si è messo indietro e mi ha fatto passare. La mia amica continuava ad essere nel bagno e io facevo mossa con la testa di andarcene in classe così potevo dirlo alla prof.ssa
”. Tale circostanza è stata riferita alla docente , la quale ha recepito la confessione Per_2 Per_2 della studentessa interessata e ha riferito l'accaduto al Dirigente. Tale versione non è stata smentita dal ricorrente, il quale si è limitato a negare in via generica i fatti ed a contestare le modalità con le quali sono state acquisite le dichiarazioni della minore coinvolta, senza fornire una diversa ricostruzione dell'accaduto. Lo stesso, infatti, non ha riferito alcunché con riguardo all'addebito relativo al delegare la pulizia dei locali a studenti, con conseguente conferma implicita del fatto, né ha prodotto elementi a propria discolpa per chiarire l'episodio avvenuto con la studentessa.”
Rileva l'appellante che è pacifico e confermato da costante giurisprudenza che il lavoratore che intende impugnare il licenziamento sia chiamato a dimostrare solo l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua interruzione a causa del recesso datoriale, mentre la prova della sussistenza dei fatti che costituiscono il presupposto della legittimità del licenziamento è a carico del datore di lavoro. Nella specie il datore di lavoro neanche ha formulato richieste di prova per testi diretta alla prova del fatto oggetto di addebito, così eludendo gravemente l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Rileva inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha considerato provato il fatto addebitato sulla base della documentazione relativa all'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione in sede di procedimento disciplinare ed avente ad oggetto le sole dichiarazioni rese dalle alunne e dalla docente , non tenendo conto della inattendibilità delle dichiarazioni Per_2
rese dalle alunne minorenni e dalla professoressa, sia per la mancata adozione della metodica richiesta per l'assuzione delle dichiarazioni di minori sia per la contraddittorietà tra le dichiarazioni della insegnate e quelle della ragazza. La prima infatti descrive così l'episodio: “averle sfiorato il corpo partendo dalle parti intime fino al collo”, descrizione che non si rinviene in alcuna parte del racconto rilasciata dall'alunna.
2. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 7 L. 300/1970: VIZI
DELL'ISTRUTTORIA COMPIUTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E SULLA MANCATA
PROVA DELL'ADDEBITO
Come secondo motivo di censura, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto corrette le modalità di acquisizione della dichiarazione della minore coinvolta, così motivando: “ non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di acquisire le informazioni utili ai fini del procedimento disciplinare secondo specifici criteri allorquando sia coinvolto un minore. L'obbligo, invero, di adottare particolari precauzioni è espressamente previsto soltanto allorquando l'ascolto della persona di minore età avvenga in ambito giurisdizionale, venendo in rilievo procedimenti che lo riguardano e la finalità è quella di tutelare l'interesse dello stesso. Al pari, risulta infondata
l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa in virtù della mancata indicazione del nominativo della minore in questione. Sul punto, si osserva che la contestazione degli addebiti disciplinari si considera legittima qualora contenga i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato. Si ritiene quindi specifica la contestazione idonea a circoscrivere in maniera chiara e precisa i fatti addebitati al lavoratore, in modo tale da garantire il diritto di difesa di quest'ultimo.
Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore, dal momento che l'analitica ricostruzione dei fatti da parte dell'amministrazione e la tempestività della contestazione (soltanto un mese dopo l'accaduto) hanno permesso al ricorrente di contestualizzare la condotta, mettendolo quindi in condizione di fornire un'adeguata difesa e risultando perciò ininfluente l'indicazione per esteso del nominativo della minore coinvolta.”
Ha evidenziato l'appellante che le dichiarazioni delle minori avrebbero dovuto essere rese con il supporto di specialisti, stante la scarsa attendibilità delle stesse rese in un contesto in cui il minore può essere suggestionato da un adulto o dagli stessi compagni, come sembrerebbe dalla ricostruzione dei fatti risultante dalla contestazione di addebito. Il ricordo, difatti, non è mai la riproduzione fedele, completa e completamente accurata di un evento, poiché il ricordo tende sostanzialmente a modificarsi con il trascorrere del tempo e la sua rievocazione più o meno precisa dipende da più fattori, tra cui, principalmente, fattori emozionali e/o meccanismi di difesa, fattori cognitivi che possono ostacolare, o facilitare, il recupero dei ricordi stessi. Per di più, dette dichiarazioni provengono da soggetti rimasti ignoti poiché l'amministrazione ha oscurato negli atti procedimentali i nominativi delle alunne.
3.VIOLAZIONE DELL'ART. 55 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001: NULLITÀ DELLA SANZIONE
PER INCOMPETENZA DELL'ORGANO CHE L'HA EMESSA
L'appellante censura la motivazione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del soggetto firmatario del provvedimento espulsivo, ammettendo in via di premessa che “la competenza in relazione al procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente spettava all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).” ma non avvedendosi che il procedimento disciplinare, la relativa istruttoria e la sanzione finale non sono stati svolti dall'organo collegiale a ciò deputato, risultando formati e firmati dal solo Dirigente ad interim dell'
[...]
, senza neppure la spendita della qualità di Presidente dell'Ufficio Controparte_2
Competente per i Procedimenti disciplinari.
Per di più – aggiunge – il soggetto firmatario, dott , era deputato a svolgere solo gli atti di Per_3 ordinaria amministrazione ed il licenziamento disciplinare non rientra nell'ordinaria amministrazione e, ad ogni modo, l'atto non risulta firmato dagli altri componenti dell' CP_4
Il MIM si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza.
