Accoglimento
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/07/2025, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05742/2025REG.PROV.COLL.
N. 04069/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4069 del 2022, proposto da IO IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fogliano, 16;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12369/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Antonio Cordasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'accertamento della violazione, da parte del Ministero della Giustizia, dei termini per la conclusione della procedura concorsuale, cui ha partecipato con successo, per l'accesso alla qualifica dirigenziale indetta il 19 aprile del 2001 e per la nomina in ruolo, per il conferimento dell'incarico di dirigente, nonché per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'espletamento della procedura.
A supporto la parte espone le seguenti circostanze:
con ricorso del 7 marzo del 2011 ha agito per l’accertamento della violazione dei termini per la conclusione della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica dirigenziale e per la nomina in ruolo, oltre che per il risarcimento dei danni cagionatigli, rispetto al concorso cui aveva partecipato, chiedendo, in subordine, dichiararsi illegittima la violazione, da parte del Ministero, del termine di 120 giorni, decorrente dalla pubblicazione delle graduatorie, per il conferimento dell’incarico e la stipula del contratto;
con ordinanza del 30 ottobre del 2020 il TAR Lazio ha ordinato al Ministero intimato di depositare la documentazione relativa al concorso in oggetto, rinviando in prosieguo l’udienza;
l’ordine è stato reiterato con successiva ordinanza del 19 marzo del 2021, stante l’inottemperanza del Ministero.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione – violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.64 c.p.a.- Eccesso di potere.
2. Benché sia stato ritualmente citato in giudizio, non si è costituito il Ministero della Giustizia.
DIRITTO
3. In via preliminare va dato atto che il contraddittorio in appello è stato validamente costituito, con la notifica dell’atto a mezzo p.e.c. (in data 9 maggio 2022) presso l’Avvocatura generale dello Stato, come da ricevuta di consegna agli atti di causa.
4. Ciò premesso, il motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere rigettato il ricorso per non avere la parte ricorrente provato il suo rapporto di lavoro.
Sostiene la parte appellante che, in base ai principi generali sul riparto dell’onere della prova nel processo amministrativo, la decisione del primo giudice è erronea.
Pertanto chiede che sia valutata, nel merito, la sua pretesa.
4.1. Il motivo è fondato perché il primo giudice non ha fatto buon governo dei principi che distribuiscono l’onere della prova nel processo amministrativo.
4.1.1. I fatti allegati quale circostanze fondanti il diritto della parte appellante – ossia la data di indizione del concorso, la sua durata, la partecipazione di costei, l’obiettivo ritardo nello svolgimento delle procedure concorsuali e nel conferimento dell’incarico – non sono stati contestati dalla parte intimata nel corso del giudizio di primo grado, e dunque, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 115, comma 1, c.p.a., devono ritenersi provati.
4.1.2. Aggiungasi che, vigendo nel processo amministrativo il cd. “ principio dispositivo con metodo acquisitivo”, poiché nel caso di specie la documentazione sui fatti di causa era certamente in possesso dell’amministrazione, quest’ultima era onerata della relativa produzione, ed è rimasta inadempiente malgrado per ben tre volte il primo giudice – che successivamente ha immotivatamente desistito dall’approfondimento istruttorio che pure in precedenza aveva ritenuto necessario - abbia compulsato l’esibizione in giudizio della documentazione di cui, oltre ogni ragionevole dubbio, aveva la disponibilità.
In definitiva la pretesa, per come in fatto è stata prospettata dalla parte appellante, deve ritenersi sufficientemente acquisita in atti quanto ai suoi elementi essenziali.
4.2. In particolare deve ritenersi processualmente dimostrato che il concorso per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale riservato al personale dell’amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale di tecnico ingegnere ed architetto, è stato indetto dal Ministero della Giustizia il 19 aprile del 2001; che la graduatoria del concorso è stata approvata con provvedimento della Direzione Generale del personale e della Formazione del 9 giugno del 2006; che la parte appellante vi abbia preso parte e sia risultata vincitrice e che, ciò nonostante, è stata immessa in servizio solo con il provvedimento dell’8 febbraio del 2008 stipulando il contratto – che ha definito il relativo trattamento economico – solo il 22 aprile del 2008.
4.3. Tanto premesso, l’allegato A, al D.M. Ministero della Giustizia n. 488 del 7 novembre del 1997, in materia di termini di conclusione del procedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art.2 della L. n. 241 del 1990, prevede che (Ufficio VI n. 34 dell’allegato A) il termine massimo che può intercorrere tra il bando e l’approvazione della graduatoria è pari a 780 gg., e che invece la nomina in ruolo dei dipendenti debba avvenire nel termine di 120 giorni dall’espletamento delle prove concorsuali (Dipartimento amministrazione penitenziaria, procedimento n. 20 sempre dell’Allegato A).
Or bene, nel caso di specie, sono stati violati sia il primo che il secondo termine, dal momento che tra approvazione del bando ed approvazione della graduatoria sono decorsi cinque anni, un mese e venti giorni, e che, tra approvazione della graduatoria e nomina in ruolo dell’appellante con stipulazione del contratto, sono decorsi un anno e otto mesi.
4.4. Va pertanto affermato il diritto della parte appellante al risarcimento del danno patrimoniale patìto, che va determinato con riferimento alle differenze stipendiali che le sarebbero spettate, se entrambi i suddetti termini fossero stati rispettati, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione, se dovuta.
4.5. Va invece disattesa la richiesta di risarcimento del danno, nella parte in cui pretende il ristoro del danno non patrimoniale, sotto forma di danno reputazionale.
4.5.1. Sotto questo profilo va osservato, innanzitutto, che è quanto meno dubitabile che sia configurabile, nell’occorso, tale forma di danno che deriverebbe, in ipotesi, dalla mera inerzia della Pubblica amministrazione, non altrimenti circostanziata, che non può avere una valenza significativa screditante in tal senso, in assenza di ulteriori elementi.
4.5.2. D’altro canto il danno non patrimoniale, secondo il noto arresto delle S.U. n. 8827/2003, ai sensi dell’art. 2059 c.c. è risarcibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge, o quando leda diritti fondamentali, o infine quando provenga da reato, e, in questo frangente, non pare sia configurabile alcuno di questi casi.
4.5.3. Infine, anche a voler prescindere da quanto precede, la parte appellante non ha allegato alcun elemento di prova in merito al danno reputazionale asseritamente subìto, il che dequota definitivamente la pretesa in esame. Cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III , 26/11/2024 , n. 30461).
4.6. Come già anticipato, la domanda risarcitoria va invece accolta, nella parte in cui ha ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale spettante alla parte appellante. Sicché, ai sensi del comma 4 dell’art. 34 c.p.a. va ordinato al Ministero intimato di proporre il pagamento della somma spettante alla parte, appellante, da liquidare secondo i criteri sopra-indicati, entro il termine a questo scopo assegnato, di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per il doppio grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, ordinando al Ministero intimato di adempiere all’incombente dettato ai sensi del comma 4 dell’art.34 c.p.a., come precisato in motivazione.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali per il doppio grado, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00), di cui euro 1500 (euromillecinquecento,00) per il primo grado, e euro 2500,00 (euroduemilacinquecento,00), per il grado d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO