TAR Cagliari, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 59
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Sentenza 21 gennaio 2026

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    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990

    Il motivo è assorbito dal secondo motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 .1. lettera e) dell’Avviso Pubblico, dei Decreti del GIP, del D. Lgs n. 231/2001 e D.Lgs. n.159/2011, eccesso di potere

    La nomina degli amministratori giudiziari è una circostanza fattuale nuova, idonea a far superare ogni questione relativa all’asserito venir meno del rapporto fiduciario. La rinnovata struttura e modalità operativa dell’ente hanno introdotto una evidente cesura con il passato. Non giova all’amministrazione valorizzare la mancata comunicazione del coinvolgimento nella vicenda penalistica, né la possibile futura interdizione dell’attività d’impresa, trattandosi di circostanze non attuali e non dedotte a sostegno del provvedimento di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 59
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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