Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 03 74 9 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R. G. N. 11526/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.8787 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Florindo Minichiello " -Ud. 17.12.2001 "1 Stefano M. Evangelista " -Oggetto: "1 EL Coletti " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, EL Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza II. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente 5031
contro
CI EL, difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. EL Del Rosso con domici- 1 lio eletto presso il suo studio in Roma alla via G.G. Belli n. 27 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n 114/99 in data 24/31 marzo 1999 (R.G. 33/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento deldott. ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23 dicembre 1995, CI EL espose di essere titolare di due pensioni erogatele dall'INPS: una diretta, con decorrenza 1° dicembre 1972, e l'altra di reversibilità con decorrenza 1° agosto 1987. L'INPS, in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'art. 6 d.l. 463/1983, conv. nella legge n. 638/1983, le aveva liquidato la pensione di reversibilità con integrazione al trattamento minimo sin dalla originaria decorrenza, mentre dalla medesima data aveva riportato la pensione diretta, già integrata, a "calcolo puro". Sostenne di aver diritto alla c.d. "cristallizzazione" dell'importo della pensione diretta dalla data di decorrenza di quella di reversibilità. Chiese quindi condannarsi l'INPS a corrisponderle la pensione diret- 2 ta dall'1 agosto 1987 nell'importo percepito al 31 luglio 1987, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. L'adito Pretore di Firenze rigettò la domanda che però, su appello della CI, venne accolta dal Tribunale del luogo il quale, con sentenza n. 125/97 in data 2/9 aprile 1997 ritenuta applicabile la sentenza costituzionale n. 240/1994 anche all'ipotesi di concorso di più pensioni, una sola delle quali possa conservare la integrazione al trattamento minimo, insorto successivamente al 1° ottobre 1983 condannò l'INPS ་་'a corrispondere a CI EL la pensione diretta VR 80001016 nell'importo percepito al 31 luglio 1987 con decor- renza dall'1 agosto 1987, oltre rivalutazione monetaria e in- teressi legali fino al 30 dicembre 1991, ed i soli interessi legali successivamente". Sulla base di questa sentenza la CI chiese ed ottenne dal Pretore di Firenze decreto ingiuntivo n. 737/98, a carico ol- dell'INPS, per il pagamento della somma di £ 55.554.787, tre interessi e spese. L'opposizione dell'INPS venne accolta con sentenza n. 1333 in data 1/19 dicembre 1998 che ritenendo la sentenza n. 127/97 del Tribunale di Firenze costituire idoneo titolo esecutivo, in quanto, pur non contenendo l'indicazione specifica della somma oggetto della condanna, consentiva tuttavia di calco- larla agevolmente sulla base dei parametri tutti predetermi- nati per legge e, quindi, con operazione puramente aritmetica 3 revocò il decreto ingiuntivo n. 737/98, condannando l'opposta alle spese del giudizio. Su appello della CI, il Tribunale di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione dell'INPS a decreto in- giuntivo. Il Tribunale ha ritenuto che l'ammontare della somma dovuta dall'INPS non sia determinabile in base ad un puro calcolo aritmetico, perché la sentenza di condanna n. 125/97 non con- tiene tutti gli elementi indispensabili per una tale opera- zione, ed è perciò necessario fare un non consentito ricorso ad "indici esterni". Avverso questa decisione 1'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, cui CI EL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 2907 e 2909 c.c. e dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l'INPS sostiene che la sentenza n. 125/97 conteneva tutti gli elementi del calco- lo, predeterminati per legge e comunque ben conosciuti dalla parte, cosicchè, per individuare la somma oggetto della con- danna, non occorreva altro che il compimento di una mera ope- razione di calcolo. Pertanto, la pensionata, essendo già in possesso di un valido titolo esecutivo, difettava di interes- se per richiedere il decreto ingiuntivo. 4 motivo fondato. Nel definire il titolo esecutivo, la Il giurisprudenza della Corte ha posto in evidenza come il cre- dito suscettibile di esecuzione forzata, qualora si tratti di somma di danaro, non deve essere necessariamente indicato una nella sua entità quantitativa, potendo essere individuato an- che mediante un mero calcolo matematico, sempre che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi, che non devono essere attinti aliunde (Cass. 14 febbraio 1968 n. 516; 11 aprile 1975 n. 1375; 11 giugno 1999 n. 5784). La portata di questo principio risulta precisato in alcune pronunce concernenti crediti lavorativi, affermandosi che la sentenza con cui il giudice del merito, accertata l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di la- voro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione, costituisce titolo esecutivo, ove la giustifi- cazione del credito del lavoratore risulti da operazioni me- ramente aritmetiche sulla base dei dati contenuti nelle buste espressamente paga, che nonesibite in giudizio, ancorché abbiano costituito la premessa menzionate nella sentenza della liquidazione così operata> (Cass. 11 giugno 1990 n. 5656; 24 gennaio 1995 n. 811). Ed a riguardo di crediti previdenziali si è ritenuto che la sentenza che affermi l'obbligo dell'INPS di corrispondere S all'assicurato alcuni ratei arretrati di pensione, da deter- minarsi sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di la- voro, è suscettibile, ove passata in giudicato, di costituire titolo idoneo per l'esecuzione forzata, quando l'ammontare dei ratei, ancorchè non indicato nella sentenza medesima, sia computabile attraverso un'operazione meramente aritmetica, per essere stata l'entità della predetta retribuzione oggetto della decisione, ○ comunque assunta come premessa necessaria della stessa> (Cass. 8 settembre 1970 n. 1298; 9 ottobre 1975 n. 3206). Analogamente è a dirsi per le prestazioni di assistenza pub- blica, essendosi ritenuto che la sentenza passata in giudi- cato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e con- dannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, essendo il con- tenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge, ed essendo quindi sia 1'invalido che l'ente erogatore in grado di conoscere, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare del beneficio assistenzia- le e l'entità del credito per i ratei maturati. Ne consegue che il creditore difetta di interesse a richiedere la relati- va liquidazione in un distinto, separato giudizio.> (Cass. 11 luglio 2001 n. 9389). Dalle riportate pronunce si ricava il principio che la deter- minabilità degli importi spettanti al creditore non può esse- re esclusa qualora gli elementi idonei al compimento di tale operazione siano acquisiti al processo e non possono perciò Tale acquisizione si intendeconsiderarsi esterni ad esso. realizzata non solo quando i dati occorrenti per l'operazione di mero calcolo siano espressi nella sentenza, ma anche quan- do essi siano semplicemente esibiti (come nel caso delle bu- ste paga) oppure siano stati assunti come premessa necessaria della decisione o anche soltanto accertati dalla sentenza CO- me pacifici tra le parti (Cass. 11 giugno 1990 n. 5656; 18 luglio 1997 n. 6611; 19 gennaio 1999 n. 478). Con riferimento al caso di specie, l'esame degli atti con- sentito alla Corte perché si denunzia l'error in procedendo consistito nell'inesatta qualificazione del titolo esecutivo -rivela che la quantificazione del credito conseguente al- - la riliquidazione delle due pensioni, da effettuarsi sulla - era da operarsi in virtù di base della sentenza n. 125/97 dati numerici, quali l'importo delle pensioni e dell'integrazione al minimo, predeterminati per legge, pre- supposti dalla sentenza e pacifici tra le parti. Analogamente è a dirsi per interessi e rivalutazione;
mentre le differenze richieste dalla pensionata si ricavavano per mera sottrazione 7 tra quanto dovuto e quanto percepito. Del resto, il credito era stato determinato agevolmente dalla pensionata nel ricor- so per decreto ingiuntivo, accolto senza riserve di ulteriori accertamenti ○ calcoli. Pertanto, la ripetuta sentenza del Tribunale di Firenze n. 125/97 costituiva valido titolo ese- cutivo e non abbisognava di una ulteriore pronuncia. Né vale rilevare, come sembra fare il Tribunale, che per gli anni successivi al 1997 i dati non potevano essere ritenuti presupposti. E' sufficiente al riguardo replicare che la sen- tenza del 1997 costituisce titolo esecutivo per i soli ratei maturati alla data della domanda 0, al massimo, per quelli maturati fino alla sentenza. Il ricorso va, quindi, accolto, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nulla per le spese dell'intero processo, stante il disposto dell'art. 152, disp. att., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese dell'intero processo. I Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001. A D 0 S 3 , 1 S 3 . O A 5 L T T L сигийМисGuire Mucuzis- Il Presidente R , O A A M ' B S L I E 3 L P Il Consigliere estens D E 7 S - D I A 8 I Лито должими T - N S S 1 G 1 N O O E P S ell S A E M I I D G A E A G IL CANCELLIERE , D E O O Depositato in Cancelleria T L E R T T T I S A R N I I L E G D S L E 14 MAR: 2002 E E R D " Exelle CANCELLIERE 8