Art. 5.
Per l'iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e' necessario;
1° essere cittadino italiano;
2° avere il pieno godimento dei diritti civili;
3° essere di buona condotta morale e politica;
4° avere conseguito il titolo accademico, dato o confermato in una Universita' o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a cio' autorizzato;
5° avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
6° avere la residenza nella circoscrizione della Provincia.
Possono essere iscritti nell'albo anche gli stranieri, che siano cittadini di uno Stato estero, col quale il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale, che consenta ad essi di esercitare la professione nel Regno, purche' dimostrino di essere di buona condotta morale e politica e di avere il godimento dei diritti civili.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie di cui all'articolo 20 o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'articolo stesso, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.
Per l'iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e' necessario;
1° essere cittadino italiano;
2° avere il pieno godimento dei diritti civili;
3° essere di buona condotta morale e politica;
4° avere conseguito il titolo accademico, dato o confermato in una Universita' o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a cio' autorizzato;
5° avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
6° avere la residenza nella circoscrizione della Provincia.
Possono essere iscritti nell'albo anche gli stranieri, che siano cittadini di uno Stato estero, col quale il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale, che consenta ad essi di esercitare la professione nel Regno, purche' dimostrino di essere di buona condotta morale e politica e di avere il godimento dei diritti civili.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie di cui all'articolo 20 o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'articolo stesso, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.