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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1377/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Castagnaro. attore-opponente
contro
CF: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 20.4.2023 con il quale, su istanza della cessionaria gli veniva ordinato il pagamento della Controparte_1 somma di € 10.813,92, oltre interessi e spese, per la mancata restituzione dei ratei del contratto di finanziamento n. 2015361821 sottoscritto con Parte_2
[...]
Ha eccepito l'inesistenza del credito dichiarando di disconoscere la firma apposta sul contratto ex adverso prodotto. Ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
1. revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo n. 280/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Castrovillari il 20/04/2023 e notificato in 04/05/2023, per inesistenza di ogni e qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti ovvero per infondatezza del credito azionato;
2. revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo n. 280/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Castrovillari il 20/04/2023 e notificato in 04/05/2023, per inesistenza/infondatezza della pretesa creditoria azionata e/o per ogni altra ragione di legge;
3. dichiarare, sempre e comunque, che i fatti processuali posti in essere dalla opposta, stante la pretestuosità della lite, integrano gli estremi, se non del dolo quanto meno della colpa grave o gravissima e sostanzialmente si traducono in un “abuso del processo”; conseguentemente,
4. condannare parte opposta, in persona del suo legale rappresentante in carica e cosi per come sopra individuata, a mente dell'art. 96, ult. cpv., c.p.c., al ristoro dei danni tutti subiti dall'istante per lite temeraria da liquidarsi, in via equitativa e facendo ricorso agli artt. 1126 e Parte_1
2056 c.c., nella misura di Euro 5.000,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che l'adito Tribunale riterrà di Giustizia o di ragione sempre in via equitativa e facendo ricorso agli artt. 1126 e 2056 c.c.; 5. vinte le spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del disconoscimento e in subordine ha richiesto di disporre la verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto posto a fondamento dell'avversa pretesa creditoria e all'uopo ha ritualmente disconosciuto
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ex art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni a suo nome riportate sul contratto di finanziamento azionato in sede monitoria. Tale disconoscimento va reputato ammissibile in quanto dall'estratto conto prodotto dall'opposta (doc. 8), per come strutturato, non è possibile evincere con un sufficiente grado di certezza se il contratto in questione abbia avuto o meno un principio di esecuzione posto che in esso non è riportato il dettagliato andamento del rapporto. Come noto, quando una scrittura privata prodotta in giudizio non sia o non si abbia come riconosciuta, incombe alla parte che la produce l'onere della prova dell'autenticità di essa. La parte opposta ha dunque chiesto di procedersi con la verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura disconosciuta, intendendo avvalersene nel presente giudizio. Alla luce del suindicato disconoscimento e della relativa istanza di verificazione nel corso dell'istruttoria è stata disposta apposita perizia calligrafica al fine di verificare l'autenticità delle firme contestate ed è stato ordinato alla parte opposta di produrre gli originali delle scritture disconosciute. Ciò nondimeno la non ha prodotto in giudizio Controparte_1
l'originale del contratto in oggetto. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n.33769; Cassazione civile sez. VI, 27/03/2014, n.7267; Cassazione civile sez. II, 14/05/2004, n.9202). Ancora, secondo Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35167, il deposito dell'originale “corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.”. Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8304 la quale ha osservato “D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte.”. D'altra parte, il giudizio di accertamento sull'autenticità delle firme deve necessariamente svolgersi sull'originale in quanto solo dall'esame del documento originale possono trarsi quegli elementi la cui peculiarità o singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Non potrebbe che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta
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usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. L'omessa produzione dell'originale del documento in oggetto precludendo la possibilità di accertare con rigore la riconducibilità all'opponente delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento posto a base della domanda monitoria non può che andare a detrimento della posizione dell'opposta, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Non vi è infatti alcuna possibilità di utilizzare, in chiave istruttoria, le copie dei documenti disconosciuti che non è stato possibile sottoporre a formale verificazione. Ne consegue che il contratto di finanziamento n. 2015361821 deve ritenersi inefficacie nei confronti dell'odierno opponente. Per tali motivi l'opposizione merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi di riferimento. Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., sollecitata dall'opponente, non si ravvisa nella domanda avanzata dall'opposta in sede monitoria una condotta censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale tale da giustificare la sanzione prevista dalla norma citata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo n. 280/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 20.4.2023;
CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Castrovillari, 21/05/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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