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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2024, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3980 /2021 R.G.
Oggetto: Risarcimento danni da lesione personale vertente
tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. FURCOLO GIOVANNA per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. VIETRI CONCETTA per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 04.10.2023 le parti concludevano come da verbale di causa. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio , in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, premettendo di essere caduta in data
17/12/2020 alle ore 11.00 circa mentre si accingeva ad entrare nel negozio del convenuto a causa del pavimento bagnato, di aver riportato lesioni in seguito alla caduta, ragion per cui chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del convenuto in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonimo esercizio commerciale;
2) per l'effetto condannare, ex artt.
2051 e 2043 c.c., il convenuto al risar cimento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 27.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta più di Giustizia. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Si costituiva ritualmente il convenuto il quale contestava la domanda sia nell'an che nel quantum, evidenziando che l'attrice era caduta poco prima dell'ingresso nel negozio, accasciandosi sul lato sinistro, per propria condotta imprudente, sottolineando che la stessa nella circostanza, indossava scarpe dai tacchi molto alti, e portava le buste della spesa e una borsa pesante a spalla. Eccepiva, inoltre, incongruenze nella certificazione medica allegata da parte attrice, evidenziando che nel referto del pronto soccorso del 19.12.20, alla causale del ricovero era riportata l'indicazione incidente stradale. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale pe r azione temeraria ex art. 96 cpc. Alla prima udienza il Tribunale disponeva procedersi alla negozi azione assistita in considerazione della domanda di pagamento di parte convenuta concedendo altresì i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per le conclusioni che venivano precisate all'udienza del 04.10.23 allorchè la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 19 0.cpc.
La domanda non può essere accolta.
Parte attrice, infatti, dopo aver precisato con la citazione e con la prima memoria ex art. 183 c.6 cpc, che la signora era caduta a causa Parte_1
del pavimento bagnato mentre si accingeva ad entrare nel negozio , con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 cpc deduce e chiede di provare che:
A) Il giorno 17/12/2020 alle ore 11.00 circa, l'attrice, accompagnata dalla
Sig.ra si trovava all'interno del negozio Persona_1
“ ” per effettuare degli acquisti;
Organizzazione_1
B) all'interno del locale, la signora scivolò violentemente a Parte_1
causa del pavimento che era bagnato e riportò gravi lesioni;
Le circostanze dedotte non possono essere ammesse poiché in contrasto con quanto sostenuto in citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.6 cpc.
È, infatti, inammissibile la deduzione o precisazione formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, la quale non può essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva.
Trattasi peraltro di nullità assoluta e insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo e a garanzia del contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ord. 29.04.2010, n.
163).
Il vigente modello processuale civile è infatti configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse, in quanto ciò contrasta con l'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevoli in ossequio all'art. 111 Cost. .
Le attività assertive delle parti trovano quindi naturale e fisiologica collocazione fino alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 1, c.d.
“primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti detta memoria riservata alle richieste di prova .
La seconda fase, di individuazione del thema probandum, si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum, dal quale è profondamente condizionata. L'attività di deduzione dei mezzi di prova può infatti essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti.
Il nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti conduce ad affermare il principio per cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
La giurisprudenza di legittimità pone in luce la “necessaria circolarità” fra onere di allegazione, onere di contestazione e onere della prova nel rito del lavoro, facendone derivare il suddetto principio (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 17.06.2004, n. 11353; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 09.02.2012, n.
1878; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 24.10.2017, n. 25148) oggi recepito nel processo civile ordinario, donde l'impossibilità di richiedere prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine dell e preclusioni assertive, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati - in modo espresso e specifico - entro detto termine.
Vige, quindi, il principio secondo il q uale nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive.
In senso conforme è stato affermato ancora che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive che coincide con la scadenza del termine per il deposito della memoria e x art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Ne deriva che non possono essere tenute in considerazione tutte quelle allegazioni contenute nella memoria ex art. 183, secondo comma, c.p.c., e tanto meno nella memoria ex art. 183, terzo comma, c.p.c., o in comparsa conclusionale o - peggio ancora - nella memoria di replica che non siano state in qualche modo già introdotte, sia pur sinteticamente e/o genericamente, negli atti introduttivi o nella prima memoria 183 c.p.c., e ciò vale anche per i documenti il cui termine ultimo di produzione, salvo sopravvenienze, è quello della seconda memoria 183 c.p.c., ma giammai detta facoltà può essere interpretata nel senso di avvalersi di tale termine per introdurre surrettiziamente, per la prima volta, fatti e circostanze nuovi per il tramite di capitoli di prova o di produzioni documentali che abbiano ad oggetto fatti e circostanze mai allegati in precedenza. ..." (cfr.
TRIBUNALE DI ANCONA, Sentenza n. 1536/2023 del 14 -11-2023).
Il principio sopra enunciato, applicato al caso di specie, fa sì che possono dirsi ritualmente allegati per l'attrice, solo i fatti e le circostanze dedotti con l'atto introduttivo e con la prima memoria 183 c.p.c. (nei limiti in cui fatti nuovi possano essere introdotti per la prima volta con tale memoria) e ciò a prescindere e indipendentemente dal fatto che il convenuto abb ia accettato il contraddittorio sugli stessi contestandoli e/o replicandovi.
Questo significa che non può essere tenuto in alcuna considerazione tutto ciò che esula dal thema decidendum per come cristallizzatosi con la prima memoria 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa d ell'attrice ha precisato che l'incidente si sarebbe verificato mentre la signora si accingeva ad entrare nel negozio, ragion per cui non può Parte_1
essere ammessa una prova che tenda a dimostrare che la stessa si trovasse già all'interno del negozio.
Ne deriva il rigetto della domanda che non è risultata provata.
Va, infatti osservato che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile ai proprietari o manutentori di luoghi aperti al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della res.
Siffatta norma pone dunque in capo al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
La disposizione in commento dunque, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento, prova che non è stata fornita per tutte le motivazioni sopra esposte, ragion per cui la domanda va rigettata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 136 DPR 115/2002, per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio essendo di tutta evidenza che l'azione è stata proposta con colpa grave considerato che nello stesso atto di citazione si evidenziava che l'attrice era caduta “mentre si accingeva ad entrare nel negozio” circostanza incompatibile con una qualsivoglia responsabilità del convenuto, ragion per cui va revocata l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Stato Parte_1 provvisoriamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 ai valori minimi tenendo presente l'attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronun ciando:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Revocata l'ammissione di al patrocinio a spese
[...] Parte_1
dello Stato, la condanna alla refusione in favore di P_
, delle spese e competenze del giudizio che liquida nella
[...] misura di €. 4.618,00 per competenze, oltre rimborso forfetario,
IVA e C.p.a. come per legge, somme di distrarsi in favore dell'Avv.
Concetta Vietri dichiaratasi antistataria.
Così deciso il 06/05/2024
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale