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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9936 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22720 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina GIAMPICCOLO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella ARMINIO per procura in Controparte_1
atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 13189/2022, questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta e rigettate le richieste di prova orale, espletata l'audizione del figlio delle parti, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il precisando in via definitiva le conclusioni, ha chiesto di: “1) Disporre che ciascuno Pt_2
dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio che sta con lui, dato atto: a) che il figlio maggiorenne ancora studente e quindi non autosufficiente, vive con il padre;
b) che Per_1
Per_ il figlio anche lui maggiorenne ed ancora studente universitario e quindi non autosufficiente, vive con la madre;
c) che la IG , pur essendosi emancipata, si divide tra la casa paterna, Per_3 dove vive prevalentemente, e l'abitazione materna, dove si reca saltuariamente a dormire, nelle sole occasioni in cui la madre non sta in casa, optando, in quest'ultima evenienza, per la casa del fidanzato.
2) Dichiarare altresì che ciascun genitore parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie obbligatorie per i figli non ancora autosufficienti, che ricomprendono: i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto dei farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, le spese per gli interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato e le spese di locomozione. Per queste spese non è prevista la preventiva concertazione tra i genitori. Dichiarare infine che ciascun genitore parteciperà, sempre nella misura del 50%, alle spese straordinarie soggette
a preventivo accordo, che qui di seguito si elencano: a) spese scolastiche: iscrizioni e rette scuole private ed iscrizioni, rette, spese alloggiative se fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati o non dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze, spese acquisto e manutenzione mezzi di trasporto;
c) spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese sanitarie per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso le strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche e cicli di psicoterapia. In relazione a queste spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta ed in un termine massimo di dieci giorni, o di diverso termine all'uopo
2 fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 3) Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento avendo adeguati redditi propri e quindi respingere la domanda di assegno divorzile avanzata dalla 4) Respingere la domanda di scioglimento del CP_1 fondo patrimoniale che grava sulla casa coniugale”. Il prima di rassegnare le conclusioni Pt_2
definitive sopra riportate, aveva chiesto in memoria integrativa di provvedere al mantenimento diretto del figlio trasferitosi presso di lui e di determinare in 400,00 Per_2
euro mensili il mantenimento paterno per gli altri due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie (eccezion fatta per le spese per l'università privata del figlio da lasciare Per_2
a carico integrale del padre, che già vi stava provvedendo con il contributo del nonno paterno). Nelle successive note di trattazione scritta del 27.4.2023 aveva invece chiesto di dichiarare cessato il proprio obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per tutti e tre i figli, “perché la maggiore età dei ragazzi e la loro libertà di scegliere con quale genitore convivere, in via continuativa o alternativa, non consente di poterli ritenere collocati prevalentemente presso uno di loro..” e di stabilire l'obbligo di ciascun genitore di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La ha invece chiesto, costituendosi, di: “Confermare il regime di frequentazione del CP_1 minore così come disposto dal Tribunale di Roma con Decreto del 16/10/2019 RG 7288/18, Per_1 invitando il al percorso terapeutico di cui alla CTU;
mantenere il contributo versato CP_2 dal alla coniuge a titolo di mantenimento per i figli, non autosufficienti, nella misura di Pt_2
1000,00 euro mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; che il versi un assegno Pt_2 di mantenimento per la non autonoma economicamente, per la somma di euro 500,00 CP_1 mensili, ovvero per somma diversa secondo valutazione di questo Tribunale;
che la casa coniugale, in
Roma alla via F Paolini 72, resti assegnata alla sig.ra , quale collocataria dei figli non Controparte_1
autosufficienti”. In sede di comparsa conclusionale, modificando le precedenti domande, la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per i figli e , conviventi con la stessa e non ancora autosufficienti, dell'importo di 393,27 Per_2 Per_3
euro ciascuno (pari all'importo iniziale rivalutato), oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo inoltre “ordinarsi al il pagamento degli arretrati Istat maturati e non Pt_2 corrisposti”, ferma la domanda di un assegno divorzile per sé dell'importo di 500,00 euro mensili.
3 Orbene, quanto ai figli, (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato Per_2 Per_3 Per_1
il 18/1/2005), va rilevato che nelle more del giudizio anche l'ultimogenito è divenuto maggiorenne e pertanto è cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative alla responsabilità genitoriale e segnatamente all'affidamento, collocamento e frequentazione anche del figlio (i primi due figli erano già maggiorenni alla data Per_1
di introduzione del giudizio), con conseguente ultroneità, ai fini del decidere, delle allegazioni in merito alle problematiche relazionali genitori-figli, oltre che delle ragioni della fine del matrimonio e della sua addebitabilità all'uno piuttosto che all'altro coniuge (tema esulante dal giudizio di divorzio).
Quanto al mantenimento della prole, con ordinanza presidenziale in data 29.12.2020, cui integralmente si rimanda, in assenza di significative modifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, sono state confermate le condizioni concordate in sede di separazione consensuale, che prevedevano a carico del un assegno, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento dei figli minori allora conviventi tutti e tre con la madre, dell'importo di 1.000 euro mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, nonchè un assegno di mantenimento dell'importo di 150 euro mensili in favore della CP_1
Orbene, secondo quanto dedotto dalle parti e confermato dal figlio in sede di Per_1
audizione, il ragazzo, studente, vive stabilmente con il padre dal maggio 2021 (circostanza dedotta dalla stessa madre nella propria memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc), mentre il figlio studente, incontestatamente vive con la madre (di tale circostanza, infatti, ha chiesto Per_2
di dare atto anche il padre nelle note di trattazione scritta in data 29.11.2023). Quanto alla IG , il padre ha dedotto nelle note di trattazione scritta del 29.11.2023 che la stessa Per_3 vive prevalentemente presso di lui, dormendo saltuariamente presso l'abitazione della madre in assenza della stessa alternativamente alla permanenza presso il fidanzato, circostanza però contestata dalla madre (che assume che la IG continui a vivere presso la stessa) e non provata. Nelle note di trattazione scritta in data 29.11.2023, il ricorrente ha dedotto che la IG ha iniziato a lavorare come vigilante, presso l'Aeroporto di Fiumicino, con una retribuzione di circa 1.000 euro mensili, in virtù di contratto a termine di quasi quattro mesi, cessato il 31 ottobre 2023, terminato il quale ha percepito la NASPI. In comparsa conclusionale il padre ha rappresentato che la IG era stata poi riassunta sempre come vigilante, “con scatto di livello”, presso l'Aeroporto di Fiumicino con ulteriore contratto 4 a termine scadente il 31 ottobre 2024 e che le era stata anticipata la riconferma con contratto a tempo indeterminato.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. civ. 18076/14; Cass. civ. 5088/18) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (vedi Cass. civ. 12952/16). Peraltro, il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. (Cass. civ. n.29264/2022). Anche l'espletamento di attività lavorativa in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato può costituire elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e, quindi, di una raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, circostanza, invero, analoga a quelle della perdita dell'occupazione correlata ad un contratto a tempo indeterminato o del negativo andamento di una attività di lavoro autonomo, evenienze che escludono senz'altro la reviviscenza del suddetto obbligo (Cass. civ.
5 6509/2017 e n. 26259/2005, n.40282/2021). Ciò tanto più nel caso i contratti a termine si susseguano.
Nel caso di specie, va rilevato che, secondo quanto dedotto dalle parti, la IG ha Per_3 terminato il percorso formativo, essendosi diplomata ed avendo frequentato un corso per conseguire la qualifica di OSS, dopo il quale ha reperito un lavoro presso l'Aeroporto di
Fiumicino sin dal luglio 2023 con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali (a seguito di rinnovo di un precedente contratto, al termine del quale ha percepito la Naspi) scadente ad ottobre 2024, con uno stipendio netto mensile pari a 1.000 euro circa.
In applicazione dei suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità - valutati l'età della IG, la conclusione da parte della stessa del percorso formativo o comunque l'assenza di un percorso formativo in atto, la risalenza al luglio 2023 del primo inserimento nel mondo del lavoro, il secondo rinnovo contrattuale (a cui, peraltro, non può escludersi che possa essere seguito un ulteriore rinnovo, peraltro espressamente prospettato dal ricorrente), la circostanza che la tipologia di contratto abbia consentito alla ragazza di beneficiare degli strumenti si sostegno al reddito (NASPI) e l'entità della retribuzione percepita - deve ritenersi l'autosufficienza economica della IG , con conseguente Per_3 rigetto della domanda della resistente di attribuzione di un assegno di mantenimento per la ragazza da parte del padre, il quale va, pertanto, esonerato dall'obbligo di mantenimento della IG, a decorrere dal dicembre 2023, mensilità immediatamente successiva al deposito delle note di trattazione scritta del 29.11.2023, in cui il ricorrente ha allegato per la prima volta l'emancipazione economica della IG, chiedendo di stabilire il mantenimento ordinario diretto e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie solo per i figli economicamente non autosufficienti con ciascuno conviventi. In ragione dell'autosufficienza economica della IG , nulla va più disposto anche in merito Per_3 alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, salva la ovvia facoltà per gli stessi di continuare a supportarla economicamente. Rimane fermo per il periodo antecedente al dicembre 2023 il regime della separazione confermato in via provvisoria e urgente in sede presidenziale.
Quanto al mantenimento dei figli e entrambi ancora studenti, conviventi Per_1 Per_2
l'uno con il padre e l'altro con la madre, va rilevato che il socio per la quota del 9% Pt_2
6 nonché amministratore della SPdamedia Srl, ha dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021
e 2020 redditi netti, crescenti, rispettivamente pari a circa 33.000 euro, a circa 30.000 euro e a circa 27.500 euro. Dagli estratti conto personali depositati, il predetto risulta, però, aver incassato dalla società maggiori somme pari nel 2020 a circa 43.000 euro e pari nel 2021 ad oltre 50.000 euro, compresi (oltre alle retribuzioni) versamenti in contanti ed imprecisati rimborsi spese, della cui effettiva natura non v'è idoneo riscontro, tanto più in assenza degli estratti conto intestati alla società, su cui il ricorrente è delegato ad operare e che non ha depositato (omissione da valutarsi ex art. 116 cpc). Pertanto, le suddette somme incassate vanno considerate quali ulteriori entrate del ricorrente, il quale ha inoltre attestato, con dichiarazione sostitutiva in data 20.4.2023, invero non conforme al modello legale, di essere proprietario della quota di ½ dell'ex casa familiare assegnata alla e di un altro CP_1 immobile in Roma utilizzato come attuale casa di abitazione, gravato da un mutuo con una rata mensile pari a circa 700 euro (esborso risultante dagli estratti conto). Il ha Pt_2
chiarito di non aver percepito compensi dalla , di cui pure ha attestato (nella Parte_3 prima dichiarazione sostituiva) di essere stato amministratore, deducendo che nel 2022 detta società era stata cancellata dal Registro delle Imprese.
La ha dichiarato nell'anno di imposta 2022 redditi pari a circa 7.200 euro lordi da CP_1
attività di lavoro dipendente a termine (vedi CU 2023 Giantransporti Srl) e a 3.945 euro percepiti dalla Associazione Sportiva DUESSE PATTINAGGIO, di cui 1.545 euro quali rediti esenti (vedi CU 2023 ADS Associazione Sport DUESSE PATTINAGGIO) ed ha attestato di percepire 2.000 euro annui a titolo di rimborso spese per l'attività di collaborazione temporanea quale istruttrice di pattinaggio (vedi dichiarazione sostitutiva del 29.10.2020), per la quale, secondo quanto poi rappresentato in memoria di replica, le sarebbe stata rilasciata dalla una Certificazione Unica per il 2023 per 2.500,00 Parte_4 euro. Ha inoltre dedotto di essere, però, costretta a cessare la predetta attività di insegnamento in ragione delle condizioni di salute, incompatibili con la pratica sportiva, depositando a sostegno certificazione medica in data 23.6.2023, emessa da un medico di un nosocomio pubblico, che consiglia, tra l'altro, di astenersi dalla pratica del pattinaggio artistico, certificazione della cui autenticità non v'è idoneo motivo per dubitare, la quale, però, se comprova la incompatibilità della suddetta pratica sportiva con le condizioni fisiche della non è però idonea a comprovare l'impossibilità di insegnamento ai bambini CP_1
7 (sinora praticato), tant'è che negli scritti conclusionali la predetta ha dedotto di continuare ad impartire qualche lezione “a secco” (senza pattini). Dall'ottobre 2020 la resistente percepisce inoltre 7.200 euro al lordo della cedolare secca a titolo di canone di locazione dell'immobile di cui è piena proprietaria in Roma (vedi PF 2022). E' infine comproprietaria del 50% della casa di abitazione con il marito e del 50%di un immobile in Fiuggi con la sorella, improduttivo di reddito (vedi dichiarazione sostitutiva in data 20.9.2020), ma suscettibile di produrre reddito da locazione o, in mancanza, di essere alienato per reperire ulteriori disponibilità finanziarie.
La predetta ha omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata disposto dal G.I con ordinanza in data 16.5.2023 e non ha provveduto al deposito degli estratti conto come richiesti. A tal proposito occorre rilevare che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), nonchè di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato (come per il mancato deposito degli estratti conto della società da parte del . Deve pertanto presumersi che la resistente Pt_2
disponga di redditi e/o risorse ulteriori rispetto a quelli sopra documentati, in particolare con riferimento all'attività di istruttrice di pattinaggio, dalla quale deve però presumersi che comunque non tragga elevati ricavi, considerato che nel 2022 vi ha affiancato l'ulteriore attività da lavoro dipendente con contratto a termine (di cui ha dedotto il mancato rinnovo).
Alla luce delle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti quali sopra ricostruite, considerati i maggiori redditi del ricorrente ritratti dalla risalente e consolidata attività imprenditoriale e il risparmio di spesa conseguente all'esonero dello stesso dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento per la IG , va disposto che il padre Per_3
provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio con lo stesso Per_1 convivente dal maggio 2021, come ammesso dalla resistente già nella propria memoria ex 8 art. 183 co 6 n 2 cpc (il quale ha dichiarato di limitarsi a frequentare la madre un paio di volte a settimana, a pranzo o a cena), con conseguente revoca dell'obbligo del Rubertà di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per il figlio dal giugno 2021. CP_1
Considerata la sperequazione economica tra le parti, va, invece, confermato, come richiesto dalla madre, l'assegno già posto a carico del padre in sede di separazione per il mantenimento del figlio (già maggiorenne all'inizio del presente giudizio), pari Per_2
(considerata la quota imputabile al primogenito dell'originario assegno di mantenimento complessivo per i figli) all'importo di 333,33 euro, oltre adeguamento annuale Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese. I genitori continueranno a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i due figli e Per_1 Per_2
come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
Alla resistente va confermata l'assegnazione della ex casa familiare, ove convive con il figlio economicamente non autosufficiente. Per_2
In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla va evidenziato che le CP_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del
9 contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale dell'altro, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n.
898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
Ricostruita come sopra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, ritenuta pertanto sussistente la suddetta precondizione fattuale, ritiene il Tribunale che l'assegno divorzile vada riconosciuto alla resistente in funzione perequativa-compensativa. E', infatti, pacifico che, per decisione assunta dai coniugi di comune accordo, la moglie, dopo il matrimonio, ha lasciato il lavoro presso la ST TA SP (dove, come riferito negli scritti conclusionali, i due si erano conosciuti prima di sposarsi), per dedicarsi in via esclusiva all'accudimento dei figli e della famiglia, avendo lo stesso dedotto nella memoria Pt_2
integrativa che “…era stato un loro progetto comune, quello di avere una famiglia numerosa ed altrettanto comune era stato il loro intento di organizzare la famiglia con la suddivisione tradizionale dei compiti, dove lei si occupava dei figli ed il marito garantiva un buon tenore di vita a tutta la famiglia”. La pertanto, onde consentire al marito di dedicarsi alla gestione della CP_1
società di cui era (ed è) amministratore e socio (attività all'evidenza assorbente), ha rinunciato a proseguire una stabile attività lavorativa e alla correlata fonte di reddito, che le avrebbe garantito una idonea posizione previdenziale, del tutto verosimilmente non più conseguibile all'attuale età, ove pure riuscisse ad inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro. Orbene, considerata la durata del matrimonio, considerate le situazioni economiche
10 e reddituali delle parti, considerato che l'emolumento non è volto a garantire al coniuge beneficiario il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, considerato che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile è già stata solo parzialmente realizzata mediante la cointestazione ad entrambi i coniugi della ex casa familiare acquistata durante il matrimonio, l'importo dell'assegno divorzile va determinato nella somma di
150,00 euro mensili, pari a quella dell'assegno di mantenimento, oltre all'adeguamento Istat maturato alla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile e all'adeguamento Istat annuale successivamente dovuto, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va invece rilevata la inammissibilità della domanda della resistente di condanna del ricorrente al “pagamento degli arretrati Istat maturati e non corrisposti”, sia in quanto avanzata solo negli scritti conclusionali, sia in quanto superflua, essendo la predetta già munita di titolo in relazione agli assegni come via via dovutile.
Preso atto della rinuncia della resistente, negli scritti conclusionali, alla domanda di scioglimento del fondo patrimoniale e alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio , stante la parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, va Per_1 disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile e/o disattesa, così provvede:
1) esonera dall'obbligo di mantenimento della IG a decorrere CP_3 Per_3 dal mese d dicembre 2023;
2) pone a carico del padre in via esclusiva il mantenimento ordinario del figlio Per_1
e revoca, per l'effetto, l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno Pt_2 CP_1
di mantenimento per detto figlio dal giugno 2021;
3) conferma l'assegno già posto a carico del padre in sede di separazione per il mantenimento del figlio pari all'importo di 333,33 euro, oltre adeguamento Per_2
annuale Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese;
11 4) pone a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli e come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed Per_1 Per_2
il Consiglio dell'Ordine Forense;
5) pone a carico del un assegno divorzile, in favore della dell'importo Pt_2 CP_1
di 150,00 euro mensili, pari a quello dell'assegno di mantenimento, oltre all'adeguamento Istat maturato alla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile e all'adeguamento Istat annuale successivamente dovuto, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese.
6) spese compensate.
Roma, 23.6.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22720 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina GIAMPICCOLO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella ARMINIO per procura in Controparte_1
atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 13189/2022, questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta e rigettate le richieste di prova orale, espletata l'audizione del figlio delle parti, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il precisando in via definitiva le conclusioni, ha chiesto di: “1) Disporre che ciascuno Pt_2
dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio che sta con lui, dato atto: a) che il figlio maggiorenne ancora studente e quindi non autosufficiente, vive con il padre;
b) che Per_1
Per_ il figlio anche lui maggiorenne ed ancora studente universitario e quindi non autosufficiente, vive con la madre;
c) che la IG , pur essendosi emancipata, si divide tra la casa paterna, Per_3 dove vive prevalentemente, e l'abitazione materna, dove si reca saltuariamente a dormire, nelle sole occasioni in cui la madre non sta in casa, optando, in quest'ultima evenienza, per la casa del fidanzato.
2) Dichiarare altresì che ciascun genitore parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie obbligatorie per i figli non ancora autosufficienti, che ricomprendono: i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto dei farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, le spese per gli interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato e le spese di locomozione. Per queste spese non è prevista la preventiva concertazione tra i genitori. Dichiarare infine che ciascun genitore parteciperà, sempre nella misura del 50%, alle spese straordinarie soggette
a preventivo accordo, che qui di seguito si elencano: a) spese scolastiche: iscrizioni e rette scuole private ed iscrizioni, rette, spese alloggiative se fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati o non dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze, spese acquisto e manutenzione mezzi di trasporto;
c) spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese sanitarie per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso le strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche e cicli di psicoterapia. In relazione a queste spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta ed in un termine massimo di dieci giorni, o di diverso termine all'uopo
2 fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 3) Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento avendo adeguati redditi propri e quindi respingere la domanda di assegno divorzile avanzata dalla 4) Respingere la domanda di scioglimento del CP_1 fondo patrimoniale che grava sulla casa coniugale”. Il prima di rassegnare le conclusioni Pt_2
definitive sopra riportate, aveva chiesto in memoria integrativa di provvedere al mantenimento diretto del figlio trasferitosi presso di lui e di determinare in 400,00 Per_2
euro mensili il mantenimento paterno per gli altri due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie (eccezion fatta per le spese per l'università privata del figlio da lasciare Per_2
a carico integrale del padre, che già vi stava provvedendo con il contributo del nonno paterno). Nelle successive note di trattazione scritta del 27.4.2023 aveva invece chiesto di dichiarare cessato il proprio obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per tutti e tre i figli, “perché la maggiore età dei ragazzi e la loro libertà di scegliere con quale genitore convivere, in via continuativa o alternativa, non consente di poterli ritenere collocati prevalentemente presso uno di loro..” e di stabilire l'obbligo di ciascun genitore di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La ha invece chiesto, costituendosi, di: “Confermare il regime di frequentazione del CP_1 minore così come disposto dal Tribunale di Roma con Decreto del 16/10/2019 RG 7288/18, Per_1 invitando il al percorso terapeutico di cui alla CTU;
mantenere il contributo versato CP_2 dal alla coniuge a titolo di mantenimento per i figli, non autosufficienti, nella misura di Pt_2
1000,00 euro mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; che il versi un assegno Pt_2 di mantenimento per la non autonoma economicamente, per la somma di euro 500,00 CP_1 mensili, ovvero per somma diversa secondo valutazione di questo Tribunale;
che la casa coniugale, in
Roma alla via F Paolini 72, resti assegnata alla sig.ra , quale collocataria dei figli non Controparte_1
autosufficienti”. In sede di comparsa conclusionale, modificando le precedenti domande, la resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per i figli e , conviventi con la stessa e non ancora autosufficienti, dell'importo di 393,27 Per_2 Per_3
euro ciascuno (pari all'importo iniziale rivalutato), oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo inoltre “ordinarsi al il pagamento degli arretrati Istat maturati e non Pt_2 corrisposti”, ferma la domanda di un assegno divorzile per sé dell'importo di 500,00 euro mensili.
3 Orbene, quanto ai figli, (nato il [...]), (nata il [...]) e (nato Per_2 Per_3 Per_1
il 18/1/2005), va rilevato che nelle more del giudizio anche l'ultimogenito è divenuto maggiorenne e pertanto è cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative alla responsabilità genitoriale e segnatamente all'affidamento, collocamento e frequentazione anche del figlio (i primi due figli erano già maggiorenni alla data Per_1
di introduzione del giudizio), con conseguente ultroneità, ai fini del decidere, delle allegazioni in merito alle problematiche relazionali genitori-figli, oltre che delle ragioni della fine del matrimonio e della sua addebitabilità all'uno piuttosto che all'altro coniuge (tema esulante dal giudizio di divorzio).
Quanto al mantenimento della prole, con ordinanza presidenziale in data 29.12.2020, cui integralmente si rimanda, in assenza di significative modifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, sono state confermate le condizioni concordate in sede di separazione consensuale, che prevedevano a carico del un assegno, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento dei figli minori allora conviventi tutti e tre con la madre, dell'importo di 1.000 euro mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, nonchè un assegno di mantenimento dell'importo di 150 euro mensili in favore della CP_1
Orbene, secondo quanto dedotto dalle parti e confermato dal figlio in sede di Per_1
audizione, il ragazzo, studente, vive stabilmente con il padre dal maggio 2021 (circostanza dedotta dalla stessa madre nella propria memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc), mentre il figlio studente, incontestatamente vive con la madre (di tale circostanza, infatti, ha chiesto Per_2
di dare atto anche il padre nelle note di trattazione scritta in data 29.11.2023). Quanto alla IG , il padre ha dedotto nelle note di trattazione scritta del 29.11.2023 che la stessa Per_3 vive prevalentemente presso di lui, dormendo saltuariamente presso l'abitazione della madre in assenza della stessa alternativamente alla permanenza presso il fidanzato, circostanza però contestata dalla madre (che assume che la IG continui a vivere presso la stessa) e non provata. Nelle note di trattazione scritta in data 29.11.2023, il ricorrente ha dedotto che la IG ha iniziato a lavorare come vigilante, presso l'Aeroporto di Fiumicino, con una retribuzione di circa 1.000 euro mensili, in virtù di contratto a termine di quasi quattro mesi, cessato il 31 ottobre 2023, terminato il quale ha percepito la NASPI. In comparsa conclusionale il padre ha rappresentato che la IG era stata poi riassunta sempre come vigilante, “con scatto di livello”, presso l'Aeroporto di Fiumicino con ulteriore contratto 4 a termine scadente il 31 ottobre 2024 e che le era stata anticipata la riconferma con contratto a tempo indeterminato.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. civ. 18076/14; Cass. civ. 5088/18) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (vedi Cass. civ. 12952/16). Peraltro, il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. (Cass. civ. n.29264/2022). Anche l'espletamento di attività lavorativa in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato può costituire elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e, quindi, di una raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, circostanza, invero, analoga a quelle della perdita dell'occupazione correlata ad un contratto a tempo indeterminato o del negativo andamento di una attività di lavoro autonomo, evenienze che escludono senz'altro la reviviscenza del suddetto obbligo (Cass. civ.
5 6509/2017 e n. 26259/2005, n.40282/2021). Ciò tanto più nel caso i contratti a termine si susseguano.
Nel caso di specie, va rilevato che, secondo quanto dedotto dalle parti, la IG ha Per_3 terminato il percorso formativo, essendosi diplomata ed avendo frequentato un corso per conseguire la qualifica di OSS, dopo il quale ha reperito un lavoro presso l'Aeroporto di
Fiumicino sin dal luglio 2023 con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali (a seguito di rinnovo di un precedente contratto, al termine del quale ha percepito la Naspi) scadente ad ottobre 2024, con uno stipendio netto mensile pari a 1.000 euro circa.
In applicazione dei suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità - valutati l'età della IG, la conclusione da parte della stessa del percorso formativo o comunque l'assenza di un percorso formativo in atto, la risalenza al luglio 2023 del primo inserimento nel mondo del lavoro, il secondo rinnovo contrattuale (a cui, peraltro, non può escludersi che possa essere seguito un ulteriore rinnovo, peraltro espressamente prospettato dal ricorrente), la circostanza che la tipologia di contratto abbia consentito alla ragazza di beneficiare degli strumenti si sostegno al reddito (NASPI) e l'entità della retribuzione percepita - deve ritenersi l'autosufficienza economica della IG , con conseguente Per_3 rigetto della domanda della resistente di attribuzione di un assegno di mantenimento per la ragazza da parte del padre, il quale va, pertanto, esonerato dall'obbligo di mantenimento della IG, a decorrere dal dicembre 2023, mensilità immediatamente successiva al deposito delle note di trattazione scritta del 29.11.2023, in cui il ricorrente ha allegato per la prima volta l'emancipazione economica della IG, chiedendo di stabilire il mantenimento ordinario diretto e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie solo per i figli economicamente non autosufficienti con ciascuno conviventi. In ragione dell'autosufficienza economica della IG , nulla va più disposto anche in merito Per_3 alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, salva la ovvia facoltà per gli stessi di continuare a supportarla economicamente. Rimane fermo per il periodo antecedente al dicembre 2023 il regime della separazione confermato in via provvisoria e urgente in sede presidenziale.
Quanto al mantenimento dei figli e entrambi ancora studenti, conviventi Per_1 Per_2
l'uno con il padre e l'altro con la madre, va rilevato che il socio per la quota del 9% Pt_2
6 nonché amministratore della SPdamedia Srl, ha dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021
e 2020 redditi netti, crescenti, rispettivamente pari a circa 33.000 euro, a circa 30.000 euro e a circa 27.500 euro. Dagli estratti conto personali depositati, il predetto risulta, però, aver incassato dalla società maggiori somme pari nel 2020 a circa 43.000 euro e pari nel 2021 ad oltre 50.000 euro, compresi (oltre alle retribuzioni) versamenti in contanti ed imprecisati rimborsi spese, della cui effettiva natura non v'è idoneo riscontro, tanto più in assenza degli estratti conto intestati alla società, su cui il ricorrente è delegato ad operare e che non ha depositato (omissione da valutarsi ex art. 116 cpc). Pertanto, le suddette somme incassate vanno considerate quali ulteriori entrate del ricorrente, il quale ha inoltre attestato, con dichiarazione sostitutiva in data 20.4.2023, invero non conforme al modello legale, di essere proprietario della quota di ½ dell'ex casa familiare assegnata alla e di un altro CP_1 immobile in Roma utilizzato come attuale casa di abitazione, gravato da un mutuo con una rata mensile pari a circa 700 euro (esborso risultante dagli estratti conto). Il ha Pt_2
chiarito di non aver percepito compensi dalla , di cui pure ha attestato (nella Parte_3 prima dichiarazione sostituiva) di essere stato amministratore, deducendo che nel 2022 detta società era stata cancellata dal Registro delle Imprese.
La ha dichiarato nell'anno di imposta 2022 redditi pari a circa 7.200 euro lordi da CP_1
attività di lavoro dipendente a termine (vedi CU 2023 Giantransporti Srl) e a 3.945 euro percepiti dalla Associazione Sportiva DUESSE PATTINAGGIO, di cui 1.545 euro quali rediti esenti (vedi CU 2023 ADS Associazione Sport DUESSE PATTINAGGIO) ed ha attestato di percepire 2.000 euro annui a titolo di rimborso spese per l'attività di collaborazione temporanea quale istruttrice di pattinaggio (vedi dichiarazione sostitutiva del 29.10.2020), per la quale, secondo quanto poi rappresentato in memoria di replica, le sarebbe stata rilasciata dalla una Certificazione Unica per il 2023 per 2.500,00 Parte_4 euro. Ha inoltre dedotto di essere, però, costretta a cessare la predetta attività di insegnamento in ragione delle condizioni di salute, incompatibili con la pratica sportiva, depositando a sostegno certificazione medica in data 23.6.2023, emessa da un medico di un nosocomio pubblico, che consiglia, tra l'altro, di astenersi dalla pratica del pattinaggio artistico, certificazione della cui autenticità non v'è idoneo motivo per dubitare, la quale, però, se comprova la incompatibilità della suddetta pratica sportiva con le condizioni fisiche della non è però idonea a comprovare l'impossibilità di insegnamento ai bambini CP_1
7 (sinora praticato), tant'è che negli scritti conclusionali la predetta ha dedotto di continuare ad impartire qualche lezione “a secco” (senza pattini). Dall'ottobre 2020 la resistente percepisce inoltre 7.200 euro al lordo della cedolare secca a titolo di canone di locazione dell'immobile di cui è piena proprietaria in Roma (vedi PF 2022). E' infine comproprietaria del 50% della casa di abitazione con il marito e del 50%di un immobile in Fiuggi con la sorella, improduttivo di reddito (vedi dichiarazione sostitutiva in data 20.9.2020), ma suscettibile di produrre reddito da locazione o, in mancanza, di essere alienato per reperire ulteriori disponibilità finanziarie.
La predetta ha omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata disposto dal G.I con ordinanza in data 16.5.2023 e non ha provveduto al deposito degli estratti conto come richiesti. A tal proposito occorre rilevare che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), nonchè di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato (come per il mancato deposito degli estratti conto della società da parte del . Deve pertanto presumersi che la resistente Pt_2
disponga di redditi e/o risorse ulteriori rispetto a quelli sopra documentati, in particolare con riferimento all'attività di istruttrice di pattinaggio, dalla quale deve però presumersi che comunque non tragga elevati ricavi, considerato che nel 2022 vi ha affiancato l'ulteriore attività da lavoro dipendente con contratto a termine (di cui ha dedotto il mancato rinnovo).
