Sentenza 11 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
Parere interlocutorio 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05251/2025REG.PROV.COLL.
N. 00967/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Balducelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 20023/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di nazionalità bengalese, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto del 20 gennaio 2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 3 marzo 2018 ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, riscontrando l’assenza del requisito della residenza untradecennale continuativa sul territorio nazionale.
2. A fondamento del provvedimento, l’Amministrazione ha rappresentato che “ dalla consultazione del portale anagrafico di Roma Capitale è emerso che il richiedente risulta essere iscritto nel registro della popolazione residente in data 10.03.2015 proveniente da una cancellazione per irreperibilità accertata dal Comune di Roma in data 10.07.2014 con pratica 2013/006397 ”.
3. Il ricorrente ha contestato il provvedimento sotto il profilo istruttorio e motivazionale, rappresentando di essere stato presente sul territorio nazionale anche nel periodo compreso tra il 10 luglio 2014 ed il 10 marzo 2015, ha allegato documentazione afferente l’attività lavorativa svolta (cedolini paga, Unilav, Cud 2015) ed ha dedotto di aver avuto contezza della contestata cancellazione per irreperibilità solo in occasione del ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza relativa alla concessione della cittadinanza italiana.
Ciò posto, il ricorrente ha precisato di aver proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma avverso la suddetta cancellazione, allegando agli atti del giudizio di primo grado l’ordinanza datata 4 giugno 2023, con la quale la relativa domanda è stata accolta.
4. Il Ta.r. capitolino ha respinto il ricorso, ritenendo comprovata l’assenza del dato formale della residenza legale sul territorio nazionale per almeno un decennio, precisando che le risultanze anagrafiche non possono essere contestate dinanzi al giudice amministrativo, sprovvisto di giurisdizione sulla materia, risultando preciso obbligo dell’istante quello attivarsi tempestivamente per verificare la correttezza dei dati riportati nelle iscrizioni per pubblici registri prima di presentare la domanda.
5. L’originario ricorrente ha impugnato la decisione ribadendo le censure già formulate in primo grado e lamentando l’omessa valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione allegata agli atti del giudizio, attestante la continuità della residenza sul territorio nazionale.
L’appellante ha poi ribadito di aver avuto conoscenza della illegittima cancellazione per irreperibilità solo a seguito della notifica del preavviso di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, attivandosi immediatamente mediante apposito ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma ed ottenendo un provvedimento favorevole con validità ex tunc , idoneo a dimostrare la continuità nel possesso del requisito disconosciuto dalla Prefettura.
6. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti con memoria di stile.
7. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello è fondato.
8.1. Non è contestato che l’odierno appellante abbia avuto contezza dell’avvenuta cancellazione dai registri anagrafici della popolazione residente nel periodo compreso tra il 10 luglio 2014 ed il 10 marzo 2015 solo a seguito della ricezione della comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza, relativa alla domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Avuta così contezza dell’esistenza di tale elemento ostativo, lo straniero si è tempestivamente attivato proponendo ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., concluso con l’ordinanza (passata in giudicato) datata 6 giugno 2023, con la quale il Tribunale Ordinario di Roma ha ordinato la disapplicazione del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, ordinando a Roma Capitale “ di aggiornare i registri anagrafici ripristinando l’ininterrotta residenza anagrafica di -OMISSIS- ”.
A seguito di tale provvedimento giurisdizionale, il Comune di Roma ha ripristinato nei registri anagrafici l’ininterrotta residenza dello straniero sul territorio italiano (cfr. certificato del Comune di Roma del 27 luglio 2023).
8.2. La sopracitata documentazione, debitamente allegata agli atti del giudizio di primo grado, non è stata erroneamente considerata dal T.a.r., che ha fondato la propria decisione sull’assenza di prova della residenza anagrafica continuativa sul territorio nazionale, circostanza questa pacificamente esclusa dai documenti di causa.
Ed infatti, è chiaro che l’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 giugno 2023 ha effetti ex tunc , avendo il giudice ordinario ordinato all’Amministrazione di allineare il dato formale - costituito dalle risultanze dei certificati di iscrizione anagrafica - con l’accertamento della situazione di sostanziale residenza ininterrotta sul territorio nazionale, come accertata in giudizio.
Il dictum è stato puntualmente eseguito dal Comune di Roma, che non ha peraltro impugnato la decisione, passata in giudicato.
8.3. A ciò consegue che il dato della continuità nel possesso del requisito deve ritenersi incontrovertibile, risultando conseguentemente sconfessato il portato motivazionale del provvedimento impugnato, fondato su di un dato errato.
9. Non può nemmeno essere condivisa la parte della motivazione della sentenza impugnata che imputa all’odierno appellante di non essersi attivato prima della proposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza, per verificare se sussistesse o meno la continuità nel requisito dell’iscrizione anagrafica.
Tale adempimento preliminare, infatti, non è prescritto da alcuna norma di legge, risultando onere del richiedente unicamente quello di presentare telematicamente la domanda di concessione della cittadinanza, dichiarando ed autocertificando di essere residente in Italia da almeno dieci anni, condizione della quale l’appellante al momento della presentazione della domanda era certo, non risultando onerato anche della presentazione del certificato storico di residenza.
10. Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento impugnato.
11. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazione appellate al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell’appellante e le liquida nella misura complessiva di € 3.500,00, da liquidare in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.