Decreto cautelare 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 11 luglio 2025
Decreto cautelare 18 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03049/2026REG.PROV.COLL.
N. 08810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8810 del 2025, proposto da
Mario'S s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13638/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. AL PE e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società Mario’S s.r.l., esercente attività di ristorazione in Roma, Via del Moro, impugnava il provvedimento del 28 agosto 2024 con cui il competente ufficio di Roma Capitale (rideterminandosi a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 7366 del 2024, che aveva annullato un precedente provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione di suolo pubblico, ordinaria e covid, previamente presentata dalla medesima ricorrente, per non essere stato avviato il relativo procedimento), confermava il rigetto dell’istanza.
Nello specifico, la motivazione del diniego di occupazione era fondata sulla ritenuta erroneità del PMO di Via del Moro (che prevede un’occupazione per il civico di interesse della ricorrente) e sulla presenza di un divieto di fermata sulla via, priva di marciapiede, ostativa al rilascio di occupazioni.
La ricorrente affidava le proprie ragioni a tre articolati motivi di gravame, con i quali venivano eccepiti, nell’ordine: i) il consolidamento della SCIA per SP OV, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela; ii) l’impossibilità per il Municipio procedente, in difetto di intervento di secondo grado del competente Organo centrale, di dichiarare l’erroneità del PMO di Via del Moro nella parte in cui consentirebbe l’SP di cui trattasi; iii) l’impossibilità di equiparare il divieto di fermata previsto per i veicoli dal Codice della Strada ad un divieto di occupazione del suolo pubblico.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 11 luglio 2025, n. 13638, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che “ quando vi è un divieto di fermata su una pubblica strada, il divieto stesso preclude la posa in loco non solo dei veicoli, ma anche di arredi di ogni tipo e di beni che pregiudichino la sicurezza della circolazione ”.
Avverso tale decisione la ricorrente interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Erroneità ed omessa pronuncia: violazione degli artt. 21 septies e 21 nonies della l. 241/1990 .
2) Erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttori, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto .
3) In subordine, erroneità ed omessa pronuncia: violazione degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada: in subordine, violazione dell’art. 39 del Codice della Strada e dell’art. 104, II° comma del Regolamento di attuazione al Codice della Strada; violazione dell’art. 12 delle Preleggi e dell’art. 1 del d.l. 1/12; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di tassatività .
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale insisteva per il rigetto del gravame, siccome infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 2 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata per presunta violazione del giudicato formatosi inter partes sulla precedente decisione del medesimo Tribunale, n. 7366 del 2024, a mente della quale “ trattandosi di segnalazione certificata risalente addirittura al 6.05.2021 (nonché al 14.09.2022, per la comunicazione di mantenimento) l’intervento della P.A. di cui al
provvedimento oggi impugnato è espressione del residuo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa, come noto, comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ”. In virtù di tale decisione, Roma Capitale avrebbe dunque potuto rigettare l’istanza di occupazione covid della ricorrente solo con annullamento in autotutela nel rispetto della relativa disciplina.
La sentenza impugnata, per contro, anziché prender atto del vincolo della cosa giudicata e decidere in conseguenza, avrebbe di nuovo valutato la questione, ritenendo non condivisibile la tesi.
Il primo giudice avrebbe pertanto dovuto giudicare illegittimo in parte qua il provvedimento che rigettava l’istanza di occupazione emergenziale covid, non vendo quest’ultimo né denominazione, né contenuto di un annullamento in autotutela, in violazione di quanto imposto con la precedente pronuncia giudiziale.
Il motivo non è fondato.
Nel caso attualmente in esame si controverte sul mantenimento di una SP OV, sulla quale si è poi “sovrapposta” una successiva istanza di SP permanente. Come noto, al di là del regime semplificato per il suo rilascio, l’SP OV ha pur sempre ad oggetto una concessione di beni pubblici, ed è pertanto soggetta al relativo regime legale.
In ispecie, va ribadito il principio ( ex multis , Cons Stato, V, 20 marzo 2024, n. 2728) secondo cui alle istanze per le SP emergenziali OV, ancorché presentate con un regime semplificato analogo alla SCIA, non si applica de plano la disciplina di quest’ultima: “ Si tratta […] sì di provvedimenti a rilascio semplificato, ma pur sempre di carattere concessorio, che – salvi i profili procedurali semplificati e la previsione di un’occupazione immediata - non deviano, nella loro natura, dal modello generale previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico (di cui alla medesima D.A.C. n. 21/2021), a tenore del quale “È vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un’apposita concessione preventiva del Municipio territorialmente competente o della Struttura centrale competente per materia” (art. 5), e comunque non sono riconducibili alla diversa fattispecie tipizzata della Scia ”.
Ne consegue che “ non è […] condivisibile l’assunto col quale le appellanti deducono l’applicabilità nella specie della disciplina sulla Scia: non s’è qui in presenza, infatti, di una segnalazione certificata d’inizio attività, ai sensi dell’art. 19 l. n. 241 del 1990, quanto piuttosto di un rilascio in via semplificata, e con ammessa occupazione preventiva, di un titolo concessorio. […] In tale prospettiva, il termine di 60 giorni è previsto dal punto 5 D.A.C. n. 81/2020 quale termine per la conclusione del procedimento; nelle more è sì consentito all’istante “effettuare” l’occupazione, ma il che non dà luogo di per sé a un sistema di Scia, né perciò il diniego della concessione e l’applicazione del successivo punto 6 (i.e., “In caso di accertamento negativo dei requisiti dell’occupazione, quest’ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda”) sono preclusi dal solo ritardo nell’azione amministrativa, e cioè dal mero superamento del suddetto termine di 60 giorni ”.
Ciò premesso, non è fondata la censura di violazione del giudicato: la sentenza 15 aprile 2024, n. 7366 del TAR Lazio, infatti, non afferma i principi dedotti dalla Mario’S s.r.l., ma semplicemente annulla il provvedimento di diniego dell’SP permanente in quanto adottato in violazione delle garanzie procedimentali: “ 6.1. Ed invero, prima di rigettare l’istanza finalizzata ad ottenere un’occupazione permanente […] la P.A. – come correttamente denunciato – avrebbe dovuto quantomeno notiziare la società istante in merito ai ritenuti motivi ostativi all’accoglimento della stessa, affinché potesse rappresentare le numerose argomentazioni, peraltro meritevoli di approfondimento, che la medesima società si è invece vista costretta a rappresentare in questa sede.
[…] 6.2. Parimenti, i diritti di partecipazione procedimentale avrebbero dovuto essere garantiti alla società anche in relazione alle verifiche effettuate con riguardo alla istanza per l’occupazione covid, già goduta in virtù della SCIA presentata ai sensi della normativa emergenziale, che hanno condotto al contestuale diniego anche per tale occupazione.
Ed invero, trattandosi di segnalazione certificata risalente addirittura al 6.05.2021 (nonché al 14.09.2022, per la comunicazione di mantenimento) l’intervento della P.A. di cui al provvedimento oggi impugnato è espressione del residuo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa, come noto, comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ”.
Nulla, val la pena evidenziare, diceva il primo giudice in ordine alla fondatezza, nel merito, dell’istanza di SP, sì che sotto tale decisivo profilo il richiamato precedente non pone alcun vincolo conformativo per l’amministrazione.
La precedente decisione del TAR, piuttosto, riconosceva espressamente che il provvedimento di diniego adottato da Roma Capitale era in realtà espressione (come pure lo è quello oggi avversato) dell’immanente potere di autotutela attribuito all’amministrazione per provvedere alla cura dell’interesse pubblico in concreto affidatole: proprio per questo lo stesso doveva essere esercitato secondo le modalità di legge, in primis il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
Circostanza, quest’ultima, che non è oggetto di contestazione con l’odierno motivo di appello.
Sulla scorta di quanto precede, deve dunque ritenersi legittimo il successivo esercizio del potere amministrativo al fine di valutare, nel merito, la concedibilità dell’occupazione di suolo pubblico, atteso che l’amministrazione non perde mai il potere di provvedere alla cura dell’interesse concreto affidatole, dovendo in ogni caso esercitare la sua potestà pubblica in conformità con il contenuto precettivo delle norme di riferimento.
Con il secondo motivo di appello si rileva che l’area di cui si controverte è prevista dal Piano di Massima Occupabilità (P.M.O.) di Via del Moro: nella vigenza di quest’ultimo, pertanto, Roma Capitale non avrebbe potuto far altro che conformarsi alle sue previsioni, non certo disapplicarle ove mai le avesse ritenute “errate”.
Se dunque un’SP permanente in situ avrebbe dovuto essere rilasciata in quanto conforme al P.M.O., a maggior ragione l’SP OV (su cui si verte nel presente giudizio) non avrebbe potuto essere rigettata, altrimenti giungendosi “ al paradosso per cui l'istanza presentata nel regime emergenziale covid, di maggior favore, avrebbe esito peggiore di quello dell'istanza per l'occupazione permanente. In altre parole: verrebbe assurdamente negata osp covid che è invece prevista dal pmo come rilasciabile in via ordinaria ”.
Deduce al riguardo l’appellante che la circostanza per cui le previsioni dei P.M.O. non si applicano alle occupazioni emergenziali covid sarebbe stata concepita in ottica di favore, per consentire quindi occupazioni emergenziali, volte a garantire il rilancio dei ristoranti dopo la piaga pandemica del covid e, quindi, a poter presentare istanze di SP emergenziale anche laddove i P.M.O. non prevedessero possibilità di occupazione: sarebbe dunque scorretto applicare tale previsione in ottica opposta alla ratio (di favore) della sua adozione, ossia per rigettare un’occupazione che invece il
P.M.O. consentirebbe.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Una volta escluso, in termini generali (dunque, sia in bonam che in malam partem ), che alle SP emergenziali OV, proprio in ragione del regime eccezionale e temporaneo che le caratterizza, si applichino le previsioni dei P.M.O., queste ultime non possono poi essere selettivamente recuperate al solo fine di agevolare il predetto rilascio.
L’argomento per absurdum dedotto da parte appellante, infatti, prova troppo: l’eccezionalità della disciplina delle SP OV giustifica infatti la scelta normativa di applicare a queste ultime solo determinate regole e non altre (nella specie, le previsioni dei P.M.O.), sì che correttamente Roma Capitale non ha tenuto conto – ai fini della definizione dell’istanza presentata da Mario’S s.r.l. – delle previsioni del Piano di Via del Moro.
In questi termini, è del tutto inconferente supporre un “disapplicazione” parziale del Piano poiché ritenuta (in ipotesi) “erronea”: molto più semplicemente nessuna disposizione dei P.M.O. si applica alle SP emergenziali, in ragione di una precisa scelta regolatoria.
Con il terzo motivo di appello, infine, viene dedotta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, ritenendo non applicabile il P.M.O. alle istanze covid e permanente dell’appellante, ha ritenuto fondato il provvedimento impugnato in primo grado il quale rigettava le occupazioni a fronte della sussistenza di un divieto di fermata. Per contro, obietta l’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto statuire l’inopponibilità del divieto di fermata agli arredi di occupazione di suolo pubblico.
La circostanza che il divieto di fermata non si applichi alle occupazioni di suolo pubblico sarebbe del resto confermato dal fatto che il P.M.O. di Via del Moro, prevedendo la possibilità di occupazione ordinaria, evidentemente presupponeva che il divieto di fermata non sia ostativo della stessa (in quanto previsto dal Codice della Strada , il divieto si applica ai soli veicoli, non potendosi estendere la portata di una norma speciale ad ipotesi espressamente non contemplate dal legislatore, ad esempio applicando la previsione anche a tavoli e sedie).
Il motivo non può essere accolto.
Va al riguardo confermato il principio già espresso nel precedente di Cons. Stato, V, n. 6684 del 2024, a mente del quale in materia di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 20, comma 3, del Codice della Strada – che consente tali occupazioni sui soli marciapiedi alle condizioni ivi prescritte – costituisce norma inderogabile volta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone, non superabile neppure dalla normativa emergenziale statale introdotta per l'emergenza OV-19 con il d.l. n. 34 del 2020 (in termini, anche Cons. Stato, V, n. 2728 del 2024).
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego ab origine impugnato risulta coerente con le ragioni di sicurezza che sovraintendono al detto divieto: come si legge nel parere della Polizia municipale acquisito in sede di istruttoria procedimentale, infatti, “ Via del Moro è strada classificata viabilità locale del Regolamento Viario allegato al vigente P.T.G.U., a senso unico di marcia da Piazza Trilussa con direzione via della Pelliccia, pavimentata a sanpietrini, con assenza di marciapiedi da entrambi i lati; il traffico pedonale si svolge in promiscuità con il traffico veicolare; E’ inoltre presente segnaletica verticale che istituisce il divieto di fermata ambo i lati, come da pannello integrativo ”.
Come correttamente ha rilevato il primo giudice, “ la questione non attiene strettamente alla violazione del Codice della Strada, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva sulla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, che compete, tra gli altri, alla Polizia Locale di Roma Capitale, la cui posizione è stata quindi legittimamente richiamata dall’Ufficio competente ad adottare il provvedimento finale, trattandosi di una risultanza istruttoria ”: in questi termini, non può dirsi incoerente né abnorme, in un contesto urbano e viario promiscuo quale quello sovra descritto, la decisione dell’amministrazione di negare in concreto l’SP emergenziale per garantire la sicurezza stradale; del resto, in presenza di un divieto di fermata su strada (come risultante dalla richiamata verbalizzazione di Polizia municipale), lo stesso a rigore giustifica – per coerenza – il divieto di posa in situ di oggetti – non solo veicoli – potenzialmente idonei ad intralciare la circolazione veicolare e, dunque, la sicurezza stradale (interesse, quest’ultimo, comunque destinato a prevalere sugli interessi particolari di carattere economico o commerciale).
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
Le spese di lite del grado di giudizio possono comunque essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NN CO TT, Presidente
AL PE, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL PE | LO NN CO TT |
IL SEGRETARIO