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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 14/11/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
BE MA Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 48/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BELLOMO MARCO WALTER del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
- appellante - contro
(C.F. ), in qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'impresa individuale DT Clean, rappresentato e difeso dall'avv.
TI OP del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. BOSCAROLLI TITO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
1 (C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3 dall'avv. MONTEFIORI RENATO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
- appellati –
e contro
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 109/2024 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 13/06/2024.
Causa decisa all'udienza del 12.11.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte appellante : Parte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa confermare la sentenza di primo grado in ordine alle accertate responsabilità dei resistenti e riformarla per
i motivi dedotti in ricorso in ordine al quantum del risarcimento dei danni non patrimoniali con riferimento alle indennità per invalidità permanente e temporanea con espresso riconoscimento dei danni “morali”, nonché in ordine al quantum del risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno e all'an e al quantum del risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa.
Per l'effetto condannare i resistenti in solido fra loro al risarcimento di tutti i suddetti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente nella misura complessiva di € 194.470,56 o di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio. di parte appellata : CP_1
nel merito: respingere tutte le domande proposte da con Parte_1
l'impugnazione della sentenza nr. 109/2024 del Tribunale di Bolzano Sezione
Lavoro, perché infondate in fatto e in diritto.
2 In ogni caso con vittoria delle spese di lite. di parte appellata Controparte_2
- Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dal ricorrente
nei confronti di perché infondate Parte_1 Controparte_2 in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite;
-Nel merito, in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di Parte_1
accertare la quota di responsabilità ascrivibile alla Controparte_2 stessa, peraltro previo accertamento del risarcimento del danno effettivamente subito dal ricorrente, tenendo peraltro conto del concorso di colpa dello stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 1127 c.c. , 1° e 2° comma;
respingere ogni ulteriore domanda perché infondata in fatto e in diritto;
spese di lite all'esito.
In ogni caso: per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, accertare
l'obbligo dell'appellante principale di restituire l'importo di Euro Parte_1
86.338,15 corrispostogli a titolo di capitale e l'importo di Euro 27.948,27 corrispostogli a titolo di spese di lite, in nome e per conto di Controparte_2 dalla compagnia assicuratrice in data
[...] Controparte_5
25.06.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado e condannare Pt_1
alla restituzione, in tutto o in parte, degli importi di Euro 86.338,15 e
[...] di Euro 27.948,27. di parte appellata : Parte_2
Voglia la Corte d'Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, per i motivi esposti in narrativa, respingere l'impugnazione principale proposta dal sig.
avverso la sentenza n. 109-2024 del Tribunale di Bolzano – Parte_1
Sezione lavoro con il ricorso in appello dd. 22.10.2024, in quanto inammissibile
e/o infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di lite, oltre al
15% per spese generali, CAP e IVA come per legge e spese successive occorrende
RAGIONI DI FATTO
1. L'oggetto della controversia e le difese esposte dalle parti in primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
3
1. Espone il ricorrente di essere stato assunto dalla Controparte_6
a far data dal 25.01.2021 e fino al 14.02.2021 con mansioni di addetto alle pulizie e che il 26.01.2021, al secondo giorno di lavoro, rimaneva infortunato mentre eseguiva lavori di pulizia dalla neve sui binari della funivia della
Mendola, gestita dalla;
il servizio era stato appaltato alla Controparte_2
, che lo aveva parzialmente subappaltato alla . CP_4 CP_6
Il ricorrente riferisce che il datore di lavoro lo avrebbe dotato solo di leggeri ramponi da ghiaccio da applicare sulle calzature e non di dispositivi di protezione idonei a fargli eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza, cosicché era scivolato fino a quando un piede si era incastrato.
A seguito dell'infortunio il ricorrente si sarebbe sottoposto a numerosi interventi chirurgici;
stabilizzate le lesioni, il ricorrente si sottoponeva a visita medico legale, che accertava postumi permanenti del 18%, oltre a 19 gg. di ITT, 180 gg. di ITP al 75%, 150 gg. di ITP al 50%, 151 gg. di ITP al 25%.
L' avrebbe riconosciuto al ricorrente gli importi di Euro 22.339,87 a titolo CP_7 di indennità per inabilità temporanea ed euro 10.687,81 per indennizzo del danno biologico.
Il ricorrente indirizzava quindi le proprie richieste risarcitorie nei confronti del datore di lavoro, dell'appaltatrice principale e della Parte_3
Contr committente , sulla scorta del fatto che l' del Lavoro prima e il CP_8
Giudice penale poi avevano accertato la responsabilità di tutti i soggetti suddetti per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in particolare per non avere fornito al lavoratore i necessari dispositivi di protezione e, in particolare per quanto riguarda la committente, per non avere verificato che i lavoratori impegnati nei lavori di pulizia ne fossero provvisti (e quindi per culpa in vigilando), nonché per non avere appaltato il servizio a soggetti con adeguate capacità tecniche (culpa in eligendo).
2. Si costituiva in giudizio la ditta individuale di OS IC datore di lavoro del sig. , negando l'esposizione attorea. Parte_1
Secondo la difesa il signor avrebbe chiesto alla se CP_1 Parte_3 fosse necessario dotare i propri dipendenti di particolari dotazioni e gli sarebbe
4 stato risposto che sarebbero bastati dei ramponi da ghiaccio, poiché il resto dell'attrezzatura sarebbe stata disponibile in loco.
Sulla scorta di tali accordi il convenuto avrebbe consegnato ai propri dipendenti
e i ramponi. Parte_1 CP_9
L'infortunio sarebbe quindi da ricondurre all'imprudenza del ricorrente che maldestramente avrebbe poggiato il piede calzante i ramponi sul binario di ferro della funicolare e, una volta perso l'equilibrio, è scivolato a valle, causandosi contusioni e lesioni, nonché al sig. che non avrebbe vigilato i presupposti Pt_2 di legge per consentire al ricorrente di accedere al cantiere.
Un concorso nella responsabilità per l'infortunio secondo la convenuta dovrebbe essere contestato anche alla che non avrebbe munito i Parte_3 lavoratori dei DPI necessari.
Viene contestato il danno nel quantum debeatur.
3. Costituitasi in giudizio , essa sottolinea di non essere stata in alcun CP_4 rapporto contrattuale con il ricorrente. La ditta si sarebbe impegnata Parte_4
a intervenire in supporto della con personale formato, attrezzato e nel CP_4 rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il giorno del sinistro gli operai sarebbero stati in possesso dei DPI necessari già in dotazione, in relazione ai quali essi avevano ricevuto idonea istruzione.
In analoga situazione DPI mancanti sarebbero stati messi a disposizione di Contr
.
Contr
avrebbe avuto il ruolo di cui agli artt. 19 e 26 T.U. 81/2008.
Contr
avrebbe omesso di controllare gli operai, e il ricorrente avrebbe ballato al ritmo della musica prima di cadere. Viene contestato il danno.
