Ordinanza cautelare 28 febbraio 2020
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 02327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 8;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G.di -OMISSIS-, Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
- del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- il 27 novembre 2019, protocollo n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con oggetto “ Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 67, comma 8, 84 comma 4 e 91 comma 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 e cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. IT ST), ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 nei confronti della società -OMISSIS- (cf/p.iva -OMISSIS-), con sede a -OMISSIS- in via -OMISSIS- ”;
- della nota della Prefettura di -OMISSIS- del 27 novembre 2019, prot. n. -OMISSIS-, con oggetto “ Comunicazione emissione informazione antimafia interdittiva ”;
- di ogni atto preordinato, presupposto e comunque connesso, ivi inclusa la nota del 19 giugno 2019, protocollo n. -OMISSIS-, con oggetto “ -OMISSIS- (P. Iva -OMISSIS-) con sede a -OMISSIS- in via -OMISSIS-. Procedimento di cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. IT ST). Comunicazione ex art. 10 bis della legge 07.08.1990 n. 241 ”, la nota della D.i.a. - Centro operativo di Milano del 12 luglio 2019, protocollo n. -OMISSIS- e la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Milano del 14 maggio 2019, protocollo n. -OMISSIS-, entrambe richiamate nel provvedimento impugnato, “allo stato non conosciute”, nonché la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 6 dicembre 2019, protocollo -OMISSIS-, di inserimento dell’annotazione relativa all’informativa interdittiva a carico della ricorrente nel casellario informatico degli operatori economici esecutori di contratti pubblici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel settore delle costruzioni civili ed industriali, nolo a caldo e a freddo di automezzi, attività di autotrasporto merci per conto terzi, manutenzione e pulizia delle strade, impugna l’informazione antimafia interdittiva indicata in epigrafe, adottata nei suoi confronti dalla Prefettura di -OMISSIS- il 27 novembre 2019 ai sensi degli artt. 67, comma 8, 84 comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 201, unitamente al provvedimento di cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. IT ST ) ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e agli altri atti specificati in epigrafe.
1.1. Il provvedimento interdittivo è stato adottato in quanto, a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare personale (arresti domiciliari) emessa in data 29 aprile 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di -OMISSIS-, amministratore unico della società ricorrente, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G.G.I.P., relativo all’indagine soprannominata “Mensa dei Poveri”, è emerso un quadro circostanziato sui collegamenti e sui possibili tentativi di infiltrazione e di condizionamenti nelle scelte e negli indirizzi gestionali dell’impresa, che hanno condotto la Prefettura dapprima a inviare, con la nota n. -OMISSIS- del 19 giugno 2019, la comunicazione dei motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione nell’elenco ai sensi dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, e successivamente, ad emettere l’informazione antimafia interdittiva.
Più nello specifico, la decisione gravata si fonda essenzialmente sugli stretti legami, documentati dal provvedimento giudiziario relativo all’operazione “Mensa dei Poveri”, tra -OMISSIS-, all’epoca amministratore unico, nonché socio di maggioranza della società ricorrente, e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, tra cui quelli della cosca ‘ndranghetista dei -OMISSIS-, famiglia di spicco della criminalità calabrese operante nell’hinterland milanese.
Il sig. -OMISSIS- avrebbe: i) intrattenuto rapporti continuativi, personali ed economici con esponenti di spicco della criminalità organizzata e in particolare il clan -OMISSIS-; ii) avuto la garanzia, dalle ditte mafiose operanti nelle medesime attività economiche, di avere una protezione nei cantieri e con la sicurezza che i propri mezzi di lavoro non vengano danneggiati; iii) procacciato affari per le ditte del clan -OMISSIS-; iv) dato consigli ad un altro affiliato sulle modalità operative per evitare la confisca di una somma di denaro; v) avuto contatti telefonici con vari esponenti della criminalità organizzata; vi) commesso il tutto in piena consapevolezza dello status che accompagna “certi soggetti”.
Tale rapporti, caratterizzati da continuità e persistenza, pur avendo comportato da parte della Procura di Milano la contestazione al sig. -OMISSIS- del solo reato di turbata libertà degli incanti, senza l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 (come invece avvenuto per altri indagati), sono stati ritenuti di particolare valenza indiziante ai sensi della normativa antimafia, in ragione degli elementi di fatto riscontrati e interpretati secondo la giurisprudenza costante in materia.
1.2. La ricorrente deduce che:
- la Prefettura non avrebbe tenuto minimamente conto dell’ordinanza di riesame n.-OMISSIS- R.G.TRD, emessa dal Tribunale delle Libertà su richiesta del sig. -OMISSIS-, che ha sostituito il precedente provvedimento cautelare sopra citato, e del fatto che il sig. -OMISSIS-, dal 17 maggio 2019, non era più amministratore della ricorrente;
- dalle motivazioni dell’ordinanza del Tribunale delle Libertà si evince che la misura interdittiva irrogata in sostituzione degli arresti domiciliari individua quali gravi indizi di colpevolezza le sole condotte relative alle contestazioni del reato e del tentativo di reato di turbata libertà degli incanti e, dunque, per titoli di reato estranei ad illeciti mafiosi e a condotte astrattamente riconducibili alla criminalità organizzata;
- per consentire alla Prefettura di verificare l’assenza di un pericolo di condizionamento dell’azienda, la società ha prodotto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 adottato dall’impresa il 10 ottobre 2018, ovvero in epoca successiva ai fatti su cui si fondava l’ordinanza cautelare, a riprova dell’esistenza di una diversa organizzazione aziendale, dando evidenza delle verifiche compiute con l’ausilio dell’organismo di vigilanza sulle modalità con cui l’azienda partecipa alle gare pubbliche e svolge le proprie attività per committenza pubblica;
- le ricadute dell’inchiesta penale erano già state fatte constare con una contestazione all’ex amministratore unico, sig. -OMISSIS-, con cui la società si riserva di agire nei suoi confronti ove venga accertata la sua responsabilità per quanto oggetto di indagine giudiziaria;
- la Prefettura avrebbe irragionevolmente tenuto conto, ai fini dell’adozione dell’interdittiva, di risalenti procedimenti penali in cui il sig. -OMISSIS- non era neppure stato coinvolto in qualità di indagato, e di un’ordinanza di custodia cautelare (del GIP di Torino, n. -OMISSIS- RGNR – n. -OMISSIS- RG GIP) erroneamente ritenuta indirizzata al sig. -OMISSIS-;
- l’Amministrazione avrebbe ricostruito in maniera erronea i rapporti personali del sig. -OMISSIS- con esponenti della criminalità organizzata, senza peraltro valorizzare in alcun modo le misure di self cleaning adottate dalla -OMISSIS-
1.3. Il ricorso è affidato ad un solo articolato motivo.
1) “ VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 67, 84, 91, D.LGS. 159/2011; 309 C.P.P. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITÀ – SVIAMENTO ”.
La ricorrente lamenta che: i) i rapporti indicati dalla Prefettura sarebbero stati intrattenuti per ragioni professionali con soggetti che non risultavano riconducibili ad ambienti malavitosi; ii) l’impresa non avrebbe mai fruito di protezione dei cantieri e mezzi, come comproverebbero i reiterati danneggiamenti e furti subiti; iii) l’ex legale rappresentante della ricorrente non avrebbe procacciato lavoro ad aziende del clan -OMISSIS-, ma vi sarebbero stati circoscritti rapporti di lavoro con le aziende di un soggetto incensurato di tale famiglia; iv) l’aver intrattenuto una conversazione telefonica su pretese modalità operative per evitare la confisca di una somma di denaro, oltre a essere episodio che, se correttamente inquadrato, assumerebbe contorni differenti, in ogni caso non evidenzierebbe un pericolo di condizionamento malavitoso, non avendo a che fare con esso; v) i contatti telefonici si inscriverebbero nell’attività lavorativa e addirittura nella conflittualità avuta con una ditta; vi) non vi sarebbe evidenza della consapevolezza dello status dei soggetti con cui sono intercorsi i contatti.
L’Amministrazione, nonostante ne fosse al corrente, avrebbe fondato il proprio provvedimento su un’ordinanza cautelare inesistente, in quanto sostituita dall’ordinanza adottata dal Giudice delle Libertà a valle del procedimento di riesame.
Gli elementi assunti dalla Prefettura –oltre ad essere inconsistenti e del tutto errati - sarebbero poi risalenti nel tempo e tali da non consentire di formulare un giudizio in ordine agli attuali rischi di infiltrazioni mafiose all’interno della ricorrente.
Il sig. -OMISSIS- avrebbe solo avuto rapporti commerciali di modico valore con imprese iscritte alla IT ST (come nel caso della Medi-Opere, riconducibile secondo la Prefettura a -OMISSIS-) che lavorano nel medesimo settore della ricorrente (ciò che renderebbe “impossibile non entrarci in contatto”).
