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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 985 del 19.6.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 518/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, in forza di Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.7.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente Parte_1
al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 985/2024, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dallo stesso promossa contro il
[...]
, dichiarando il suo diritto al riconoscimento della retribuzione Controparte_1
professionale prevista per i docenti per i periodi e per i giorni lavorati indicati in ricorso e condannava il al pagamento di tale trattamento accessorio, nella misura prevista dalla contrattazione CP_1 collettiva, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 258,00 oltre accessori, con distrazione.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante si duole della quantificazione delle spese, che a suo avviso, tenuto conto del valore della controversia (da € 1.001,00 ad € 5.200,00) sarebbe inferiore ai parametri minimi ex DM n. 55/2014.
Nonostante la rituale notifica dell'appello, le amministrazioni appellate non si sono costituite, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Orbene, la Corte condivide l'assunto dell'appellante, secondo cui il valore della controversia rientra nel secondo scaglione di cui al DM n. 55/2014 (da € 1.001,00 ad € 5.200,00), perché moltiplicando i
234 giorni di retribuzione riconosciuti e il corrispettivo giornaliero di € 5,82, si ha un valore complessivo di € 1.361,88.
Applicando i parametri in vigore, con la riduzione massima si ha quindi una liquidazione per complessivi € 1.030,00 (fase di studio € 444,00; fase introduttiva € 213,00 e fase decisionale €
373,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
È appena il caso di ricordare, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. ex multis: Cass. Civ., sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613) che non è consentita la liquidazione di compensi in misura inferiore al parametro minimo, in assenza di adeguata motivazione.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia.
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.7.2024 da
[...]
nei confronti del , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
19.2.2024 n. 985 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento integrale delle spese di primo grado che ridetermina in € 1.050,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 985 del 19.6.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 518/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, in forza di Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.7.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente Parte_1
al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 985/2024, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dallo stesso promossa contro il
[...]
, dichiarando il suo diritto al riconoscimento della retribuzione Controparte_1
professionale prevista per i docenti per i periodi e per i giorni lavorati indicati in ricorso e condannava il al pagamento di tale trattamento accessorio, nella misura prevista dalla contrattazione CP_1 collettiva, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 258,00 oltre accessori, con distrazione.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante si duole della quantificazione delle spese, che a suo avviso, tenuto conto del valore della controversia (da € 1.001,00 ad € 5.200,00) sarebbe inferiore ai parametri minimi ex DM n. 55/2014.
Nonostante la rituale notifica dell'appello, le amministrazioni appellate non si sono costituite, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Orbene, la Corte condivide l'assunto dell'appellante, secondo cui il valore della controversia rientra nel secondo scaglione di cui al DM n. 55/2014 (da € 1.001,00 ad € 5.200,00), perché moltiplicando i
234 giorni di retribuzione riconosciuti e il corrispettivo giornaliero di € 5,82, si ha un valore complessivo di € 1.361,88.
Applicando i parametri in vigore, con la riduzione massima si ha quindi una liquidazione per complessivi € 1.030,00 (fase di studio € 444,00; fase introduttiva € 213,00 e fase decisionale €
373,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
È appena il caso di ricordare, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. ex multis: Cass. Civ., sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613) che non è consentita la liquidazione di compensi in misura inferiore al parametro minimo, in assenza di adeguata motivazione.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia.
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.7.2024 da
[...]
nei confronti del , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
19.2.2024 n. 985 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento integrale delle spese di primo grado che ridetermina in € 1.050,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi