Decreto cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Decreto cautelare 11 novembre 2025
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Marra, Pier Paolo Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 4 luglio 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 04/07/2025”, notificata in pari data, a mezzo nota distinta come “Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 04/07/2025”;
- di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della informativa n. -OMISSIS- redatta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS- in data 20.12.2024, della proposta di adozione della presente interdittiva formulata in data 13.06.2025 dal Gruppo Interforze Antimafia - istituito presso la Prefettura di -OMISSIS- - a seguito della ricezione in data 06.02.2025 della suddetta informativa e della susseguente istruttoria svolta;
- del conseguente provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- - Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche - distinto come “Prot. -OMISSIS- n. Cat. -OMISSIS-”, notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E' fatto divieto di prosecuzione presso la sede di -OMISSIS-, -OMISSIS-, dell'attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS- S.R.L.S. (…)”, la quale “dovrà provvedere alla chiusura dell'attività e alla cessazione immediata dell'uso dei locali a fini produttivi, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto”, costituendo tale provvedimento “presa d'atto formale dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 04/07/2025, senza alcuna valutazione di merito da parte del Comune”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 10\11\2025 :
- della sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 23 ottobre 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 23/10/2025”, notificata in pari data e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale n. -OMISSIS-/INT relativo all’apposizione dei sigilli del 23 ottobre 2025, notificato in pari data ;
- di ogni atto ad essi connesso e conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS- il 20\1\2026 :
- del sopravvenuto provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- – Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche – distinto come “Prot. -OMISSIS-”, notificato in data 9 gennaio 2026 avente ad oggetto: “Conferma divieto di prosecuzione attività produttiva per conferma di interdittiva prefettizia antimafia ed ordinanza del TAR Lombardia – Milano R.G. -OMISSIS- dell’11/12/2025” e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;
nonché, per l'accertamento dell’illegittimità, ai soli fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010,
- del verbale n. -OMISSIS-/INT di apposizione dei sigilli, del 23 ottobre 2025, notificato in pari data.
e per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 104/2010, con conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- al pagamento delle somme che saranno determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RT Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
I. La ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 4 luglio 2025 ed il provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- – Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche – distinto come “Prot. -OMISSIS-n. Cat. 8-4” (allegato 2), notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E’ fatto divieto di prosecuzione presso la sede di -OMISSIS-, -OMISSIS-, dell’attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS--OMISSIS- (…)”, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
1. Erronea applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, per non essere stata l’informazione prefettizia antimafia preceduta dal c.d. “preavviso di interdittiva” e ciò in forza di una motivazione chiaramente erronea e contra legem. Eccesso di potere. Violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio. Connessa violazione dell’art. 94-bis C.a. in ragione della conseguenziale negazione, ab imis, della possibilità di adottare le ivi previste misure di prevenzione “collaborative”. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.
2. Violazione dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 ad opera del provvedimento di “divieto di prosecuzione attività produttiva per interdittiva prefettizia antimafia”, adottato dal Comune di -OMISSIS- in data 23 luglio 2025, in ragione della carenza dei requisiti soggettivi ivi richiesti in capo al destinatario di un siffatto divieto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in conseguenza della omessa considerazione del complessivo dato giudiziario formato in riferimento alla vicenda fattuale che riguarda -OMISSIS- e donde si è inteso ricavare il concreto ed attuale rischio di infiltrazione mafiosa in capo alla società ricorrente (se ed in quanto) da costui amministrata. Susseguente insussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante e quindi di
una adeguata motivazione in ordine alla ragionevole maggiore probabilità dell’ipotesi aderita dal Prefetto. Violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, per essere stata, in ogni caso, l’informazione interdittiva prefettizia adottata in assenza dei presupposti di fatto e di diritto ivi previsti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e quindi per la carenza o comunque per la
contraddittorietà anche della motivazione resa con riferimento all’asserita valenza indiziaria dei meri rapporti di parentela.
La difesa dello Stato e del Comune di -OMISSIS- hanno chiesto la reiezione del ricorso.
II. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare per riesame, la Prefettura di -OMISSIS- ha emanato la sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 23 ottobre 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 23/10/2025”, notificata in pari data.
Contro il suddetto atto ed verbale n. -OMISSIS-/INT relativo all’apposizione dei sigilli del 23 ottobre 2025, notificato in pari data, la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Difetto e/o carenza di motivazione – Elusione del contraddittorio endoprocedimentale e violazione degli artt. art. 92, comma 2-bis, e 94-bis C.A. – Illegittimità derivata.
Secondo la ricorrente la Prefettura, nel disporre nuovamente l’informazione interdittiva, si è limitata
a richiamare in maniera pedissequa e acritica gli elementi da essa già posti a fondamento della precedente misura interdittiva, senza confrontarsi in modo puntuale e con un approccio sostanziale con le articolate osservazioni difensive, ritualmente dedotte dall’odierna società ricorrente, né con quanto rappresentato nel corso dell’audizione personale del legale rappresentante della società medesima.
III. Il 20 gennaio 2026 la ricorrente depositava ulteriori motivi aggiunti al ricorso sollevando i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:
1. Violazione dell’art. 35 bis, comma 3, D.lgs. n. 159/2011 – Accertamento incidentale della sospensione ex lege degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 23 ottobre 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 23/10/2025”, per intervenuto sequestro preventivo penale nei confronti della ricorrente – Invalidità derivata del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, distinto come “Prot. -OMISSIS- del 9/1/2026”.
Secondo la ricorrente, il sopravvenuto provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- – Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche – distinto come “Prot. -OMISSIS-”, notificato in data 9 gennaio 2026 avente ad oggetto: “Conferma divieto di prosecuzione attività produttiva per conferma di interdittiva prefettizia antimafia ed ordinanza del TAR Lombardia – Milano R.G. -OMISSIS-dell’11/12/2025” sarebbe illegittimo in quanto il sequestro preventivo di alcuni beni dell’impresa disposto il 30 ottobre 2025 ed eseguito il successivo 11 novembre comporta, alla luce dell’art. 35 bis, che dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario della “-OMISSIS- -OMISSIS-.” – in esecuzione del sequestro preventivo penale – devono ritenersi “sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva”.
La difesa dello Stato e del Comune di -OMISSIS- hanno chiesto la reiezione dei ricorsi per motivi aggiunti.
All’udienza del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
III. Il primo motivo del ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, con riferimento al difetto di contraddittorio procedimentale in quanto, a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione 12/09/2025 n. -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS- ha provveduto a riaprire il procedimento ed a permettere alla ricorrente la partecipazione al procedimento stesso.
Alla stessa conclusione occorre giungere con riferimento alla contestata mancata valutazione delle c.d. misure amministrative di prevenzione collaborativa in quanto conseguenza del difetto di contraddittorio procedimentale che, secondo la tesi attorea, avrebbe precluso alla ricorrente la possibilità di una integrazione della istruttoria potenzialmente valevole a far emergere circostanze in ipotesi dimostrative di un qualche “ridimensionamento” della base indiziaria unilateralmente formata, in sé tale da schiudere la possibilità di dare anticipatamente corso alle c.d. misure
amministrative di prevenzione collaborativa. Infatti la ripetizione del contraddittorio procedimentale comporta l’assorbimento dei motivi che da tale difetto derivano.
IV. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta che il Comune non avrebbe potuto imporre il divieto di proseguire l’attività di impresa in assenza dei presupposti applicativi indicati dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 02.09.2019, n. 6057) “ 6. La natura vincolata della revoca della s.c.i.a. o, comunque dir si svoglia, l’effetto inibitorio necessitato conseguente all’emissione della documentazione antimafia (anche nella forma dell’informazione antimafia), applicabile anche all’attività soggetta a s.c.i.a. per stessa previsione legislativa (art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011), escludono qualsivoglia contrasto interpretativo con l’affermata natura privatistica dell’attività soggetta a s.c.i.a. e la conseguente necessità, invocata dall’appellante, di rimettere la questione all’Adunanza plenaria.
6.1. E qui va solo aggiunto che in via generale, e sul piano sistematico, la stessa Corte costituzionale, di recente, ha chiarito che l’attività soggetta a s.c.i.a., pur orientata al principio della liberalizzazione, non è esente da controlli e verifiche, previste dall’art. 19 della l. n. 241 del 1990, «cosicché la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una – sia pur importante – parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi» (ord. n. 45 del 13 marzo 2019).