All'udienza del 12 giugno, tenuta in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, nel contraddittorio del che si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, la causa all'esito della camera di Controparte_5
consiglio veniva decisa come da dispositivo e contestuali ragioni della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non si ravvisano i profili di inammissibilità dell'appello denunciati dal CP_1 appellato, potendosi desumere dall'atto di impugnazione sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche richieste, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
L'appello è infondato.
Esaminando, in primis, la censura relativa all'incompetenza dell'organo che ha svolto il procedimento disciplinare e irrogato la sanzione, non vi è dubbio che la competenza per i procedimenti disciplinari riguardanti addebiti punibili con la sanzione espulsiva sia dell'ufficio procedimenti disciplinari
(UPD), organo collegiale incardinato presso l' . Come chiarito anche dalla Controparte_2
Suprema Corte, in relazione all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione, sicchè mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicchè gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo, non avendo fondamento la tesi secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano la paternità dell'atto, sottoscrivendolo (Cass
3467/2019).
Nel caso di specie, risulta che: il sottoscrittore della contestazione di addebito e del provvedimento conclusivo è il dott , dirigente dell'USR della Calabria, nominato, con atto prot, 3995 Persona_4
Cont Cont del 13.4.2022, Presidente dell' , il quale ha agito in nome e per conto dell' , per come si Cont legge in tutti gli atti del procedimento ove espressamente è menzionato l' quale soggetto procedente (sia nella contestazione di addebiti del 22.11.22, sia nel provvedimento di licenziamento Cont e sia nel verbale di audizione del 15.12.22 in cui si dà atto che si è riunito l' e che l'interessato non è comparso)..
Non è quindi revocabile in dubbio che la formazione di volontà sia imputabile all'organo collegiale che ha gestito il procedimento sin dal suo avvio sino al provvedimento conclusivo, evadendo anche l'istanza di accesso agli atti avanzata dal dipendente e valutando le sue memorie difensive. Il fatto che sia l'istanza di accesso agli atti e sia le memorie difensive siano state inoltrate dal dipendente Cont all' , sta a dimostrare che non vi è stata alcuna incertezza, neanche in capo all'interessato, circa l'attribuibilità al collegio disciplinare della gestione del procedimento.
Il Presidente del collegio disciplinare (dott. ) è stato unicamente il firmatario degli Persona_4
atti del procedimento, quale preposto dell'UPD.
Anche le censure riguardanti il merito sono infondate.
La contestazione di addebito ha riguardato fatti circostanziati nel tempo, nei luoghi e nelle modalità, sufficientemente ed adeguatamente riscontrati dalle convergenti dichiarazioni della studentessa, dell'amica e dell'insegnante.
Correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato l'inconferenza al caso di specie dell'omessa adozione delle metodiche richieste in caso di ascolto del minore, poiché tali metodiche riguardano semmai le dichiarazioni rese dal minore chiamato a deporre dinanzi all'autorità giudiziaria come teste.
Qui siamo nell'ambito del procedimento disciplinare, ove è sufficiente, per l'affermazione della responsabilità disciplinare, che il racconto sia dotato di attendibilità alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Tale può ritenersi il racconto della minore, non essendo emerso alcun elemento che faccia apparire non veritiere le sue dichiarazioni. Il racconto non è stato reso a distanza di tempo e né è stato sollecitato o indotto da qualcuno, sicchè non hanno ragion d'essere le remore circa la suggestionabilità del minore o la non fedele rievocazione di un ricordo. Il racconto è avvenuto nell'immediatezza del fatto e su iniziativa della stessa minore che ha avvertito la necessità di riferire l'accaduto all'amica e alla docente. Quest'ultime hanno confermato in maniera circostanziata quanto successo in quel frangente e quanto riferito dalla vittima, riferendo anche la docente di avere colto un turbamento della ragazza, una volta rientrata in classe, nel mentre le faceva richiesta di poterle parlare in privato.
Né inficia la credibilità delle loro dichiarazioni, la circostanza che alcuni dettagli riportati dalla docente nel suo rapporto al dirigente scolastico, non si riscontrino nelle dichiarazioni che la minore ha poi reso al dirigente scolastico, essendo plausibile che la vittima , dinanzi al dirigente scolastico ed alla presenza anche dei genitori, abbia, per comprensibili ragioni di pudore o di imbarazzo, omesso alcuni dettagli, raccontati invece nel colloquio confidenziale con la docente.
Né è corretto affermare che trattasi di dichiarazioni vaghe e non riscontrabili poiché provenienti da ignoti, poiché i soggetti che hanno reso dichiarazioni sono precisamente identificati;
ciò che è stato omesso è unicamente il loro nominativo negli atti del procedimento disciplinare, per ovvie ragioni di riservatezza e tutela della privacy, trattandosi peraltro di minorenni.
Smentita dagli atti è poi l'affermazione dell'appellante che il non abbia fatto alcun tipo di CP_1 indagine volta a riscontrare l'accadimento, poiché dinanzi al dirigente scolastico sono stati sentiti tutti i soggetti a conoscenza dei fatti – la vittima, l'amica e la docente – che, come già detto, hanno raccontato i fatti in maniera circostanziata e convergente. L'appellante, di contro, sia in sede disciplinare sia in giudizio, si è limitato a sua discolpa ad affermare di non avere commesso l'addebito, senza offrire alcun elemento che suffragasse tale affermazione (dando indicazioni, ad esempio, su dove si trovasse in quel frangente temporale, su quali attività stesse espletando, se effettivamente avesse incontrato le due minori e come effettivamente si fossero svolti i fatti, se vi fossero ragioni di inimicizia o altri motivi che potevano far dubitare della veridicità delle accuse ecc.).
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, il rigetto dell'appello.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità. Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002
n. 115, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1076/23 del tribunale di Palmi nei confronti del Controparte_1
, così provvede:
[...] rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 4996,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso) (dott. Eugenio Scopelliti)