4. Il sig. espone che tutti i lavoratori sarebbero stati dotati di, a titolo Pt_2 esemplificativo e non esaustivo, casco, imbragatura, scarponi e ramponi. Il sig.
avrebbe adeguatamente informato tutti gli operai in merito Parte_2 all'uso dei dispositivi di sicurezza, avrebbe chiesto a tutti se li avessero portati dietro ed avrebbe chiesto a tutti di indossarli. Avrebbe spiegato la necessità di indossare i DPI sia in lingua italiana che in lingua tedesca. Sarebbero quindi
5 stati i lavoratori, tra cui il ricorrente, a non aver indossato volontariamente casco ed imbragatura, nonostante le indicazioni del sig. Pt_2
Non nega la sua funzione di preposto alla sicurezza,
Il sostiene in sostanza di essere stato adempiente sotto i vari profili Pt_2 richiesti dalla legge e contesta il danno nel quantum.
Contr 5. Anche sostiene che il contratto con avrebbe previsto l'utilizzo di CP_4 personale qualificato ed idoneo, formato e munito di DPI. L'obbligo di dotare il ricorrente dei DPI specifici per le mansioni svolte, così come l'obbligo di formare il dipendente ricadrebbe in via esclusiva sul datore di lavoro.
Contr
avrebbe correttamente predisposto il documento di valutazione dei rischi e previsto un sistema che consente ai lavoratori di agganciarsi tramite imbragatura. Il sig. al momento del sinistro era l'unico a portare Pt_2
l'imbragatura”.
1.1. La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti. Veniva altresì esperita consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulle conseguenze dannose dell'evento.
1.2. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande del ricorrente, ha ritenuto provata la responsabilità del datore di lavoro-appaltatore, della committente e della sub-committente, nonché del responsabile della sicurezza, nell'avere causato al ricorrente le lesioni per cui è causa, suddividendo le percentuali interne di corresponsabilità. Ha quindi liquidato il danno non patrimoniale e patrimoniale differenziale subito dal ricorrente per le lesioni permanenti riportate.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che dall'istruttoria condotta in corso di causa non fosse emersa la prova di un'adeguata formazione da parte del datore di lavoro del lavoratore infortunato, che si imponeva come necessaria anche alla luce della scarsa familiarità del lavoratore con il rischio connesso alla montagna, nonché dell'avvenuto controllo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei soggetti coinvolti nell'appalto.
Il Tribunale riconosceva quindi la responsabilità per la sicurezza in capo
6 primariamente al datore di lavoro, ed escludeva ogni ipotesi di concorso di colpa del lavoratore, non essendo emersa alcuna condotta abnorme o colposa di quest'ultimo.
Accertava inoltre, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, la responsabilità dell'appaltatrice per la mancata verifica dell'idoneità Parte_3 tecnica e organizzativa della subappaltatrice e dei suoi lavoratori. CP_1
Imputava analoga omissione alla committente SAD – Trasporto Locale S.p.a. Contr (di seguito anche solo “ ”), che non aveva effettuato alcun controllo preventivo né aveva rilevato, pur essendo presente sul luogo, l'assenza di imbragature e l'utilizzo di ramponi non idonei. Riteneva su tali basi SAD e
Policons corresponsabili nei confronti del lavoratore.
Infine, accertava la corresponsabilità dell'evento lesivo anche in capo al preposto alla sicurezza , che non aveva garantito dal canto Parte_2 suo l'effettiva applicazione delle misure di protezione, né fornito assistenza operativa ai lavoratori privi di esperienza.
Quanto alla ripartizione interna di responsabilità, il Tribunale riteneva la ditta responsabile per la quota maggioritaria del 40%, la società CP_1
Contr
per il 30%, la committente ed il responsabile della sicurezza CP_4 per il 15% ciascuno. Pt_2
Rigettava la domanda di accertamento del diritto al regresso, atteso che non era ancora avvenuto il pagamento da parte dei condebitori.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, accertata l'invalidità permanente nella misura del 16%, riconosceva un appesantimento del punto del danno biologico permanente del 33% per cenestesi lavorativa, e liquidava quindi un importo complessivo di € 50.006,67 a titolo di danno biologico e di
€ 26.362,00 a titolo di invalidità temporanea (quest'ultima senza personalizzazione).
A titolo di danno patrimoniale da perdita di guadagno per il periodo di inabilità, che stimava pari a 16 mesi sulla scorta della CTU, liquidava la somma complessiva di € 24.267,00 sulla base di un reddito presunto mensile netto di € 1.400,00, maggiorato della tredicesima.
7 Detratto quanto già percepito da (€ 33.678,47), quantificava il danno CP_7 non patrimoniale e patrimoniale in complessivi € 66.957,20, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali.
Condannava in solido i resistenti al risarcimento del danno così liquidato a favore del ricorrente, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante, ha Parte_1 interposto appello, svolgendo varie censure, riconducibili, in sostanza, a quattro motivi principali di impugnazione, che investono la sola quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2.1. In particolare, egli ha rilevato, in primo luogo, rispetto alla quantificazione del danno da invalidità permanente, l'errata considerazione da parte del primo giudice dell'età del danneggiato al momento del sinistro, circostanza che incide sul calcolo del danno biologico;
inoltre, il primo giudice avrebbe applicato le
Tabelle di Milano 2021, nonostante fossero già disponibili quelle aggiornate del 2024.
Inoltre, su invalidità permanente e temporanea, liquidate in base alle nuove
Tabelle, andrebbe riconosciuta – contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice - la maggiorazione per il danno morale, alla luce dell'elevato grado di sofferenza accertato anche dal CTU e della rilevanza penale del fatto (come accertato con decreto penale di condanna n. 470/2021 del 14.7.2021).
La corretta liquidazione alla luce dei detti criteri ammonterebbe dunque a: €
43.967,00 per danno biologico, oltre a € 14.655,00 per personalizzazione
(+33%) e € 14.655,00 per danno morale (ulteriore 1/3), per un totale di €
73.277,00; € 30.935,00 per invalidità temporanea, oltre alla personalizzazione per danno morale (1/3), per un totale di € 41.246,00.
2.2. Lamenta inoltre il mancato riconoscimento e la mancata motivazione del
Tribunale in merito al danno morale, nonostante l'espressa richiesta di risarcimento.
Nel caso di specie era stato accertato un reato (con decreto penale di condanna n. 470/2021), e quindi sussisterebbe tutti i presupposti per liquidare il danno non patrimoniale anche sotto il profilo morale.
8 2.3. Riguardo al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, lamentava che il Giudice di primo grado ne avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, in quanto la perdita della capacità lavorativa, specifica o generica, era sussistente, essendo anche stata accertata dal CTU come ridotta di almeno il 25%.
Lamentava che la lesione riportata al piede sinistro inciderebbe su funzioni essenziali per l'attività di operaio, determinando una concreta limitazione lavorativa. Tale pregiudizio, anche in assenza di una qualifica specifica, integrerebbe una perdita della capacità lavorativa specifica, risarcibile dal punto di vista economico, anche in termini di riduzione solo parziale della possibilità di generare reddito, in quanto comprometterebbe direttamente la capacità di svolgere mansioni analoghe.