6.2. A maggior ragione ciò vale per l’applicazione della speciale normativa antimafia alla s.c.i.a., espressamente prevista, del resto, dall’art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, a cagione delle irrinunciabili esigenze di ordine pubblica e tutela preventiva che ne stanno a fondamento e derogatorie rispetto alle stesse previsioni dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che il Comune ben può e deve inibire l’esercizio dell’attività, oggetto di s.c.i.a., in presenza di provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto anche ai sensi dell’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011.
6.3. L’interpretazione della normativa antimafia seguita da questo Consiglio di Stato circa l’applicabilità delle informazioni antimafia anche alle autorizzazioni e alle stesse attività liberalizzate soggette a s.c.i.a., confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, esclude del resto, e parimenti, la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria, poiché non vi è dubbio che sia legittimo estendere gli effetti di una informazione antimafia a dette autorizzazioni e attività conseguentemente ad una informazione antimafia, adottata dalla Prefettura, in assenza di misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma solo in presenza di elementi indiziari di infiltrazione mafiosa, come nel caso di specie, non violandosi il disposto dell’art. 67, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011.
7. Giova qui riportare, per la loro importanza sistematica, le considerazioni dello stesso giudice delle leggi in ordine alla disciplina in esame.
7.1. L’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 136 del 2010, sopra richiamato, ha inteso allargare il campo di applicazione dell’informazione antimafia, stabilendo che la sua «immediata efficacia» potesse esplicarsi «con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione».
7.2. La Corte costituzionale ha osservato che con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo evidentemente le mosse dalla situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l’adozione di un’informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.
7.3. Nel contesto del d. lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi, secondo la Corte costituzionale, a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito.
7.4. Naturalmente spetta alla giurisprudenza comune e, nel caso di specie, a quella amministrativa, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all’informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia.
7.5. Nel caso di specie, ha osservato la Corte costituzionale, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato l’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 nel senso che esso impone di adottare l’informazione antimafia non soltanto quando l’accertamento eseguito in base all’art. 88, comma 2, permette di riscontrare la sussistenza di una delle cause impeditive di cui all’art. 67, ma anche quando emerge una precedente documentazione antimafia interdittiva in corso di validità (Cons. St., sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109).
7.6. Insomma, una volta chiarito che, nella fisiologica attività di riempimento della delega che gli compete, il legislatore delegato ha facoltà di estendere gli effetti dell’informazione antimafia fino a precludere gli atti e i provvedimenti elencati nell’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, la circostanza che ciò sia stato disposto, o no, da tale decreto, e in quali casi, ricade interamente nella sfera di interpretazione della legge, di competenza del giudice comune, e la Corte si è limitata a rilevare che «un tale effetto trova copertura nella legge delega, sicché la questione non è fondata» (Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 4).
7.7. Ad analoga conclusione non può che pervenirsi, nel contesto del d. lgs. n. 159 del 2011 e sulla scorta della legge delega, anche per l’attività sottoposta a s.c.i.a. in ragione del combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 4, 88, comma 2, 89, comma 2, lett. a) e 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011, sicché il Comune che ha richiesto la comunicazione liberatoria, in presenza di informazione antimafia interdittiva adottata in luogo della comunicazione ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, deve immediatamente inibire l’esercizio dell’attività.
7.8. Occorre solo qui osservare che nemmeno è condivisibile l’argomento dell’appellante, secondo cui il presupposto dell’adozione delle misure di prevenzione personali non sarebbe venuto meno con l’introduzione dell’art. 89-bis che, sebbene affermi che l’informazione “tiene luogo” della comunicazione, non avrebbe inteso in alcun modo estendere il perimetro applicativo delle conseguenze, di cui all’art. 67, anche ad ipotesi interdittive che non si fondano su misure di prevenzione definitive disposte dal giudice penale.
7.9. Così non è, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 appena citata, nel richiamare la sentenza n. -OMISSIS- del 2017 di questa Sezione (v., supra, § 7.5.) e nel negare di poter sindacare l’approdo ermeneutico raggiunto da questo Consiglio, e qui va ribadito che l’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale – o, addirittura, anche nelle loro attività svolte all’esterno – e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.
8. Questa possibilità non è ristretta dall’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 alle sole ipotesi in cui dalle verifiche dell’art. 88, comma 2, emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67, come sostiene l’appellante, in quanto, se così fosse, l’art. 89-bis vedrebbe svuotata la sua portata precettiva, dato che è già l’art. 88, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 a prevedere che qualora le verifiche, di cui all’art. 88, comma 2, diano esito positivo, il Prefetto rilasci una comunicazione antimafia interdittiva, sicché, se fosse vero che l’informazione antimafia di cui all’art. 89-bis può essere emessa solo in presenza delle cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67, l’informazione antimafia di cui all’art. 89-bis sarebbe solo un inutile doppione della comunicazione antimafia interdittiva, di cui all’art. 88, comma 3, già di per sé sufficiente ad assicurare in modo automatico l’effetto interdittivo, senza inutili ulteriori verifiche sull’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa.
8.1. Vero è, invece, che – come emerge già dalla stessa rubrica dell’art. 89-bis, genericamente intitolato «accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia» – se in occasione delle verifiche effettuata dal Prefetto per accertare se dalla consultazione della Banca dati sussistano effettivamente motivi ostativi, ai sensi dell’art. 67, emerge invece l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto in base a tali verifiche emette una informazione antimafia, che tiene luogo della comunicazione, da emettersi, invece, ai sensi dell’art. 88, comma 3, solo le verifiche confermino l’effettiva, attuale, esistenza di provvedimenti di prevenzione definitivi o delle sentenze di condanna, previste dall’art. 67, comma 8, del d. lgs. n. 159 del 2011, e non già l’esistenza anche di tentativi di infiltrazione.
8.2. L’informazione antimafia sostitutiva della comunicazione, come ha già chiarito la Sezione, può aversi quando ad esempio, quando il Prefetto, nell’eseguire il collegamento alla Banca dati e le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, constati l’esistenza di «una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa» in rapporto ad un contratto pubblico precedentemente stipulato, secondo quanto prevede espressamente l’art. 24, comma 2, del d.P.C.M. n. 193 del 2014 (regolamento recante le modalità di funzionamento, tra l’altro, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del d. lgs. n. 159 del 2011), o acquisisca dati risultanti da precedenti accessi in cantiere, ai sensi dell’art. 98, comma 2, o informazioni provenienti dall’estero, ai sensi dell’art. 98, comma 3, e comunque in tutti i casi in cui il Prefetto accerti, con gli strumenti a sua disposizione, tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il motivo va quindi respinto in quanto la revoca della s.c.i.a. è conseguenza anche dei provvedimenti antimafia diversi da quelli elencati nell’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.
In definitiva quindi il ricorso introduttivo va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.
V. Venendo all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, il primo motivo è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha preso in considerazione le memorie presentate dalla parte ed ha confermato il giudizio motivatamente.
In merito, dall’esame della relazione della Procura della Repubblica risulta che il ruolo di socio occulto di -OMISSIS- – soggetto condannato quale partecipe della locale di ‘ndrangheta di -OMISSIS- - in -OMISSIS- srls è da ritenersi penalmente accertato in maniera definitiva.
La provenienza di diverse valutazioni, effettuate dalla Prefettura sulla base di una sentenza di appello non ancora passata in giudicato, è irrilevante in quanto l’art. 84 c. 4 del d.lgs. 159/2011 stabilisce che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono desumibili anche da provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni delitti considerati afferenti alla criminalità organizzata, con la conseguenza che non occorre che la pronuncia penale sia passata in giudicato.
Circa l’attualità del pericolo la presenza di un decreto che dispone il giudizio emesso dal
Tribunale di -OMISSIS- in data 18 aprile 2025 nonché di un decreto di perquisizione e
sequestro del 6 agosto 2025, costituiscono prova dell’attualità della citata infiltrazione, per cui deve escludersi che la valutazione posta a fondamento dell’atto sia fondata solo su elementi risalenti e che i titolari dell’impresa ricorrente abbiano dato prova di aver abbandonato i precedenti collegamenti.
Per quanto attiene poi all’assoluzione in primo grado del legale rappresentante della società, si tratta di un fatto irrilevante alla luce della condanna in grado di appello e non rientra nei compiti della Prefettura provvedere al riesame delle valutazioni già effettuate dall’autorità giudiziaria.