Alla luce delle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti quali sopra ricostruite, considerati i maggiori redditi del ricorrente ritratti dalla risalente e consolidata attività imprenditoriale e il risparmio di spesa conseguente all'esonero dello stesso dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento per la IG , va disposto che il padre Per_3
provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio con lo stesso Per_1 convivente dal maggio 2021, come ammesso dalla resistente già nella propria memoria ex 8 art. 183 co 6 n 2 cpc (il quale ha dichiarato di limitarsi a frequentare la madre un paio di volte a settimana, a pranzo o a cena), con conseguente revoca dell'obbligo del Rubertà di corrispondere alla l'assegno di mantenimento per il figlio dal giugno 2021. CP_1
Considerata la sperequazione economica tra le parti, va, invece, confermato, come richiesto dalla madre, l'assegno già posto a carico del padre in sede di separazione per il mantenimento del figlio (già maggiorenne all'inizio del presente giudizio), pari Per_2
(considerata la quota imputabile al primogenito dell'originario assegno di mantenimento complessivo per i figli) all'importo di 333,33 euro, oltre adeguamento annuale Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese. I genitori continueranno a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i due figli e Per_1 Per_2
come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
Alla resistente va confermata l'assegnazione della ex casa familiare, ove convive con il figlio economicamente non autosufficiente. Per_2
In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla va evidenziato che le CP_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del
9 contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale dell'altro, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n.
898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
Ricostruita come sopra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, ritenuta pertanto sussistente la suddetta precondizione fattuale, ritiene il Tribunale che l'assegno divorzile vada riconosciuto alla resistente in funzione perequativa-compensativa. E', infatti, pacifico che, per decisione assunta dai coniugi di comune accordo, la moglie, dopo il matrimonio, ha lasciato il lavoro presso la ST TA SP (dove, come riferito negli scritti conclusionali, i due si erano conosciuti prima di sposarsi), per dedicarsi in via esclusiva all'accudimento dei figli e della famiglia, avendo lo stesso dedotto nella memoria Pt_2
integrativa che “…era stato un loro progetto comune, quello di avere una famiglia numerosa ed altrettanto comune era stato il loro intento di organizzare la famiglia con la suddivisione tradizionale dei compiti, dove lei si occupava dei figli ed il marito garantiva un buon tenore di vita a tutta la famiglia”. La pertanto, onde consentire al marito di dedicarsi alla gestione della CP_1
società di cui era (ed è) amministratore e socio (attività all'evidenza assorbente), ha rinunciato a proseguire una stabile attività lavorativa e alla correlata fonte di reddito, che le avrebbe garantito una idonea posizione previdenziale, del tutto verosimilmente non più conseguibile all'attuale età, ove pure riuscisse ad inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro. Orbene, considerata la durata del matrimonio, considerate le situazioni economiche
10 e reddituali delle parti, considerato che l'emolumento non è volto a garantire al coniuge beneficiario il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, considerato che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile è già stata solo parzialmente realizzata mediante la cointestazione ad entrambi i coniugi della ex casa familiare acquistata durante il matrimonio, l'importo dell'assegno divorzile va determinato nella somma di
150,00 euro mensili, pari a quella dell'assegno di mantenimento, oltre all'adeguamento Istat maturato alla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile e all'adeguamento Istat annuale successivamente dovuto, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va invece rilevata la inammissibilità della domanda della resistente di condanna del ricorrente al “pagamento degli arretrati Istat maturati e non corrisposti”, sia in quanto avanzata solo negli scritti conclusionali, sia in quanto superflua, essendo la predetta già munita di titolo in relazione agli assegni come via via dovutile.
Preso atto della rinuncia della resistente, negli scritti conclusionali, alla domanda di scioglimento del fondo patrimoniale e alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio , stante la parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, va Per_1 disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile e/o disattesa, così provvede:
1) esonera dall'obbligo di mantenimento della IG a decorrere CP_3 Per_3 dal mese d dicembre 2023;
2) pone a carico del padre in via esclusiva il mantenimento ordinario del figlio Per_1
e revoca, per l'effetto, l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno Pt_2 CP_1
di mantenimento per detto figlio dal giugno 2021;
3) conferma l'assegno già posto a carico del padre in sede di separazione per il mantenimento del figlio pari all'importo di 333,33 euro, oltre adeguamento Per_2
annuale Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese;
11 4) pone a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli e come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed Per_1 Per_2
il Consiglio dell'Ordine Forense;
5) pone a carico del un assegno divorzile, in favore della dell'importo Pt_2 CP_1
di 150,00 euro mensili, pari a quello dell'assegno di mantenimento, oltre all'adeguamento Istat maturato alla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile e all'adeguamento Istat annuale successivamente dovuto, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese.
6) spese compensate.
Roma, 23.6.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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