Parere definitivo 29 settembre 2023
Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 12/03/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela A. Barison, Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione prima) n. 00-OMISSIS-/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Nessuno presente per la parte ricorrente;
Considerato che, ai fini del decidere, con onere a carico della parte appellante, occorre disporre incombenti istruttori;
Considerato che, nello specifico, occorre acquisire l’attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Cuneo;
Considerato che per i predetti incombenti appare congruo il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza collegiale;
Riservata ogni decisione, in rito, in merito e sulle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), dispone gli incombenti di cui in motivazione.
Rinvia, in prosieguo, alla pubblica udienza che sarà fissata dal Presidente titolare della Sezione all’esito dei predetti incombenti.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.