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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/09/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 4566/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5/11/2024
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANTINA Parte_2 C.F._2
ESTER e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via san Michele del Carso n.10;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cesano Boscone, in data 13/09/2008,
(atto n.39, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. “ Affidare i figli ad entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre, attualmente presso l'immobile di Via Petrarca 4, Cisliano (MI) ed in seguito presso
l'abitazione che la sig.ra reperirà in Cisliano e che comunicherà al sig. ; Pt_2 Parte_1 2. Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati e un giorno la settimana che viene indicativamente fissato nel mercoledì, salvo ogni più ampia possibilità di frequentazione da concordarsi tra i genitori e nel rispetto degli impegni dei figli e del lavoro dei coniugi;
3. I figli trascorreranno alternativamente le vacanze di Natale un anno con la madre ed uno con il padre dal 24 al 30 dicembre e il periodo dal 31 al 6 con l'altro genitore e viceversa. Anche le vacanze di Pasqua e Pasquetta verranno alternate tra padre e madre, mentre per le vacanze estive i coniugi concorderanno di anno in anno assicurando almeno 20 giorni di vacanza con il sig. ; Parte_1
4. Il sig. si obbliga al versamento di € 250,00 per ogni figlio entro il 5 di ogni Parte_1
mese;
Altre disposizioni patrimoniali e non
5. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso equamente i rispettivi beni e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
6. In particolare il sig. da atto di aver rinunciato al residuo ottenuto dalla Parte_1 vendita dell'immobile di via Petrarca pari ad € 370.000,00 di cui € 185.150,00 di propria competenza.
7. Tale rinuncia deve intendersi come donazione in favore dei figli e Controparte_1
che essendo elemento funzionale e indispensabile ai fini della Controparte_2
risoluzione della crisi coniugale, è soggetto a esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabile anche in caso di separazione legale dei coniugi;
8. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
9. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.;”
Pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II
Pag. 3 di 4 comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Cesano Boscone il giorno 13/09/2008, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.39, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 4/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 4566/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5/11/2024
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANTINA Parte_2 C.F._2
ESTER e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via san Michele del Carso n.10;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cesano Boscone, in data 13/09/2008,
(atto n.39, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. “ Affidare i figli ad entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre, attualmente presso l'immobile di Via Petrarca 4, Cisliano (MI) ed in seguito presso
l'abitazione che la sig.ra reperirà in Cisliano e che comunicherà al sig. ; Pt_2 Parte_1 2. Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati e un giorno la settimana che viene indicativamente fissato nel mercoledì, salvo ogni più ampia possibilità di frequentazione da concordarsi tra i genitori e nel rispetto degli impegni dei figli e del lavoro dei coniugi;
3. I figli trascorreranno alternativamente le vacanze di Natale un anno con la madre ed uno con il padre dal 24 al 30 dicembre e il periodo dal 31 al 6 con l'altro genitore e viceversa. Anche le vacanze di Pasqua e Pasquetta verranno alternate tra padre e madre, mentre per le vacanze estive i coniugi concorderanno di anno in anno assicurando almeno 20 giorni di vacanza con il sig. ; Parte_1
4. Il sig. si obbliga al versamento di € 250,00 per ogni figlio entro il 5 di ogni Parte_1
mese;
Altre disposizioni patrimoniali e non
5. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso equamente i rispettivi beni e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
6. In particolare il sig. da atto di aver rinunciato al residuo ottenuto dalla Parte_1 vendita dell'immobile di via Petrarca pari ad € 370.000,00 di cui € 185.150,00 di propria competenza.
7. Tale rinuncia deve intendersi come donazione in favore dei figli e Controparte_1
che essendo elemento funzionale e indispensabile ai fini della Controparte_2
risoluzione della crisi coniugale, è soggetto a esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabile anche in caso di separazione legale dei coniugi;
8. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
9. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.;”
Pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II
Pag. 3 di 4 comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Cesano Boscone il giorno 13/09/2008, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.39, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 4/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4