Articolo 1 della Legge 12 gennaio 1952, n. 83
Articolo 2
Versione
20 marzo 1952
Art. 1.
Gli immobili adibiti a sede dell'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia, saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.
Saranno altresi' esenti dall'imposta di consumo il materiale da impiegarsi per eventuali adattamenti e riparazioni degli immobili, nonche' i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto, il gas, la luce, e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.
I materiali, mobili, libri ed altri oggetti da importare per l'adattamento, l'arredamento e la gestione dello Istituto, non saranno soggetti ai dazi doganali, ne' alle vigenti, restrizioni alle importazioni.
Entrata in vigore il 20 marzo 1952
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