Il primo Giudice avrebbe peraltro correttamente valorizzato la cenestesi lavorativa ai fini della personalizzazione del danno biologico, ma erroneamente escluso il concorrente danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
La quantificazione del danno patrimoniale andrebbe dunque effettuata sulla base del reddito effettivo percepito dall'appellante al momento del sinistro (pari a € 21.589,75 annui, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante in primo grado, che aveva erroneamente indicato il reddito del 2020), applicando poi i coefficienti di capitalizzazione aggiornati e riconosciuti in giurisprudenza
(in particolare quelli esposti negli Atti dell'incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989), con un incremento del 15% per le mansioni superiori legate all'esperienza lavorativa. L'importo complessivo del danno patrimoniale sarebbe così pari a € 145.500,00.
2.4. Infine, censurava i criteri adottati dal Giudice di primo grado per la liquidazione del danno da perdita di guadagno per il periodo di inabilità.
CP_1 Specificava che la retribuzione effettiva del ricorrente, indicata dall' in €
59,15 giornalieri, consentiva una quantificazione precisa del reddito perduto per l'intero periodo di inabilità (18 mesi), per cui la somma corretta ammonterebbe a € 35.083,23 lordi, detratti € 22.339,87 lordi già erogati da
, risultando un residuo di € 12.854,38 (da cui detrarre ulteriormente CP_7
l'importo di € 2.027,13 già pagato all'appellante in primo grado).
9 Lamentava altresì l'errata detrazione da parte del primo giudice di quanto erogato al ricorrente anche da per accertamento medico legale e visite CP_7 di accertamento dei postumi, in quanto si trattava di danni non oggetto di domanda nel presente giudizio.
Quantificava in definitiva le somme ancora dovute all'appellante, rispetto a quanto riconosciuto in primo grado e già pagato all'appellante, in complessivi
€ 194.470,56, di cui € 23.270,33 per danno biologico permanente, €
14.884,00 per invalidità temporanea, € 145.500,00 per perdita di capacità lavorativa specifica, e € 10.816,23 per mancato guadagno durante il periodo di inabilità.
3. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 3.1.2025,
l'appellata ditta individuale ha resistito Controparte_11 all'impugnazione avversaria, chiedendo la reiezione di tutti i motivi di appello in quanto infondati.
4. Si costituiva nel giudizio di appello anche SAD – Trasporto Locale S.p.a., con comparsa depositata il 30.12.2024, chiedendo a sua volta la reiezione di tutti i motivi di appello principale e svolgendo altresì appello incidentale, articolato in due motivi.
Con il primo motivo, rubricato “erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
erronea determinazione della quota di responsabilità ascrivibile a e a CP_2
; erronea esclusione della responsabilità a carico di Parte_2 Pt_1
Contr
”, l'appellata lamentava l'ingiustificata attribuzione a suo carico
[...]
e a carico del preposto di una quota complessiva di corresponsabilità Pt_2 del 30%, a suo dire assolutamente eccessiva rispetto al ruolo svolto dal datore di lavoro e dalla società appaltatrice affermava che il Parte_3
Contr rapporto contrattuale di appalto era intercorso fra quest'ultima e , che Contr
già in precedenza aveva verificato l'idoneità di a svolgere simili CP_4 lavori, e che in nessun caso avrebbe potuto svolgere delle verifiche, né materiali né giuridiche, sui subappaltatori scelti da , con necessaria CP_4 esclusione di una propria culpa in eligendo.
Aggiungeva che dalle testimonianze assunte in primo grado era emersa l'assoluta inidoneità dei lavoratori mandati sul cantiere da e da CP_4
10 DT Clean, in quanto non formati per lo specifico lavoro né informati su Contr quanto avrebbero dovuto eseguire;
era altresì emerso che aveva fatto tutto quanto in suo potere per approntare un efficace sistema di protezione anticaduta (avendo ricordato il a tutti i lavoratori sul posto l'obbligo di Pt_2 indossare ramponi e imbragatura), ma anche tali misure erano risultate inefficaci a fronte dell'assoluta inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di adeguata formazione del lavoratore, di messa a disposizione dei d.p.i. e di verifica del loro effettivo utilizzo, così come dell'inosservanza da parte dell'appaltatrice , presente in occasione dello svolgimento dei lavori, CP_4 dell'obbligo di garantire lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle norme di sicurezza.
Concludeva che l'intera, o quantomeno maggioritaria, responsabilità, andrebbe in ogni caso attribuita al lavoratore per avere egli accettato Pt_1 di svolgere un lavoro manifestamente rischioso, che involgeva mansioni differenti da quelle contrattuali e per il quale non aveva ottenuto adeguata formazione né adeguata attrezzatura.
Con il secondo motivo, l'appellata censurava la statuizione di condanna alle spese contenuta nella sentenza di primo grado, e ne chiedeva la riforma quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande proposte in primo grado dal ricorrente, e, in subordine, per l'accertamento della propria quota di responsabilità anche in considerazione dell'art. 1227 co. 1 e co. 2 c.c., e in ogni caso con restituzione di quanto già versato all'appellante in esecuzione della sentenza di prime cure.
5. Si costituiva in giudizio l'appellato con comparsa Parte_2 depositata il 14.1.2025, eccependo l'inammissibilità dell'appello principale per mancata indicazione dei capi della sentenza impugnata e per mancata esposizione in forma specifica delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, e chiedendo in ogni caso nel merito la reiezione di tutti i motivi di appello principale.
6. L'appellata rimaneva contumace. Parte_3
11 7. Dopo la prima udienza del 16.1.2025, rinviata al 29.1.2025 per verifica della regolarità delle notifiche, il Collegio fissava, per la discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'udienza del 12.11.2025, alla quale veniva data lettura del dispositivo della decisione.
RAGIONI DI DIRITTO
1. In via pregiudiziale, si rende necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata Pt_2 sostanzialmente per mancanza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.
La doglianza non può essere accolta.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01).
Nel caso di specie, l'atto di impugnazione articola in maniera distinta i motivi di impugnazione e contiene una critica sufficientemente chiara alla sentenza di primo grado, censurandone specificamente sia le valutazioni giuridiche che quelle di merito. L'atto individua con sufficiente precisione le parti della decisione impugnata, evidenziando gli asseriti errori di valutazione del primo giudice. Parimenti, espone in modo comprensibile le ragioni della richiesta di riforma, fornendo un quadro argomentativo idoneo a soddisfare i requisiti minimi di specificità richiesti dagli artt. 342-434 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
2. Venendo al merito, in primo luogo si prende in esame il primo motivo di
12 Contr appello incidentale proposto dall'appellata , in quanto avente ad oggetto l'an debeatur dell'obbligazione risarcitoria e quindi logicamente prioritario.
2.1. Il ricorrente ha dedotto in primo grado la responsabilità della committente Contr
, quale custode dell'area dove venivano eseguiti i lavori, e perché, avendo operato in cantiere con il proprio preposto alla sicurezza, ella non si era adoperata a che gli operai indossassero i d.p.i., né aveva fornito direttamente le imbracature previste dallo stesso manuale di istruzione della committente sull'uso dei d.p.i., consentendo così che i lavoratori svolgessero l'attività di sgombero della neve privi della necessaria attrezzatura di protezione.
Contr 2.2. La convenuta ha contestato l'ascrivibilità a suo carico di qualsivoglia responsabilità per l'infortunio de quo, avendo rilevato di avere approntato correttamente il documento di valutazione dei rischi, e di avere previsto un adeguato sistema protezione anticaduta al fine di ridurre al minimo i rischi di infortunio nell'esecuzione dei lavori sui binari. Inoltre, ha evidenziato che sull'appaltante non ricadono gli obblighi di dotare i lavoratori dei d.p.i. specifici, né di formare i dipendenti dell'appaltatore, obblighi che ricadono invece in via esclusiva sull'appaltatore - datore di lavoro.
In grado di appello ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui la ha ritenuta corresponsabile per l'infortunio subìto dall'appellante; ha comunque contestato la correttezza della misura del 15%, stabilita a suo carico dal Tribunale quale quota di ripartizione interna di responsabilità, ed ha chiesto accertarsi in ogni caso la responsabilità esclusiva o maggioritaria del lavoratore nella causazione del sinistro.
2.3. Tanto premesso, occorre rilevare anzitutto che la Suprema Corte, in tema di responsabilità del committente per l'infortunio subìto da lavoratori delle ditte appaltatrici o subappaltatrici, ha recentemente ribadito princìpi rilevanti nel caso di specie (Cass. 11918/2025 e Cass. 25113/2025).
La Corte ha ripercorso in particolare l'evoluzione giurisprudenziale in relazione alla responsabilità del committente per infortuni di dipendenti di ditte appaltatrici, a partire dall'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 2087 c.c., in assenza di previsioni legislative specifiche, al committente quale “debitore di sicurezza” anche nei confronti dei dipendenti altrui, ma sempre
13 subordinatamente all'effettiva ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera, tale da comprimere l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, o nel caso di colpa nella scelta dell'appaltatore (culpa in eligendo).
Successivamente la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha precisato che il committente è sì titolare di una posizione di garanzia, ma non
è esigibile un controllo continuo e capillare, per cui la sua responsabilità è valutata in base a criteri quali l'incidenza della sua condotta sull'evento lesivo,
l'adempimento degli obblighi informativi sui rischi ambientali, la cooperazione con l'appaltatore per la determinazione delle misure preventive, la colpa nella scelta dell'appaltatore, l'immediata percepibilità di situazioni di pericolo.
La Corte ha inoltre osservato che l'art. 7 del d. lgs. 626 del 1994 prima, e l'art. 26 del d. lgs. n. 81 del 2008 poi, sono intervenuti arricchendo il quadro normativo, e stabilendo una serie di obblighi specifichi, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, gravanti sulle imprese committenti, il cui adempimento occorre verificare in caso di infortunio subìto da lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
La Suprema Corte ha quindi dapprima richiamato quella giurisprudenza che ha ritenuto “superata la tradizionale e limitativa concezione che - in virtù della normale autonomia e responsabilità dell'appaltatore, quale elemento naturale del contratto - configurava la responsabilità del committente come eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto (Cass. nn. 11757/2011, 10588/2008,
21540/2007, 15185/2004, 9065/2006) o alla luce del fatto concreto (Cass. nn.
25758/2013, 2451/2011)”, aggiungendo che “la responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun subcommittente) va integrata alla luce della disciplina dell'art. 7 d.lgs. 626/1994 (ed ora dell'art. 26 del TU n.
81/2008), il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo)”, e concludendo che “la responsabilità del
14 committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto;
talché il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia” (Cass. 12465/2020).
In continuità è stato riaffermato che, in base alle disposizioni speciali richiamate, grava sul committente e sul subcommittente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nonché di cooperare con l'appaltatrice e con la subappaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro e sia all'attività appaltata (Cass. 2517/2023; Cass. 13762/2024).
La Corte ha quindi affermato che “non basta ad escludere la responsabilità della società committente la circostanza che essa non si sia ingerita nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata” (così anche Cass.
29157/2024), in quanto non è possibile restringere all'ambito della culpa in vigilando o in eligendo del committente o alla sua concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori il perimetro degli obblighi gravanti sull'impresa appaltante, assumendo la medesima specifichi obblighi contenuti nel T.U. n.
81 del 2008 “che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l'esecuzione dell'opera” (in termini, Cass. 34583/2024, avuto nella specie riguardo al Titolo
IV, Capo I, del T.U., in relazione ai cantieri temporanei e mobili per lavori edili o di ingegneria civile).
La Corte ha inoltre ribadito anche il più generale principio, secondo il quale
“in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento
è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che,
15 sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni
(patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014)” (cfr. Cass. n. 26614 del 2019; successivamente, Cass. n. 29157 del 2024).
Ha quindi stabilito il principio di diritto per cui “Il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell'ambito della propria azienda nonché nell'ambito dell' intero ciclo produttivo della medesima,
è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, all'adempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile dell' infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima".
Calando i princìpi sin qui richiamati nel caso di specie, risulta allora del tutto Contr irrilevante la circostanza dedotta da , secondo cui nell'offerta presentata dall'appaltatrice era espressamente precisato che il personale CP_4 dell'appaltatrice era in possesso di attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento del lavoro a regola d'arte, e che già in passato l'appaltatrice Contr
aveva dato dimostrazione di svolgere gli incarichi affidatile da in CP_4 maniera soddisfacente.
Infatti, la mera esclusione del profilo di culpa in eligendo non elide affatto la responsabilità della committente, alla luce degli obblighi sanciti a carico di quest'ultima dall'art. 26 d.lgs. 81/2008.
E neppure possono essere condivise le allegazioni di SAD secondo le quali non ricadrebbero sul committente, ma sul datore di lavoro, gli obblighi di dotare i lavoratori dei DPI specifici e di formare i dipendenti, per cui l'avere approntato correttamente il documento di valutazione dei rischi e l'avere previsto un adeguato sistema di protezione anticaduta la manderebbe esente da ogni responsabilità.
16 È piuttosto emerso l'inadempimento da parte della committente degli obblighi specifici dettati dall'art. 26 cit.
Risulta infatti dagli accertamenti svolti dall' , così come Controparte_12 dall'istruttoria orale condotta in corso di causa, che nella giornata del
26.1.2022 era impiegato a svolgere l'attività di sgombero neve lungo il tracciato Contr della Funicolare della Mendola sia personale della committente (nella persona del preposto e dell'operaio Trentini ), sia Parte_2 Per_1 personale dell'appaltatrice (con due operai), sia personale della CP_4 subappaltatrice (con altri due operai, fra cui l'infortunato). CP_1
Sul posto, pertanto, si era realizzata la compresenza di lavoratori di più imprese in uno stesso luogo di lavoro, così come previsto dal diritto dell'Unione europea, ovvero, secondo l'art. 26, co. 1, d. lgs. 81/2008, l'affidamento di servizi in appalto nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente, che aveva la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgevano gli appalti medesimi, atteso che in essi si attuava una “compresenza” organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese, con una compartecipazione attiva di una pluralità di lavoratori sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo, nell'ambito di un'identità locale intesa in senso funzionale.
Nell'ambito degli obblighi sanciti dall'art. 26 cit. vi è, come ricordato, quello di cooperare “all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”, e di coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva” (comma 2).
Tanto premesso, è emerso dall'istruttoria orale condotta nel corso del giudizio di primo grado causa come i lavoratori e non fossero stati Pt_1 CP_13 affatto informati né dal subappaltatore, né dall'appaltatore, né dal preposto di
, sui rischi di lavorare su pendenza elevate del 60% in Controparte_14 presenza di ghiaccio e neve, e neppure sull'obbligo di utilizzo di imbracature da agganciare alla linea vita negli appositi punti di aggancio;
parimenti né subappaltatore, né l'appaltatore, né il preposto di Controparte_14
17 avevano poi controllato l'effettivo utilizzo delle imbracature da parte dei lavoratori (v. testimonianza e . Testimone_1 Testimone_2
Contr Solo il teste , all'epoca dipendente , ha riferito che il sig. Testimone_3
prima di iniziare il lavoro, aveva avvertito i lavoratori presenti sul Pt_2 luogo dell'obbligo di utilizzare l'imbracatura, i ramponcini ed il casco, e dell'obbligo di agganciarsi alla linea vita.
In considerazione delle contrastanti dichiarazioni dei testi e CP_13 Tes_2 tuttavia, il preposto verosimilmente non aveva rivolto tali avvertimenti Pt_2
a tutti i lavoratori presenti sul luogo.
In ogni caso, risulta inconfutabilmente che, successivamente a tale avvertimento, né il subappaltatore, né l'appaltatore né la committente abbiano poi effettivamente controllato se le imbracature ed i caschi fossero disponibili, se gli operai li avessero o meno indossati (ed invero i lavoratori e CP_4
Contr DT Clean, ma non il personale , risultavano privi di imbracature e caschi, non rinvenuti né sul luogo dell'infortunio né nell'auto di , come CP_4 risulta dal verbale dell'Ispettorato del lavoro), e se avessero agganciato o meno l'imbracatura alla linea vita.
Stante la disponibilità giuridica del luogo in capo all'appellata, essa stessa presente sul luogo di lavoro per mezzo del preposto e dell'operaio Pt_2
, e alla luce della chiara previsione circa gli obblighi di cooperazione, CP_15 coordinamento e controllo previsti dall'art. 26 cit., risulta evidente Contr l'inadempimento da parte di a tali specifici obblighi.
Tale inadempimento costituisce, secondo la regola probatoria del “più probabile che non” propria del giudizio civile, un antecedente concausale del sinistro verificatosi, al pari della condotta omissiva del datore di lavoro CP_1
e della subappaltatrice , atteso che tutte le condotte hanno contribuito CP_4
a determinare una situazione tale che, senza l'una o l'altra di esse, l'evento non si sarebbe verificato.
In tale prospettiva, correttamente il Tribunale ha affermato la Contr corresponsabilità di , presente sul luogo in persona del preposto Pt_2 per non avere cooperato con appaltatore e subappaltatore nell'attuazione delle
18 misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività svolta, e per non avere controllato il rispetto di tali misure da parte dei lavoratori.
2.4. La Corte ritiene poi congruamente determinata dal Tribunale la ripartizione interna di responsabilità fra committente (15%), preposto (15%), appaltatore (30%) e subappaltatore-datore di lavoro (40%), in quanto le maggiori violazioni agli obblighi concernenti la sicurezza del lavoratore, anche in termini di mancata formazione, sono riscontrabili a carico del datore di lavoro, mentre fra appaltatore e committente-preposto la responsabilità può essere equamente ripartita, per avere entrambi omesso gli specifici obblighi di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008.
Contr 2.5. Lamenta infine l'appellante che il Tribunale erroneamente non avrebbe attribuito al lavoratore la quota di responsabilità esclusiva o maggioritaria nella causazione del sinistro, atteso che egli, nell'avere accettato di eseguire un lavoro manifestamente pericoloso, con mansioni difformi rispetto a quelle previste nel contratto (addetto alle pulizie), e per il quale non aveva ricevuto alcuna formazione, ed essendo evidente l'inidoneità dell'attrezzatura fornitagli, tanto dal datore di lavoro, quanto dalla , CP_4 avrebbe prestato un contributo determinante nella causazione del sinistro.
2.6. Ritiene il Collegio che la doglianza sia priva di fondamento.
La responsabilità, esclusiva o concorrente, del ricorrente odierno appellante nella causazione dell'infortuni de quo è da escludersi, in quanto l'imprudenza del lavoratore, determinata dalla mancata richiesta dei d.p.i. o dal mancato rifiuto di svolgere le mansioni in assenza delle condizioni di sicurezza adeguate, non rappresenta, per costante giurisprudenza di legittimità, un comportamento del tutto anomalo o abnorme o esorbitante rispetto all'attività da svolgere ed alle direttive ricevute (si veda per tutte Cass. 4980/2023, così massimata: “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al
19 procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)”, e Cass.
Cass. 30679/2019, così massimata: “In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.”).
Contr 2.7. Il secondo motivo di appello incidentale di attiene alle spese di lite e viene trattato nella parte sulla regolamentazione delle stesse.
3. Si passa ora all'esame dei motivi di appello principale, che attengono tutti al solo quantum debeatur.
3.1. Il primo e il secondo motivo attengono a profili connessi e vengono esaminati congiuntamente.
L'appellante censura essenzialmente la liquidazione effettuata dal primo giudice del danno biologico permanente e dell'invalidità temporanea, per non avere egli utilizzato la Tabella più aggiornata, per avere posto come base di calcolo un'età non corretta del danneggiato, e per non avere riconosciuto né la personalizzazione della voce di danno dell'invalidità temporanea né il danno morale.
3.2. I motivi sono solo parzialmente fondati nei termini di seguito esposti.
3.2.1. Premesso che dalla sentenza di prime cure non si ricava, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'avvenuto utilizzo delle
Tabelle del Tribunale di Milano 2021, in luogo di quelle del 2024 già rese note
20 al momento della decisione, evidenzia la Corte come effettivamente il Tribunale abbia posto alla base del calcolo l'età del danneggiato di anni 37, quando invece al momento del sinistro egli ne aveva compiuti solo 36 (data di nascita del danneggiato: 16.3.1984; data del sinistro: 26.1.2021).
La Corte procederà infra al nuovo conteggio del danno non patrimoniale sulla base dell'età di 36 anni del danneggiato, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, quali Tabelle in uso più recenti al momento della decisione
(ex multis Cass. civ. 13269/2020).
3.2.2. Occorre prima affrontare la censura relativa al mancato riconoscimento della personalizzazione dell'invalidità temporanea e del danno morale.
Il Tribunale ha riconosciuto una personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 33%, liquidata come appesantimento del punto base, per le conseguenze subìte dal lavoratore in termini di cenestesi lavorativa, affermando che il lavoratore potrà svolgere anche in futuro ulteriori lavori simili a quelli svolti anteriormente all'infortunio, ma con maggiore fatica.
Non ha riconosciuto una personalizzazione della voce di danno relativa all'indennità temporanea, in termini di peculiare sofferenza patita dal danneggiato, non avendo riscontrato conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle comuni che patirebbe qualunque danneggiato colpito dalle medesime conseguenze.
