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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio - nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG 385/2024 VG riservata in decisione in data
14.11.2024 avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Ricadi (VV ) - , con l'Avv. Giacomo Franzoni CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]
LI (VV) - , con l'Avv. Michele Accorinti;
CodiceFiscale_2
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.7.2024, le parti - premesso di aver contratto matrimonio il
22.12.2007 -unione dalla quale sono nati i due figli, (n. il 4.5.2009) e Persona_1
(n. il 14.12.2010) ancora minori;
- di essere separati consensualmente Persona_2 giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron. n. 6823/2021 dep. il 3.12.2021
(RGC 1208/2021) - chiedevano congiuntamente - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Pag. 1 a 5 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 51 e 127 ter c.p. - comunicata al PM – verificato il regolare deposito delle note sostitutive e della documentazione ex art. 473 bis n. 12 cpc;
riassegnata la trattazione al sottoscritto relatore, la causa era riservata per la decisione Collegiale dal
14.11.2024
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento RGC 1208/2021, conclusosi con decreto di omologa cron. n. 6823/2021 dep. il 3.12.2021, avente ad oggetto la separazione personale consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci e con i figli i coniugi hanno concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
1)I figli minori verranno affidati congiuntamente, come per legge, ad entrambi i genitori che si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e più in generale a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni;
vivranno con la madre nella casa familiare sita in Santa Domenica di Ricadi ed il padre ha diritto di tenerli con se tre giorni alla settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi, dalle ore 18,00 alle ore 20,00; il padre potrà trascorrere con i figli due fine settimana al mese, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva e, in tale occasione provvederà ad ogni esigenza dei propri figli, assistendoli anche nelle attività ludiche – ricreative;
2) Il padre potrà tenere con se i figli, ad anni alterni, dal 23 al 28 dicembre ( vacanze di Natale ) e dal 28 dicembre al 3 gennaio ( periodo di Capodanno );
3) Il padre potrà trascorrere un periodo di vacanza di 10 giorni con i propri figli da concordarsi con la madre;
4) La casa familiare sita in Santa Domenica di Ricadi alla contrada Riaci, di proprietà esclusiva del IG. Parte_2 rimarrà nella disponibilità esclusiva della IG.ra Parte_1
Pag. 2 a 5 e dei figli;
5) inoltre, proprietario della suddetta casa Parte_2 sita in Santa Domenica di Ricadi alla contrada Riaci, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ricadi al Foglio 1, Particella 283, Sub. 5, CAT. A/3, classe 1, vani 4, rendita €. 183,86, formalmente si impegna a trasferire la piena proprietà della stessa ai propri figli e , nello stato di Controparte_1 Persona_3 fatto in cui si trova, cedendo la propria quota di 100/100, nella misura del 50/100 per ciascun figlio.
6) verserà mensilmente, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 225,00 (€. Ducentoventicinqueeuro/00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7) terrà a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 extra assegno relative ai figli e, nello specifico, contribuirà nelle spese extra come di seguito meglio specificato
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
Pag. 3 a 5 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) la IG.ra rinuncia espressamente Parte_1 all'assegno divorzile.”
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, viepiù considerato il tenore meramente obbligatorio degli impegni assunti al punto 5) dell'accordo sopra riportato, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Tropea (VV) 22.12.2007 tra e – smg - Parte_1 Parte_2
Pag. 4 a 5 (R.A.M. Comune di Tropea anno 2007 Serie A parte II, atto n. 62) con le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tropea (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio telematica dell'8.1.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5