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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2765 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NI ON
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NI ON con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 08/07/2025 Parte_1
e hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora
[...] CP_1
interrotta, dalla quale sono nate le figlie in data 18/01/2021 e Persona_1
in data 17/07/2018, riconosciute da entrambi. Per_2
pagina 1 di 6 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1. “I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre sita in San Prospero
(MO), via 4 Novembre n.
2. Le decisioni di maggiore interesse per i minori e relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi Per_2 Per_1
(quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure – specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto della loro capacità, delle loro rispettive aspirazioni. La potestà e responsabilità in ordine alle decisioni relative alla ordinaria conduzione della vita dei figli, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento si troveranno o saranno collocati. Ai fini del miglior esercizio della responsabilità genitoriale, entrambi i genitori si impegnano a condividere le scelte educative e a cooperare per l'attuazione delle scelte condivise.
2. I minori restano collocati presso la madre e quindi manterranno la loro residenza nell'abitazione sita in San Prospero (MO), via 4 Novembre n. 2, e comunque sul territorio italiano fino alla loro indipendenza.
3. In considerazione del legame che ciascun genitore ha con i figli, i genitori di comune accordo stabiliscono che il padre trascorrerà, con i figli e Per_2
- salvo eventuali indisponibilità e/o impegni del medesimo da Per_1 comunicarsi almeno con un giorno di anticipo e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli – i seguenti giorni:
- Il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola (con onere in capo al padre di ritirarli da scuola), fino alla mattina seguente, quando il padre avrà cura di accompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione della madre nel periodo delle vacanze scolastiche sempre il lunedì e il mercoledì i figli pagina 2 di 6 verranno ritirati dal padre alle ore 16.00 ed accompagnati presso la madre alle ore 8.00 del giorno dopo, fatta comunque salva la volontà dei figli;
- A settimane alterne, dal venerdì, dall'uscita da scuola (con onere in capo al padre di ritirarli da scuola) fino al lunedì mattina seguente, quando il padre avrà cura di riaccompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione della madre nel periodo delle vacanze scolastiche;
- Quanto ai periodi di vacanza i figli trascorreranno con il padre:
- 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo, al fine di poter godere eventualmente di un periodo di villeggiatura con ciascun genitore, da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ciascun anno e comunque non appena gli stessi conosceranno i rispettivi periodi di ferie, salvo diverso accordo tra i genitori. Le parti dovranno comunicarsi almeno 7 giorni prima della partenza, l'indirizzo del luogo ove, con i figli, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze;
- la metà della durata delle vacanze natalizie secondo il calendario scolastico, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, il
Capodanno e l'epifania, con la conseguenza che ove trascorreranno con la madre il giorno di Natale, staranno con il padre il giorno di Santo Stefano, stessa alternanza sarà concordata per il 31 dicembre e il giorno di Capodanno lasciando libertà ai genitori di organizzarsi per il giorno dell'Epifania di anno in anno. Nei restanti giorni del periodo natalizio, le parti si accorderanno tra loro, sempre con il principio dell'alternanza;
- la metà della durata delle vacanze pasquali, secondo il calendario scolastico, rispettando lo stesso principio di alternanza del giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, alternando quindi con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'angelo. Lo stesso criterio di alternanza verrà applicato per i ponti e le festività previsti dal calendario, anche scolastico;
- i genitori si impegnano ad accompagnare e far frequentare ai figli le attività scolastiche, sportive e religiose, extrascolastiche e sociali che si tenessero nelle giornate in cui i minori saranno collocati presso ciascuno di loro. I genitori si riconoscono i diritto/dovere di presenziare reciprocamente nelle occasioni di festeggiamento dei sacramenti e dei compleanni dei figli. I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito pagina 3 di 6 telefonico e devono essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località se hanno con sé i minori. I genitori si impegnano infine a non ostacolare il diritto dei figli a mantenere una relazione significativa con i nonni e gli zii sia materni che paterni.
Entrambi i genitori sin d'ora acconsentono anche che i nonni e gli zii possano tenere ed accudire i minori in loro vece, nell'ipotesi in cui essi genitori siano a ciò impediti per ragioni di lavoro o di salute. Pa 4. Il signor si impegna a corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli e la somma mensile di € Per_2 Per_1
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), dal mese di giugno fino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN intestate alla madre, note alle parti. La suddetta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici nazionali ISTAT.
5. Dal deposito del presente ricorso, ciascun genitore potrà procedere alla presentazione della relativa domanda dell'assegno unico in sostituzione degli Pa assegni familiari, (sino a quella data percepiti in via esclusiva dalla IG ), per la propria quota del 50% a favore di ciascuno.
6. La somma prevista a titolo di invalidità per la figlia verrà incassata Per_1 dalla madre presso la cui abitazione è collocata la minore;
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, le stesse saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo l'attuale protocollo previsto dal Tribunale di Modena, che qui si trascrive integralmente:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e pagina 4 di 6 fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
I genitori precisano che le spese per le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore graveranno invece sul genitore medesimo.
Le parti, si impegnano per ogni anno scolastico ad acquistare il corredo dei testi per uno dei figli con l'obbligo di segnalarlo all'altro genitore nella nota spesa ai fini della restituzione dell'eventuale differenza.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp, e-mail, sms), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo whatsapp, e-mail, sms, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Ognuna delle parti si impegna a rendicontare all'altra le spese, fornendo idonea documentazione, con cadenza mensile.
pagina 5 di 6 8. I genitori si obbligano a compiere tutte le formalità relative al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio sia per loro stessi che per i figli ed a comunicarsi l'eventuale trasferimento della propria residenza entro il termine di 7 giorni dal trasferimento stesso.
9. Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2765 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NI ON
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NI ON con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 08/07/2025 Parte_1
e hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora
[...] CP_1
interrotta, dalla quale sono nate le figlie in data 18/01/2021 e Persona_1
in data 17/07/2018, riconosciute da entrambi. Per_2
pagina 1 di 6 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1. “I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre sita in San Prospero
(MO), via 4 Novembre n.
2. Le decisioni di maggiore interesse per i minori e relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi Per_2 Per_1
(quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure – specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto della loro capacità, delle loro rispettive aspirazioni. La potestà e responsabilità in ordine alle decisioni relative alla ordinaria conduzione della vita dei figli, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento si troveranno o saranno collocati. Ai fini del miglior esercizio della responsabilità genitoriale, entrambi i genitori si impegnano a condividere le scelte educative e a cooperare per l'attuazione delle scelte condivise.
2. I minori restano collocati presso la madre e quindi manterranno la loro residenza nell'abitazione sita in San Prospero (MO), via 4 Novembre n. 2, e comunque sul territorio italiano fino alla loro indipendenza.
3. In considerazione del legame che ciascun genitore ha con i figli, i genitori di comune accordo stabiliscono che il padre trascorrerà, con i figli e Per_2
- salvo eventuali indisponibilità e/o impegni del medesimo da Per_1 comunicarsi almeno con un giorno di anticipo e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli – i seguenti giorni:
- Il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola (con onere in capo al padre di ritirarli da scuola), fino alla mattina seguente, quando il padre avrà cura di accompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione della madre nel periodo delle vacanze scolastiche sempre il lunedì e il mercoledì i figli pagina 2 di 6 verranno ritirati dal padre alle ore 16.00 ed accompagnati presso la madre alle ore 8.00 del giorno dopo, fatta comunque salva la volontà dei figli;
- A settimane alterne, dal venerdì, dall'uscita da scuola (con onere in capo al padre di ritirarli da scuola) fino al lunedì mattina seguente, quando il padre avrà cura di riaccompagnarli a scuola ovvero presso l'abitazione della madre nel periodo delle vacanze scolastiche;
- Quanto ai periodi di vacanza i figli trascorreranno con il padre:
- 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo, al fine di poter godere eventualmente di un periodo di villeggiatura con ciascun genitore, da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ciascun anno e comunque non appena gli stessi conosceranno i rispettivi periodi di ferie, salvo diverso accordo tra i genitori. Le parti dovranno comunicarsi almeno 7 giorni prima della partenza, l'indirizzo del luogo ove, con i figli, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze;
- la metà della durata delle vacanze natalizie secondo il calendario scolastico, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, il
Capodanno e l'epifania, con la conseguenza che ove trascorreranno con la madre il giorno di Natale, staranno con il padre il giorno di Santo Stefano, stessa alternanza sarà concordata per il 31 dicembre e il giorno di Capodanno lasciando libertà ai genitori di organizzarsi per il giorno dell'Epifania di anno in anno. Nei restanti giorni del periodo natalizio, le parti si accorderanno tra loro, sempre con il principio dell'alternanza;
- la metà della durata delle vacanze pasquali, secondo il calendario scolastico, rispettando lo stesso principio di alternanza del giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, alternando quindi con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'angelo. Lo stesso criterio di alternanza verrà applicato per i ponti e le festività previsti dal calendario, anche scolastico;
- i genitori si impegnano ad accompagnare e far frequentare ai figli le attività scolastiche, sportive e religiose, extrascolastiche e sociali che si tenessero nelle giornate in cui i minori saranno collocati presso ciascuno di loro. I genitori si riconoscono i diritto/dovere di presenziare reciprocamente nelle occasioni di festeggiamento dei sacramenti e dei compleanni dei figli. I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito pagina 3 di 6 telefonico e devono essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località se hanno con sé i minori. I genitori si impegnano infine a non ostacolare il diritto dei figli a mantenere una relazione significativa con i nonni e gli zii sia materni che paterni.
Entrambi i genitori sin d'ora acconsentono anche che i nonni e gli zii possano tenere ed accudire i minori in loro vece, nell'ipotesi in cui essi genitori siano a ciò impediti per ragioni di lavoro o di salute. Pa 4. Il signor si impegna a corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli e la somma mensile di € Per_2 Per_1
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), dal mese di giugno fino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN intestate alla madre, note alle parti. La suddetta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici nazionali ISTAT.
5. Dal deposito del presente ricorso, ciascun genitore potrà procedere alla presentazione della relativa domanda dell'assegno unico in sostituzione degli Pa assegni familiari, (sino a quella data percepiti in via esclusiva dalla IG ), per la propria quota del 50% a favore di ciascuno.
6. La somma prevista a titolo di invalidità per la figlia verrà incassata Per_1 dalla madre presso la cui abitazione è collocata la minore;
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, le stesse saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo l'attuale protocollo previsto dal Tribunale di Modena, che qui si trascrive integralmente:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e pagina 4 di 6 fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
I genitori precisano che le spese per le vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore graveranno invece sul genitore medesimo.
Le parti, si impegnano per ogni anno scolastico ad acquistare il corredo dei testi per uno dei figli con l'obbligo di segnalarlo all'altro genitore nella nota spesa ai fini della restituzione dell'eventuale differenza.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp, e-mail, sms), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo whatsapp, e-mail, sms, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Ognuna delle parti si impegna a rendicontare all'altra le spese, fornendo idonea documentazione, con cadenza mensile.
pagina 5 di 6 8. I genitori si obbligano a compiere tutte le formalità relative al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio sia per loro stessi che per i figli ed a comunicarsi l'eventuale trasferimento della propria residenza entro il termine di 7 giorni dal trasferimento stesso.
9. Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
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