Aggiunge la ricorrente che:
- la società ha adottato misure di self cleaning idonee a prevenire rischi di condizionamenti mafiosi nelle scelte e negli indirizzi gestionali, dal momento che è il solo Amministratore Unico a detenere poteri che possono condizionarle e il sig. -OMISSIS- non ha più alcun potere esecutivo e rappresentativo dal maggio 2019;
- lo stesso Organismo di Vigilanza ha avviato una verifica in ordine alla conformità delle procedure relative alla partecipazione alle gare pubbliche ed ha contestato formalmente al sig. -OMISSIS- i fatti di responsabilità di cui l’ex Amministratore potrà essere chiamato a rispondere;
- dal 12 dicembre 2019 il sig. -OMISSIS- non è più socio della -OMISSIS-
1.4. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero dell’interno, con la Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-, e l’ANAC, la quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame nella parte in cui si impugna il provvedimento di iscrizione nel Casellario informatico, trattandosi di atto dovuto, connesso e conseguente all’emissione dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. art. 213 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
1.5. Ad esito della camera di consiglio del giorno 26.2.2020 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 264/2020 del 28.2.2020.
1.6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.7. Alla pubblica udienza del giorno 27 giugno 2023 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ANAC, in quanto il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.
Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio.
La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Consiglio di Stato, Sez. III, 2.11.2020, n. 6740; Cons. St., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
Per l’interdittiva antimafia non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile, secondo il principio del “più probabile che non” il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell’attualità e concretezza del rischio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 5024).
In definitiva, l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Sotto questo profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento; in altri termini, una visione parcellizzata di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri (Consiglio di Stato, Sez. III, 7.8.2023, n. 7625).
In altri termini, secondo l’orientamento consolidato e monolitico della giurisprudenza amministrativa, per vagliare l’apprezzamento discrezionale fatto dal Prefetto in ordine alla ritenuta esposizione di un’impresa al rischio di un condizionamento mafioso, il giudice si deve attenere (quale parametro generale) al criterio che le risultanze dell’istruttoria prefettizia debbano essere valutate unitariamente nel loro complesso, per cui non vanno analizzati singolarmente gli specifici fatti ed elementi di giudizio, che, provenienti da varie fonti, sono confluiti nella motivazione del provvedimento interdittivo (Consiglio di Stato, Sez. III, 15.4.2019, n. 2413).
2.2. Per quanto appena esposto, come già osservato nella fase cautelare, la natura cautelare e preventiva della misura interdittiva adottata nei confronti della società ricorrente non consente di attribuire rilievo alla circostanza che il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza del 28 maggio 2019 abbia applicato all’amministratore unico della società e socio di maggioranza la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica Amministrazione, in considerazione della mancata contestazione dell’aggravante dell’agevolazione dell’associazione di tipo mafioso.
Invero, dal quadro indiziario ricostruito dalla Prefettura e illustrato nell’informativa, alla luce delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’ambito del procedimento penale a carico dell’amministratore unico della società e di altri procedimenti allo stesso collegati, emerge che l’amministratore unico e socio di maggioranza della -OMISSIS- intratteneva un rapporto duraturo di contiguità e di compiacenza con esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese, già condannati per il delitto di cui all’articolo 416- bis c.p., e rapporti commerciali con società successivamente interdette dalla Prefettura di -OMISSIS-.
Orbene, tali circostanze, unitariamente considerate, indipendentemente dall’accertamento della consapevolezza e dalla condivisione del sistema di illegalità da parte della società ricorrente, inducono ragionevolmente a ritenere sussistente un rischio effettivo di condizionamento dell’attività di impresa.
Del resto, giova ribadirlo, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa deve limitarsi a dare conto, in modo organico e coerente, di quei fatti, aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali sia lecito desumere, anche in via presuntiva, il “pericolo” e non già la “certezza” o la comprovata “consumazione” dell’infiltrazione mafiosa e dei contatti attraverso la quale questa si determina (Consiglio di Stato, Sez. III, 21.7.2023, n. 7166).
2.3. Peraltro, come anche già rilevato nella fase cautelare, le misure di contrasto all’illegalità adottate dalla ricorrente prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, quali la sostituzione dell’amministratore unico in seguito a dimissioni e l’adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non offrono garanzie sufficienti a neutralizzare il paventato rischio di condizionamento mafioso, considerato che la proprietà delle quote societarie risulta attualmente intestata ai familiari dell’amministratore unico dimissionario.
Come chiarito dalla giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 19.7.2023, n. 7061), infatti, l’Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.
Tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l’organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico”, che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso - pur quando comincia un’attività economica - può subire, nolente, l’influenza, diretta o indiretta, del capofamiglia e dell’associazione.
A comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza da un lato, sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici o la mancata giustificazione dei mezzi necessari per lo svolgimento di attività, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza su un’area più o meno estesa del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.
Il puntuale riferimento ai vincoli familiari con soggetti controindicati, doverosamente rilevato nei provvedimenti prefettizi, non esprime, dunque, alcuna presunzione tesa ad affermare che il legame parentale implica necessariamente la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma vale a descrivere la situazione, concreta ed attuale, nella quale l’impresa si trova ad operare.
La rilevanza sintomatica di tali legami può risultare ulteriormente corroborata, oltre che dai caratteri ad essa intrinseci o estrinseci sin qui riepilogati, anche dal fatto che il destinatario della misura non abbia dato prova di alcuna sua scelta di allontanarsi o di emanciparsi dal contesto familiare di riferimento e della liceità delle fonti di provenienza delle sue risorse economiche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2022, n. 8926).
2.4. Sotto diverso profilo, occorre anche considerare, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi pure su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa, se è vero che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi probatori, e ciò in quanto l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (T.A.R. Emilia Romagna – Parma, Sez. I, 29.6.2023, n. 214; v. ancora, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712).
In altri termini, l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Consiglio di Stato, Sez. III, 10.5.2023, n. 4733; Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, Id., 6 giugno 2022, n. 4616).
2.5. Traguardando la fattispecie attraverso le richiamate coordinate pretorie, l’operato della Prefettura resiste a tutte le censure dedotte, atteso che:
- l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano, relativa all’operazione “Mensa dei Poveri”, illustra in modo dettagliato, anche facendo riferimento a precedenti indagini giudiziarie (id est: operazioni “Infinito” e “Crociata”) la vicinanza e la disponibilità manifestata dal sig. -OMISSIS-, tramite la propria azienda, nei confronti di soggetti contigui e collusi con la criminalità organizzata;
- vengono presi in esame ed evidenziati i rapporti intrattenuti da, sig. -OMISSIS-, fin dai tempi dell’indagine “Infinito”, con alcuni affiliati alla locale di -OMISSIS-, quasi tutti originari di -OMISSIS-, paese di origine della famiglia dell’interessato;
- viene attribuita rilevanza alle intercettazioni del sig. -OMISSIS- con -OMISSIS- (condannato con sentenza passata in giudicato a 10 anni di reclusione poiché ritenuto a capo della locale di -OMISSIS-) e -OMISSIS- (sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Milano per la durata di tre anni per i suoi rapporti con la ‘ndrangheta), nel corso delle quali si fa anche riferimento al comportamento non lineare di-OMISSIS- (affiliato alla locale di -OMISSIS-, anch’egli condannato a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa), che si era recato dal sig. -OMISSIS- per chiedere del denaro;
- la successiva indagine sulla criminalità organizzata del 2013 (operazione “Crociata”) ha confermato la persistenza dei rapporti tra il sig. -OMISSIS- e -OMISSIS-, che non risultano mai interrotti, considerato che un’intercettazione ambientale avvenuta in auto captava una conversazione tra i due soggetti, nella quale il secondo informava il primo di avere necessità di spostare circa 50.000 euro dal proprio conto corrente su altro conto intestato a persona fittizia, per sottrarli ad una eventuale confisca;
- dalle indagini è inoltre emerso che il sig. -OMISSIS- forniva lavoro a ditte attive nel movimento terra riconducibili a soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta o a loro familiari, tra cui quella di -OMISSIS- figlio di -OMISSIS- (esponente di primo piano della criminalità calabrese), condannato in via definitiva a 9 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’operazione “Infinito” e alla fine della pena sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata;
- l’ordinanza relativa all’operazione “Mensa dei poveri” evidenzia un elevato numero di contatti telefonici intercorsi tra il sig. -OMISSIS- ed esponenti delle cosche criminali calabresi operanti nell’hinterland milanese, esplicitamente dettagliati nel provvedimento interdittivo, di cui è dunque ben illustrata la reiterazione e la continuità nel tempo.
2.6. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.7. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero resistente, mentre possono essere compensate nei confronti dell’ANAC, stante la sua ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti; compensa le spese nei confronti dell’ANAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e gli altri soggetti nominativamente individuati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.