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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3373/2024 V.G. avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dell'avv. Maria Grazia Di Re, presso il cui studio ha C.F._1 eletto domicilio, giusta procura in atti
e da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Di Re, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18.07.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale e, Parte_2 decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catania il
13/12/1984, in regime di comunione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Catania al n. 2147, p. 2, S. A volume dell'anno 1984. Dalla loro unione è nata la figlia , nata il [...] a [...], oggi maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente.
Con sentenza non definitiva n. 768/2025 emessa in data 17.01.2025 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando termine fino al 26.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione n. 768/2025, pronunciata da questo Tribunale il 17.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio precisando che “tra le parti non ci sono richieste di contributo economico” e che “i coniugi prestano, altresì, il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti personali validi per l'espatrio”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3378/2024 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catania il 13.12.1984 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
[...] Comune di Catania al n. 2147, p. 2, S. A volume dell'anno 1984, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
24.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Venera Condorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3373/2024 V.G. avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dell'avv. Maria Grazia Di Re, presso il cui studio ha C.F._1 eletto domicilio, giusta procura in atti
e da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Di Re, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18.07.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e chiedevano a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale e, Parte_2 decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catania il
13/12/1984, in regime di comunione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Catania al n. 2147, p. 2, S. A volume dell'anno 1984. Dalla loro unione è nata la figlia , nata il [...] a [...], oggi maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente.
Con sentenza non definitiva n. 768/2025 emessa in data 17.01.2025 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando termine fino al 26.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione n. 768/2025, pronunciata da questo Tribunale il 17.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio precisando che “tra le parti non ci sono richieste di contributo economico” e che “i coniugi prestano, altresì, il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti personali validi per l'espatrio”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3378/2024 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catania il 13.12.1984 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
[...] Comune di Catania al n. 2147, p. 2, S. A volume dell'anno 1984, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
24.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Venera Condorelli