Per quanto attiene poi alla sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- depositata dai ricorrenti, che ha disposto l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- nei confronti del -OMISSIS-, occorre rilevare che essa ha così disposto: 8.3. Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ribaltato l’assoluzione dal delitto di cui al capo 90) pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-, è viziata da una radicale inosservanza di una regola processuale di rango fondamentale, avendo riformato
l’assoluzione di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
8.4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di -OMISSIS- con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di -OMISSIS- per emendare gli errores in procedendo eccepiti e rilevati, con assorbimento di ogni altra doglianza fatta valere con il ricorso .
Si tratta quindi di una pronuncia in rito, di tipo interlocutorio, che non assolve il -OMISSIS- dalle accuse a lui mosse, ma ne dispone semplicemente il riesame con riferimento all’intestazione fittizia di beni.
A ciò si aggiunge che la sentenza specifica che le evidenze dibattimentali, ivi riportate e diffusamente analizzate, sono state ritenute dalla Corte territoriale tali da confermare come i gruppi criminali indicati riproducessero il modulo organizzativo tipico della ’ndrangheta, perché caratterizzati da una struttura interna articolata in ruoli differenziati e con meccanismi di ripartizione delle attività, dal reciproco coordinamento, da un collegamento stabile con le cosche calabresi di riferimento, in particolare con le cosche dei -OMISSIS- e dei -OMISSIS-, e si valessero della forza d’intimidazione, promanante non solo da quelle ma anche dal proprio prestigio criminale, autonomamente conseguito, nonché della situazione di omertà generata nei territori di loro radicamento, fatti oggetto, più che di una mera “infiltrazione”, di una vera e propria “colonizzazione mafiosa”. Il rilevato contrasto interpretativo è privo di effetti nel caso concreto, perché nella sentenza impugnata si è dato ampiamente conto di come, sia nel ‘gruppo -OMISSIS-’ che nella ‘locale di -OMISSIS-’, fossero riconoscibili tutti i requisiti identificativi delle associazioni di ‘mafia delocalizzata’ elaborati dall’uno e dall’altro degli orientamenti contrapposti, operando, i suddetti sodalizi, nei territori delle province di -OMISSIS- (‘la locale di -OMISSIS-’).
Deve quindi ritenersi che la valutazione dell'amministrazione sia supportata da una motivazione accurata che offre un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta “attenzionata", sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo anzidetto.
Per quanto attiene poi alla possibile adozione di misure meno invasive ai sensi dell’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti afferma che “ non appaiono sussistere i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto gli elementi di fatto sopra riportati basati su rapporti e circostanze sopra descritte non appaiono suscettibili di esaurirsi nel tempo, attesa la sistematicità e non occasionalità delle condotte, per cui si può desumere e affermare la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazioni immanente – e pertanto non occasionale - con il gruppo ‘ndranghetista di riferimento (locale di ‘ndrangheta di -OMISSIS--), con ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della stessa società ”.
La suddetta motivazione, lungi da essere atto di mero stile, deve ritenersi adeguata e sufficiente alla stregua della giurisprudenza (da ultimo v. Cons. Stato, III, 30/04/2026 n. 3402), la quale, pur esigendo che il Prefetto motivi specificamente in ordine alle ragioni che inducono a escludere la praticabilità delle misure collaborative, non esclude affatto che tale motivazione possa evincersi dalla stessa intensità del rischio infiltrativo al punto da essere quasi in re ipsa ed esaurirsi in un sintetico richiamo allo stesso quadro indiziario posto a base della misura (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2025, n. 7560; id., 31 marzo 2025, n. 2654).
VI. Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, contenente la domanda di accertamento dell’illegittimità, ai soli fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, del verbale n. -OMISSIS-/INT di apposizione dei sigilli da parte del Comune, del 23 ottobre 2025, è infondato.
Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, depositato in giudizio (ALL. 5 del secondo ricorso per motivi aggiunti) ha per oggetto le disponibilità economiche della società e non prevede né dispone la nomina di un amministratore giudiziario. Non sussiste quindi la denunciata sovrapposizione di strumenti giuridici in contrasto tra loro né la sospensione ex lege degli effetti dell’informativa antimafia.
VII. In definitiva quindi anche i ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.
VIII. Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo all’esito del ricorso introduttivo, in relazione alla censura procedimentale formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere il ricorso introduttivo e in parte lo respinge. Respinge i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone indicate nell’atto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR, Presidente
RT Di AR, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RT Di AR | AR UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.