Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 24 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/12/2021, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/12/2021
N. 01555/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO NI di NI L.& C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Piove Di Sacco, via Don Minzoni, 7;
contro
Unione Montana del Baldo-Garda, Comune di Dolcè, Comune di Brentino Belluno, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
Consorzio Eurobus Verona soc. coop., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Maccarrone e Antonella Pietrobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di aggiudicazione n. 56 del 12 agosto 2021– servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, per il Comune di Dolcè – dell'Unione montana Baldo -Garda in favore della controinteressata;
- dei verbali e di tutti gli atti di gara nella parte in cui non hanno attribuito alcun punteggio alla ricorrente secondo la disposizione di cui all'art. 18.1 del disciplinare, sub voce 6), per certificazione Iso 14001:2015 e, conseguentemente, hanno determinato il primato in graduatoria del controinteressato-aggiudicatario con formulazione di proposta di aggiudicazione nei suoi confronti; - di qualsivoglia atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto che avesse a essere nelle more stipulato con l'attuale aggiudicatario e subentro della ricorrente in esso.
B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da TO NI di NI L.& C. s.n.c.:
- del provvedimento di aggiudicazione n. 56 del 12 agosto 2021– servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, per il Comune di Dolcè – dell'Unione montana Baldo-Garda nei confronti di Consorzio Eurobus soc. coop.;
- dei verbali e di tutti gli atti di gara, nella parte in cui hanno illegittimamente attribuito punteggio all'offerta tecnica del controinteressato aggiudicatario e, conseguentemente, hanno determinato il suo primato in graduatoria con formulazione di proposta di aggiudicazione nei suoi confronti; ovvero, nella parte in cui non hanno escluso il concorrente ex art. 80, comma 5, lett. f- bis ) D.lgs. n. 50 del 2016;
- nonché per accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto che avesse a essere nelle more stipulato con l'attuale aggiudicatario e subentro della ricorrente in esso
B) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
- del provvedimento di aggiudicazione n. 56 del 12 agosto 2021– servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, per il Comune di Dolcè – dell'Unione montana Baldo-Garda nei confronti della controinteressata;
- dei verbali e di tutti gli atti di gara e, specialmente, del disciplinare di gara, ove occorrer possa, ossia nella parte in violazione dell'art. 87, comma 2, terzo periodo, D.lgs. n. 50 del 2016;
- di qualsivoglia atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso;
- nonché l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto che avesse a essere nelle more stipulato con l'attuale aggiudicatario e subentro della ricorrente in esso
C) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Eurobus Verona soc. coop.:
- gli atti e i provvedimenti nonché le operazioni di gara relative al servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2024 per il Comune di Dolcè-Unione Baldo-Garda ed in particolare, i verbali del 19 luglio, del 6 e 10 agosto 2021, e il provvedimento di aggiudicazione del 12 agosto 2021 n. 56, limitatamente alle parti in cui la stazione appaltante non ha escluso dalla procedura la società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Eurobus Verona soc. coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Unione Montana Baldo-Garda ha indetto, in qualità di centrale di committenza, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni dal 2021-2022, al 2023-2024, destinato a svolgersi nel territorio del Comune di Dolcè e di Brentino Belluno, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione del settanta per cento del punteggio per l’offerta tecnica, e del trenta per cento per l’offerta economica.
Alla gara hanno partecipato la Società odierna ricorrente TO NI di NI L.& C. s.n.c. (d’ora in poi TO NI) e il controinteressato Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop. (d’ora in poi Consorzio Eurobus) al quale, al termine della procedura, è stato aggiudicato il servizio in quanto primo classificato, con un punteggio totale di 74,60 centesimi, mentre la ricorrente ha riportato il punteggio di 74,40 centesimi, con una differenza di soli 0,20 punti.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 87, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 18.1, sub voce 6), del disciplinare di gara, in relazione alla mancata attribuzione di alcuno, dei quattro punti previsti, per il possesso della certificazione di qualità (UNI EN ISO 14100).
La ricorrente espone di essersi tempestivamente attivata per conseguire la certificazione, di averla ottenuta in data anteriore rispetto al termine di presentazione delle offerte, ma di non aver potuto materialmente esibirne una copia perché in quel momento tale atto era in corso di rilascio. In luogo della certificazione ha prodotto una dichiarazione resa dall’ente certificatore che ne ha confermato l’avvenuto conseguimento.
La commissione non ha attribuito alcun punteggio ritenendo inderogabile la previsione del disciplinare secondo cui all’offerta avrebbe dovuto essere allegata “copia della certificazione”.
Con il secondo motivo la ricorrente, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 87, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, il travisamento e l’irragionevolezza, perché la commissione giudicatrice non ha dato applicazione ai principi di carattere sostanzialistico dettati da tale norma, la quale prevede che, qualora gli operatori economici dimostrino di non avere la possibilità di ottenere i certificati entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili, possano essere accettate altre prove documentali su dimostrazione dell’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016, nonché dell’art. 14, ultimo paragrafo, del disciplinare di gara e la contraddittorietà intrinseca, perché il certificato ha un termine di validità anteriore alla data di scadenza delle offerte e l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio.
A seguito dell’ostensione dell’offerta tecnica del controinteressato, la Società ricorrente ha presentato un primo atto di motivi aggiunti con cui lamenta la violazione della lex specialis , del principio della par condicio competitorum , la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis ) del D.lgs. n. 50 del 2016, il difetto di istruttoria, il travisamento, la manifesta erroneità, l’illogicità e l’irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi alle offerte sotto diversi profili.
La ricorrente in primo luogo premette che l’art. 18.1 del disciplinare di gara sub voce 1) valorizza, come criterio di valutazione, la pregressa esperienza degli autisti da adibire al servizio, disponendo l’onere di allegare il curriculum di ciascun autista.
TO NI deduce che il Consorzio controinteressato si è limitato a produrre delle generiche dichiarazioni sostitutive con l’indicazione del numero di anni di esperienza, che non consente lo svolgimento di verifiche.
Inoltre un autista di soli 29 anni ha dichiarato di aver svolto il servizio di trasporto scolastico per sette anni, il che non è possibile perché per la guida dei mezzi adibiti a questa tipologia di servizio è necessario il possesso della patente D conseguibile solo da ventiquattrenni.
Inoltre altri due autisti hanno indicato patenti scadute.
La ricorrente sostiene inoltre che è erronea l’attribuzione del medesimo punteggio di 8,4 relativamente all’art. 18.1, sub voce 7), che richiede la descrizione del progetto di gestione degli automezzi, con riguardo alla manutenzione e al servizio di sanificazione relativo ai protocolli anti covid.
Secondo la Società TO NI con riguardo alla sanificazione il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto conseguire un minor punteggio perché si è limitato a prevedere il rispetto dei protocolli proponendo una sola sanificazione giornaliera, a fronte invece della previsione dell’impegno della ricorrente a sanificare per due volte al giorno.
La ricorrente contesta inoltre il punteggio attribuito in base all’art. 18.1, sub voce 8), avente ad oggetto la proposta di migliorie per la sorveglianza degli alunni nel periodo di attesa dell’autobus e di ingresso a scuola, per il servizio di accompagnamento dei minori, e per l’integrazione della fornitura della segnaletica relativa ai punti di raccolta alle fermate.
In particolare, prosegue la ricorrente, sulla prima delle tre voci menzionate la proposta del Consorzio controinteressato si esaurisce in una mera enunciazione di alcuni intenti, mentre la propria proposta è chiara ed articolata, e tali contenuti non giustificano una differenza così contenuta tra i giudizi attribuiti (“buono” per la ricorrente, e “sufficiente” per la controinteressata).
Con riferimento alla seconda voce, osserva TO NI, solo la ricorrente ha offerto un’accompagnatrice aggiuntiva in modo permanente, mentre il controinteressato solo per i primi giorni.
La ricorrente prosegue evidenziando che l’art. 18.1, sub voce 9), stabilisce i criteri per l’attribuzione di punteggio per la gestione delle emergenze e degli imprevisti, articolati in quattro subcriteri per l’ipotesi di incidente, avaria del mezzo, eventi atmosferici straordinari, non prevedibili e improvvisa indisponibilità del mezzo o dell’autista.
Secondo la ricorrente anche in questo caso i giudizi espressi – ad entrambi è stato attribuito “buono” – non sono giustificati, perché gli autisti propri risiedono nella valle, in luoghi prossimi a quello dove deve svolgersi il servizio e in cui è anche ubicata l’autorimessa della ditta, mentre le imprese designate dall’aggiudicatario per l’esecuzione del servizio hanno sedi distanti, ed è impossibile che possano intervenire, come dichiarato, in 15/20 minuti. Inoltre, in caso di imprevisto che impedisca la consegna degli alunni, il controinteressato ha incongruamente proposto che gli stessi vengano portati alla rimessa degli autobus.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Consorzio Eurobus replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Successivamente la ricorrente - tenuto conto dell’eccezione con cui il Consorzio controinteressato ha dedotto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in relazione alla mancata impugnazione del bando - ha proposto un secondo atto di motivi aggiunti avverso la lex specialis laddove dovesse essere interpretata – circostanza contestata dalla ricorrente – nel senso di non ammettere in modo inderogabile alcun punteggio per il possesso delle certificazioni ove non vengano fin da subito esibiti i relativi certificati, per le censure di violazione dell’art. 87, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, dei principi di par condicio competitorum , di contendibilità degli affidamenti, di proporzionalità e di non discriminazione.
Con ordinanza n. 478 del 22 settembre 2021, è stata accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con l’indicazione che ad una prima delibazione il primo motivo del ricorso introduttivo contiene delle censure apprezzabili favorevolmente.
Successivamente il Consorzio Eurobus ha proposto un ricorso incidentale articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il controinteressato lamenta la violazione dell’articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016, dei principi in tema di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, degli articoli 6 e 15.2, parti seconda e terza, del disciplinare di gara, la carenza di presupposto e di istruttoria, nonché il travisamento.
Con questo motivo viene dedotta l’illegittimità della mancata esclusione della ricorrente in relazione alle gravi violazioni che la stessa avrebbe commesso rispetto agli obblighi di pagamento della tassa automobilistica dovuta per i mezzi nella propria disponibilità. Il controinteressato elenca quindi i mezzi interessati e i relativi importi, ricavando un debito complessivo di circa euro 11.805,65, dei quali 7.315,09 circa per debiti già iscritti a ruolo, ed Euro 4.490,56 circa, per debiti oggetto di avviso di accertamento.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale il controinteressato lamenta, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la violazione, sotto altro profilo, dell’articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016, e dei principi in tema di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, nonché degli articoli 6 e 15.2, parti seconda e terza, del disciplinare di gara, la carenza di presupposto e di istruttoria, ed il travisamento, perché, quand’anche in ipotesi si trattasse di debiti non definitivamente accertati, in base alle norme citate, la stazione appaltante, tenuto conto della gravità della violazione, avrebbe dovuto disporre comunque l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale il controinteressato lamenta la violazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c- bis ) del D.lgs. n. 50 del 2016, e dei principi in tema di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, nonché la violazione degli articoli 6 e 15.2, parti seconda e terza, del disciplinare di gara, la carenza di presupposto e di istruttoria, ed il travisamento perché la ricorrente in modo non veritiero ha dichiarato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse influenzando in tal modo indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, e anche per tale motivo avrebbe dovuto essere esclusa.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
La censura proposta con il primo motivo del ricorso incidentale, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016, è fondata.
Tale norma prevede:
- che debba essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto il concorrente che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48- bis , commi 1 e 2- bis , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (fissato in € 5.000,00);
- che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Il controinteressato nel ricorso incidentale contesta i seguenti debiti, con riferimento ai singoli veicoli di trasporto:
- per l’autobus targato EA417MR, non è stata corrisposta la tassa automobilistica per l’anno 2018, oggetto di avviso di accertamento, per un debito di circa 619,38 euro;
- per l’autovettura targata EF645YW, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per l’anno 2017, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 124,96 euro e (ii) per l’anno 2018, oggetto di avviso di accertamento, per un debito di circa 124,96 euro;
- per l’autobus targato AK497NP, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per gli anni dal 2013 al 2016, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 732,12 euro e (ii) per gli anni 2017 e 2018, oggetto di avvisi di accertamento, per un debito di circa 377,40 euro;
- per l’autobus targato CD096BL, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per gli anni dal 2013 al 2016, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 921,64 euro e (ii) per gli anni 2017 e 2018, oggetto di avvisi di accertamento, per un debito di circa 475,08 euro;
- per l’autobus targato BR205JL, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per gli anni dal 2013 al 2016, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 2.187,80 euro e (ii) per gli anni 2017 e 2018, oggetto di avvisi di accertamento, per un debito di circa 1.127,76 euro;
- per l’autobus targato FH942KM, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per l’anno 2017, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 652,68 euro e (ii) per l’anno 2018, oggetto di avviso di accertamento, per un debito di circa 652,68 euro;
- per l’autovettura targata CD238BM, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per gli anni dal 2012 al 2017, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 792,36 euro e (ii) per l’anno 2018, oggetto di avvisi di accertamento, per un debito di circa 132,06 euro;
- per l’autobus targato EW900AF, non è stata corrisposta la tassa automobilistica: (i) per gli anni dal 2013 al 2016, importi già iscritti a ruolo, per un debito di circa 1.903,56 euro e (ii) per gli anni 2017 e 2018, oggetto di avvisi di accertamento, per un debito di circa 981,24 euro.
In definitiva il Consorzio Eurobus allega omissioni di pagamento, per un debito complessivo della Società ricorrente di circa Euro 11.805,65, dei quali euro 7.315,09 circa per debiti già iscritti a ruolo, ed Euro 4.490,56 circa, per debiti oggetto di avviso di accertamento.
A tali deduzioni TO NI ha replicato osservando che non tutti i predetti debiti devono essere conteggiati, in quanto:
- per l’annualità 2012, non vi è alcuna violazione, in quanto sono state corrisposte le somme oggetto di riscossione;
- per l’annualità 2013 la ricorrente ha convogliato gli oneri tributari in definizione agevolata, aderendo il 14 giugno 2019 alla c.d. “rottamazione- ter ”; e infatti i relativi importi risultano “sospesi” perché è da allora in corso il pagamento delle rate;
- dal complesso delle somme in contestazione, rilevanti per il superamento della soglia di gravità, deve essere espunta, per le annualità 2012 e 2013, la somma di € 1.700,40;
- le tasse automobilistiche contestate per le annualità 2014, 2015 e (per i soli veicoli targati BR205JL e CD238BM) 2016, sono state oggetto di distinte istanze di rateazione, poi accolte dall’Agenzia Entrate, rispettivamente, il 20 giugno 2018, il 27 dicembre 2018 e il 23 aprile 2020;
- anche tali importi devono essere espunti dal complesso delle somme in contestazione per ulteriori € 3.815,69;
- devono essere espunti anche gli importi relativi all’annualità 2018, oggetto di avviso di accertamento notificato il 19 febbraio 2021, ai quali ha trovato applicazione l’eccezionale sospensione degli oneri tributari stabilita dal legislatore quale ausilio alle imprese nel periodo di emergenza sanitaria, prevista dall’art. 68 del decreto legge n. 18 del 2020 e via via prorogata da ultimo dall’art. 9 del decreto legge n. 73 del 2021, e che ha comportato l’obbligo di pagamento a partire solo dal 30 settembre 2021;
- con riferimento a tali importi devono essere espunti dal conteggio complessivo delle somme dovute ulteriori € 3.009,44.
In definitiva la ricorrente ammette l’esistenza di debiti rilevanti relativi alle annualità 2016 (ma per soli tre veicoli) e 2017 - che sono stati oggetto di istanza di rateazione solo in prossimità dell’udienza pubblica - ed afferma che tali importi sono effettivamente da computare per una somma complessiva di € 3.280,12, che è tuttavia al di sotto della soglia rilevante ai sensi del sopra menzionato art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016.
La ricostruzione dei debiti computabili eseguita dalla ricorrente, come è emerso dal contraddittorio tra le parti e nel corso della trattazione orale, non è corretta.
Infatti non può essere escluso dal computo l’importo di € 3.009,44 relativo al 2018, che la ricorrente ritiene non rilevante perché l’obbligo di pagamento è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale determinata dalla pandemia.
Infatti l’art. 68 del decreto legge n. 18 del 2020, nel testo da ultimo modificato, fissa al 31 agosto 2021 la fine della sospensione dei termini di pagamento disponendo che i versamenti sospesi debbano essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2021.
E’ acclarato che la ricorrente ha provveduto al pagamento solo in data 20 ottobre 2021, e pertanto dalla data del 30 settembre 2021, alla data del 20 ottobre 2021, è imputabile ad TO NI un debito fiscale “grave”.
Infatti sommando il debito ammesso dalla stessa ricorrente, pari ad € 3.280,12, a quello relativo all’annualità 2018, pari ad € 3.009,44, viene superata la soglia di € 5.000,00.
Per il principio della continuità nel possesso dei requisiti di moralità professionale, ivi compreso quello di regolarità fiscale ( ex pluribus cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 726; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8), i predetti requisiti avrebbero dovuto essere posseduti senza soluzione di continuità dal momento della domanda di partecipazione e per tutta la durata della gara.
Ne consegue che il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e la ricorrente, anche qualora dovesse risultare aggiudicataria, dovrebbe essere esclusa dalla procedura. Tale circostanza rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo.
Ciò premesso deve tuttavia essere scrutinato il primo motivo del primo atto di motivi aggiunti nella parte in cui la ricorrente deduce al paragrafo 4.1 una censura potenzialmente escludente perché il consorzio controinteressato avrebbe falsamente dichiarato che un proprio autista di soli 29 anni ha svolto il servizio di trasporto scolastico per sette anni, e ciò è implausibile perché per la guida dei mezzi adibiti a questa tipologia di servizio è necessario il possesso della patente D conseguibile solo da ventiquattrenni.
La censura non è fondata.
Infatti l’art. 18.1 del disciplinare ha previsto l’attribuzione fino a 6 punti per la valutazione di quattro autisti al massimo ai quali attribuire 0 punti per esperienza inferiore ai tre anni; 1 punto per esperienza compresa tra 3 e 6 anni; 1,5 punti per esperienza superiore ai 6 anni.
Il Consorzio Eurobus ha ottenuto il massimo del punteggio dichiarando l’esperienza richiesta in capo a otto autisti, quando il numero massimo di autisti computabili era di quattro, con la conseguenza che l’effettiva esperienza dell’autista di 29 anni è del tutto ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio e quindi un’eventuale dichiarazione non veritiera risulterebbe del tutto irrilevante ai fini della gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c- bis ) (circa la riconducibilità di quanto contestato alla fattispecie da ultimo menzionata, e non a quella di cui all’art. 80, comma 5, lett. f- bis , cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 28 agosto 2020, n. 16).
Per completezza va anche soggiunto che la ricorrente non ha neppure provato con il proprio argomento deduttivo la mancanza del requisito in capo a tale autista in quanto, come chiarito dal controinteressato nelle proprie difese, per guidare un miniscuolabus fino ad otto posti, è sufficiente il possesso della patente B posseduta dall’autista dal 19 febbraio 2011, il quale in data 2 dicembre 2013, ha conseguito anche il certificato di abilitazione professionale tipo KB per il trasporto di persone, e pertanto la dichiarazione di aver svolto il servizio di trasporto scolastico per sette anni non è smentita dall’argomento dedotto da TO NI.
In definitiva il ricorso incidentale deve essere accolto mentre il ricorso introduttivo, parte del primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; il primo atto per motivi aggiunti va respinto limitatamente all’unica censura escludente proposta con il paragrafo 4.1.
Le peculiarità della controversia, anche dal punto di vista dello sviluppo processuale, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso incidentale;
- respinge in parte qua il primo atto di motivi aggiunti, nei limiti indicati in motivazione;
- dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, del secondo ricorso per motivi aggiunti e, in parte qua , del primo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO