Ordinanza cautelare 23 settembre 2024
Sentenza 24 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026REG.PROV.COLL.
N. 05024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2025, proposto dalla società La Meridionale Costruzioni a r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la Matarrese S.p.A., nonché dalla Matarrese S.p.A., in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG A01D788F80, rappresentate e difese dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Po, 22;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EO S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con le società Spagnuolo Ecologia a r.l. e HR Costruzioni Pubbliche a r.l. (mandanti), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Agostino Meale, FR Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
la società Spagnuolo Ecologia a r.l., in proprio e quale mandante del costituito R.T.I., la società HR Costruzioni Pubbliche a r.l., in proprio e quale mandante del costituito R.T.I., la società Studio Galli Ingegneria a r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.P., la Gami Engineering s.r.l. in proprio e quale mandante del costituendo R.T.P., il geologo Pietro Pepe, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) n. 578, pubblicata il 24 aprile 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e della EO S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere RI ER e uditi per le parti gli avvocati Cavina, Carabba e Vagnucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso l’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 162 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni ed Ippocampo – Insediamenti turistico costieri del Comune di Manfredonia” (CIG A01D788F80) in favore della “ATI EO s.p.a. (CAP.) – Spagnuolo Ecologia s.r.l. – HR Costruzioni Pubbliche s.r.l.”.
1.2. Parte appellante, collocatasi al secondo posto con un punteggio complessivo di 94,902 di cui 74,902 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per non aver il giudice di primo grado rilevato la modifica dell’offerta e dei costi della manodopera da parte del R.T.I. controinteressato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 41, 101, 108, comma 9, e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi della par condicio e dell’immodificabilità dell’offerta, per eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento, per contraddittorietà della motivazione, per illogicità manifesta, per omesso esame e, comunque, erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
Nonostante l’appellante avesse contestato l’operato della S.A. per non aver rilevato la violazione dei livelli minimi salariali inderogabili non suscettibili di essere giustificati, ai sensi dell’art. 110, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023, e la modifica postuma dell’offerta, avvenuta solo in sede di riesame con incremento dei costi della manodopera di oltre 200.000 euro rispetto a quanto indicato in sede di offerta e di giustificazioni nel sub procedimento di verifica dell’anomalia, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che si versasse in un’ipotesi di verifica di congruità dell’offerta, che fossero ammissibili compensazioni tra sovrastime e sottostime delle voci di costo allocate in offerta, che sotto la vigenza del d.lgs. n. 36/2023 non sarebbe più necessaria la verifica del costo della manodopera prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Di qui l’erroneità della decisione assunta in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, posto a presidio della par condicio competitorum nonostante, ad avviso dell’appellante, emergesse per tabulas che il R.T.I. EO avesse dichiarato nella propria offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, un costo della manodopera pari ad € 800.000,00, confermato anche nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, e lo avesse modificato in sede di riesame affermando di dover sopportare delle maggiorazioni pari ad almeno € 207.845,28, con conseguente aumento del costo totale della manodopera a € 1.007.845,28. Secondo la prospettazione dell’appellante tale aumento discenderebbe dall’errata indicazione della somma riconosciuta a titolo di accantonamento della cassa edile, quantificata dal R.T.I. controinteressato nell’11,075% anziché nel 23,45%, dall’errata quantificazione della quota di trattamento di fine (TFR) da destinare a titolo di accantonamento della cassa edile, dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), originariamente indicato in un importo pari a € 0,18852 per tutte le tipologie di operaio anziché parametrato in base ai diversi livelli retributivi, dei contributi INPS e INAIL, nonché dall’omessa considerazione della quota di contributi da versare alla Cassa Edile di Foggia pari al 10,02272%.
La decisione sarebbe, infine, errata nella parte in cui fa richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di natura globale e sintetica della valutazione di congruità dell’offerta e di possibili compensazioni tra sottostime e sovrastime perché opererebbe una indebita commistione tra verifica di anomalia e modifica dell’offerta al rialzo del costo della manodopera che vanificherebbe l’obbligo della preventiva indicazione in offerta, richiesto “a pena di esclusione” dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e che, peraltro, sarebbe intervenuta solo in sede di procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione;
2) per non aver il giudicato rilevato la violazione dei livelli minimi salariali inderogabili da parte del R.T.I. controinteressato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 11, 41, 108, 110 del d.lgs. n. 36/2023, del CCNL Edilizia Industria, dell’art. 36 Cost., per travisamento degli atti e dei fatti di causa, per contraddittorietà della motivazione, per omessa pronuncia, per illogicità manifesta, per omesso esame e, comunque, erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
Ad avviso dell’appellante, nonostante fosse stata denunciata la violazione dei livelli minimi salariali inderogabili da parte del R.T.I. controinteressato e, segnatamente da parte della mandataria EO, che avrebbe dovuto determinarne l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto il livello minimo salariale inderogabile ricavabile dall’art. 24 del CCNL che nel disciplinare gli elementi della retribuzione si riferisce ai minimi di paga base oraria, oltre agli elementi “ex indennità di contingenza” e “indennità territoriale di settore”, confondendo il concetto di livello minimo salariale inderogabile quello di “paga base oraria”. Di qui l’erroneità della ricostruzione del giudice di primo grado perché seguendone l’interpretazione dovrebbe ritenersi che il livello minimo salariale che le imprese edili sono tenute a corrispondere ai propri lavoratori sia pari a soli € 987,36, omettendo di considerare tutte le ulteriori voci obbligatorie previste dai contratti collettivi di lavoro che si affiancano alla paga base, nonché gli ulteriori elementi quali i permessi previsti dall’art. 5 del CCNL (che determinano una maggiorazione della retribuzione oraria in una percentuale pari al 4,95%), le ferie e la gratifica natalizia ex art. 18 del CCNL (corrisposti versando una percentuale del 18,5% alla Cassa edile), la quota di TFR, prevista dall’art. 33 del CCNL (il cui calcolo tiene conto della paga base, dell’indennità territoriale, dei permessi ex art. 5 del CCNL e del trattamento economico ex art. 18 del CCNL). Il R.T.I. controinteressato avrebbe sottostimato tutti gli aspetti retributivi della manodopera: quanto all’ Elemento Variabile della Retribuzione per non averlo parametrarlo ai diversi livelli retributivi, quanto ai contributi INPS per aver supposto di poter beneficiare della c.d. decontribuzione sud ex lege n. 178/2020 nella misura del 30%, nonostante quest’ultima preveda sgravi in misura inferiore, e per avere incluso la quota relativa all’accantonamento Cassa Edile ai fini del calcolo di tali contributi, quanto al contributo INAIL per aver attributo al R.T.I. anziché alla sola società EO la riduzione dei premi INAIL dal 159 per mille al 71,56 per mille e per non aver considerato i contributi alla Cassa Edile di Foggia pari al 10,02272%;
3) per non aver il giudice di primo grado rilevato la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 per le ragioni esposte;
4) per aver il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla carenza di giustificazioni relative al costo della manodopera delle mandanti del R.T.I. EO, per violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1, 2, 3, 11, 101,102 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, del principio della par condicio competitorum e dell’autovincolo, per eccesso di potere per erronea presupposizione, per difetto di istruttoria, per travisamento, per disparità di trattamento, per travisamento degli atti e dei fatti di causa, per illogicità manifesta.
Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto che il costo della manodopera è stato giustificato esclusivamente con riferimento al personale della mandataria EO S.p.A. e non anche rispetto alle mandanti Spagnuolo Ecologia s.r.l. e HR Costruzioni Pubbliche s.r.l., nonostante nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta i costi della manodopera debbano essere vagliati e giustificati in riferimento a tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo di imprese, anche in considerazione del fatto che il costo è influenzato dalle specifiche caratteristiche dell’impresa e dalla relativa organizzazione.
2. L’Acquedotto Pugliese S.p.A. si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. La EO S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con le società Spagnuolo Ecologia a r.l. e HR Costruzioni Pubbliche a r.l., si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art.73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto.
7. I fatti salienti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- con lettera di invito n. P1178 del 16 ottobre 2023 la S.A. ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni ed Ippocampo – Insediamenti turistico costieri del Comune di Manfredonia”, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 24.459.024,70 - € 18.300.592,43 per lavori a corpo (soggetti a ribasso), di cui € 2.633.833,93 per costo del personale (soggetti a ribasso); € 5.674.834,32 per lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui € 820.770,29 per costo del personale (soggetti a ribasso); € 304.428,61 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso); € 179.169,34 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetto a ribasso) -, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il R.T.I. appellante all’esito della valutazione delle offerte, si è collocato al secondo posto con un punteggio di 94,902, mentre il R.T.I. controinteressato è risultato il primo con un punteggio di 95,278;
- con nota del 20 febbraio 2024 la commissione, rilevato che l’offerta presentata dal primo graduato superava i 4/5 del punteggio massimo conseguibile, ha avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia, chiedendo di fornire “le giustificazioni relative alle voci di prezzo, così come previsto al Paragrafo 6.2) “Verifica dell’offerta anomala e dei costi della manodopera” della lettera d’invito a gara. Tali giustificazioni, inoltre, devono essere presentate in forma di relazione analitica e anche in forma di analisi dei prezzi unitari” , nonché con nota del 28 marzo 2024 ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito all’ allegato “A”, esplicativo del costo orario dichiarato dall’impresa EO S.p.A. per le tre tipologie di operai impiegati, e segnatamente sulla discordanza riscontrata tra i costi orari dichiarati e quelli riportati “nella tabella ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III – costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini – dicembre 2022 per la Provincia di Foggia” ;
- con provvedimento n. 26630 del 16 aprile 2024 la S.A. ha disposto l’aggiudicazione della gara al R.T.I. controinteressato, oggetto del ricorso principale, notificato il 16 maggio 2024;
- con nota n. 37248 del 31 maggio 2024 la S.A., alla luce delle censure articolate nel ricorso, ha ritenuto opportuno avviare il procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione sul presupposto che, all’esito di una nuova approfondita istruttoria, è emerso che “codesto raggruppamento non abbia adeguatamente giustificato il minor costo orario di € 15,30428 per operaio di I° Liv., € 17,09434 per operaio di II° Liv. ed € 18,49406 per operaio di III° Liv. rispetto al costo medio orario indicato dalle tabelle ministeriali, non potendo all’uopo ritenersi sufficienti ed idonee le giustificazioni e successive integrazioni prodotte nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta” , assegnando un nuovo termine per fornire chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;
- con provvedimento n. 47528 dell’11 luglio 2024 la S.A. ha concluso il procedimento di annullamento in autotutela, confermando “il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 26630 del 16/04/2024 in favore del RTI EO SP (CAP.) – SPGNUOLO ECOLOGIA SRL – HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL” , impugnato con motivi aggiunti notificati il 10 agosto 2024.
8. Nella sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dato atto che la doglianza principale dell’odierna appellante si incentra sulla “violazione dei minimi salariali retributivi inderogabili desunti direttamente dal pertinente C.C.N.L. di settore (indicato in gara dalla Stazione appaltante nel C.C.N.L. del settore Edile), aventi carattere “originario”, che deve intendersi sanzionata con l’esclusione automatica (esercizio di potere amministrativo vincolato): la relativa verifica non dà luogo a un sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’intera offerta e non ammette giustificazioni da parte dell’operatore economico (art. 110, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023)” ed ha ritenuto all’esito di un argomentato iter logico che nella vicenda sottoposta al suo esame “non si ravvisa, quindi, la violazione del trattamento salariale minimo inderogabile stabilito dal C.C.N.L. di settore (il quale solo condurrebbe alla non ammissibilità di giustificazioni e all’esclusione automatica)” .
8.1. Ne discende l’infondatezza delle doglianze con le quali l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non ha colto il senso delle censure articolate, non ha cioè rilevato che l’appellante deducesse un vizio – quello del mancato rispetto dei minimi salariali inderogabili – idoneo a comportare l’esclusione automatica del R.T.I. aggiudicatario.
Dalle affermazioni riportate in sentenza emerge, infatti, in modo chiaro che il giudice di primo grado ha perfettamente inquadrato le censure articolate dall’odierna parte appellante, ritenendo non sussistente la violazione del trattamento salariale minimo inderogabile stabilito dal CCNL di settore.
8. 2. Né coglie nel segno parte appellante laddove assume che il giudice di primo grado avrebbe confuso il concetto di livello minimo salariale inderogabile con quello di paga base oraria.
