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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8733/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv.to F. Bertozzi, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Novara, Via Scavini n.2/A presso il difensore avv.to Bertozzi.
Attore contro
, contumace. Controparte_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Voglia il Tribunale
-previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
- reiectis contrariis;
IN VIA PRELIMINARE
-accertare e dichiarare che nella seduta del 5.2.2024 il Consiglio di Amministrazione della ha escluso la sig.ra da socia della Cooperativa, Controparte_1 Controparte_2
ex art. 10 dello Statuo sociale, per la grave morosità e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Novara c.so Milano 115 contraddistinto dal n. 1/4 sito al piano rialzato e relativa cantina che a far data dal 5.2.2024 detiene sine titulo;
pagina 1 di 6 -dichiarare pertanto tenuta e condannare la sig.ra a rilasciare il predetto alloggio Controparte_2
sociale sito in Novara c.so Milano 115 contraddistinto dal n. 1/4 sito al piano rialzato e relativa cantina libero da persone e cose e ad immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo;
-dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la sig.ra a Controparte_2 corrispondere alla Cooperativa attrice l'importo di € 3.525,35 per canoni di godimento e spese non pagati alla data di esclusione da socio e revoca dell'assegnazione dell'alloggio, oltre all'importo di €
448,14 mensili (o quella diversa misura ritenuta congrua) a titolo di indennità di occupazione senza titolo dalla data di esclusione da socio all'effettiva restituzione dell'alloggio;
-con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cooperativa denominata ( per brevità ) conveniva in giudizio per la Parte_1 Pt_2
prima udienza del 13.11.2024 , promuovendo le domande e conclusioni riportate in Controparte_2
epigrafe.
pagina 3 di 6 Si apprendeva dalla narrativa che la convenuta era socia nella Cooperativa e alla stessa era stato assegnato in godimento un alloggio sito in Novara, C.so Milano n. 115; la convenuta si era già resa morosa nel pagamento dei canoni di godimento, e quindi era stata destinataria di un DI per la somma di
€. 4.447,65, poi integralmente saldato dal di lei padre;
dal luglio 2023 aveva nuovamente omesso di versare il dovuto, rendendosi nuovamente morosa, al 5.2.2024, della somma di €. 3.525,35.
Inviata a sanare la morosità e trascorso il termine di 30 gg. dalla diffida, il CdA della Cooperativa, constatata l'omessa sanatoria della morosità da parte della socia, ne deliberava in data 5.2.2024 la sua esclusione.
Invitata a rilasciare l'immobile assegnato, la convenuta non vi provvedeva.
Parte attrice dava infine atto di avere anche promosso la fase di negoziazione assistita, peraltro senza esito in ragione dell'omessa risposta della convenuta.
All'udienza fissata al 20.1.2025 la , già dichiarata contumace con ordinanza del 27.9.2024, non CP_2
si costituiva;
parte attrice dichiarava di rinunciare ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa veniva trattenuta a decisione, con riserva di riferire al Collegio.
**
Parte attrice agisce affinché in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio e il pagamento dei canoni.
Va quindi rilevato che è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. del Controparte_2
5.2.2024, in ragione della grave situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
La Coopeter è una cooperativa a proprietà indivisa, retta sui principi di mutualità prevalente;
i relativi canoni di godimento degli immobili assegnati ai soci, si ispirano, per quanto concerne le modalità di determinazione, alle previsioni di cui alla Legge Regionale 28/1976 e 59/96.
Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano accertate le seguenti circostanze.
La Cooperativa aveva sottoscritto con la convenuta un contratto in data 4.2.2013 di assegnazione in godimento per la locazione permanente avente ad oggetto un immobile sito in Novara, C.so Milano n.
115.
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 dello Statuto, che prevedeva l'obbligo per il socio di pagare in forma rateizzata un importo destinato al godimento dell'immobile e per il Fondo Costruzioni;
la mancata osservanza degli obblighi economici in capo al socio, comportava la sua esclusione come previsto ai sensi dell'art. 9, lettera c) del predetto Statuto.
Nel caso di specie, a far data dal luglio 2023, la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile per il godimento dell'immobile sociale, seppure sollecitata a provvedervi.
Tale circostanza è stata allegata dalla parte attrice in atto di citazione
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Nel termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, la convenuta non provvedeva a sanare la morosità, rendendosi altresì morosa per i successivi canoni, che alla data dell'udienza ammontavano a
€. 8.493,66, come rappresentato dal difensore.
Con delibera del C.d.A. assunta in data 5.2.2024 la , ai sensi di Statuto – preso atto che, CP_1
malgrado fossero trascorsi oltre 30 gg. dall'invito a regolarizzare la propria morosità, la convenuta non aveva provveduto a sanare la situazione – deliberava la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza immediata dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poiché adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Le domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti debbono pertanto essere accolte, in ragione dell'accertata morosità e della perdita della qualità di socio,
pagina 5 di 6 che legittimava il godimento dell'immobile; nel caso di specie la morosità, per canoni è pari all'importo di € 8.493,66, maturati sino a gennaio 2025.
Su tale somme, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo;
deve al contrario essere respinta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo. I compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”, per le prime due fasi del giudizio, per la complessiva somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione di da socia della Cooperativa Ediliza Terdoppio Controparte_2
Arl e, conseguentemente, la sua decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in
Novara, C.so Milano n. 115.
Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2 [...]
il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose. Parte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla Controparte_2 Parte_3
l'importo di € 8.493,66 a titolo di canoni di godimento, oltre agli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le spese Controparte_2 Controparte_3 processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 per onorari, € 196,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A.
Così deciso in Torino, in data 24.1.2025
Il Presidente Rel
Dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8733/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv.to F. Bertozzi, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Novara, Via Scavini n.2/A presso il difensore avv.to Bertozzi.
