Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in amministrazione giudiziaria con continuità aziendale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari:
1) della Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche dell'Ass.to Pubblica Istruzione Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) n. -OMISSIS-del 13.05.2025, con la quale è stata disposta
la decadenza di -OMISSIS- dalla graduatoria per la concessione del contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico “ANCH'IO DUE - Supporto alle scuole nella fase di identificazione precoce di DSA e supporto/affiancamento nello studio per studenti DSA del primo ciclo di istruzione anni scolastici 2024/2025 - 2025 /2026", approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2024, nella quale la ricorrente è stata ammessa, col punteggio di 75/100, al contributo pubblico di € 398.680,40;
ove occorra:
2) della Nota della Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS prot. -OMISSIS- del 28.05.2025, con la quale è stato confermato il provvedimento di decadenza sub 1);
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli più sopra impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del provvedimento mediante il quale la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la sua decadenza dalla posizione di soggetto beneficiario del contributo pubblico approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2024.
1.1. Come si evince dalla lettura dell’atto impugnato, la decadenza è stata motivata in ragione del fatto che il rappresentante legale e altri soggetti della compagine societaria sono stati coinvolti in un'indagine per truffa ai danni dello Stato, divenendo destinatari di provvedimenti cautelari che inciderebbero sul possesso dei requisiti soggettivi in capo all’Ente del Terzo Settore (ETS) di cui all'art. 8.1 dell’Avviso e nella specie sull’affidabilità morale e professionale del soggetto giuridico, identificandosi quali gravi illeciti (rif. lett. e) dell'art. 8.1). In questo quadro, la rilevanza dei provvedimenti giurisdizionali adottati non consentirebbe la prosecuzione del rapporto concessorio, rispetto al quale l’Amministrazione regionale ha espressamente ritenuto irrilevanti eventuali mutamenti idonei a incidere sulla struttura sociale della Cooperativa, inclusa la nomina del commissario giudiziale da parte del G.I.P. -OMISSIS-, disposta con decreto n. -OMISSIS-2021, per la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte del medesimo.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 in ragione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 .1. lettera e) dell’Avviso Pubblico, dei Decreti del GIP del Tribunale Penale -OMISSIS- del 13.03.2025, del 20.03.2025 e del 08.04.2025, dell’art. 15 D. Lgs n. 231/2001 e degli artt. 35 e ss. D.Lgs. n.159/2011, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, per difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione e falsa applicazione dei principi ritraibili dall’art. 124, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023, dall’art. 211, comma 8, del Codice della Crisi, dall’art. 98, comma 4, D.Lgs.n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. In sintesi, la ricorrente ha osservato che il presunto venir meno dell’affidabilità professionale e morale dei suoi amministratori non poteva giustificare la decadenza del contributo, posto che i medesimi si sono dimessi e la società è stata posta in Amministrazione Giudiziaria con continuità aziendale. In questo quadro, il provvedimento di decadenza sarebbe in frontale contrasto con la nomina degli amministratori giudiziari, che avrebbe dovuto far superare ogni questione in ordine al rapporto fiduciario con i precedenti amministratori.
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 3 luglio 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con successiva memoria, depositata il 24 luglio 2025, l’Amministrazione regionale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. in ragione del fatto che la decadenza della ricorrente è stata comminata dopo la sua ammissione al beneficio, in ragione dell'inadempimento all'obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata dell'iter relativo all'intervento selezionato.
4. All’esito della camera di consiglio del 30 luglio 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione dell’istanza cautelare al merito.
5. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stta trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio deve evidenziare come, nel caso in esame, sussista la giurisdizione di questo T.A.R. Sul punto, si ricorda che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale” , che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi” , ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (v., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 10/04/2024, n.9716).
Nel caso di specie, in considerazione dei fatti e del rapporto giuridico dedotti dalle parti, il Collegio osserva che la vicenda giuridica oggetto dell’odierno giudizio deve ritenersi attribuita alla giurisdizione amministrativa.
Deve, infatti, osservarsi che nel caso di specie è in contestazione, in buona sostanza, l’interesse legittimo azionato dalla ricorrente a fronte del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione nella valutazione circa la persistenza dei requisiti di affidabilità in capo alla stessa, che sono stati ritenuti mancanti nonostante la nomina degli amministratori giudiziari.
Per tali ragioni, considerata l’intrinseca natura della posizione giuridica azionata e del potere esercitato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione di questo T.A.R.
2. Venendo al merito, è fondato, e ha rilievo assorbente, il secondo motivo di impugnazione.
Appare opportuno osservare, preliminarmente, che in base all’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente collettivo, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui il G.I.P. -OMISSIS-, su richiesta del P.M., ha disposto la nomina degli amministratori giudiziari per garantire la continuità nell’attività dell’azienda e l’esecuzione dei contratti pubblici facenti capo alla medesima.
In questo quadro, la nomina degli amministratori giudiziari è stata erroneamente ritenuta irrilevante dalla Regione trattandosi, invece, di una circostanza fattuale nuova, idonea a far superare ogni questione relativa all’asserito venir meno del rapporto fiduciario (v. T.A.R. Catania, sentenza n. 3383/16, T.A.R. Latina, sentenza n. 532/2017). Invero, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare l’irrilevanza, nel giudizio di affidabilità dell’operatore economico, delle vicende potenzialmente sintomatiche di una scarsa affidabilità professionale, qualora nel contempo siano state adottate misure organizzative funzionali ad una modifica dell’assetto aziendale tale da evitare che tali vicende potessero avere ricadute sulla futura affidabilità dell’impresa (v. T.A.R. Milano, sentenza n. 1508/2025). Nel caso di specie, la ricorrente, nonostante il coinvolgimento dei suoi precedenti amministratori dimissionari in vicende di rilievo penale, è stata dotata di una nuova struttura amministrativa da parte dell’Autorità giurisdizionale, che ne ha determinato i poteri ed è chiamata ad un’attività di controllo e di ratifica. Conseguentemente, appare del tutto ingiustificato il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Amministrazione regionale, atteso che la sua rinnovata struttura e modalità operativa hanno introdotto una evidente cesura con il passato e le illecite attività al momento ascritte ai sui precedenti amministratori.
Non giova, infine, all’Amministrazione regionale valorizzare (non già nel provvedimento impugnato, quanto piuttosto nel presente giudizio) la mancata comunicazione da parte della società del suo coinvolgimento nella vicenda penalistica, né tantomeno la possibile futura interdizione dell’attività d’impresa all’esito del processo penale o la confisca del profitto eventualmente conseguito con la prosecuzione dell’attività, trattandosi di circostanze non attuali e comunque non dedotte a sostegno del provvedimento di decadenza.
3. Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro motivo di impugnazione, il provvedimento di decadenza deve essere annullato.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità e della novità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.