Infatti il giudicante, dopo aver specificato quali voci secondo parte ricorrente sarebbero state erroneamente calcolate dal R.T.I. aggiudicatario, ha affermato che:
- “le argomentazioni del R.T.I. ricorrente sono in concreto incentrate, in parte qua, sul confronto (e sul relativo scarto) tra Costo medio orario (da offerta EO) e Costo medio orario (da normativa vigente), concetto (costituente parametro di valutazione di congruità dell’offerta, giustificatamente derogabile dall’operatore economico partecipante alla procedura, sulla scorta di spiegazioni discrezionalmente valutabili dalla Stazione appaltante) diverso - come detto - da quello del minimo salariale inderogabile stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (la cui violazione è sanzionata con l’esclusione automatica)” ;
- conseguentemente “la censurata differenza del 25,5% circa (cfr. il precedente punto n. 3) è rapportata ai rispettivi costi medi orari (si veda la rubrica delle due colonne – Costo medio orario (da offerta EO) e Costo medio orario (da normativa vigente), pag. 22 del ricorso introduttivo e pag. 33 dei motivi aggiunti) e non ai minimi salariali inderogabili stabiliti dal pertinente C.C.N.L.” ;
- “l’art. 24 del C.C.N.L. Edilizia del 19 aprile 2010 (doc. n. 35, depositato da parte ricorrente il 14 settembre 2024), nel definire in generale gli Elementi della retribuzione, si riferisce ai Minimi di paga base oraria (che si determina, come previsto dalla tabella allegato “A” al succitato C.C.N.L., dividendo per 173 - divisore convenzionale - i minimi tabellari della classificazione/valori mensili dei minimi di paga base), oltre - al più, a oggi – ai seguenti elementi fissi della retribuzione: - ex indennità di contingenza; - indennità territoriale di settore” ;
- gli “importi orari finali (coincidenti con i rispettivi importi di “paga base” indicati nella relazione di giustificazione del R.T.I. EO del 26 febbraio 2024 - cfr. elaborato “Manodopera e costi aziendali sicurezza, da cui scaturisce il totale del costo della manodopera indicato dal R.T.I. EO in euro 800.002,21)” sono “- operaio di primo livello, euro 9,81771, coincidente con il relativo importo di “paga base” (arrotondato a euro 9,81774) indicato nella relazione di giustificazione del 26 febbraio 2024 (elaborato “Manodopera e costi aziendali sicurezza), inferiore al costo orario totale ivi quantificato in euro 15,30428; - operaio di secondo livello, euro 11,00441, coincidente con il relativo importo di “paga base” (arrotondato a euro 11,0044) indicato nella relazione di giustificazione del 26 febbraio 2024 (elaborato “Manodopera e costi aziendali sicurezza) e inferiore al costo orario totale ivi quantificato in euro 17,09434; - operaio di terzo livello, euro 11,93227, coincidente con il relativo importo di “paga base” (arrotondato a euro 11,9323) indicato nella relazione di giustificazione del 26 febbraio 2024 (elaborato “Manodopera e costi aziendali sicurezza)e inferiore al costo orario totale ivi quantificato in euro 18,49406”.
8.3. Dalla tabella riassuntiva presentata in gara, così come dalle successive giustificazioni, si evince, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, che la paga base degli operai comuni, qualificati e specializzati è pari o maggiore al trattamento minimo salariale essendo la paga base livello 1 offerta EO 9,81774 a fronte del CCNL 9,80, la paga base livello 2 offerta EO 11,80044 a fronte del CCNL 10,97, la paga base livello 3 offerta EO11,9323 a fronte del CCNL 11,85.
9. Posto che il R.T.I. aggiudicatario non ha violato i minimi salariali ne discende che la valutazione in merito alla congruità del costo della manodopera non può che essere ricondotta nell’alveo della verifica della congruità dell’offerta, così come disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023.
9. Ritiene il Collegio che sia infondato e da disattendere anche il motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la modifica postuma dell’offerta, avvenuta peraltro addirittura in sede di procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e non in sede di verifica dell’anomalia, con incremento dei costi della manodopera di oltre 200.000 euro rispetto a quanto indicato in sede di offerta e di giustificazioni nel sub procedimento di verifica dell’anomalia.
9.1. Secondo la consolidata giurisprudenza anche della Sezione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (Cons. Stato, V, n. 6710 del 2025; Cons. Stato, V, n. 1624 del 2023).