Attore contro
, contumace. Controparte_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Voglia il Tribunale
-previi gli incombenti e le declaratorie del caso;
- reiectis contrariis;
IN VIA PRELIMINARE
-accertare e dichiarare che nella seduta del 5.2.2024 il Consiglio di Amministrazione della ha escluso la sig.ra da socia della Cooperativa, Controparte_1 Controparte_2
ex art. 10 dello Statuo sociale, per la grave morosità e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Novara c.so Milano 115 contraddistinto dal n. 1/4 sito al piano rialzato e relativa cantina che a far data dal 5.2.2024 detiene sine titulo;
pagina 1 di 6 -dichiarare pertanto tenuta e condannare la sig.ra a rilasciare il predetto alloggio Controparte_2
sociale sito in Novara c.so Milano 115 contraddistinto dal n. 1/4 sito al piano rialzato e relativa cantina libero da persone e cose e ad immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo;
-dichiarare altresì tenuta e per l'effetto condannare la sig.ra a Controparte_2 corrispondere alla Cooperativa attrice l'importo di € 3.525,35 per canoni di godimento e spese non pagati alla data di esclusione da socio e revoca dell'assegnazione dell'alloggio, oltre all'importo di €
448,14 mensili (o quella diversa misura ritenuta congrua) a titolo di indennità di occupazione senza titolo dalla data di esclusione da socio all'effettiva restituzione dell'alloggio;
-con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cooperativa denominata ( per brevità ) conveniva in giudizio per la Parte_1 Pt_2
prima udienza del 13.11.2024 , promuovendo le domande e conclusioni riportate in Controparte_2
epigrafe.
pagina 3 di 6 Si apprendeva dalla narrativa che la convenuta era socia nella Cooperativa e alla stessa era stato assegnato in godimento un alloggio sito in Novara, C.so Milano n. 115; la convenuta si era già resa morosa nel pagamento dei canoni di godimento, e quindi era stata destinataria di un DI per la somma di
€. 4.447,65, poi integralmente saldato dal di lei padre;
dal luglio 2023 aveva nuovamente omesso di versare il dovuto, rendendosi nuovamente morosa, al 5.2.2024, della somma di €. 3.525,35.
Inviata a sanare la morosità e trascorso il termine di 30 gg. dalla diffida, il CdA della Cooperativa, constatata l'omessa sanatoria della morosità da parte della socia, ne deliberava in data 5.2.2024 la sua esclusione.
Invitata a rilasciare l'immobile assegnato, la convenuta non vi provvedeva.
Parte attrice dava infine atto di avere anche promosso la fase di negoziazione assistita, peraltro senza esito in ragione dell'omessa risposta della convenuta.
All'udienza fissata al 20.1.2025 la , già dichiarata contumace con ordinanza del 27.9.2024, non CP_2
si costituiva;
parte attrice dichiarava di rinunciare ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa veniva trattenuta a decisione, con riserva di riferire al Collegio.
**
Parte attrice agisce affinché in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio e il pagamento dei canoni.
Va quindi rilevato che è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. del Controparte_2
5.2.2024, in ragione della grave situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
La Coopeter è una cooperativa a proprietà indivisa, retta sui principi di mutualità prevalente;
i relativi canoni di godimento degli immobili assegnati ai soci, si ispirano, per quanto concerne le modalità di determinazione, alle previsioni di cui alla Legge Regionale 28/1976 e 59/96.
Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano accertate le seguenti circostanze.
La Cooperativa aveva sottoscritto con la convenuta un contratto in data 4.2.2013 di assegnazione in godimento per la locazione permanente avente ad oggetto un immobile sito in Novara, C.so Milano n.
115.
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 dello Statuto, che prevedeva l'obbligo per il socio di pagare in forma rateizzata un importo destinato al godimento dell'immobile e per il Fondo Costruzioni;
la mancata osservanza degli obblighi economici in capo al socio, comportava la sua esclusione come previsto ai sensi dell'art. 9, lettera c) del predetto Statuto.
Nel caso di specie, a far data dal luglio 2023, la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile per il godimento dell'immobile sociale, seppure sollecitata a provvedervi.
Tale circostanza è stata allegata dalla parte attrice in atto di citazione
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Nel termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, la convenuta non provvedeva a sanare la morosità, rendendosi altresì morosa per i successivi canoni, che alla data dell'udienza ammontavano a
€. 8.493,66, come rappresentato dal difensore.
Con delibera del C.d.A. assunta in data 5.2.2024 la , ai sensi di Statuto – preso atto che, CP_1
malgrado fossero trascorsi oltre 30 gg. dall'invito a regolarizzare la propria morosità, la convenuta non aveva provveduto a sanare la situazione – deliberava la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza immediata dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poiché adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Le domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti debbono pertanto essere accolte, in ragione dell'accertata morosità e della perdita della qualità di socio,
pagina 5 di 6 che legittimava il godimento dell'immobile; nel caso di specie la morosità, per canoni è pari all'importo di € 8.493,66, maturati sino a gennaio 2025.
Su tale somme, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo;
deve al contrario essere respinta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo. I compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”, per le prime due fasi del giudizio, per la complessiva somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione di da socia della Cooperativa Ediliza Terdoppio Controparte_2
Arl e, conseguentemente, la sua decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in
Novara, C.so Milano n. 115.
Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2 [...]
il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose. Parte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla Controparte_2 Parte_3
l'importo di € 8.493,66 a titolo di canoni di godimento, oltre agli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le spese Controparte_2 Controparte_3 processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 per onorari, € 196,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A.
Così deciso in Torino, in data 24.1.2025
Il Presidente Rel
Dott. Maria Luciana Dughetti
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