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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 652/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 652 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , quali eredi di , tutti rappresentati Pt_7 C.F._7 Persona_1
e difesi dall'Avv. Marcello Marasco
- APPELLANTI -
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Moretti CP_1
1 - APPELLATO -
E CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Morgese Controparte_2
- APPELLATA–
NONCHE' C O N T R O
P.I.: Controparte_3 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. il _____, con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.06.2013, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e in qualità di eredi del padre
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, nonché quale erede del coniuge , Persona_1 Parte_7 Persona_1
convenivano innanzi al NA di IN , e Controparte_2 CP_1 [...]
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la concorsuale responsabilità di CP_4
nella causazione del sinistro stradale a seguito del quale CP_1 Persona_1
aveva perso la vita e, per l'effetto, che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma pro capite di euro 86.000,00 per i danni subiti e derivanti dal sinistro, e così in totale euro 520.000,00, somma volontariamente ridotta dagli attori, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2013, si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile, Controparte_5
improponibile, infondata e non provata nel merito. In subordine, la società convenuta chiedeva che il risarcimento fosse liquidato secondo giustizia, in base all'effettiva consistenza dei danni richiesti, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Il conducente antagonista, , e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_6
Con ordinanza del 19.02.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto compendiata dall'acquisizione agli atti di causa della c.t.u. ricostruttiva dell'evento esiziale esperita nel corso del procedimento penale a carico di , il giudice rigettava CP_1
le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.01.2019, la causa veniva introitata per la decisione.
Con sentenza n. 96/2019, pubblicata il 22.01.2019, ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al Caputo, il NA di IN rigettava integralmente la domanda risarcitoria e condannava gli attori al rimborso, in favore della controparte costituita, delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.800,00 oltre IVA e C.N.P.A. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.07.2019, , Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
del padre , nonché quale erede del coniuge Persona_1 Parte_7 Per_1
, hanno interposto appello avverso la summenzionata pronuncia, per i motivi di
[...]
cui appresso, e hanno chiesto la riforma integrale della sentenza, con conseguente dichiarazione della concorsuale responsabilità di nella causazione del CP_1
sinistro stradale;
ancora, per l'effetto, hanno chiesto la condanna in solido di CP_2
e al pagamento in favore degli appellanti della
[...] CP_1 Controparte_6
somma pro capite di euro 86.000,00 per i danni subiti e derivanti dall'evento lesivo, per un totale di euro 520.000,00, adeguando le riduzioni dovute all'applicazione della giusta percentuale di responsabilità in base al concorso che verrà accertato, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione
3 monetaria dal dì del sinistro e sino al soddisfo;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di ammissione di c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Con comparsa del 29.11.2019, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_5
rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Con comparsa del 29.11.2019, si è costituito in giudizio anche , instando CP_1
per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_6
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 19.10.2022, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati.
Le parti appellate deducono, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata contestati e delle relative doglianze, nonché di un supporto probatorio adeguato.
1.1. L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, se pure le censure non sono articolate in maniera compiutamente chiara, dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono in ogni caso gli errori in cui, a parere degli appellanti, è incorso il NA e su cui si appuntano dette censure, con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto, e alla valutazione delle prove assunte, così
4 consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo – almeno per quanto concerne il secondo e il terzo motivo di gravame - specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò posto, l'appello è infondato nel merito.
2. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Illegittima acquisizione delle risultanze istruttorie da altro procedimento”, gli appellanti deducono la nullità della sentenza di primo grado per manifesta illegittima acquisizione dell'unica prova posta a fondamento del decisum, ossia della c.t.u. redatta dall'Ing. nel procedimento penale n. Per_2
10390/09-21 R.G., a carico di . Secondo la difesa appellante, infatti, il CP_1
giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere utilizzabile ai fini della decisione lo stralcio di elaborato peritale depositato con memorie 183 c. 6 n. 2 c.p.c. da Controparte_2
Invero, in ossequio alle regole processuali, il giudice a quo avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'acquisizione della copia della richiamata perizia.
2.1. Le censure non colgono nel segno.
2.2. Le deduzioni di parte appellante si rivelano eccessivamente generiche e, comunque, del tutto ininfluenti rispetto alle valutazioni di merito operate dal primo giudice e alle relative statuizioni contenute nella sentenza gravata, non essendo esse idonee a comportarne una modifica sostanziale.
5 Ed invero, nel contestare – peraltro tardivamente, avendolo fatto per la prima volta in sede di gravame - l'irritualità di tale acquisizione documentale, la difesa appellante omette di individuare e indicare le ragioni dell'asserita inutilizzabilità della documentazione versata in atti e della sua inidoneità a fondare la decisione finale del giudice, non indicando in alcun modo quali accertamenti da conferirsi al perito in una eventuale c.t.u. disposta in sede civile avrebbero potuto modificare le statuizioni di primo grado, comportando un esito del giudizio favorevole agli eredi del . Per_1
D'altro canto, nessuna norma processuale preclude al giudice di formare il proprio convincimento sulla base della produzione documentale fornita dalle parti, così come avvenuto nel caso di specie, ragion per cui la scelta processuale del giudice non può ritenersi meritevole di censura alcuna.
Il motivo di gravame deve ritenersi, dunque, infondato, e, in quanto tale, va disatteso.
3. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione degli argomenti affrontati.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione ed errata applicazione degli art.li
115 e 116 c.p.c. in relazione alle prove assunte: erronea valutazione delle risultanze della
CTU acquisita dal procedimento penale”, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione da parte del tribunale delle risultanze istruttorie, e, segnatamente, delle conclusioni cui è e giunto l'Ing. in sede di redazione della perizia penale. Accertata la responsabilità Per_2
di nella determinazione del sinistro, sulla scorta della ricostruzione Persona_1
compiuta dal perito, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.p.c. e, di conseguenza, avrebbe omesso di valutare la condotta di e le violazioni del Codice della Strada da egli compiute. In CP_1
particolare, il giudice a quo avrebbe ingiustificatamente omesso di attribuire la dovuta rilevanza, ai fini della determinazione delle percentuali di responsabilità da riconoscersi alle parti, alla condotta di guida tenuta da , il quale, al momento del sinistro, CP_1
procedeva alla velocità di 100 km/h, di poco superiore, dunque, rispetto al limite consentito, che sul tratto di strado interessato dalla vicenda era fissato in 90 km/h. Il primo
6 giudice avrebbe dovuto valutare adeguatamente il concorso di colpa del secondo conducente, ritenendo la responsabilità, ancorché minima, di quest'ultimo nella causazione del sinistro, per non aver adottato una condotta di guida responsabile. Sostiene, invero, la difesa appellante, che, ove il sig. si fosse adeguato ai limiti di velocità CP_1
imposti per il tratto stradale su cui si è verificato il sinistro, quest'ultimo avrebbe potuto avere un esito meno drammatico.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Violazione e omessa applicazione degli artt.
140, 141 e 142 del D. Lgs. 285/92 Codice della Strada”, la difesa appellante deduce l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il NA non ha preso in considerazione, ai fini della formazione del giudicato, la violazione, da parte di CP_1
, degli artt. 140 ss. C.d.S..
[...]
3.1. I motivi sono infondati.
Come noto, in materia di sinistri stradali, occorre accertare la dinamica dell'incidente, la condotta e la responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso e, solo nel caso in cui non sia certo l'atto generatore del sinistro o il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, può trovare applicazione la norma sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c., secondo comma. Invero, la presunzione di colpa paritaria può essere applicata non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, o che, come ritiene parte appellante, non sia stata fornita dalla parte interessata, ma solo allorquando quella prova continui a mancare anche dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla (cfr. tra tante, Cass. 24469/2014, 31009/2018).
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto
7 l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni ( cfr. Cass. 15736/2022)
In altre parole, il carattere sussidiario della norma ne consente l'applicazione solo quando non sia possibile in concreto accertare in alcun modo le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso in esame, tramite la disamina della consulenza peritale esperita in sede penale, è stata accertata l'assorbente ed esclusiva efficacia eziologica della condotta del de cuius, , il quale, avendo impiegato contromano in maniera del tutto Persona_1
repentina e inaspettata la strada statale extraurbana su cui viaggiava l' - a sua volta CP_1
intento a svolgere una regolare manovra di sorpasso -, ha reso inevitabile la collisione con l'autocarro IVECO Daily guidato da quest'ultimo.
Come risulta, inoltre, dalle dichiarazioni rese da agli agenti della Polizia Testimone_1
Municipale, il conducente della IVECO Daily - accortosi del sopraggiungere del - Per_1
ha intrapreso una manovra di frenata, nel tentativo di evitare l'impatto, ma tale manovra non è stata sufficiente ad impedire la collisione. Tali dichiarazioni trovano riscontro non solo in quelle rilasciate dallo stesso , ma anche nelle conclusioni cui è giunto CP_1
l'Ingegnere n sede peritale (pag. 40 della c.t.u., fascicolo di primo grado ), Per_2 CP_2
secondo cui “nessuna manovra di emergenza poté effettuare l' onde evitare la CP_1
collisione al di fuori di quella istintivamente posta in essere, tanto repentinamente si presentò al suo cospetto l'utilitaria: frenare fu l'unica cosa che egli poté fare, senza peraltro riuscire ad evitare la collisione. Altrettanto inevitabile e violento sarebbe stato l'urto pur se l'IVECO Daily avesse proceduto a 90 Km/h, ovvero nel rispetto del limite imposto alla categoria di veicoli ai quali esso appartiene, anziché agli effettivi circa 100 km/h calcolati”. Come sottolineato dal perito, infatti, se anche l' avesse tenuto una CP_1
velocità leggermente inferiore (di soli 10 Km/h) a quella tenuta, la velocità a cui viaggiava l'utilitaria avrebbe prodotto lesioni altrettanto mortali al , per il motivo che egli non Per_1
aveva allacciato la cintura di sicurezza.
8 Ciò chiarito, in considerazione dei surrichiamati principi giurisprudenziali, attesa l'esclusiva incidenza causale della condotta del nella realizzazione del sinistro, Per_1
risultante dalla documentazione versata in atti, non può ritenersi applicabile, nel caso de quo, la disposizione sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c..
E invero, non è condivisibile l'assunto degli appellanti, secondo cui il mancato rispetto da parte dell' dell'art. 141 C.d.S. debba comportare necessariamente il riconoscimento CP_1
di un grado di corresponsabilità, seppur minimo, di quest'ultimo. In materia di omicidio colposo da incidente stradale, infatti, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere – come nel caso che qui occupa - quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.
Del tutto inconferente, risulta, a questo proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla difesa appellante (Cass. 19384 del 2013), giacché, nel caso preso ad esame dagli il riconoscimento della responsabilità concorrente era giustificato Parte_8
dall'accertamento della circostanza che, se quest'ultimo avesse tenuto una velocità inferiore, anche se non si sarebbe potuto evitare l'impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in 30 km orari, in concreto non esigibile), l'urto sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali.
Tanto non è accaduto nella fattispecie per cui è causa, in cui è stato accertato in sede peritale che, se anche l' avesse mantenuto una velocità di soli 90 km/h, l'impatto CP_1
sarebbe stato altrettanto letale, visto e considerato che il viaggiava senza cintura di Per_1
sicurezza. Detta circostanza esclude non solo l'operatività della disposizione più volte invocata dagli appellanti, ma anche l'attribuzione di una seppur minima percentuale di responsabilità in capo all' . CP_1
9 Ed infatti, come noto, in applicazione delle regole a governo della causalità materiale nell'illecito civile, deve attribuirsi rilevanza causale alle sole condotte su strada che, quand'anche tenute in spregio alle regole di cautela imposte e sanzionate sotto il profilo amministrativo, hanno in concreto contribuito a cagionare l'incidente e sono così idonee a ritenere superata la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.; si intende dire, che la violazione di una disposizione del Codice della Strada non rileva sotto il profilo causale se nel caso concreto il sinistro si sarebbe verificato ugualmente (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 22/11/2013, n.26239: "…Quanto, poi, alla responsabilità della conducente del ciclomotore, la sentenza s'adegua al consolidato principio in ragione del quale l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699)").
Tale orientamento giurisprudenziale, che la Corte ritiene di condividere, esclude che la condotta dell' venga ugualmente presa in considerazione – come auspicato dagli CP_1
appellanti con il terzo motivo di gravame - ai fini della condanna in sede civile, per il solo fatto di sostansiarsi in una violazione del Codice della Strada, atteso che il sinistro per cui
è causa si sarebbe verificato anche in presenza di una condotta rispettosa dello stesso.
Da quanto detto discende l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame e il loro conseguente rigetto.
4. Con il quarto e ultimo motivo di gravame, rubricato “Limitazione del diritto alla difesa in ordine alla non ammissione della CTU nel giudizio di primo grado”, gli appellanti lamentano la violazione del proprio diritto di difesa derivante dalla mancata ammissione di una nuova c.t.u. in sede civile, ovvero dalla mancata rinnovazione di quella esperita in sede penale, posto che quest'ultima si è svolta senza contraddittorio tra le parti.
