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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 969/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 29.1.2024, C.F. Persona_1
e proseguita da nata a San Marco in [...] il [...] e C.F._1 Parte_1
residente a [...], C.F. quale erede universale del C.F._2
primo, con l'avv. Vincenzo Alaimo
-parte attrice;
Contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_1
C.F. , con l'Avv. Floriana Ruberto;
C.F._3
-parte convenuta;
OGGETTO
pagina 1 di 18 Responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte attrice:“ Ritenere e dichiarare la responsabile delle diffamazioni e delle Controparte_1
denigrazioni messe in atto in danno dell'attore attraverso le pubblicazioni ed i commenti mediante il
suo profilo facebook e di cui alla narrativa che precede;
conseguentemente e per l'effetto condannare
la convenuta a risarcire all'attore i danni non patrimoniali dallo stesso subiti per Controparte_1
effetto dei fatti illeciti che ha perpetrato, nella misura di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla
messa in mora al soddisfo, od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
con
vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa e iva nella
misura di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario in quanto l'attore è stato ammesso in
via anticipata al patrocinio a spese dello Stato.”
Parte convenuta: “rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice perché infondata sia nell' an che
nel quantum;
in subordine, ritenere, in ogni caso, la quantificazione della pretesa risarcitoria,
esorbitante, sproporzionata e iniqua in relazione alla lieve entità del fatto commesso;
con vittoria di
spese e compensi e salvo ogni altro diritto.”
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo (salvo evidenziare che in data 9.7.2024 si è costituita ai sensi dell'art. 110 c.p.c. quale erede Parte_1
dell'attore deceduto il 29.1.2024 depositando certificato di morte e testamento Persona_1
olografo).
In fatto pagina 2 di 18 L'attore conviene in giudizio rappresentando che tra il 5.11.2018 e il 21.11.2018 la Controparte_1
convenuta, tramite il proprio profilo facebook, pubblicò diversi commenti contenenti dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione di esso attore.
In particolare, parte attrice deduce che in dette pubblicazioni la convenuta utilizzò le seguenti espressioni indirizzate nei propri confronti: “quante bugie infamia che vergogna è ancora ha il
coraggio di indossare il saio questa è un offesa alla chiesa”; “l'ho vissuto personalmente le cattiverie
e il fango che ha buttato contro tante persone se io sono una persona che ho fatto tanta meraviglia non
mi faccio trasportare dal diavolo”; “ non è una vittima come qualcuno pensa indossa una Per_2
maschera ma è posseduto dal diavolo altro che tunica”; “Non è un bambino continua a fare cattiverie
alle persone (..) ormai è posseduto (..)”, “Ormai è stato smascherato ma lui continua a buttare fango è
posseduto da ”. CP_2
Deduce altresì l'attore che a seguito di denuncia querela presentata nei confronti della convenuta in relazione alle pubblicazioni appena trascritte, quest'ultima venne condannata in sede penale con decreto n. 113/2020, emesso dal GIP presso il Tribunale di Enna, alla pena di € 300,00 di multa per diffamazione aggravata ai sensi degli artt. 81 e 595 c. 3 c.p.
L'attore chiede, quindi, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del (dei) reato (i) di diffamazione commesso(i) dalla convenuta nei propri confronti.
Deduce, sul punto, di aver subito, a causa della condotta tenuta da controparte, la quale si inserisce in un più ampio contesto denigratorio della propria reputazione, sofferenza psichica, emarginazione sociale con conseguenti cambiamenti delle proprie abitudini quotidiane e stravolgimento della c.d.
agenda di vita (“danno esistenziale”), nonché danno biologico consistente nella lesione della propria integrità psichica.
pagina 3 di 18 Specifica l'attore che i danni di cui si duole sono legati anche al ministero sacerdotale da egli espletato prima degli accadimenti che lo condussero all'allontanamento dall'ordine di appartenenza in un clima di denigrazione e di scherno ingenerato attorno alla propria figura nella piccola comunità di residenza
La convenuta contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto della domanda.
Eccepisce, in particolare, parte convenuta che non v'è prova dell'an e del quantum del danno lamentato dall'attore e che il decreto penale di condanna è inidoneo a provare, nel presente giudizio, il fatto di reato ad ella addebitato da controparte.
Così sinteticamente riassunte le posizioni delle parti e i fatti per cui è causa, si osserva quanto segue.
In diritto
È anzitutto infondata l'eccezione, formulata da parte attrice, di inammissibilità delle eccezioni proposte da parte convenuta in ragione della tardività della costituzione della stessa.
Secondo il sistema delineato dall'art. 167 c.p.c., difatti, la tempestività della costituzione in giudizio è
necessaria per sollevare eccezioni in senso stretto, ossia non rilevabili d'ufficio, ovvero per proporre domande riconvenzionali.
Nel caso di specie la convenuta non formula né domande riconvenzionali né eccezioni in senso stretto,
ma solo mere difese o comunque eccezioni rilevabili d'ufficio, di modo che l'eccezione formulata da parte attrice si rivela destituita di ogni fondamento giuridico.
Ciò posto, visto che parte attrice domanda il risarcimento del danno conseguente al reato di diffamazione realizzato dalla convenuta ai propri danni, occorre in primis stabilire se la condotta imputata alla convenuta integri o meno una fattispecie illecita e, in particolare, se risultino integrati gli elementi costitutivi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
pagina 4 di 18 In caso positivo, si tratterà di verificare se tale illecito sia imputabile alla convenuta e se abbia cagionato in capo all'attore i danni dei quali egli domanda il risarcimento.
Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più
persone, offende l'altrui reputazione.
Trattasi di una disciplina posta a presidio dell'onore e della reputazione, ossia di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati (arg. ex art. 2 Cost.).
Affinché possa dirsi integrato l'illecito in questione è necessario, in primo luogo, che le espressioni utilizzate siano idonee a distorcere, alterare o travisare il patrimonio intellettuale, religioso, politico sociale o ideologico del soggetto, in modo da ingenerare disistima nella società nonché una minor considerazione di sé in capo alla persona nei cui confronti le espressioni sono indirizzate;
in secondo luogo, occorre che dette espressioni siano rivolte a una pluralità di utenti e non già direttamente ed esclusivamente alla persona di cui si tratta (nel qual caso si configura la diversa fattispecie di ingiuria,
non costituente reato).
Il legislatore prevede anche l'ipotesi aggravata che si realizza “quando l'offesa è recata col mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (art. 595 c. 3 c.p.).
Nel caso in cui la diffusione del messaggio diffamatorio avvenga attraverso l'uso di una bacheca
"facebook" (ovvero di altro social network), la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che si tratti di un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (diverso dalla stampa); ciò in quanto la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (v., tra le altre, Trib. Vicenza 2020 n. 1673, in Dejure, “La
diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'utilizzo di Facebook, ai sensi dell'art. 595 c.p.
pagina 5 di 18 terzo comma, integra l'ipotesi di diffamazione aggravata. Difatti questa condotta è potenzialmente in
grado di raggiungere un numero indeterminato di soggetti tale da aggravare l'offesa a causa della
capacità diffusiva del mezzo utilizzato”).
Venendo al caso sub iudice, va osservato che a fondamento della propria pretesa l'attore allega il decreto penale di condanna emesso contro la convenuta e avente a oggetto le affermazioni per cui è
causa e deduce che avverso tale decreto la convenuta non ha mai proposto opposizione.
Devesi osservare, sul punto, come benché sia vero che il decreto penale di condanna “anche se
divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile” (art. 460 c. 5 c.p.p.), è altrettanto vero che il decreto ben potrà (e anzi dovrà) essere valutato in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
quale elemento di prova e, oltre, come indizio che può anche risultare da solo sufficiente a dimostrare la sussistenza del fatto di reato, specie là dove il convenuto non ne contesti adeguatamente l'attendibilità, cosa che, nel caso in esame, non risulta.
L'attore produce altresì copia dei messaggi diffamatori, copie di pagine del profilo facebook della convenuta, copia delle sommarie informazioni testimoniali rese da tale in ordine Testimone_1
alla riconducibilità del profilo facebook in questione alla convenuta stessa, nonché una sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti della convenuta per altri fatti di diffamazione perpetrati nei propri confronti.
Ebbene, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, non pare revocabile in dubbio nè la configurabilità
del reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 c. 3 c.p., né la sua imputabilità alla convenuta.
Quanto al carattere denigratorio e lesivo dell'onore e della reputazione delle affermazioni per cui è
causa (che di seguito si riportano: “quante bugie infamia che vergogna è ancora ha il coraggio di
indossare il saio questa è un offesa alla chiesa”, “l'ho vissuto personalmente le cattiverie e il fango
pagina 6 di 18 che ha buttato contro tante persone se io sono una persona che ho fatto tante meraviglia non mi faccio
trasportare dal diavolo” ; “ non è una vittima come qualcuno pensa indossa una maschera Per_2
ma è posseduto dal diavolo altro che tunica”, “Non è un bambino continua a fare cattiverie alle
persone (..) ormai è posseduto (..)” ; “Ormai è stato smascherato ma lui continua a buttare fango è
posseduto da ”), e quindi in ordine alla configurabilità del fatto-reato di diffamazione, basti CP_2
iniziare col ricordare che anche secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte regolatrice
“l'accostamento al diavolo costituisce un'affermazione che, solitamente, ha carattere offensivo anche a
prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno.” (Cass. 11767/2022).
Nel caso di specie, poi, l'idoneità lesiva (e quindi il carattere diffamatorio) delle dichiarazioni sopra trascritte appare senz'altro confermata dal fatto che le stesse sono riferite a un soggetto (l'attore)
appartenuto -fatto questo pacifico tra le parti- a un ordine religioso.
Va altresì osservato che le espressioni per cui è lite sono rese a commento di altri messaggi riguardanti l'attore e altrettanto denigratori dell'onore dello stesso.
Più precisamente, si tratta di commenti ad alcune pubblicazioni contro l'attore presenti sul profilo facebook di terzi (ossia sulla pagina di un social network appartenente a una terza persona): così, per esempio, alla pubblicazione del 18 novembre di tale ove si legge “ Persona_3 Per_4
sei un demone!”, la convenuta aggiunge a commento la seguente affermazione “
[...] Per_2
non è una vittima come qualcuno pensa indossa una maschera ma è posseduto dal diavolo altro che
tunica”; lo stesso dicasi per il commento al post del 5 novembre nel quale, al termine “disgustata”
stilato quale didascalia a una foto dell'attore, seguono diversi commenti tra i quali quello della convenuta che scrive “(…) non mi lascio trasportare dal diavolo”.
pagina 7 di 18 Ciò rende le affermazioni per cui è causa evidentemente offensive in quanto queste si legano si legano,
confermandole e rafforzandole, con quelle -di per sé sole offensive- già presenti sulla pagina facebook sulla quale sono state pubblicate.
L'elemento materiale della fattispecie diffamatoria appare quindi integrato: sussiste, in altri termini, una manifestazione del pensiero lesiva del decoro e dell'onore della persona umana.
Né l'illiceità del fatto può essere esclusa richiamando il diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., tutelato anch'esso quale diritto inviolabile della persona, giacché, con ogni evidenza,
le frasi pubblicate dalla convenuta non si limitano a manifestare un pensiero, ma trascendono nell'attacco denigratorio verso la persona dell'attore: la manifestazione del pensiero, difatti, non può
infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica (si veda Cass. 2022 n. 11767: “la libera manifestazione del pensiero, ha rango
costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando
l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei
fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti
oggetto della critica”, circostanze, queste, nemmeno dedotte dalla convenuta)
In definitiva, nel senso dell'esistenza del fatto di diffamazione (recte, dei fatti di diffamazione, tra loro avvinti dal medesimo disegno denigratorio) militano: il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e mai opposto;
il contenuto intrinseco delle affermazioni contenute nelle pubblicazioni con l'accostamento al diavolo;
l'appartenenza, anche se cessata, della persona destinataria dei messaggi offensivi a un ordine religioso;
la circostanza per cui dette affermazioni sono state pubblicate mediante il social network facebook, di per sé idoneo a raggiungere una pluralità indeterminata di utenti;
il fatto che le affermazioni sono state rese a commento di altre, sempre indirizzate nei confronti dell'attore;
pagina 8 di 18 l'impossibilità di intravedere nelle affermazioni rese una modalità legittima di manifestazione del pensiero e non un deliberato attacco ai valori morali della persona umana.
Quanto all'elemento soggettivo, poi, è appena il caso di evidenziare che per integrare il delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone (Cass., 16712/2014):
ciò che non appare revocabile in dubbio nel caso di specie giacché appare di tutta evidenza che chi proferisca le frasi pubblicate e sopra trascritte non possa non avere consapevolezza del loro carattere lesivo e dell'idoneità del mezzo utilizzato a raggiungere una pluralità di persone.
Quanto al nesso causale tra le frasi proferite, la diffusione della pubblicazione e la lesione dell'onore del soggetto destinatario delle affermazioni offensive, l'automatismo è di una tale evidenza (anche alla luce della ricordata qualifica di ex appartenente a ordine religioso dell'attore) da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il mero richiamo al contenuto e alle modalità
di diffusione delle affermazioni lesive (Cass Pen. n. 6481/2012; nella giurisprudenza di merito, v.
Tribunale di Vicenza sentenza n. 1673/2020).
Quanto alla riconducibilità delle affermazioni diffamatorie alla convenuta, nemmeno tale aspetto appare revocabile in dubbio.
Anzitutto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, “l'accertamento tecnico in ordine
alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a
condizione che il profilo “facebook” sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici,
desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del
“forum” sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del “post” dalla
bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo “nickname” (Cass. Pen. 2023, n. 38755).
pagina 9 di 18 Nel caso di specie, la documentazione in atti lascia emergere diversi indizi da cui desumere (ex art. 2729 c.c.) l'attribuibilità alla convenuta del profilo facebook dal quale sono state pubblicate le frasi denigratorie:
i) lo stato di famiglia della convenuta evidenzia l'appartenenza al suo nucleo familiare di minori per i quali sul medesimo profilo facebook da cui provengono le affermazioni offensive per cui è causa, in corrispondenza alla loro data di nascita, vengono manifestati auguri a commento di foto in cui si festeggiano compleanni (v. doc. 3 fasc. attore), circostanza rispetto alla quale la convneuta è rimasta del tutto silente;
ii) la coincidenza della data di nascita della convenuta con la data in cui sul profilo facebook da cui provengono le dichiarazioni offensive per cui è lite vengono manifestati auguri di compleanno (v. doc. 3 fasc. attore), circostanza rispetto alla quale la convneuta è rimasta del tutto silente;
iii) le numerose fotografie ritraenti sempre la medesima persona, pubblicate sul profilo da cui provengono le dichiarazioni per cui è causa (v. doc. 3 fasc. attore), a fronte delle quali la convenuta è rimasta totalmente silente;
iv) le sommarie informazioni testimoniali rese da tale (v. allegato alla seconda Testimone_1
memoria istruttoria), ove si riconosce il profilo da cui provengono le dichiarazioni diffamatorie come appartenente alla convenuta e rispetto alle quali la convenuta è rimasta silente.
La convenuta inoltre non si è opposta al decreto di condanna, circostanza questa che, in uno alla forza persuasiva già di per sé appartenente al pronunciamento del giudice penale, costituisce altro indizio in ordine alla imputabilità alla stessa convenuta delle affermazioni per cui è causa.
pagina 10 di 18 Ancora, nel senso dell'imputabilità della condotta illecita alla convenuta milita il fatto che questa non ha neanche avanzato alcuna denuncia alle autorità al fine di rintracciare chi, eventualmente, si nasconderebbe dietro il profilo ad essa apparentemente appartenente. Né, invero, la convenuta deduce che quel profilo sia gestito da terzi.
Anzi, va aggiunto che, a ben vedere, la convenuta non nega espressamente di essere la titolare del profilo facebook tramite il quale le affermazioni sono state pubblicate;
piuttosto, ella si limita ad affermare che di tale titolarità non risulta sussistere prova certa.
Sotto tale profilo giova allora ricordare che “in materia di prova civile, la generica deduzione di
assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di
cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 2020 n. 17889).
A coronamento della pluralità di circostanze gravi, precise e concordanti in ordine alla attribuibilità alla convenuta del profilo facebook dal quale sono tate pubblicate le affermazioni offensive, va menzionato il nome del profilo , senz'altro riconducibile al nome della convenuta . Parte_2 Controparte_1
Aggiungasi che rileva anche la sentenza ex art. 444 c.p. emessa nei confronti della convenuta. Sebbene
la stessa non valga quale prova, sibbene, come il decreto penale di condanna, quale elemento di prova;
non c'è dubbio che tale elemento fornisca riscontro a tutti gli altri, in primis al decreto penale di condanna.
Infine, va dato atto che non giova alla convenuta la sentenza di assoluzione resa in favore della stessa per altre frasi asseritamente offensive e non oggetto della presente causa, rilevando, invece, solo a confermare il fatto che la convenuta è titolare del profilo da cui le frasi provengono.
Dunque, sussiste un fatto di diffamazione imputabile alla convenuta e ai danni dell'attore.
pagina 11 di 18 Occorre, allora, accertare la esistenza e la consistenza dei pregiudizi patiti dall'attore in conseguenza del fatto reato.
Al riguardo, secondo il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte regolatrice,
in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento non comporta la possibilità di riconoscere un danno risarcibile in re ipsa,
dovendosi risarcire non già la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento in sé e per sé
considerata, sibbene le conseguenze dannose che tale lesione ingenera nella sfera (patrimoniale e no) del danneggiato, le quali devono quindi essere oggetto di allegazione e prova (Cass. 8861/2021;
Cass. 4005/2020; Cass. 25420/2017; Cass. 13153/2017).
Dunque, la sola prova dell'esistenza del reato (che in tanto sussiste in quanto risulta realizzata la lesione del bene giuridico tutelato -danno evento) non è sufficiente a riconoscere esistente anche un danno risarcibile, dovendo la persona offesa allegare e provare il danno conseguenza, ossia il danno conseguente alla lesione del bene giuridico tutelato.
Il rigore di tale impostazione (e la parziale fallacia logica della stessa, che si pone in antitesi con l'abbandonato orientamento secondo cui il danno risarcibile esiste in re ipsa in quanto la lesione del bene giuridico tutelato cagiona inevitabilmente una perdita in capo alla persona offesa -Cass. 2012
n. 16543) è però temperato dal riconoscimento che la prova del danno conseguente alla lesione del bene giuridico tutelato può sempre essere raggiunta attraverso presunzioni (v. ancora, Cass.
8861/2021; Cass. 4005/2020; Cass. 25420/2017; Cass. 13153/2017).
Assumono rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione delle espressioni offensive, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (v. ancora, Cass. 8861/2021; Cass.
4005/2020; Cass. 25420/2017; Cass. 13153/2017).
pagina 12 di 18 Orbene, come si è accennato, l'attore lamenta diverse tipologie di danno non patrimoniale:
sofferenza psichica transeunte, danno esistenziale per mutamento delle abitudini di vita, danno biologico per lesione della propria integrità psichica.
Del danno esistenziale, come del danno biologico, non v'è prova alcuna, né appare possibile presumerne l'esistenza non sussistendo sufficienti elementi.
Segnatamente, quanto al danno esistenziale, non risulta in alcun modo provato che, a causa delle affermazioni per cui è causa, l'attore abbia subito un mutamento delle proprie abitudini di vita con impossibilità di svolgere quell'agenda di vita che, sino a quel momento, aveva invece perseguito. Si
rammenta, sul punto, che non risulta provata alcuna correlazione causale tra la fuoriuscita dall'ordine religioso di cui l'attore faceva parte in passato e la lesione dell'onore per cui è causa.
A tal proposito, solo per inciso, va ribadita l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate dall'attore, le quali, oltre ad essere connotate da estrema genericità, risultano dirette a sottoporre ai testi indicati valutazioni e non già fatti sui quali riferire.
Quanto al danno biologico, il documento medico prodotto dall'attore appare del tutto inidoneo a dimostrare l'esistenza di una menomazione delle facoltà psichiche dello stesso;
anche diversamente opinando, appare comunque rivestire valenza assorbente il fatto che non vi sarebbe modo di ricollegare tale menomazione alle frasi offensive per cui è causa.
Venendo, invece, alla sofferenza psichica transeunte (ossia al patema d'animo), questa può
senz'altro presumersi trattandosi di conseguenza normale rispetto all'intrinseca capacità offensiva delle frasi pubblicate, alla pluralità delle stesse, al fatto che queste si legano a ulteriori manifestazioni pubbliche di attacco alla persona, nonché al fatto che sono veicolate tramite un pagina 13 di 18 mezzo ad ampia diffusione e, oltre, dovendosi considerare la veste di ex appartenente a un ordine religioso dell'attore rispetto all'accostamento al diavolo contenuto nelle frasi per cui è causa.
Sul punto, si veda la già citata Cass pen 6481/2012, secondo cui “È legittimo il ricorso … alle
presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da lesione alla reputazione a mezzo di
programma televisivo [nel caso sub iudice, invece, a mezzo social network], considerato che, in
base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere, che tale lesione abbia arrecato alla persona
offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro;
inoltre, l'automatismo del relativo nesso causale
è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi
soddisfatto attraverso il richiamo (anche per "relationem" rispetto all'imputazione contestata) al
contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive”.
In definitiva, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, devesi ritenere provata la sussistenza di una sofferenza morale derivata dalle affermazioni offensive pubblicate dalla convenuta.
Poiché tale danno deriva da un fatto di reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e
2059 c.c., trattasi di un danno risarcibile.
Venendo ora alla liquidazione del danno morale in questione, devesi anzitutto osservare che trattandosi di danno non patrimoniale non appare possibile provarne la consistenza in modo puntuale, di modo che occorre richiamare il genarle principio per cui, quando non è possibile provare il quantum di un danno che sia certo nell'an, il giudice può, e deve, procedere alla sua valutazione in via equitativa (arg. ex artt. 1226, 2056, 2059 c.c., nonché 115 c.p.c.).
Ebbene, al fine di procedere a una valutazione equitativa, ed evitare arbitrii, appare opportuno richiamare le c.d. tabelle milanesi recepite, invero, anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema
di Cassazione.
pagina 14 di 18 In particolare, la giurisprudenza della Corte regolatrice (Sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011,
depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; 6750/2011), nell'esercizio della funzione nomofilattica attribuitale dall'ordinamento, ha indicato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno non patrimoniale,
assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro
in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle
disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
Ciò posto, le c.d. tabelle milanesi, individuano diversi parametri;
nel caso di specie, ad avviso di chi giudica, appare applicabile il primo parametro di cui alle citate tabelle, riferito alla c.d. diffamazione di tenue gravità e ciò nonostante si si tratti di più affermazioni offensive pubblicate tra il 5.11.2018 e il 21.11.2018 e con un mezzo pubblico parificabile alla stampa.
Queste le ragioni: i) la persona diffamante non riveste alcun carattere di notorietà, o almeno ciò non risulta dedotto;
ii) per quanto l'offesa esiste, essa appare solo un approfondimento di offese già
subite a causa delle pubblicazioni che la convenuta ha commentato con le frasi oggetto di causa;
iii)
per quanto il mezzo diffamatorio sia potenzialmente atto a raggiungere una pluralità indefinita di consociati, dagli atti non emerge quale sia la concreta visibilità dei commenti pubblicati dalla convenuta e l'attore non deduce quanti siano i soggetti che possono avere accesso a tali pubblicazioni, di modo che, sebbene in astratto il mezzo usato (social network) possa rivelarsi particolarmente lesivo, in concreto l'attore non fornisce alcun indizio utile per valutare l'effettiva risonanza delle affermazioni diffamatorie (si noti che l'attore ben avrebbe potuto indicare -nel corpo degli atti difensivi e senza affidarsi a lunghe produzioni documentali di cui non viene richiamato nemmeno il contenuto specifico- quante visualizzazioni, commenti ulteriori o simili hanno ricevuto le affermazioni della convenuta).
pagina 15 di 18 In definitiva, l'attore non fornisce alcun elemento utile per discostarsi dai parametri minimi, se non quello della propria precedente appartenenza a un ordine religioso, circostanza questa pacifica tra le parti e dalla quale appare potersi desumere una maggior sofferenza morale rispetto a quella che subirebbe normalmente un soggetto estraneo a ordini religiosi che venga associato al diavolo.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, appare equo liquidare il danno morale subito dall'attore nella misura di euro 1.500,00 (oltre interessi dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo).
La liquidazione è espressa in termini di attualità, ossia con rivalutazione monetaria già operata.
Nemmeno si fa luogo ad applicazione di interessi dalla data dell'illecito non avendo l'attore dimostrato né dedotto di aver subito un danno che non trova adeguato ristoro nella liquidazione in termini attuali, ossia con rivalutazione monetaria già avvenuta dalla data del fatto a quella della pronuncia (v. Cass. 2018 n. 18567: “Il giudice di merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via
via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione del profilo probatorio.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che
la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la
diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore,
che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse
stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la
somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla
stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato
tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del
denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui
il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha
pagina 16 di 18 ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera
modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia
configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che
con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé,
esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass.
25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010,
n. 3355)”; v. altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei
cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di
calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia
tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato
mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da
ritardo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 1.278,00, oltre accessori di legge, in applicazione del d.m. 55/14 (come modificato dal d.m. 147/2022), avuto riguardo alle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in forza del c.d. criterio del “decisum”, e secondo in parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia e dell'effettiva attività svolta.
Dette spese vanno corrisposte direttamente in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Alle spese in questione si aggiunge quanto prenotato a debito.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 1.500,00;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dello Stato di euro 1.278,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali, oltre quanto prenotato a debito.
Enna, 27.4.2025
Il Giudice
Davide Palazzo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 969/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 29.1.2024, C.F. Persona_1
e proseguita da nata a San Marco in [...] il [...] e C.F._1 Parte_1
residente a [...], C.F. quale erede universale del C.F._2
primo, con l'avv. Vincenzo Alaimo
-parte attrice;
Contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_1
C.F. , con l'Avv. Floriana Ruberto;
C.F._3
-parte convenuta;
OGGETTO
pagina 1 di 18 Responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte attrice:“ Ritenere e dichiarare la responsabile delle diffamazioni e delle Controparte_1
denigrazioni messe in atto in danno dell'attore attraverso le pubblicazioni ed i commenti mediante il
suo profilo facebook e di cui alla narrativa che precede;
conseguentemente e per l'effetto condannare
la convenuta a risarcire all'attore i danni non patrimoniali dallo stesso subiti per Controparte_1
effetto dei fatti illeciti che ha perpetrato, nella misura di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla
messa in mora al soddisfo, od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
con
vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa e iva nella
misura di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario in quanto l'attore è stato ammesso in
via anticipata al patrocinio a spese dello Stato.”
Parte convenuta: “rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice perché infondata sia nell' an che
nel quantum;
in subordine, ritenere, in ogni caso, la quantificazione della pretesa risarcitoria,
esorbitante, sproporzionata e iniqua in relazione alla lieve entità del fatto commesso;
con vittoria di
spese e compensi e salvo ogni altro diritto.”
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo (salvo evidenziare che in data 9.7.2024 si è costituita ai sensi dell'art. 110 c.p.c. quale erede Parte_1
dell'attore deceduto il 29.1.2024 depositando certificato di morte e testamento Persona_1
olografo).
In fatto pagina 2 di 18 L'attore conviene in giudizio rappresentando che tra il 5.11.2018 e il 21.11.2018 la Controparte_1
convenuta, tramite il proprio profilo facebook, pubblicò diversi commenti contenenti dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione di esso attore.
In particolare, parte attrice deduce che in dette pubblicazioni la convenuta utilizzò le seguenti espressioni indirizzate nei propri confronti: “quante bugie infamia che vergogna è ancora ha il
coraggio di indossare il saio questa è un offesa alla chiesa”; “l'ho vissuto personalmente le cattiverie
e il fango che ha buttato contro tante persone se io sono una persona che ho fatto tanta meraviglia non
mi faccio trasportare dal diavolo”; “ non è una vittima come qualcuno pensa indossa una Per_2
maschera ma è posseduto dal diavolo altro che tunica”; “Non è un bambino continua a fare cattiverie
alle persone (..) ormai è posseduto (..)”, “Ormai è stato smascherato ma lui continua a buttare fango è
posseduto da ”. CP_2
Deduce altresì l'attore che a seguito di denuncia querela presentata nei confronti della convenuta in relazione alle pubblicazioni appena trascritte, quest'ultima venne condannata in sede penale con decreto n. 113/2020, emesso dal GIP presso il Tribunale di Enna, alla pena di € 300,00 di multa per diffamazione aggravata ai sensi degli artt. 81 e 595 c. 3 c.p.
L'attore chiede, quindi, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del (dei) reato (i) di diffamazione commesso(i) dalla convenuta nei propri confronti.
Deduce, sul punto, di aver subito, a causa della condotta tenuta da controparte, la quale si inserisce in un più ampio contesto denigratorio della propria reputazione, sofferenza psichica, emarginazione sociale con conseguenti cambiamenti delle proprie abitudini quotidiane e stravolgimento della c.d.
agenda di vita (“danno esistenziale”), nonché danno biologico consistente nella lesione della propria integrità psichica.
pagina 3 di 18 Specifica l'attore che i danni di cui si duole sono legati anche al ministero sacerdotale da egli espletato prima degli accadimenti che lo condussero all'allontanamento dall'ordine di appartenenza in un clima di denigrazione e di scherno ingenerato attorno alla propria figura nella piccola comunità di residenza
La convenuta contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto della domanda.
Eccepisce, in particolare, parte convenuta che non v'è prova dell'an e del quantum del danno lamentato dall'attore e che il decreto penale di condanna è inidoneo a provare, nel presente giudizio, il fatto di reato ad ella addebitato da controparte.
Così sinteticamente riassunte le posizioni delle parti e i fatti per cui è causa, si osserva quanto segue.
In diritto
È anzitutto infondata l'eccezione, formulata da parte attrice, di inammissibilità delle eccezioni proposte da parte convenuta in ragione della tardività della costituzione della stessa.
Secondo il sistema delineato dall'art. 167 c.p.c., difatti, la tempestività della costituzione in giudizio è
necessaria per sollevare eccezioni in senso stretto, ossia non rilevabili d'ufficio, ovvero per proporre domande riconvenzionali.
Nel caso di specie la convenuta non formula né domande riconvenzionali né eccezioni in senso stretto,
ma solo mere difese o comunque eccezioni rilevabili d'ufficio, di modo che l'eccezione formulata da parte attrice si rivela destituita di ogni fondamento giuridico.
Ciò posto, visto che parte attrice domanda il risarcimento del danno conseguente al reato di diffamazione realizzato dalla convenuta ai propri danni, occorre in primis stabilire se la condotta imputata alla convenuta integri o meno una fattispecie illecita e, in particolare, se risultino integrati gli elementi costitutivi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
pagina 4 di 18 In caso positivo, si tratterà di verificare se tale illecito sia imputabile alla convenuta e se abbia cagionato in capo all'attore i danni dei quali egli domanda il risarcimento.
Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più
persone, offende l'altrui reputazione.
Trattasi di una disciplina posta a presidio dell'onore e della reputazione, ossia di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati (arg. ex art. 2 Cost.).
Affinché possa dirsi integrato l'illecito in questione è necessario, in primo luogo, che le espressioni utilizzate siano idonee a distorcere, alterare o travisare il patrimonio intellettuale, religioso, politico sociale o ideologico del soggetto, in modo da ingenerare disistima nella società nonché una minor considerazione di sé in capo alla persona nei cui confronti le espressioni sono indirizzate;
in secondo luogo, occorre che dette espressioni siano rivolte a una pluralità di utenti e non già direttamente ed esclusivamente alla persona di cui si tratta (nel qual caso si configura la diversa fattispecie di ingiuria,
non costituente reato).
Il legislatore prevede anche l'ipotesi aggravata che si realizza “quando l'offesa è recata col mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (art. 595 c. 3 c.p.).
Nel caso in cui la diffusione del messaggio diffamatorio avvenga attraverso l'uso di una bacheca
"facebook" (ovvero di altro social network), la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che si tratti di un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (diverso dalla stampa); ciò in quanto la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (v., tra le altre, Trib. Vicenza 2020 n. 1673, in Dejure, “La
diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'utilizzo di Facebook, ai sensi dell'art. 595 c.p.
pagina 5 di 18 terzo comma, integra l'ipotesi di diffamazione aggravata. Difatti questa condotta è potenzialmente in
grado di raggiungere un numero indeterminato di soggetti tale da aggravare l'offesa a causa della
capacità diffusiva del mezzo utilizzato”).
Venendo al caso sub iudice, va osservato che a fondamento della propria pretesa l'attore allega il decreto penale di condanna emesso contro la convenuta e avente a oggetto le affermazioni per cui è
causa e deduce che avverso tale decreto la convenuta non ha mai proposto opposizione.
Devesi osservare, sul punto, come benché sia vero che il decreto penale di condanna “anche se
divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile” (art. 460 c. 5 c.p.p.), è altrettanto vero che il decreto ben potrà (e anzi dovrà) essere valutato in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
quale elemento di prova e, oltre, come indizio che può anche risultare da solo sufficiente a dimostrare la sussistenza del fatto di reato, specie là dove il convenuto non ne contesti adeguatamente l'attendibilità, cosa che, nel caso in esame, non risulta.
L'attore produce altresì copia dei messaggi diffamatori, copie di pagine del profilo facebook della convenuta, copia delle sommarie informazioni testimoniali rese da tale in ordine Testimone_1
alla riconducibilità del profilo facebook in questione alla convenuta stessa, nonché una sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti della convenuta per altri fatti di diffamazione perpetrati nei propri confronti.
Ebbene, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, non pare revocabile in dubbio nè la configurabilità
del reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 c. 3 c.p., né la sua imputabilità alla convenuta.
Quanto al carattere denigratorio e lesivo dell'onore e della reputazione delle affermazioni per cui è
causa (che di seguito si riportano: “quante bugie infamia che vergogna è ancora ha il coraggio di
indossare il saio questa è un offesa alla chiesa”, “l'ho vissuto personalmente le cattiverie e il fango
pagina 6 di 18 che ha buttato contro tante persone se io sono una persona che ho fatto tante meraviglia non mi faccio
trasportare dal diavolo” ; “ non è una vittima come qualcuno pensa indossa una maschera Per_2
ma è posseduto dal diavolo altro che tunica”, “Non è un bambino continua a fare cattiverie alle
persone (..) ormai è posseduto (..)” ; “Ormai è stato smascherato ma lui continua a buttare fango è
posseduto da ”), e quindi in ordine alla configurabilità del fatto-reato di diffamazione, basti CP_2
iniziare col ricordare che anche secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte regolatrice
“l'accostamento al diavolo costituisce un'affermazione che, solitamente, ha carattere offensivo anche a
prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno.” (Cass. 11767/2022).
Nel caso di specie, poi, l'idoneità lesiva (e quindi il carattere diffamatorio) delle dichiarazioni sopra trascritte appare senz'altro confermata dal fatto che le stesse sono riferite a un soggetto (l'attore)
appartenuto -fatto questo pacifico tra le parti- a un ordine religioso.
Va altresì osservato che le espressioni per cui è lite sono rese a commento di altri messaggi riguardanti l'attore e altrettanto denigratori dell'onore dello stesso.
Più precisamente, si tratta di commenti ad alcune pubblicazioni contro l'attore presenti sul profilo facebook di terzi (ossia sulla pagina di un social network appartenente a una terza persona): così, per esempio, alla pubblicazione del 18 novembre di tale ove si legge “ Persona_3 Per_4
sei un demone!”, la convenuta aggiunge a commento la seguente affermazione “
[...] Per_2
non è una vittima come qualcuno pensa indossa una maschera ma è posseduto dal diavolo altro che
tunica”; lo stesso dicasi per il commento al post del 5 novembre nel quale, al termine “disgustata”
stilato quale didascalia a una foto dell'attore, seguono diversi commenti tra i quali quello della convenuta che scrive “(…) non mi lascio trasportare dal diavolo”.
pagina 7 di 18 Ciò rende le affermazioni per cui è causa evidentemente offensive in quanto queste si legano si legano,
confermandole e rafforzandole, con quelle -di per sé sole offensive- già presenti sulla pagina facebook sulla quale sono state pubblicate.
L'elemento materiale della fattispecie diffamatoria appare quindi integrato: sussiste, in altri termini, una manifestazione del pensiero lesiva del decoro e dell'onore della persona umana.
Né l'illiceità del fatto può essere esclusa richiamando il diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., tutelato anch'esso quale diritto inviolabile della persona, giacché, con ogni evidenza,
le frasi pubblicate dalla convenuta non si limitano a manifestare un pensiero, ma trascendono nell'attacco denigratorio verso la persona dell'attore: la manifestazione del pensiero, difatti, non può
infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica (si veda Cass. 2022 n. 11767: “la libera manifestazione del pensiero, ha rango
costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando
l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei
fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti
oggetto della critica”, circostanze, queste, nemmeno dedotte dalla convenuta)
In definitiva, nel senso dell'esistenza del fatto di diffamazione (recte, dei fatti di diffamazione, tra loro avvinti dal medesimo disegno denigratorio) militano: il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e mai opposto;
il contenuto intrinseco delle affermazioni contenute nelle pubblicazioni con l'accostamento al diavolo;
l'appartenenza, anche se cessata, della persona destinataria dei messaggi offensivi a un ordine religioso;
la circostanza per cui dette affermazioni sono state pubblicate mediante il social network facebook, di per sé idoneo a raggiungere una pluralità indeterminata di utenti;
il fatto che le affermazioni sono state rese a commento di altre, sempre indirizzate nei confronti dell'attore;
pagina 8 di 18 l'impossibilità di intravedere nelle affermazioni rese una modalità legittima di manifestazione del pensiero e non un deliberato attacco ai valori morali della persona umana.
Quanto all'elemento soggettivo, poi, è appena il caso di evidenziare che per integrare il delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone (Cass., 16712/2014):
ciò che non appare revocabile in dubbio nel caso di specie giacché appare di tutta evidenza che chi proferisca le frasi pubblicate e sopra trascritte non possa non avere consapevolezza del loro carattere lesivo e dell'idoneità del mezzo utilizzato a raggiungere una pluralità di persone.
Quanto al nesso causale tra le frasi proferite, la diffusione della pubblicazione e la lesione dell'onore del soggetto destinatario delle affermazioni offensive, l'automatismo è di una tale evidenza (anche alla luce della ricordata qualifica di ex appartenente a ordine religioso dell'attore) da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il mero richiamo al contenuto e alle modalità
di diffusione delle affermazioni lesive (Cass Pen. n. 6481/2012; nella giurisprudenza di merito, v.
Tribunale di Vicenza sentenza n. 1673/2020).
Quanto alla riconducibilità delle affermazioni diffamatorie alla convenuta, nemmeno tale aspetto appare revocabile in dubbio.
Anzitutto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, “l'accertamento tecnico in ordine
alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a
condizione che il profilo “facebook” sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici,
desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del
“forum” sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del “post” dalla
bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo “nickname” (Cass. Pen. 2023, n. 38755).
pagina 9 di 18 Nel caso di specie, la documentazione in atti lascia emergere diversi indizi da cui desumere (ex art. 2729 c.c.) l'attribuibilità alla convenuta del profilo facebook dal quale sono state pubblicate le frasi denigratorie:
i) lo stato di famiglia della convenuta evidenzia l'appartenenza al suo nucleo familiare di minori per i quali sul medesimo profilo facebook da cui provengono le affermazioni offensive per cui è causa, in corrispondenza alla loro data di nascita, vengono manifestati auguri a commento di foto in cui si festeggiano compleanni (v. doc. 3 fasc. attore), circostanza rispetto alla quale la convneuta è rimasta del tutto silente;
ii) la coincidenza della data di nascita della convenuta con la data in cui sul profilo facebook da cui provengono le dichiarazioni offensive per cui è lite vengono manifestati auguri di compleanno (v. doc. 3 fasc. attore), circostanza rispetto alla quale la convneuta è rimasta del tutto silente;
iii) le numerose fotografie ritraenti sempre la medesima persona, pubblicate sul profilo da cui provengono le dichiarazioni per cui è causa (v. doc. 3 fasc. attore), a fronte delle quali la convenuta è rimasta totalmente silente;
iv) le sommarie informazioni testimoniali rese da tale (v. allegato alla seconda Testimone_1
memoria istruttoria), ove si riconosce il profilo da cui provengono le dichiarazioni diffamatorie come appartenente alla convenuta e rispetto alle quali la convenuta è rimasta silente.
La convenuta inoltre non si è opposta al decreto di condanna, circostanza questa che, in uno alla forza persuasiva già di per sé appartenente al pronunciamento del giudice penale, costituisce altro indizio in ordine alla imputabilità alla stessa convenuta delle affermazioni per cui è causa.
pagina 10 di 18 Ancora, nel senso dell'imputabilità della condotta illecita alla convenuta milita il fatto che questa non ha neanche avanzato alcuna denuncia alle autorità al fine di rintracciare chi, eventualmente, si nasconderebbe dietro il profilo ad essa apparentemente appartenente. Né, invero, la convenuta deduce che quel profilo sia gestito da terzi.
Anzi, va aggiunto che, a ben vedere, la convenuta non nega espressamente di essere la titolare del profilo facebook tramite il quale le affermazioni sono state pubblicate;
piuttosto, ella si limita ad affermare che di tale titolarità non risulta sussistere prova certa.
Sotto tale profilo giova allora ricordare che “in materia di prova civile, la generica deduzione di
assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di
cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 2020 n. 17889).
A coronamento della pluralità di circostanze gravi, precise e concordanti in ordine alla attribuibilità alla convenuta del profilo facebook dal quale sono tate pubblicate le affermazioni offensive, va menzionato il nome del profilo , senz'altro riconducibile al nome della convenuta . Parte_2 Controparte_1
Aggiungasi che rileva anche la sentenza ex art. 444 c.p. emessa nei confronti della convenuta. Sebbene
la stessa non valga quale prova, sibbene, come il decreto penale di condanna, quale elemento di prova;
non c'è dubbio che tale elemento fornisca riscontro a tutti gli altri, in primis al decreto penale di condanna.
Infine, va dato atto che non giova alla convenuta la sentenza di assoluzione resa in favore della stessa per altre frasi asseritamente offensive e non oggetto della presente causa, rilevando, invece, solo a confermare il fatto che la convenuta è titolare del profilo da cui le frasi provengono.
Dunque, sussiste un fatto di diffamazione imputabile alla convenuta e ai danni dell'attore.
pagina 11 di 18 Occorre, allora, accertare la esistenza e la consistenza dei pregiudizi patiti dall'attore in conseguenza del fatto reato.
Al riguardo, secondo il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte regolatrice,
in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento non comporta la possibilità di riconoscere un danno risarcibile in re ipsa,
dovendosi risarcire non già la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento in sé e per sé
considerata, sibbene le conseguenze dannose che tale lesione ingenera nella sfera (patrimoniale e no) del danneggiato, le quali devono quindi essere oggetto di allegazione e prova (Cass. 8861/2021;
Cass. 4005/2020; Cass. 25420/2017; Cass. 13153/2017).
Dunque, la sola prova dell'esistenza del reato (che in tanto sussiste in quanto risulta realizzata la lesione del bene giuridico tutelato -danno evento) non è sufficiente a riconoscere esistente anche un danno risarcibile, dovendo la persona offesa allegare e provare il danno conseguenza, ossia il danno conseguente alla lesione del bene giuridico tutelato.
Il rigore di tale impostazione (e la parziale fallacia logica della stessa, che si pone in antitesi con l'abbandonato orientamento secondo cui il danno risarcibile esiste in re ipsa in quanto la lesione del bene giuridico tutelato cagiona inevitabilmente una perdita in capo alla persona offesa -Cass. 2012
n. 16543) è però temperato dal riconoscimento che la prova del danno conseguente alla lesione del bene giuridico tutelato può sempre essere raggiunta attraverso presunzioni (v. ancora, Cass.
8861/2021; Cass. 4005/2020; Cass. 25420/2017; Cass. 13153/2017).
Assumono rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione delle espressioni offensive, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (v. ancora, Cass. 8861/2021; Cass.
4005/2020; Cass. 25420/2017; Cass. 13153/2017).
pagina 12 di 18 Orbene, come si è accennato, l'attore lamenta diverse tipologie di danno non patrimoniale:
sofferenza psichica transeunte, danno esistenziale per mutamento delle abitudini di vita, danno biologico per lesione della propria integrità psichica.
Del danno esistenziale, come del danno biologico, non v'è prova alcuna, né appare possibile presumerne l'esistenza non sussistendo sufficienti elementi.
Segnatamente, quanto al danno esistenziale, non risulta in alcun modo provato che, a causa delle affermazioni per cui è causa, l'attore abbia subito un mutamento delle proprie abitudini di vita con impossibilità di svolgere quell'agenda di vita che, sino a quel momento, aveva invece perseguito. Si
rammenta, sul punto, che non risulta provata alcuna correlazione causale tra la fuoriuscita dall'ordine religioso di cui l'attore faceva parte in passato e la lesione dell'onore per cui è causa.
A tal proposito, solo per inciso, va ribadita l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate dall'attore, le quali, oltre ad essere connotate da estrema genericità, risultano dirette a sottoporre ai testi indicati valutazioni e non già fatti sui quali riferire.
Quanto al danno biologico, il documento medico prodotto dall'attore appare del tutto inidoneo a dimostrare l'esistenza di una menomazione delle facoltà psichiche dello stesso;
anche diversamente opinando, appare comunque rivestire valenza assorbente il fatto che non vi sarebbe modo di ricollegare tale menomazione alle frasi offensive per cui è causa.
Venendo, invece, alla sofferenza psichica transeunte (ossia al patema d'animo), questa può
senz'altro presumersi trattandosi di conseguenza normale rispetto all'intrinseca capacità offensiva delle frasi pubblicate, alla pluralità delle stesse, al fatto che queste si legano a ulteriori manifestazioni pubbliche di attacco alla persona, nonché al fatto che sono veicolate tramite un pagina 13 di 18 mezzo ad ampia diffusione e, oltre, dovendosi considerare la veste di ex appartenente a un ordine religioso dell'attore rispetto all'accostamento al diavolo contenuto nelle frasi per cui è causa.
Sul punto, si veda la già citata Cass pen 6481/2012, secondo cui “È legittimo il ricorso … alle
presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da lesione alla reputazione a mezzo di
programma televisivo [nel caso sub iudice, invece, a mezzo social network], considerato che, in
base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere, che tale lesione abbia arrecato alla persona
offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro;
inoltre, l'automatismo del relativo nesso causale
è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi
soddisfatto attraverso il richiamo (anche per "relationem" rispetto all'imputazione contestata) al
contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive”.
In definitiva, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, devesi ritenere provata la sussistenza di una sofferenza morale derivata dalle affermazioni offensive pubblicate dalla convenuta.
Poiché tale danno deriva da un fatto di reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e
2059 c.c., trattasi di un danno risarcibile.
Venendo ora alla liquidazione del danno morale in questione, devesi anzitutto osservare che trattandosi di danno non patrimoniale non appare possibile provarne la consistenza in modo puntuale, di modo che occorre richiamare il genarle principio per cui, quando non è possibile provare il quantum di un danno che sia certo nell'an, il giudice può, e deve, procedere alla sua valutazione in via equitativa (arg. ex artt. 1226, 2056, 2059 c.c., nonché 115 c.p.c.).
Ebbene, al fine di procedere a una valutazione equitativa, ed evitare arbitrii, appare opportuno richiamare le c.d. tabelle milanesi recepite, invero, anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema
di Cassazione.
pagina 14 di 18 In particolare, la giurisprudenza della Corte regolatrice (Sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011,
depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; 6750/2011), nell'esercizio della funzione nomofilattica attribuitale dall'ordinamento, ha indicato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno non patrimoniale,
assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro
in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle
disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
Ciò posto, le c.d. tabelle milanesi, individuano diversi parametri;
nel caso di specie, ad avviso di chi giudica, appare applicabile il primo parametro di cui alle citate tabelle, riferito alla c.d. diffamazione di tenue gravità e ciò nonostante si si tratti di più affermazioni offensive pubblicate tra il 5.11.2018 e il 21.11.2018 e con un mezzo pubblico parificabile alla stampa.
Queste le ragioni: i) la persona diffamante non riveste alcun carattere di notorietà, o almeno ciò non risulta dedotto;
ii) per quanto l'offesa esiste, essa appare solo un approfondimento di offese già
subite a causa delle pubblicazioni che la convenuta ha commentato con le frasi oggetto di causa;
iii)
per quanto il mezzo diffamatorio sia potenzialmente atto a raggiungere una pluralità indefinita di consociati, dagli atti non emerge quale sia la concreta visibilità dei commenti pubblicati dalla convenuta e l'attore non deduce quanti siano i soggetti che possono avere accesso a tali pubblicazioni, di modo che, sebbene in astratto il mezzo usato (social network) possa rivelarsi particolarmente lesivo, in concreto l'attore non fornisce alcun indizio utile per valutare l'effettiva risonanza delle affermazioni diffamatorie (si noti che l'attore ben avrebbe potuto indicare -nel corpo degli atti difensivi e senza affidarsi a lunghe produzioni documentali di cui non viene richiamato nemmeno il contenuto specifico- quante visualizzazioni, commenti ulteriori o simili hanno ricevuto le affermazioni della convenuta).
pagina 15 di 18 In definitiva, l'attore non fornisce alcun elemento utile per discostarsi dai parametri minimi, se non quello della propria precedente appartenenza a un ordine religioso, circostanza questa pacifica tra le parti e dalla quale appare potersi desumere una maggior sofferenza morale rispetto a quella che subirebbe normalmente un soggetto estraneo a ordini religiosi che venga associato al diavolo.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, appare equo liquidare il danno morale subito dall'attore nella misura di euro 1.500,00 (oltre interessi dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo).
La liquidazione è espressa in termini di attualità, ossia con rivalutazione monetaria già operata.
Nemmeno si fa luogo ad applicazione di interessi dalla data dell'illecito non avendo l'attore dimostrato né dedotto di aver subito un danno che non trova adeguato ristoro nella liquidazione in termini attuali, ossia con rivalutazione monetaria già avvenuta dalla data del fatto a quella della pronuncia (v. Cass. 2018 n. 18567: “Il giudice di merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via
via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione del profilo probatorio.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che
la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la
diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore,
che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse
stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la
somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla
stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato
tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del
denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui
il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha
pagina 16 di 18 ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera
modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia
configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che
con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé,
esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass.
25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010,
n. 3355)”; v. altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei
cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di
calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia
tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato
mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da
ritardo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 1.278,00, oltre accessori di legge, in applicazione del d.m. 55/14 (come modificato dal d.m. 147/2022), avuto riguardo alle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in forza del c.d. criterio del “decisum”, e secondo in parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia e dell'effettiva attività svolta.
Dette spese vanno corrisposte direttamente in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Alle spese in questione si aggiunge quanto prenotato a debito.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 1.500,00;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dello Stato di euro 1.278,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali, oltre quanto prenotato a debito.
Enna, 27.4.2025
Il Giudice
Davide Palazzo
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