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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12025/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12025/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. GANDOLFO GIOVANNI
Opponente
contro
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. SCALIA MARIA MASCIA
Opposto
All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al DI n. 2904/2021 con cui era stato ingiunto il pagamento di Parte_1
€ 5710,14, eccependo l'inopponibilità nei propri confronti dell'atto di transazione sottoscritto il pagina 1 di 5 18.1.2021 da con nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis cpc Controparte_1 CP_2
promosso da quest'ultima per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la dichiarazione di risoluzione dei contratti di locazione n. 100807/3001, 100807/4967 e 200A08/764; riferendo che il sig.
al momento della sottoscrizione della transazione aveva ceduto i contratti ad esso Controparte_1
opponente, giusto atto di cessione del 5.1.2018, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria,
rilevando che a seguito dell'atto di cessione aveva iniziato a corrispondere i canoni fino al 31.5.2018,
quando per difficoltà finanziarie , aveva dovuto interrompere i pagamenti;
deduceva che, a seguito del ricorso ex art. 702 bis cpc, esso opponente aveva concordato con il riscatto dei beni CP_2
oggetto della locazione finanziaria, provvedendo al pagamento dei canoni scaduti e non pagati pari ad €
2751,77 nonché al versamento dell'ulteriore somma di € 1000,00.
Chiedeva dunque revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva riferendo che il 7.4.2015, il 22.9.2015 ed il 30.9.2016, la società Controparte_1
, aveva stipulato con contratti Parte_2 Controparte_2
di locazione operativa/finanziaria di beni mobili n. 100807/3001, n. 200A08/764 e n. 100807/4967;
richiamando le clausole ivi contenute e, in particolare il divieto di sublocazione di cui all'art. 10,
riferiva che, sciolta la società il 5.1.2018, esso opposto aveva ceduto a la quota Parte_1
sociale, richiamando quanto concordato all'art. 7 della cessione: “l'assegnazione al Parte_1
dei beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività, comprese le attrezzature di proprietà
della società … il subentra in tutti i crediti ed i debiti relativi all'azienda, nonché nei contratti Pt_1
stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, compresi gli eventuali rapporti di lavoro subordinato ed i
contratti di fornitura in corso ed in particolare nei contratti di locazione stipulati con nn. CP_2
Contr 100807/3001, 100807/4967 e 200A08/764” . Riferendo che la cessione non era stata comunicata a pagina 2 di 5 e che non aveva corrisposto i canoni di locazione dall'01.06.2018, CP_2 Parte_1
aggiungeva che aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 19883/2020) Controparte_2
dinanzi il Tribunale di Roma, per accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti sopradescritti ed ottenere la condanna in solido di esso opposto e dell'opponente al pagamento della somma di € 11.420,29; riferendo di aver transatto la lite nella contumacia di , Parte_1
corrispondendo l'importo di € 5.710,14, allegava pertanto il proprio diritto alla somma ingiunta, giusto contratto di cessione in cui l'opponente si era impegnato al pagamento dei canoni di locazione dei macchinari utilizzati a tutt'oggi dallo stesso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva rimessa in decisione all'udienza del 20.2.2025 con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata.
Occorre anzitutto richiamare quanto già evidenziato con l'ordinanza del 6.4.2022: “ Il Giudice da atto del deposito del preverbale ed osserva che ai sensi dell'art. 10 dei contratti di locazione intercorsi con la società BBC “ E' vietata all'utilizzatore la cessione del contratto di locazione a qualsiasi CP_2
titolo, neppure nell'ambito di conferimento o cessione di azienda, senza il previo consenso scritto del
concedente. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in garanzia il bene e comunque
ad impedire da parte di terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi,
garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo. A tal fine il Conduttore si obbliga nei confronti del
Locatore a dargli immediata notizia, con lettera raccomandata a.r., di ogni atto o fatto che comunque
pagina 3 di 5 possa pregiudicare il suo diritto di proprietà e si obbliga, inoltre, in caso di urgenza, a proporre ogni
azione ed eccezione anche in sede giudiziaria, a proprie spese e nell'interesse del Locatore.”. Non è
oggetto di contestazione che i contratti siano stati ceduti dalla Società Parte_2
a , divenuto unico socio della stessa, poi disciolta, senza il
[...] Parte_1
consenso scritto della società locatrice che, pertanto, ben poteva agire anche nei confronti di CP_1
a sua volta dunque legittimato a transigere la controversia come in effetti avvenuto. Osserva il
[...]
decidente che secondo quanto riferito, tuttavia, anche l'opponente ha stipulato atto di transazione con la società locatrice nel giudizio da questa promossa dinanzi al Tribunale di Roma ed è in effetti estraneo alla transazione stipulata dall'opposto. Allo stato, pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del DI opposto”.
Va confermato il provvedimento emesso all'udienza del 6.4.2022.
L'atto di transazione stipulato da non è opponibile al sig. , perché, sebbene Controparte_1 Pt_1
possa avere in astratto favorito la conclusione di altra transazione a condizioni favorevoli, è stato concluso senza alcun accordo o consultazione con l'opponente; il sig. ha unilateralmente CP_1
deciso di transigere la lite, ma nulla esclude che l'opponente avrebbe potuto transigere alle medesime condizioni, anche in assenza dell'accordo concluso tra ed il sig. inoltre, non vi è CP_2 CP_1
prova alcuna che allorquando l'opponente abbia concluso la transazione con fosse a CP_2
conoscenza dell'accordo raggiunto con il sig. CP_1
L'opposizione, pertanto, va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto ai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca DI opposto;
- Condanna al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Controparte_1
complessivi € 1278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 15.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12025/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. GANDOLFO GIOVANNI
Opponente
contro
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. SCALIA MARIA MASCIA
Opposto
All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al DI n. 2904/2021 con cui era stato ingiunto il pagamento di Parte_1
€ 5710,14, eccependo l'inopponibilità nei propri confronti dell'atto di transazione sottoscritto il pagina 1 di 5 18.1.2021 da con nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis cpc Controparte_1 CP_2
promosso da quest'ultima per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la dichiarazione di risoluzione dei contratti di locazione n. 100807/3001, 100807/4967 e 200A08/764; riferendo che il sig.
al momento della sottoscrizione della transazione aveva ceduto i contratti ad esso Controparte_1
opponente, giusto atto di cessione del 5.1.2018, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria,
rilevando che a seguito dell'atto di cessione aveva iniziato a corrispondere i canoni fino al 31.5.2018,
quando per difficoltà finanziarie , aveva dovuto interrompere i pagamenti;
deduceva che, a seguito del ricorso ex art. 702 bis cpc, esso opponente aveva concordato con il riscatto dei beni CP_2
oggetto della locazione finanziaria, provvedendo al pagamento dei canoni scaduti e non pagati pari ad €
2751,77 nonché al versamento dell'ulteriore somma di € 1000,00.
Chiedeva dunque revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva riferendo che il 7.4.2015, il 22.9.2015 ed il 30.9.2016, la società Controparte_1
, aveva stipulato con contratti Parte_2 Controparte_2
di locazione operativa/finanziaria di beni mobili n. 100807/3001, n. 200A08/764 e n. 100807/4967;
richiamando le clausole ivi contenute e, in particolare il divieto di sublocazione di cui all'art. 10,
riferiva che, sciolta la società il 5.1.2018, esso opposto aveva ceduto a la quota Parte_1
sociale, richiamando quanto concordato all'art. 7 della cessione: “l'assegnazione al Parte_1
dei beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività, comprese le attrezzature di proprietà
della società … il subentra in tutti i crediti ed i debiti relativi all'azienda, nonché nei contratti Pt_1
stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, compresi gli eventuali rapporti di lavoro subordinato ed i
contratti di fornitura in corso ed in particolare nei contratti di locazione stipulati con nn. CP_2
Contr 100807/3001, 100807/4967 e 200A08/764” . Riferendo che la cessione non era stata comunicata a pagina 2 di 5 e che non aveva corrisposto i canoni di locazione dall'01.06.2018, CP_2 Parte_1
aggiungeva che aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 19883/2020) Controparte_2
dinanzi il Tribunale di Roma, per accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti sopradescritti ed ottenere la condanna in solido di esso opposto e dell'opponente al pagamento della somma di € 11.420,29; riferendo di aver transatto la lite nella contumacia di , Parte_1
corrispondendo l'importo di € 5.710,14, allegava pertanto il proprio diritto alla somma ingiunta, giusto contratto di cessione in cui l'opponente si era impegnato al pagamento dei canoni di locazione dei macchinari utilizzati a tutt'oggi dallo stesso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva rimessa in decisione all'udienza del 20.2.2025 con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata.
Occorre anzitutto richiamare quanto già evidenziato con l'ordinanza del 6.4.2022: “ Il Giudice da atto del deposito del preverbale ed osserva che ai sensi dell'art. 10 dei contratti di locazione intercorsi con la società BBC “ E' vietata all'utilizzatore la cessione del contratto di locazione a qualsiasi CP_2
titolo, neppure nell'ambito di conferimento o cessione di azienda, senza il previo consenso scritto del
concedente. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in garanzia il bene e comunque
ad impedire da parte di terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi,
garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo. A tal fine il Conduttore si obbliga nei confronti del
Locatore a dargli immediata notizia, con lettera raccomandata a.r., di ogni atto o fatto che comunque
pagina 3 di 5 possa pregiudicare il suo diritto di proprietà e si obbliga, inoltre, in caso di urgenza, a proporre ogni
azione ed eccezione anche in sede giudiziaria, a proprie spese e nell'interesse del Locatore.”. Non è
oggetto di contestazione che i contratti siano stati ceduti dalla Società Parte_2
a , divenuto unico socio della stessa, poi disciolta, senza il
[...] Parte_1
consenso scritto della società locatrice che, pertanto, ben poteva agire anche nei confronti di CP_1
a sua volta dunque legittimato a transigere la controversia come in effetti avvenuto. Osserva il
[...]
decidente che secondo quanto riferito, tuttavia, anche l'opponente ha stipulato atto di transazione con la società locatrice nel giudizio da questa promossa dinanzi al Tribunale di Roma ed è in effetti estraneo alla transazione stipulata dall'opposto. Allo stato, pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del DI opposto”.
Va confermato il provvedimento emesso all'udienza del 6.4.2022.
L'atto di transazione stipulato da non è opponibile al sig. , perché, sebbene Controparte_1 Pt_1
possa avere in astratto favorito la conclusione di altra transazione a condizioni favorevoli, è stato concluso senza alcun accordo o consultazione con l'opponente; il sig. ha unilateralmente CP_1
deciso di transigere la lite, ma nulla esclude che l'opponente avrebbe potuto transigere alle medesime condizioni, anche in assenza dell'accordo concluso tra ed il sig. inoltre, non vi è CP_2 CP_1
prova alcuna che allorquando l'opponente abbia concluso la transazione con fosse a CP_2
conoscenza dell'accordo raggiunto con il sig. CP_1
L'opposizione, pertanto, va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto ai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca DI opposto;
- Condanna al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Controparte_1
complessivi € 1278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 15.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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