4.1. La difesa appellante lamenta la mancata ammissione delle richieste istruttorie e, segnatamente, di una nuova consulenza tecnica, che, sostiene, se espletata, avrebbe potuto fornire una diversa e favorevole statuizione.
10 Anche tale doglianza è infondata, in quanto con essa gli appellanti insistono per l'ammissione di una c.t.u. puramente esplorativa, che nulla aggiungerebbe al quadro probatorio già assunto e delineatosi, senza peraltro specificare quali quesiti avrebbero dovuto essere posti al c.t.u. al fine di giungere a un esito motivazionale differente, nonché senza fornire elementi probatori idonei a provare la fondatezza dei propri assunti.
A tal proposito, giova ricordare che la CTU – la cui ammissione è rimessa alla discrezionalità del Giudice – non può assumere carattere meramente esplorativo, a meno che non costituisca l'unico mezzo al quale la parte può ricorrere nell'invocare i richiesti mezzi di tutela (Cass. civ. n. 2663 del 5.2.2013). Diversamente è destinata a rivelarsi, come nella specie, un mezzo per aggirare l'onere probatorio posto a carico della parte ex art. 2697 c.c.. Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati (cfr. Cass. civ. n. 3130 del 08/02/2011).
Anche tale motivo deve essere pertanto disatteso.
5. La sentenza di primo grado deve essere pertanto integralmente confermata e l'appello rigettato, con conseguente condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali sostenute dalle controparti costituite, e , nel secondo Controparte_2 CP_1
grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i valori mei previsti dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Nulla sulle spese per quanto concerne gli appellati rimasti contumaci.
Si dà atto, infine, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n.
115/02 per il versamento a carico degli appellanti, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , quali eredi di , avverso la sentenza del Pt_6 Parte_7 Persona_1
NA di IN n. 96/2019 del 22.01.2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Conferma integralmente la sentenza appellata;
3. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di e di , CP_2 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 15.802,80per compensi, oltre agli esborsi ed agli accessori di legge e di tariffa;
4. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Riccardo Mele
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 652 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , quali eredi di , tutti rappresentati Pt_7 C.F._7 Persona_1
e difesi dall'Avv. Marcello Marasco
- APPELLANTI -
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Moretti CP_1
1 - APPELLATO -
E CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Morgese Controparte_2
- APPELLATA–
NONCHE' C O N T R O
P.I.: Controparte_3 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. il _____, con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.06.2013, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e in qualità di eredi del padre
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, nonché quale erede del coniuge , Persona_1 Parte_7 Persona_1
convenivano innanzi al NA di IN , e Controparte_2 CP_1 [...]
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la concorsuale responsabilità di CP_4
nella causazione del sinistro stradale a seguito del quale CP_1 Persona_1
aveva perso la vita e, per l'effetto, che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma pro capite di euro 86.000,00 per i danni subiti e derivanti dal sinistro, e così in totale euro 520.000,00, somma volontariamente ridotta dagli attori, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2013, si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile, Controparte_5
improponibile, infondata e non provata nel merito. In subordine, la società convenuta chiedeva che il risarcimento fosse liquidato secondo giustizia, in base all'effettiva consistenza dei danni richiesti, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Il conducente antagonista, , e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_6
Con ordinanza del 19.02.2016, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto compendiata dall'acquisizione agli atti di causa della c.t.u. ricostruttiva dell'evento esiziale esperita nel corso del procedimento penale a carico di , il giudice rigettava CP_1
le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.01.2019, la causa veniva introitata per la decisione.
Con sentenza n. 96/2019, pubblicata il 22.01.2019, ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al Caputo, il NA di IN rigettava integralmente la domanda risarcitoria e condannava gli attori al rimborso, in favore della controparte costituita, delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.800,00 oltre IVA e C.N.P.A. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.07.2019, , Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
del padre , nonché quale erede del coniuge Persona_1 Parte_7 Per_1
, hanno interposto appello avverso la summenzionata pronuncia, per i motivi di
[...]
cui appresso, e hanno chiesto la riforma integrale della sentenza, con conseguente dichiarazione della concorsuale responsabilità di nella causazione del CP_1
sinistro stradale;
ancora, per l'effetto, hanno chiesto la condanna in solido di CP_2
e al pagamento in favore degli appellanti della
[...] CP_1 Controparte_6
somma pro capite di euro 86.000,00 per i danni subiti e derivanti dall'evento lesivo, per un totale di euro 520.000,00, adeguando le riduzioni dovute all'applicazione della giusta percentuale di responsabilità in base al concorso che verrà accertato, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione
3 monetaria dal dì del sinistro e sino al soddisfo;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di ammissione di c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Con comparsa del 29.11.2019, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_5
rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Con comparsa del 29.11.2019, si è costituito in giudizio anche , instando CP_1
per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_6
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 19.10.2022, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati.
Le parti appellate deducono, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata contestati e delle relative doglianze, nonché di un supporto probatorio adeguato.
1.1. L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, se pure le censure non sono articolate in maniera compiutamente chiara, dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono in ogni caso gli errori in cui, a parere degli appellanti, è incorso il NA e su cui si appuntano dette censure, con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto, e alla valutazione delle prove assunte, così
4 consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo – almeno per quanto concerne il secondo e il terzo motivo di gravame - specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò posto, l'appello è infondato nel merito.
2. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Illegittima acquisizione delle risultanze istruttorie da altro procedimento”, gli appellanti deducono la nullità della sentenza di primo grado per manifesta illegittima acquisizione dell'unica prova posta a fondamento del decisum, ossia della c.t.u. redatta dall'Ing. nel procedimento penale n. Per_2
10390/09-21 R.G., a carico di . Secondo la difesa appellante, infatti, il CP_1
giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere utilizzabile ai fini della decisione lo stralcio di elaborato peritale depositato con memorie 183 c. 6 n. 2 c.p.c. da Controparte_2
Invero, in ossequio alle regole processuali, il giudice a quo avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'acquisizione della copia della richiamata perizia.
2.1. Le censure non colgono nel segno.
2.2. Le deduzioni di parte appellante si rivelano eccessivamente generiche e, comunque, del tutto ininfluenti rispetto alle valutazioni di merito operate dal primo giudice e alle relative statuizioni contenute nella sentenza gravata, non essendo esse idonee a comportarne una modifica sostanziale.
5 Ed invero, nel contestare – peraltro tardivamente, avendolo fatto per la prima volta in sede di gravame - l'irritualità di tale acquisizione documentale, la difesa appellante omette di individuare e indicare le ragioni dell'asserita inutilizzabilità della documentazione versata in atti e della sua inidoneità a fondare la decisione finale del giudice, non indicando in alcun modo quali accertamenti da conferirsi al perito in una eventuale c.t.u. disposta in sede civile avrebbero potuto modificare le statuizioni di primo grado, comportando un esito del giudizio favorevole agli eredi del . Per_1
D'altro canto, nessuna norma processuale preclude al giudice di formare il proprio convincimento sulla base della produzione documentale fornita dalle parti, così come avvenuto nel caso di specie, ragion per cui la scelta processuale del giudice non può ritenersi meritevole di censura alcuna.
Il motivo di gravame deve ritenersi, dunque, infondato, e, in quanto tale, va disatteso.
3. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione degli argomenti affrontati.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione ed errata applicazione degli art.li
115 e 116 c.p.c. in relazione alle prove assunte: erronea valutazione delle risultanze della
CTU acquisita dal procedimento penale”, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione da parte del tribunale delle risultanze istruttorie, e, segnatamente, delle conclusioni cui è e giunto l'Ing. in sede di redazione della perizia penale. Accertata la responsabilità Per_2
di nella determinazione del sinistro, sulla scorta della ricostruzione Persona_1
compiuta dal perito, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.p.c. e, di conseguenza, avrebbe omesso di valutare la condotta di e le violazioni del Codice della Strada da egli compiute. In CP_1
particolare, il giudice a quo avrebbe ingiustificatamente omesso di attribuire la dovuta rilevanza, ai fini della determinazione delle percentuali di responsabilità da riconoscersi alle parti, alla condotta di guida tenuta da , il quale, al momento del sinistro, CP_1
procedeva alla velocità di 100 km/h, di poco superiore, dunque, rispetto al limite consentito, che sul tratto di strado interessato dalla vicenda era fissato in 90 km/h. Il primo
6 giudice avrebbe dovuto valutare adeguatamente il concorso di colpa del secondo conducente, ritenendo la responsabilità, ancorché minima, di quest'ultimo nella causazione del sinistro, per non aver adottato una condotta di guida responsabile. Sostiene, invero, la difesa appellante, che, ove il sig. si fosse adeguato ai limiti di velocità CP_1
imposti per il tratto stradale su cui si è verificato il sinistro, quest'ultimo avrebbe potuto avere un esito meno drammatico.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Violazione e omessa applicazione degli artt.
140, 141 e 142 del D. Lgs. 285/92 Codice della Strada”, la difesa appellante deduce l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il NA non ha preso in considerazione, ai fini della formazione del giudicato, la violazione, da parte di CP_1
, degli artt. 140 ss. C.d.S..
[...]
3.1. I motivi sono infondati.
Come noto, in materia di sinistri stradali, occorre accertare la dinamica dell'incidente, la condotta e la responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso e, solo nel caso in cui non sia certo l'atto generatore del sinistro o il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, può trovare applicazione la norma sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c., secondo comma. Invero, la presunzione di colpa paritaria può essere applicata non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, o che, come ritiene parte appellante, non sia stata fornita dalla parte interessata, ma solo allorquando quella prova continui a mancare anche dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla (cfr. tra tante, Cass. 24469/2014, 31009/2018).
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto
7 l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni ( cfr. Cass. 15736/2022)
In altre parole, il carattere sussidiario della norma ne consente l'applicazione solo quando non sia possibile in concreto accertare in alcun modo le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso in esame, tramite la disamina della consulenza peritale esperita in sede penale, è stata accertata l'assorbente ed esclusiva efficacia eziologica della condotta del de cuius, , il quale, avendo impiegato contromano in maniera del tutto Persona_1
repentina e inaspettata la strada statale extraurbana su cui viaggiava l' - a sua volta CP_1
intento a svolgere una regolare manovra di sorpasso -, ha reso inevitabile la collisione con l'autocarro IVECO Daily guidato da quest'ultimo.
Come risulta, inoltre, dalle dichiarazioni rese da agli agenti della Polizia Testimone_1
Municipale, il conducente della IVECO Daily - accortosi del sopraggiungere del - Per_1
ha intrapreso una manovra di frenata, nel tentativo di evitare l'impatto, ma tale manovra non è stata sufficiente ad impedire la collisione. Tali dichiarazioni trovano riscontro non solo in quelle rilasciate dallo stesso , ma anche nelle conclusioni cui è giunto CP_1
l'Ingegnere n sede peritale (pag. 40 della c.t.u., fascicolo di primo grado ), Per_2 CP_2
secondo cui “nessuna manovra di emergenza poté effettuare l' onde evitare la CP_1
collisione al di fuori di quella istintivamente posta in essere, tanto repentinamente si presentò al suo cospetto l'utilitaria: frenare fu l'unica cosa che egli poté fare, senza peraltro riuscire ad evitare la collisione. Altrettanto inevitabile e violento sarebbe stato l'urto pur se l'IVECO Daily avesse proceduto a 90 Km/h, ovvero nel rispetto del limite imposto alla categoria di veicoli ai quali esso appartiene, anziché agli effettivi circa 100 km/h calcolati”. Come sottolineato dal perito, infatti, se anche l' avesse tenuto una CP_1
velocità leggermente inferiore (di soli 10 Km/h) a quella tenuta, la velocità a cui viaggiava l'utilitaria avrebbe prodotto lesioni altrettanto mortali al , per il motivo che egli non Per_1
aveva allacciato la cintura di sicurezza.
8 Ciò chiarito, in considerazione dei surrichiamati principi giurisprudenziali, attesa l'esclusiva incidenza causale della condotta del nella realizzazione del sinistro, Per_1
risultante dalla documentazione versata in atti, non può ritenersi applicabile, nel caso de quo, la disposizione sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c..
E invero, non è condivisibile l'assunto degli appellanti, secondo cui il mancato rispetto da parte dell' dell'art. 141 C.d.S. debba comportare necessariamente il riconoscimento CP_1
di un grado di corresponsabilità, seppur minimo, di quest'ultimo. In materia di omicidio colposo da incidente stradale, infatti, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere – come nel caso che qui occupa - quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.
Del tutto inconferente, risulta, a questo proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte citata dalla difesa appellante (Cass. 19384 del 2013), giacché, nel caso preso ad esame dagli il riconoscimento della responsabilità concorrente era giustificato Parte_8
dall'accertamento della circostanza che, se quest'ultimo avesse tenuto una velocità inferiore, anche se non si sarebbe potuto evitare l'impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in 30 km orari, in concreto non esigibile), l'urto sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali.
Tanto non è accaduto nella fattispecie per cui è causa, in cui è stato accertato in sede peritale che, se anche l' avesse mantenuto una velocità di soli 90 km/h, l'impatto CP_1
sarebbe stato altrettanto letale, visto e considerato che il viaggiava senza cintura di Per_1
sicurezza. Detta circostanza esclude non solo l'operatività della disposizione più volte invocata dagli appellanti, ma anche l'attribuzione di una seppur minima percentuale di responsabilità in capo all' . CP_1
9 Ed infatti, come noto, in applicazione delle regole a governo della causalità materiale nell'illecito civile, deve attribuirsi rilevanza causale alle sole condotte su strada che, quand'anche tenute in spregio alle regole di cautela imposte e sanzionate sotto il profilo amministrativo, hanno in concreto contribuito a cagionare l'incidente e sono così idonee a ritenere superata la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.; si intende dire, che la violazione di una disposizione del Codice della Strada non rileva sotto il profilo causale se nel caso concreto il sinistro si sarebbe verificato ugualmente (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 22/11/2013, n.26239: "…Quanto, poi, alla responsabilità della conducente del ciclomotore, la sentenza s'adegua al consolidato principio in ragione del quale l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699)").
Tale orientamento giurisprudenziale, che la Corte ritiene di condividere, esclude che la condotta dell' venga ugualmente presa in considerazione – come auspicato dagli CP_1
appellanti con il terzo motivo di gravame - ai fini della condanna in sede civile, per il solo fatto di sostansiarsi in una violazione del Codice della Strada, atteso che il sinistro per cui
è causa si sarebbe verificato anche in presenza di una condotta rispettosa dello stesso.
Da quanto detto discende l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame e il loro conseguente rigetto.
4. Con il quarto e ultimo motivo di gravame, rubricato “Limitazione del diritto alla difesa in ordine alla non ammissione della CTU nel giudizio di primo grado”, gli appellanti lamentano la violazione del proprio diritto di difesa derivante dalla mancata ammissione di una nuova c.t.u. in sede civile, ovvero dalla mancata rinnovazione di quella esperita in sede penale, posto che quest'ultima si è svolta senza contraddittorio tra le parti.
4.1. La difesa appellante lamenta la mancata ammissione delle richieste istruttorie e, segnatamente, di una nuova consulenza tecnica, che, sostiene, se espletata, avrebbe potuto fornire una diversa e favorevole statuizione.
10 Anche tale doglianza è infondata, in quanto con essa gli appellanti insistono per l'ammissione di una c.t.u. puramente esplorativa, che nulla aggiungerebbe al quadro probatorio già assunto e delineatosi, senza peraltro specificare quali quesiti avrebbero dovuto essere posti al c.t.u. al fine di giungere a un esito motivazionale differente, nonché senza fornire elementi probatori idonei a provare la fondatezza dei propri assunti.
A tal proposito, giova ricordare che la CTU – la cui ammissione è rimessa alla discrezionalità del Giudice – non può assumere carattere meramente esplorativo, a meno che non costituisca l'unico mezzo al quale la parte può ricorrere nell'invocare i richiesti mezzi di tutela (Cass. civ. n. 2663 del 5.2.2013). Diversamente è destinata a rivelarsi, come nella specie, un mezzo per aggirare l'onere probatorio posto a carico della parte ex art. 2697 c.c.. Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati (cfr. Cass. civ. n. 3130 del 08/02/2011).
Anche tale motivo deve essere pertanto disatteso.
5. La sentenza di primo grado deve essere pertanto integralmente confermata e l'appello rigettato, con conseguente condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali sostenute dalle controparti costituite, e , nel secondo Controparte_2 CP_1
grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i valori mei previsti dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Nulla sulle spese per quanto concerne gli appellati rimasti contumaci.
Si dà atto, infine, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n.
115/02 per il versamento a carico degli appellanti, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , quali eredi di , avverso la sentenza del Pt_6 Parte_7 Persona_1
NA di IN n. 96/2019 del 22.01.2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Conferma integralmente la sentenza appellata;
3. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di e di , CP_2 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 15.802,80per compensi, oltre agli esborsi ed agli accessori di legge e di tariffa;
4. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Riccardo Mele
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