9.2. Sull’offerta e sul costo della manodopera il giudice di primo grado, richiamato il costante orientamento secondo cui sono “ ammesse modifiche relative alla composizione interna delle singole voci di costo dell’offerta, purché l’importo complessivo del prezzo offerto - e la correlata offerta economica - rimanga inalterato e l’offerta tecnica immutata, in quanto in questo modo non vi è modifica della struttura sostanziale (ed essenziale) dell’offerta (intendendosi per tale la combinazione tra offerta tecnica ed economica) né variazione dell’impegno assunto (realizzazione delle prestazioni di cui all’offerta tecnica con le complessive risorse di cui all’offerta economica)”:
- ha ritenuto che “il R.T.I. aggiudicatario ha adeguatamente dimostrato, tramite le indicate compensazioni e imputazioni, che, anche tenendo conto dei maggiori costi del personale indicati dal R.T.I. ricorrente e dalla Stazione appaltante (maggiorazioni Cassa Edile al 23,45% anziché 11,05%, distinti importi dell’E.V.R. etc.), l’offerta presentata è complessivamente affidabile; invero, a valle del procedimento di riesame, non può ritenersi che il Raggruppamento controinteressato abbia modificato la propria offerta, avendo - invece - esplicitato l’incidenza matematica degli importi addizionali censurati, evidenziando che, pur volendo farsi carico dei maggiori costi di personale contestati dalla P.A. nell’ambito del procedimento di riesame nonché dal R.T.I. ricorrente (rispettivamente, totale di € 207.845,28 discostamento sul costo del lavoro originariamente stimato in gara, che ascende a € 274.508,69 laddove si aderisse “alla più severa ...prospettazione del ricorrente RTI La Meridionale Costruzioni), detti costi potrebbero - comunque – non irragionevolmente né implausibilmente essere imputati a specifiche voci delle “spese generali”, queste ultime stimate nella percentuale del 15% (segnatamente, nell’ambito della voce “Gestione amministrativa del personale di cantiere, Direzione Tecnica di cantiere e Tecnici cantiere” - cfr. pag. 4 della nota del R.T.I. EO del 10 giugno 2024 -, pari a complessivi euro 453.374,77, e “vitto maestranze”, pari a euro 102.784,00), oltre che all’utile di impresa, quantificato nel 10%, ovvero pari ad un importo di € 1.761.757,95 calcolato sulla somma dei costi diretti e delle spese generali, come si evince dalle giustificazioni del R.T.I. EO del 6 marzo 2024” ;
- ha evidenziato quanto ai singoli ulteriori elementi che ad avviso dell’odierno appellante il R.T.I. aggiudicatario avrebbe erroneamente calcolato che “l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) è un elemento accidentale della retribuzione, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e costituisce un premio (eventuale) correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio (art. 12 del C.C.N.L. Edilizia del 19 aprile 2010);- la legge n. 178/2020 (c.d. “Decontribuzione Sud”) prevede la riduzione dal 30% al 20% censurato da parte ricorrente solo dopo il 31 dicembre 2025 (data compatibile con l’offerta presentata dall’aggiudicataria - scadenza della presentazione delle offerte 15 novembre 2023 - e con la durata dei lavori); peraltro, come evidenziato dal R.T.I. controinteressato, con il decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, per il personale assunto fino al 31 dicembre 2025 è stato riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (Bonus giovani);- il R.T.I. EO ha giustificato la riduzione dei premi I.N.A.I.L. dal 159 per mille al 71,56 per mille, trattandosi di azienda virtuosa (decreto legislativo n.81/2008)”.
9.3. Le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado appaiono pienamente condivisibili atteso che nella nota dell’11 giugno 2024, recante la risposta alle osservazioni formulate dalla S.A. a seguito della notifica del ricorso, il R.T.I. aggiudicatario ha confermato la correttezza delle proprie precedenti giustificazioni ed ha poi dimostrato l’affidabilità e la congruità dell’offerta anche laddove si fosse voluto dare credito alle censure sollevate dall’odierna parte appellante.
Alla luce del tenore letterale della predetta nota è infondata la prospettazione di parte appellante secondo cui la stessa avrebbe valore confessorio circa l’intervenuta modifica dell’offerta, così come la doglianza afferente all’inammissibile modifica dell’offerta quanto al costo della manodopera che in sede di riesame avrebbe raggiunto l’importo di € 1.007.845,28 a fronte degli € 800.000,00, dichiarati in sede di offerta e ribaditi nel sub procedimento di verifica dell’anomalia.