3.2.3. Tali accertamenti del Tribunale resistono alle censure svolte dall'appellante.
3.2.4. Rileva il Collegio che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ove il fatto illecito abbia avuto incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali e di sofferenza interiore.
Deve in particolare richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in materia di personalizzazione, secondo cui "il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta
21 liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass.
7513/2018). In difetto di tali circostanze eccezionali e specifiche, non può quindi essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019).
Ebbene, nel caso di specie l'appellante non ha allegato sufficienti elementi atti a rappresentare una sofferenza talmente peculiare, nei mesi di convalescenza
(pari a oltre quindici mesi – 479 gg - secondo stima del CTU), giustificatrice di una personalizzazione in aumento del valore standard, già di per sé comprensivo anche della componente dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore mediamente presumibile.
In tale prospettiva, neppure il riscontro del CTU, laddove si riferisce ad una sofferenza di grado “elevato” nel periodo di danno biologico temporaneo assoluto e al 75% (mentre il CTU accerta una sofferenza di grado “medio” o
“medio-lieve” per l'ulteriore periodo di danno biologico temporaneo), può sopperire all'onere di allegazione della parte danneggiata, sulla quale grava in ogni caso di allegare le ragioni per cui la sofferenza soggettiva interiore patita sarebbe più grave o più acuta di quella patita da altri soggetti vittima delle stesse lesioni.
3.2.5. Quanto poi alla censura relativa al mancato riconoscimento del danno
22 morale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica permanente e all'invalidità temporanea, va osservato che le Tabelle di Milano hanno adottato, per il danno permanente, una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" o
"sofferenza soggettiva", vale a dire una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di “danno biologico standard”, “personalizzazione”
- per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, e “danno morale”.
Anche per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione temporanea del bene salute hanno adottato una liquidazione congiunta, inclusiva delle componenti liquidate in passato come “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Conseguentemente, un riconoscimento separato del “danno morale” rimane configurabile nella sola misura di un aumento percentuale in via di personalizzazione dei valori medi della componente di sofferenza interiore
(corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili", in quanto frequentemente ricorrenti sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), riconoscibile laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato anche per quanto concerni gli aspetti di sofferenza soggettiva.
E, a ben vedere, in merito al danno biologico permanente, l'appellante non ha allegato alcuna conseguenza ulteriore o maggiormente incisiva rispetto a quelle già evidenziate dal primo giudice in termini di cenestesi lavorativa, ove ha pure riconosciuto una personalizzazione del punto base del 33%
(statuizione avverso la quale l'appellante non ha svolto alcuna censura: “Bene ha fatto il giudice ad appesantire i punti riconosciuti al ricorrente in virtù dell'accertato danno da cenestesi lavorativa”, atto di citazione in appello p. 19).
Anche per quanto concerne il danno biologico temporaneo, per cui, come già
23 evidenziato, nella liquidazione secondo le Tabelle di Milano è già indicata la sofferenza morale ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, l'appellante non ha evidenziato ulteriori circostanze a suffragio di una peculiare sofferenza superiore a quella mediamente presumibile quale conseguenza delle lesioni subìte nel periodo specificato.
E neppure la ricorrenza di un reato colposo incide poi di per sé su un eventuale aumento personalizzato, non trattandosi di un fatto reato commesso con dolo.
Ritiene su tali basi la Corte che la liquidazione effettuata dal primo Giudice sia congruamente rapportata alle circostanze del caso concreto e vada confermata.
3.3. Nuovo calcolo del danno non patrimoniale
All'esito della disamina dei motivi di appello relativi al danno non patrimoniale si procede al ricalcolo dello stesso, in base alla Tabella del Tribunale di Milano
2024 ed all'età del danneggiato di anni 36.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta quanto segue:
ITT gg 19 (€ 84 biologico + € 31 sofferenza media) € 2.185,00
ITP gg 180 75% € 15.525,00
ITP gg 150 50% € 8.625,00
ITP gg 120 25% € 3.450,00
TOT TEMPORANEO € 29.785,00
Danno biologico/dinamico-relazionale 16% € 43.967,00
Sofferenza standard € 14.069,00
Personalizzazione su dinamico-relazionale 33% € 14.509,11
TOT PERMANENTE € 72.545,11
TOTALE TEMPORANEO + PERMANENTE € 102.330,11
Su tale importo andrà poi ulteriormente conteggiata la rivalutazione monetaria intercorsa fra l'1.1.2024 (ultimo aggiornamento delle Tabelle di Milano) ed oggi, al fine di rendere il danno in moneta attuale, per complessivi €
24 104.376,11.
Da tale somma va detratto quanto già percepito da a titolo di indennizzo CP_7 da danno biologico permanente, pari a € 10.687,00 (v. doc.to 16 fascicolo ricorrente primo grado), a sua volta rivalutato dalla liquidazione ad oggi, per complessivi € 11.467,15.
Il credito risarcitorio residuo per danno non patrimoniale differenziale è dunque pari a € 92.908,96 in moneta attuale.
3.4. Con ulteriore motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
Rileva che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere tale voce di danno, atteso che l'appellante ha perso il lavoro a seguito dell'incidente, che non potrà più svolgere le mansioni di operario generico e di addetto alle pulizie, come anche accertato dal CTU, e che la minore capacità di produrre reddito, da stimarsi nella specie nella misura del 25%, va risarcita come danno patrimoniale, prendendo il reddito medio annuo del lavoratore, moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione previsto negli Atti del Convegno di Trevi del 1989, riducendo la cifra complessiva al 25%, ed operando un ulteriore aumento per l'ulteriore specializzazione (e quindi il maggior reddito) che il lavoratore avrebbe verosimilmente ottenuto nel corso della propria carriera lavorativa.
3.4.1. Il motivo si appalesa come infondato.
3.4.2. Osserva il Collegio che la Corte Suprema di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di danno da perdita della capacità lavorativa specifica
(Cass. 22584/2025), affermando in particolare quanto segue:
“Questa Corte ha ripetutamente affermato che il danno da perdita della capacità di lavoro va liquidato come segue:
a) se la vittima ha conservato il lavoro, sottraendo dal reddito goduto dalla vittima prima dell'infortunio il reddito goduto dopo;
b) se la vittima aveva un lavoro e l'ha perduto a causa dell'infortunio, ma ha
25 conservato la capacità di svolgerne uno, il danno va liquidato sottraendo dal reddito goduto dalla vittima prima dell'infortunio, il reddito (figurativo) che presumibilmente potrà ancora conseguire in virtù delle residue forze industrie e delle sue capacità manuali o intellettuali;
c) se la vittima non aveva un lavoro, il danno va liquidato sottraendo dal reddito figurativo che la vittima avrebbe verosimilmente potuto percepire se fosse rimasta sana, il reddito (figurativo) che presumibilmente potrà ancora conseguire in virtù delle residue forze industrie e delle sue capacità manuali o intellettuali.
L'applicazione di tali criteri impone al giudice di accertare in facto, secondo quanto dedotto e provato dal danneggiato: quale lavoro la vittima svolga;
quali siano le sue competenze professionali;
quale il suo reddito;
quale la riduzione in atto o presumibile di quest'ultimo. (…)
E' dall'accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa;
non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'
“incapacità lavorativa” della vittima, desumerne la prova d'una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d'una deminutio patrimonii. (…)
10.3. L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi: a) l'accertamento dei postumi;
b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesta dal lavoro svolto dalla vittima;
c) l'esistenza in atto od in potenza d'una riduzione patrimoniale.
Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico
o psichico da esse richiesto. Dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno”.
3.4.3. Ebbene, nel caso di specie non è riscontrabile nessuna riduzione patrimoniale in atto o in potenza in capo all'appellante.
26 L'appellante era impiegato, al momento del sinistro, con un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 25.1.2021 al 15.2.2022, con la qualifica “addetto alle pulizie”, livello 6L, come da ccnl per il settore pulizia/artigianato. Il reddito percepito era dunque quello previsto dal ccnl per il livello di inquadramento del lavoratore (tuttavia non specificato dall'appellante, che non ha prodotto il relativo ccnl o la busta paga).
Il CTU ha accertato, con accertamenti congrui da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, che “Per quanto concerne i plausibili riflessi degli esiti permanenti in ambito lavorativo, la ripercussione disfunzionale si concentra ovviamente nella funzione del piede sinistro ovvero sia nelle attività per le quali sia richiesto un continuativo impegno statico, cioè nelle quali sia richiesta una prolungata stazione eretta, che in quelle di tipo dinamico, cioè compiti caratterizzati da lunga deambulazione, corsa, equilibrio, o percorrenze su terreni irregolari. Oltre al comparto sede delle lesioni de quo, ovvero il piede/caviglia sinistra, il soggetto non presenta ulteriori menomazioni a carico dei restanti distretti somatici od apparati. (…) sarebbe possibile affermare come la menomazione attuale possa attendibilmente collocarsi tra il coefficiente A (“La menomazione non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza”) ed il coefficiente B (“ La menomazione pregiudica gravemente l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno”). (…) In ultimo, interpretando quanto al sopracitato “coefficiente B” in maniera più estensiva, il citato “intervento di supporto” si potrebbe tradurre con la promozione di un'adeguata formazione professionale del danneggiato che a sua volta consenta di colmare il suo ridotto percorso formativo ciò al fine di permetterne un reinserimento occupazionale anche rispondente, oltre che alle attitudini del soggetto ed alla sua residua capacità lavorativa, parallelamente alle richieste del mercato del lavoro. Solo a titolo di esempio, il soggetto potrebbe essere validamente impiegabile in magazzini nei quali molta dell'attività di stoccaggio o movimentazione generalmente avviene con mezzi meccanici che richiedono un ridotto impegno fisico dell'uomo (per es. guida di un muletto, manovra di braccio meccanico, etc.). Ancora, l'attuale menomazione non pregiudica la guida di un automezzo sia esso leggero (auto, van, furgone) che
27 pesante (camion, bus) e le eventuali attività collaterali connesse con un'occupazione in un ambito di trasporto (sia merci che persone) non impongono un impegno continuativo, costante, sui distretti somatici inferiori. Le citate ipotesi lavorative, peraltro, non richiederebbero un prolungato percorso formativo preliminare”.
3.4.4. Il Collegio ritiene che, alla luce degli accertamenti condotti dal CTU in ordine alle conseguenze del sinistro sulla residua capacità lavorativa dell'appellante, correttamente il primo giudice abbia riconosciuto la presenza di una cenestesi lavorativa, ovvero di una maggiore fatica o disagio nello svolgimento dell'attività lavorativa a causa dell'infortunio subìto, ma non di una diminuzione patrimoniale correlata all'infortunio.
Infatti, il CTU ha accertato che le conseguenze riportate dall'appellante si attestano fra una menomazione che “non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza” e una che “pregiudica gravemente l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno”, dunque non risulta affatto che il lavoratore non potrebbe più svolgere l'attività lavorativa di addetto alle pulizie, come invece sostenuto dall'appellante.
In ogni caso, anche l'entità delle conseguenze, che si sostanzia in un maggiore affaticamento nel conservare la posizione eretta in forma prolungata o nel compiere in forma continuata compiti caratterizzati da una lunga deambulazione, corsa, equilibrio o percorrenze su terreni irregolari, non comporta una perdita della capacità di svolgere le mansioni di addetto alle pulizie, ben potendo tali mansioni essere svolte anche nelle attuali condizioni di salute dell'appellante (come le pulizie di uffici o di spazi pubblici o privati interni, caratterizzati da una superficie piana e regolare e dove non è richiesta la percorrenza di lunghe distanze).
Nel solco dei princìpi affermati dalla Suprema Corte, rimane quindi del tutto indimostrato che l'appellante abbia subito o subirà una concreta diminuzione del proprio reddito in conseguenza dell'infortunio.
Tale motivo deve pertanto essere disatteso e la sentenza di prime cure
28 confermata sul punto.
3.5. Con l'ultimo motivo di appello principale, l'appellante si duole della liquidazione effettuata dal Tribunale del danno da perdita di guadagno, ovvero della perdita di retribuzione per i mesi di convalescenza da infortunio.
Lamenta che il primo giudice avrebbe riconosciuto come congruo un reddito presunto di € 1.400,00 netti al mese, oltre alla tredicesima, per un periodo di
16 mesi pari al periodo di inabilità riconosciuto dal CTU, per complessivi €
24.267 netti, mentre avrebbe dovuto correttamente prendere a riferimento il reddito indicato nel prospetto di liquidazione dell'indennità, e per il CP_7 periodo di tempo ivi indicato, pari a 18 mesi.
Aggiunge inoltre che il primo giudice non avrebbe detratto le indennità già corrisposte da a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale sulle CP_7 rispettive poste di danno identiche.
3.5.1. Il motivo è parzialmente fondato per quanto segue.
3.5.2. Ferma l'intervenuta formazione di giudicato interno sulla spettanza di tale voce di danno, in assenza di appello incidentale delle appellate, si procede all'esame del quantum liquidato dal primo giudice, oggetto di censura da parte dell'appellante.
Dalla documentazione in atti si evince che ha erogato al lavoratore a titolo CP_7 di indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, l'importo lordo
(come anche riconosciuto dallo stesso appellante) di € 22.339,87, di cui €
22.118,07 in acconto e € 221,80 a saldo, calcolando 87 giorni di retribuzione al 60% e 434 giorni di retribuzione al 75%, per il periodo complessivo dal
30.1.2021 al 2.8.2022. La retribuzione base giornaliera (100%) è pari a € 59,15 lordi, ammontanti a € 45,55 netti a seguito della detrazione delle ritenute fiscali. A tale importo non si aggiungono i ratei di tredicesima che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo, in quanto la cifra giornaliera del reddito indicato deve intendersi forfettaria e dunque comprensiva anche della quota di tredicesima.
Questa Corte ritiene innanzitutto congruo prendere a riferimento del calcolo da mancato guadagno la durata dell'inabilità temporanea stabilita dal CTU in
29 questo giudizio, pari a 15 mesi e 19 giorni, e non la durata dell'inabilità riconosciuta da basata su altri parametri (Cass. 22021/2022). CP_7
Fermo tale parametro temporale, deve rilevarsi che, volendo adottare il parametro reddituale richiesto da parte appellante (reddito pari a € CP_7
45,55 netti giornalieri), risulterebbe un reddito netto (presunto) complessivo perso durante il periodo di inabilità pari a € 21.362,95, reddito che risulta inferiore a quello stabilito dal Tribunale (pari a € 24.267,00 netti).
Per tale parte la censura dell'appellante risulta dunque inammissibile, in quanto si scontra con il divieto della reformatio in pejus della decisione impugnata, ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c.
Risulta invece fondata la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta che il Tribunale non avrebbe correttamente operato il diffalco delle poste di danno liquidate da alle corrispondenti voci di danno civilistico. CP_7
La recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 26117/2021 e 30293/2023) ha chiarito che: “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono CP_7 essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
Occorre allora detrarre dal reddito netto complessivo sopra determinato,
l'importo netto liquidato da a titolo di indennità giornaliera per inabilità CP_7 temporanea al lavoro (analogo diffalco è già stato operato per il danno non patrimoniale, v. sopra paragrafo 3.3.).
Sull'importo di € 24.267,00 liquidato dal Tribunale a titolo di mancato guadagno, va dunque conteggiata la rivalutazione monetaria intercorsa fra il
10.5.2022 (termine dell'inabilità temporanea) ad oggi, al fine di rendere il
30 danno in moneta attuale, risultando complessivi € 26.693,70.
Da tale somma va detratta la somma (netta) percepita da pari a € CP_7
17.201,70, a sua volta rivalutata dalla liquidazione (settembre 2022) ad oggi, ottenendosi complessivi € 18.440,22.
Il credito risarcitorio residuo, espresso in moneta attuale, per danno patrimoniale differenziale è dunque pari a € 8.253,48.
Contr 3.6. Risulta poi dalla documentazione prodotta in grado di appello da , ed
è parimenti incontestato dall'appellante, che successivamente alla sentenza di primo grado e prima dell'introduzione del giudizio di appello l'appellante abbia Contr ricevuto dal terzo assicuratore di , il pagamento dell'importo di CP_5
€ 86.338,15, a titolo di capitale liquidato in sentenza (v. doc.ti 3-4-5 appellata Contr
).
Trattandosi di pagamento spontaneo del terzo avvenuto nelle more tra primo e secondo grado del giudizio risarcitorio, di tale pagamento deve tenersi conto alla stregua di un acconto versato sul maggior danno (Cass. civ. 17743/2005).
L'importo versato in acconto rivalutato alla data odierna ammonta a €
87.892,24.
Detratto tale importo dal danno non patrimoniale (€ 92.908,96) e patrimoniale
(€ 8.253,48) differenziale complessivo (importi tutti rivalutati all'attualità), risulta quale credito risarcitorio residuo l'importo di € 13.270,20.
Gli appellati in solido fra loro vengono dunque condannati al riconoscimento del detto importo residuo a favore dell'appellante.
Sulla somma riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi (Cass. 23927/2023), posto che appare equo fare riferimento al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.), sull'intero capitale di € 101.162,44 deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (26.1.2021): l'importo così devalutato deve essere, quindi,
31 rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento da parte di (1.9.2022); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati CP_7 gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del versamento dell'indennizzo gli interessi legali vanno poi calcolati sul credito CP_7 rimanente dopo la sottrazione dell'importo erogato da espresso in CP_7 moneta dell'epoca del pagamento, e poi rivalutato anno per anno, fino al pagamento dell'acconto da parte dell'assicuratore (24.6.2024); gli ulteriori interessi legali vanno poi calcolati sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'importo pagato dall'assicuratore, espresso in moneta dell'epoca del pagamento, e poi rivalutato fino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo espresso in moneta attuale.
4. In base all'esito del giudizio di appello, che vede soccombenti gli appellati, gli appellati soccombenti sono tenuti a rifondere all'appellato le spese di lite, in solido fra loro, stante la comunanza di interesse al contrasto della pretesa avversaria (art. 97 c.p.c. e Cass. 369/2025).
Contr Il secondo motivo di appello incidentale svolto da viene rigettato, visto il mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale. Rimane dunque ferma la liquidazione delle spese operata dal Tribunale per il primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado vengono liquidate in complessivi € 13.369,40per compensi (tab. n. 12 – scaglione di valore dell'appello incidentale: da €
52.000,01 a € 260.000,00, v. Cass. 30840/2018, con applicazione dei valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con riduzione al 50% di quelli della fase istruttoria), compreso l'aumento del 10% per la difesa contro diversi soggetti, e oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Poiché gli appellati , e non CP_1 Parte_3 Parte_2 hanno proposto appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, e poiché il Contr valore di lite dell'appello incidentale di era maggiore di quello dell'appello principale (quest'ultimo risultando inferiore a € 15.000,00, quale differenza sul decisum attribuito all'appellato all'esito dell'appello principale), le spese di
32 lite del grado di appello, come sopra liquidate, vengono ripartite internamente fra i condebitori solidali, ai sensi dell'art. 97 co. 2 c.p.c., in ragione di 1/2 a Contr carico di e in ragione di 1/6 ciascuno a carico di , CP_1 [...]
e . Parte_3 Parte_2
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte Contr dell'appellante incidentale , ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, CP_1 Controparte_2 Parte_3
e , e sull'appello incidentale proposto da Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. Controparte_2
109/2024, pubblicata in data 13/6/2024, in parziale accoglimento dell'appello principale e con parziale riforma della sentenza impugnata,
1. Disattende l'appello incidentale proposto da SAD – Trasporto Locale S.p.a.;
2. Accerta e dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 26.1.2021, l'appellante ha subìto un danno Parte_1 differenziale non patrimoniale che si liquida nell'importo di € 92.908,56, e un danno differenziale patrimoniale che si liquida nell'importo di € 8.253,48;
3. Condanna gli appellati , , SAD – CP_1 Controparte_16
Trasporto Locale S.p.a. e , in solido fra loro, a pagare Parte_2 all'appellante tenuto conto degli importi già corrisposti, Parte_1
l'importo complessivo di € 13.263,80 a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale differenziale, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. con le decorrenze specificate in parte motiva;
4. Condanna gli appellati , , SAD – CP_1 Controparte_16
Trasporto Locale S.p.a. e , in solido fra loro, a rifondere Parte_2 all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che si Parte_1
33 liquidano nell'importo complessivo di € 13.369,40 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Walter Bellomo ex art. 93 c.p.c.;
5. Ripartisce internamente le spese fra gli appellati soccombenti per 1/2
(metà) a carico di SAD – Trasporto Locale S.p.a., e per 1/6 ciascuno a carico di , e;
CP_1 Parte_3 Parte_2
6. Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale SAD – Trasporto Locale S.p.a., ai sensi del co. 1- quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012,
n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di Parte_1
a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, il 12.11.2025
La Presidente Dr. BE MA
La Consigliera est. Dr. Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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