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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/07/2024, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio dell'avv. MARIA CARLA SUNCH, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 398 del 25 luglio 2022
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 398/2022, emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari il 25.07.2022, non notificata, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: A) Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'altrui domanda, ha statuito l'inesattezza degli importi di cui alle fatture n. 201502229020 dell'11.03.2015 e n.
2015022100466 del 30.06.2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la loro debenza da parte della
Signora in favore di B) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. CP_1 Parte_1
PER L'APPELLATA: “1) Contrariis rejectis;
2) Rigettare l'atto di impugnazione perché infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfetario dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, che CP_1 aveva interamente accolto la domanda dell'odierna appellata, diretta a sentir dichiarare che il corrispettivo per la somministrazione dell'acqua potabile richiestole dalla società di gestione del servizio non era dovuto.
In particolare, l'attrice aveva assunto, nel promuovere il giudizio di primo grado, che il credito vantato da e indicato nelle due fatture n. 201502229020 dell'11 marzo 2015 e n. 2015022100466 del Pt_1
30 giugno 2015 non era dovuto in quanto calcolato secondo i consumi stimati e presunti dal gestore che li aveva pretesi in acconto determinandoli sulla base dei valori medi statistici dell'utenza intestata alla sig.ra Sottolineava come in entrambe le bollette il consumo effettivo del periodo era indicato CP_1 come pari a zero e che il reclamo proposto era stato disatteso dalla società.
pagina 1 di 4 si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda, ribadendo la legittimità del suo Pt_1 operato e la doverosa applicazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai fini della stima dei consumi imputati in acconto all'utente. Il g.d.p., accogliendo la domanda, aveva dichiarato che nessuna somma era dovuta dall'attrice e condannato alla rifusione delle spese processuali. Pt_1 proponeva quindi due motivi di gravame, rilevando, col primo, l'erroneità ed illegittimità Pt_1 della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento della domanda, aveva reputato non dovuti dalla sig.ra gli importi di cui alle richiamate fatture. Col secondo motivo lamentava l'erroneità CP_1 ed illegittimità della decisione laddove aveva attribuito al gestore una condotta coercitiva e inosservante delle norme regolamentari disciplinanti l'emissione delle fatture. Sosteneva che ai sensi dell'art. B.16, comma 1, del RSII il gestore ben poteva addebitare in fattura i consumi in acconto, stimati secondo la media statistica delle utenze similari, per poi emettere la fattura a saldo in esito ai rilievi dei consumi effettivi risultanti dal contatore e riportati nello storico delle letture, come peraltro la stessa appellata aveva ammesso con le note depositate innanzi al g.d.p. CP_1
La stima dei consumi e la richiesta di acconto erano giustificate dal malfunzionamento del contatore, ai sensi dell'art. B 35.1 del medesimo regolamento, di cui l'utente era consapevole, dato che la sua sostituzione era avvenuta nel 2015. Precisava di aver emesso delle note di credito, scomputando dagli importi fatturati quelli relativi agli oneri di fognatura e depurazione, indicando il credito residuo in complessivi € 757,65.
Negava inoltre di aver tenuto un comportamento scorretto o contrario a buona fede, sottolineando come il mancato invio periodico delle fatture non esonerasse l'utente dal pagamento del corrispettivo dovuto per la somministrazione del servizio idrico.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'appellata e contestava le ragioni a fondamento del gravame rilevando come la decisione di primo grado fosse corretta, non ricorrendo le condizioni perché procedesse alla fatturazione Pt_1 di consumi stimati. Negava anche che fosse dimostrata la rottura del contatore, sostituito dal gestore nell'agosto del 2015, sottolineando come il malfunzionamento previsto dal regolamento dovesse dipendere da guasto ascrivibile all'impianto idrico dell'utente, circostanza mai dedotta né dimostrata dall'odierna appellante. Concludeva quindi per il rigetto dell'impugnazione, come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 30 gennaio 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'appello non è fondato e deve essere disatteso, risultando corrette le statuizioni del giudice di primo grado, per i seguenti motivi.
Deve sottolinearsi come nell'atto introduttivo contestasse il credito portato dalle Controparte_1 fatture di cui in epigrafe sul presupposto che ne avesse scorrettamente determinato Pt_1
l'ammontare, secondo presunzioni basate su dati statistici, anziché in esito alla periodica lettura del misuratore, come imposto dal regolamento e, prima ancora, come esigibile in applicazione del principio di corrispettività proprio del contratto di somministrazione per cui l'utente ha l'obbligo di pagare periodicamente i quantitativi effettivamente consumati e registrati attraverso la lettura del contatore e non stimati sulla base di rilievi presuntivi.
pagina 2 di 4 Al riguardo l'art. B 16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato pone a carico del gestore l'obbligo di emettere periodicamente le fatture “garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno”, e ciò a tutela del diritto dell'utente di vedersi addebitati i consumi effettivamente misurati, come peraltro previsto anche dalla Carta del
S.I.I. (artt.
6.1 e 6.2). Sebbene, infatti, l'omessa lettura periodica di per sé non escluda la debenza del credito maturato dal gestore quale corrispettivo della fornitura, essendo indiscussa la regolare somministrazione del servizio idrico per tutto il periodo considerato, nella specie non ricorre il presupposto richiamato dal gestore per la relativa determinazione presuntiva.
Le due fatture in contestazione hanno addebitato all'utenza dell'appellata consumi presunti per CP_1 un periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 sino al 31 maggio 2015. Periodo quindi estremamente ampio nel corso del quale come risulta dalle stesse bollette allegate, non ha provveduto a Pt_1 registrare alcun consumo effettivo, dato che in entrambe le bollette si dà atto che questo è pari a zero
(in quanto mai rilevato). E' opportuno rimarcare, infatti, che nella specie non viene direttamente in considerazione la correttezza del calcolo, ma piuttosto, a monte, il diritto del gestore di quantificare e riscuotere detto credito sulla base di una stima unilaterale non consentita dal contratto, come integrato dalla normativa regolamentare citata. Lo stesso art. B.35.1 del Regolamento del SII, specificamente invocato da per giustificare l'omessa lettura e fatturazione periodiche dei consumi, stabilisce Pt_1 testualmente che il gestore possa procedere alla “determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi o condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza” in presenza di un'eventuale manomissione dei sigilli, o di altre operazioni tali da “pregiudicare il funzionamento del contatore” o ancora qualora “si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente”.
Per poter legittimamente ricorrere alla fatturazione basata sui dati storici utili o sui valori medi statistici il gestore avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare non solo che vi fosse un guasto del misuratore ma che questo fosse imputabile all'utente, tenuto a custodire l'impianto idrico nella porzione di sua pertinenza verificandone il buon funzionamento. Prova che non è stata affatto fornita dall'odierna appellante. Infatti, sebbene sia pacifico che nell'agosto del 2015, quindi successivamente all'emissione delle due bollette contestate, il contatore era stato sostituito da ne sono rimaste totalmente ignote le Pt_1 ragioni, restando ipotizzabile che l'asserito guasto potesse essere ascrivibile ad una porzione dell'impianto di adduzione rientrante nella disponibilità del gestore e non in quella dell'utente.
Deve anche precisarsi come nella memoria depositata ex art. 320, c.p.c., l'attrice a Controparte_1 seguito delle difese del gestore che invocava appunto l'applicazione dell'art. B 35.1 per giustificare la fatturazione dei consumi presunti, avesse specificamente contestato che ricorressero in fatto le condizioni di malfunzionamento del misuratore e, quindi (così essendosi difesa , la Pt_1 determinazione dei consumi presunti in difetto di (attendibile) lettura che, lo si ribadisce, non risulta effettuata da per l'intero periodo di oltre tre anni indicato nelle fatture. Pt_1
L'addebito dei consumi presunti, stimati secondo la media rilevata nel periodo precedente con riferimento alla stessa utenza, appare dunque non sorretto da adeguata giustificazione dato che, anche a voler ammettere la correttezza della relativa misurazione, il gestore vi ha proceduto in difetto del presupposto dal medesimo invocato, ossia di quel malfunzionamento del misuratore concernente l'impianto nella disponibilità dell'utente di cui non è stata fornita prova dalla società che nessuna pagina 3 di 4 puntuale allegazione ha proposto al riguardo, non risultando versato in atti nemmeno il verbale di sostituzione del contatore da cui sarebbero potute emergere le cause del presunto malfunzionamento.
Sebbene, dunque, le motivazioni adottate dal giudice di prime cure siano solo in parte condivisibili, il gravame non è fondato e la decisione resa dal giudice di prime cure trova conferma, risultando giustificato l'accoglimento della domanda proposta da al pari della conseguente Controparte_1 condanna di alle spese di lite. Pt_1
Anche le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante.
Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Dichiara la ricorrenza delle condizioni di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Sassari 22 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio dell'avv. MARIA CARLA SUNCH, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 398 del 25 luglio 2022
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 398/2022, emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari il 25.07.2022, non notificata, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: A) Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'altrui domanda, ha statuito l'inesattezza degli importi di cui alle fatture n. 201502229020 dell'11.03.2015 e n.
2015022100466 del 30.06.2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la loro debenza da parte della
Signora in favore di B) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. CP_1 Parte_1
PER L'APPELLATA: “1) Contrariis rejectis;
2) Rigettare l'atto di impugnazione perché infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfetario dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, che CP_1 aveva interamente accolto la domanda dell'odierna appellata, diretta a sentir dichiarare che il corrispettivo per la somministrazione dell'acqua potabile richiestole dalla società di gestione del servizio non era dovuto.
In particolare, l'attrice aveva assunto, nel promuovere il giudizio di primo grado, che il credito vantato da e indicato nelle due fatture n. 201502229020 dell'11 marzo 2015 e n. 2015022100466 del Pt_1
30 giugno 2015 non era dovuto in quanto calcolato secondo i consumi stimati e presunti dal gestore che li aveva pretesi in acconto determinandoli sulla base dei valori medi statistici dell'utenza intestata alla sig.ra Sottolineava come in entrambe le bollette il consumo effettivo del periodo era indicato CP_1 come pari a zero e che il reclamo proposto era stato disatteso dalla società.
pagina 1 di 4 si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda, ribadendo la legittimità del suo Pt_1 operato e la doverosa applicazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai fini della stima dei consumi imputati in acconto all'utente. Il g.d.p., accogliendo la domanda, aveva dichiarato che nessuna somma era dovuta dall'attrice e condannato alla rifusione delle spese processuali. Pt_1 proponeva quindi due motivi di gravame, rilevando, col primo, l'erroneità ed illegittimità Pt_1 della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento della domanda, aveva reputato non dovuti dalla sig.ra gli importi di cui alle richiamate fatture. Col secondo motivo lamentava l'erroneità CP_1 ed illegittimità della decisione laddove aveva attribuito al gestore una condotta coercitiva e inosservante delle norme regolamentari disciplinanti l'emissione delle fatture. Sosteneva che ai sensi dell'art. B.16, comma 1, del RSII il gestore ben poteva addebitare in fattura i consumi in acconto, stimati secondo la media statistica delle utenze similari, per poi emettere la fattura a saldo in esito ai rilievi dei consumi effettivi risultanti dal contatore e riportati nello storico delle letture, come peraltro la stessa appellata aveva ammesso con le note depositate innanzi al g.d.p. CP_1
La stima dei consumi e la richiesta di acconto erano giustificate dal malfunzionamento del contatore, ai sensi dell'art. B 35.1 del medesimo regolamento, di cui l'utente era consapevole, dato che la sua sostituzione era avvenuta nel 2015. Precisava di aver emesso delle note di credito, scomputando dagli importi fatturati quelli relativi agli oneri di fognatura e depurazione, indicando il credito residuo in complessivi € 757,65.
Negava inoltre di aver tenuto un comportamento scorretto o contrario a buona fede, sottolineando come il mancato invio periodico delle fatture non esonerasse l'utente dal pagamento del corrispettivo dovuto per la somministrazione del servizio idrico.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'appellata e contestava le ragioni a fondamento del gravame rilevando come la decisione di primo grado fosse corretta, non ricorrendo le condizioni perché procedesse alla fatturazione Pt_1 di consumi stimati. Negava anche che fosse dimostrata la rottura del contatore, sostituito dal gestore nell'agosto del 2015, sottolineando come il malfunzionamento previsto dal regolamento dovesse dipendere da guasto ascrivibile all'impianto idrico dell'utente, circostanza mai dedotta né dimostrata dall'odierna appellante. Concludeva quindi per il rigetto dell'impugnazione, come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 30 gennaio 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'appello non è fondato e deve essere disatteso, risultando corrette le statuizioni del giudice di primo grado, per i seguenti motivi.
Deve sottolinearsi come nell'atto introduttivo contestasse il credito portato dalle Controparte_1 fatture di cui in epigrafe sul presupposto che ne avesse scorrettamente determinato Pt_1
l'ammontare, secondo presunzioni basate su dati statistici, anziché in esito alla periodica lettura del misuratore, come imposto dal regolamento e, prima ancora, come esigibile in applicazione del principio di corrispettività proprio del contratto di somministrazione per cui l'utente ha l'obbligo di pagare periodicamente i quantitativi effettivamente consumati e registrati attraverso la lettura del contatore e non stimati sulla base di rilievi presuntivi.
pagina 2 di 4 Al riguardo l'art. B 16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato pone a carico del gestore l'obbligo di emettere periodicamente le fatture “garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno”, e ciò a tutela del diritto dell'utente di vedersi addebitati i consumi effettivamente misurati, come peraltro previsto anche dalla Carta del
S.I.I. (artt.
6.1 e 6.2). Sebbene, infatti, l'omessa lettura periodica di per sé non escluda la debenza del credito maturato dal gestore quale corrispettivo della fornitura, essendo indiscussa la regolare somministrazione del servizio idrico per tutto il periodo considerato, nella specie non ricorre il presupposto richiamato dal gestore per la relativa determinazione presuntiva.
Le due fatture in contestazione hanno addebitato all'utenza dell'appellata consumi presunti per CP_1 un periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 sino al 31 maggio 2015. Periodo quindi estremamente ampio nel corso del quale come risulta dalle stesse bollette allegate, non ha provveduto a Pt_1 registrare alcun consumo effettivo, dato che in entrambe le bollette si dà atto che questo è pari a zero
(in quanto mai rilevato). E' opportuno rimarcare, infatti, che nella specie non viene direttamente in considerazione la correttezza del calcolo, ma piuttosto, a monte, il diritto del gestore di quantificare e riscuotere detto credito sulla base di una stima unilaterale non consentita dal contratto, come integrato dalla normativa regolamentare citata. Lo stesso art. B.35.1 del Regolamento del SII, specificamente invocato da per giustificare l'omessa lettura e fatturazione periodiche dei consumi, stabilisce Pt_1 testualmente che il gestore possa procedere alla “determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi o condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza” in presenza di un'eventuale manomissione dei sigilli, o di altre operazioni tali da “pregiudicare il funzionamento del contatore” o ancora qualora “si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente”.
Per poter legittimamente ricorrere alla fatturazione basata sui dati storici utili o sui valori medi statistici il gestore avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare non solo che vi fosse un guasto del misuratore ma che questo fosse imputabile all'utente, tenuto a custodire l'impianto idrico nella porzione di sua pertinenza verificandone il buon funzionamento. Prova che non è stata affatto fornita dall'odierna appellante. Infatti, sebbene sia pacifico che nell'agosto del 2015, quindi successivamente all'emissione delle due bollette contestate, il contatore era stato sostituito da ne sono rimaste totalmente ignote le Pt_1 ragioni, restando ipotizzabile che l'asserito guasto potesse essere ascrivibile ad una porzione dell'impianto di adduzione rientrante nella disponibilità del gestore e non in quella dell'utente.
Deve anche precisarsi come nella memoria depositata ex art. 320, c.p.c., l'attrice a Controparte_1 seguito delle difese del gestore che invocava appunto l'applicazione dell'art. B 35.1 per giustificare la fatturazione dei consumi presunti, avesse specificamente contestato che ricorressero in fatto le condizioni di malfunzionamento del misuratore e, quindi (così essendosi difesa , la Pt_1 determinazione dei consumi presunti in difetto di (attendibile) lettura che, lo si ribadisce, non risulta effettuata da per l'intero periodo di oltre tre anni indicato nelle fatture. Pt_1
L'addebito dei consumi presunti, stimati secondo la media rilevata nel periodo precedente con riferimento alla stessa utenza, appare dunque non sorretto da adeguata giustificazione dato che, anche a voler ammettere la correttezza della relativa misurazione, il gestore vi ha proceduto in difetto del presupposto dal medesimo invocato, ossia di quel malfunzionamento del misuratore concernente l'impianto nella disponibilità dell'utente di cui non è stata fornita prova dalla società che nessuna pagina 3 di 4 puntuale allegazione ha proposto al riguardo, non risultando versato in atti nemmeno il verbale di sostituzione del contatore da cui sarebbero potute emergere le cause del presunto malfunzionamento.
Sebbene, dunque, le motivazioni adottate dal giudice di prime cure siano solo in parte condivisibili, il gravame non è fondato e la decisione resa dal giudice di prime cure trova conferma, risultando giustificato l'accoglimento della domanda proposta da al pari della conseguente Controparte_1 condanna di alle spese di lite. Pt_1
Anche le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante.
Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Dichiara la ricorrenza delle condizioni di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Sassari 22 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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