E, infatti, nella richiamata nota il R.T.I. controinteressato, dopo aver confermato la quantificazione effettuata in sede di offerta e giustificata in sede di anomalia, ha, in via subordinata, preso in considerazione le diverse aliquote indicate dalla S.A. nel procedimento di annullamento in autotutela, avviato sulla scorta delle censure articolate dalla odierna appellante nel ricorso di primo grado, al fine di evidenziare come anche accedendo alle stesse, l’offerta presentata fosse seria e attendibile.
9.4. Da ciò discende l’assenza nella valutazione discrezionale operata dalla S.A. dei vizi di illegittimità censurati da parte appellante, attesa la globale attendibilità dell’offerta correttamente considerata nella sua interezza, anche tenendo conto dei singoli ulteriori elementi che ad avviso dell’odierno appellante il R.T.I. aggiudicatario avrebbe erroneamente calcolato.
10.All’infondatezza dei primi due motivi di appello consegue la reiezione del terzo motivo non essendo ravvisabile nell’azione della S.A. per le ragioni su esposte alcuna violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023.
11. Va, infine, disatteso anche il motivo con il quale parte appellante lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sul fatto che il costo della manodopera è stato giustificato solo con riferimento al personale della mandataria EO S.p.A. e non anche rispetto alle mandanti Spagnuolo Ecologia s.r.l. e HR Costruzioni Pubbliche s.r.l., nonostante nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta i costi della manodopera debbano essere vagliati e giustificati in riferimento a tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo di imprese, anche in considerazione del fatto che il costo è influenzato dalle specifiche caratteristiche dell’impresa e dalla relativa organizzazione.
11.1. Atteso l’effetto devolutivo dell’appello, il Collegio osserva che, come evidenziato sia dalla S.A. che dal R.T.I. controinteressato nelle proprie difese:
- nelle giustificazioni, firmate digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese del R.T.I. è testualmente riportato che “L’ATI per il calcolo del costo orario della manodopera ha tenuto conto del proprio costo medio orario come da tabella riportata nel file "Manodopera e Costi Aziendali Sicurezza". Tali costi si differenziano da quelli riportati nella tabella ministeriale attualmente in vigore per i seguenti aspetti: i contributi INPS sono sgravati del 30% Ex Leg. 178/2020 (si allega DM 10 gennaio 2024) in quanto per i dipendenti ubicati nelle Regioni del Sud Italia, la suddetta Legge ha previsto tale riduzione contributiva. I contributi INAIL dal 159 per mille sono ridotti al 71,56 per mille in quanto trattasi di aziende virtuose rispetto al decreto legislativo 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro. Gli elementi contributivi rispettano i livelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale Applicato” ;
- nella nota dell’11 giugno 2024, già menzionata in sede di trattazione dei precedenti motivi di appello, viene specificato che “ La EO SP e le imprese associate sono certificate SA8000, uno strumento efficace che consente, all’organizzazione che lo ha implementato, la corretta gestione ed il monitoraggio costante di tutte le attività ed i processi ad esse correlati che impattano sulle
tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, lavoro dei minori e dei giovani, contribuzione, retribuzione) ed i suoi requisiti si estendono anche ai fornitori ed ai subfornitori” e che “Le associate dell'ATI come la capogruppo applicano ai dipendenti il contratto EDILE - CONTRATTO SETTORE EDILE CCNL – PROVINCIA DI FOGGIA”.
11.2. Ne discende l’infondatezza della censura atteso che seppure non fossero state chiare le giustificazioni rese nel sub procedimento di verifica dell’anomalia, sicuramente con le giustificazioni rese nel procedimento di annullamento in autotutela della aggiudicazione il R.T.I. controinteressato ha specificato che la EO S.p.A. e le imprese associate sono certificate SA8000 e che le associate del R.T.I., come la capogruppo, applicano ai dipendenti il contratto EDILE - CCNL per la Provincia di Foggia.
12. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
13. Attesa la complessità della vicenda esaminata sussistono anche nel presente grado di giudizio giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR LA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RI ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ER | FR LA |
IL SEGRETARIO