CASS
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 27680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27680 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE TO Di NI Sent. n. sez. 175 CC – 30/01/2025 R.G.N. 34040/2024 - Relatore - SENTENZA sul ricorso di TI GO, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 12/09/2024 del Tribunale di VA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UB RÌ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GI ER, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 12 settembre 2024 il Tribunale del riesame di VA ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27 giugno 2024 dal G.i.p. del Tribunale di VA ai danni di GO TI, ritenuto coinvolto, in qualità di legale rappresentante della D.L. Service S.r.l.s. in una frode carosello avente a oggetto la cessione di auto, e chiamato, pertanto, a rispondere del reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge insistendo nell’incompetenza territoriale del Tribunale di VA in favore del Tribunale di Roma, luogo del domicilio fiscale della sua società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha osservato che il reato più grave ascritto al TI è quello dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per cui, ai fini della competenza, si applica l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 che richiama l’art. 8 cod. proc. pen. Poiché la D.L. Service S.r.l.s è una cartiera, non vale la presunzione di emissione delle fatture nella sede legale e Penale Sent. Sez. 3 Num. 27680 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2025 2 nell’impossibilità di determinare il luogo di commissione del reato, è stato ritenuto competente il giudice del luogo ove il reato è stato accertato, e cioè VA. La decisione è corretta e la competenza risulta ben radicata presso il Tribunale di VA. E’ pacifico in giurisprudenza che i criteri di competenza fissati dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 riguardano l’ipotesi del singolo reato e non dei reati connessi (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115-01). Nel caso in esame, in cui sono stati contestati plurimi reati, il criterio di competenza risiede nell’art. 16 cod. proc. pen., secondo cui, se vi sono più giudici ugualmente competenti, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente sul primo reato. Il reato più grave è quello dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma non è noto dove siano state emesse le fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, opera il criterio suppletivo dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, vale a dire VA (si vedano nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 – 03 e Sez. 3, n. 32280 del 16/05/2024, Prisco, Rv. 286710 – 01, che ha espressamente affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti, non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9, cod. proc. pen.). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UB RÌ TO Di NI
udita la relazione svolta dal consigliere UB RÌ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GI ER, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 12 settembre 2024 il Tribunale del riesame di VA ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27 giugno 2024 dal G.i.p. del Tribunale di VA ai danni di GO TI, ritenuto coinvolto, in qualità di legale rappresentante della D.L. Service S.r.l.s. in una frode carosello avente a oggetto la cessione di auto, e chiamato, pertanto, a rispondere del reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge insistendo nell’incompetenza territoriale del Tribunale di VA in favore del Tribunale di Roma, luogo del domicilio fiscale della sua società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha osservato che il reato più grave ascritto al TI è quello dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per cui, ai fini della competenza, si applica l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 che richiama l’art. 8 cod. proc. pen. Poiché la D.L. Service S.r.l.s è una cartiera, non vale la presunzione di emissione delle fatture nella sede legale e Penale Sent. Sez. 3 Num. 27680 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2025 2 nell’impossibilità di determinare il luogo di commissione del reato, è stato ritenuto competente il giudice del luogo ove il reato è stato accertato, e cioè VA. La decisione è corretta e la competenza risulta ben radicata presso il Tribunale di VA. E’ pacifico in giurisprudenza che i criteri di competenza fissati dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 riguardano l’ipotesi del singolo reato e non dei reati connessi (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115-01). Nel caso in esame, in cui sono stati contestati plurimi reati, il criterio di competenza risiede nell’art. 16 cod. proc. pen., secondo cui, se vi sono più giudici ugualmente competenti, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente sul primo reato. Il reato più grave è quello dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma non è noto dove siano state emesse le fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, opera il criterio suppletivo dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, vale a dire VA (si vedano nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 – 03 e Sez. 3, n. 32280 del 16/05/2024, Prisco, Rv. 286710 – 01, che ha espressamente affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti, non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9, cod. proc. pen.). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UB RÌ TO Di NI