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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc.n. 865/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa C.F._2
Morana, per mandato in calce, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, con studio in Pozzallo (RG) nel Viale Europa
n. 14, ove si dichiara di eleggere domicilio
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 22 luglio 1996, in Ragusa, dal quale erano nati i figli (il 04.01.1999) e (il Per_1 Per_2
01.04.2006), alle condizioni ivi meglio specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 10.11.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale rimane assegnata definitivamente alla SI.ra
[...]
, essendo di sua esclusiva proprietà, con tutte le pertinenze, gli Parte_1 arredi e i suppellettili ivi presenti;
3. il padre regolerà personalmente le visite con i figli divenuti maggiorenni;
4. il SI. rimane obbligato a versare direttamente ai figli Parte_2 maggiorenni un contributo per il mantenimento dei predetti pari ad € 200,00 per ciascun figlio, entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4
5. le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre che quelle scolastiche (ivi da intendersi compresa l'attività di doposcuola), sportive, ricreative, concordate e/o necessitate e/o documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. in ordine ai rapporti patrimoniali, le parti si dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano, rispettivamente, a qualsiasi forma di mantenimento l'uno a favore dell'altro;
7. rimangono confermate tutte le statuizioni già concordate in sede di separazione consensuale, che devono qui intendersi richiamate e confermate, qualora non riportate e/o con il presente atto modificate e/o integrate”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui si ritengono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, e questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 22.07.1996, in Ragusa, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel Pt_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 1996, p. II, serie A, atto n. 106); 5
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 30 ottobre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc.n. 865/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa C.F._2
Morana, per mandato in calce, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, con studio in Pozzallo (RG) nel Viale Europa
n. 14, ove si dichiara di eleggere domicilio
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 22 luglio 1996, in Ragusa, dal quale erano nati i figli (il 04.01.1999) e (il Per_1 Per_2
01.04.2006), alle condizioni ivi meglio specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 10.11.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale rimane assegnata definitivamente alla SI.ra
[...]
, essendo di sua esclusiva proprietà, con tutte le pertinenze, gli Parte_1 arredi e i suppellettili ivi presenti;
3. il padre regolerà personalmente le visite con i figli divenuti maggiorenni;
4. il SI. rimane obbligato a versare direttamente ai figli Parte_2 maggiorenni un contributo per il mantenimento dei predetti pari ad € 200,00 per ciascun figlio, entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4
5. le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre che quelle scolastiche (ivi da intendersi compresa l'attività di doposcuola), sportive, ricreative, concordate e/o necessitate e/o documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. in ordine ai rapporti patrimoniali, le parti si dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano, rispettivamente, a qualsiasi forma di mantenimento l'uno a favore dell'altro;
7. rimangono confermate tutte le statuizioni già concordate in sede di separazione consensuale, che devono qui intendersi richiamate e confermate, qualora non riportate e/o con il presente atto modificate e/o integrate”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui si ritengono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, e questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 22.07.1996, in Ragusa, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel Pt_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 1996, p. II, serie A, atto n. 106); 5
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 30 ottobre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti