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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 6377 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Barone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Anna Maria Barone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza dell'11 gennaio 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.9.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 30.4.2012 in Parabita
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 15.2.2013, l 22.2.2016 e il 26.7.2020; che già in data 9.6.2017 era Per_1 Per_2 Per_3 stata omologata la separazione tra i coniugi e che, successivamente, si erano riconciliati il
1°.
5.2020 a seguito di dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parabita; che avevano stabilito la residenza coniugale in Casarano, in un'abitazione concessa loro in uso dalla nonna del;
che la situazione economico-patrimoniale delle Pt_1 parti era quella indicata in atti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, il rapporto coniugale era
1 in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:
“
1. I coniugi vivranno separati, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita;
2. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
3. Le parti concordano che la casa coniugale, sita in Casarano alla via Solferino n. 142, di proprietà della IG.ra , nonna del ricorrente, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sia assegnata Persona_4 al IG. che la abiterà unitamente ai figli minori, ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso Parte_1 fino a quando non saranno completati i lavori riferiti all'abitazione sita in Ugento, alla c.da Sant'Anna
Fondo Cimini, ove il IG. trasferirà la propria residenza insieme a quella dei figli;
Pt_1
4. Entrambi i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
5. I figli , e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. I figli , e restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna;
la Per_1 Per_2 Per_3 madre - salvo diversi accordi, che di volta in volta i coniugi potranno raggiungere, tenuto conto delle eIGenze scolastiche e ludico/ricreative dei figli - potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- A settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21:00, nel periodo invernale, e entro le ore 22:00, nel periodo estivo;
- Durante la settimana, la madre potrà avere frequentazioni con i figli nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle 20:00;
- Nelle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore potrà stare con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano, a prescindere dall'alternanza in atto, a fare in modo che i figli trascorrano con entrambi e con i fratelli/sorelle il giorno del loro compleanno, con la madre il giorno della festa della mamma e del suo compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del suo compleanno;
- Nei periodi di tempo che i minori trascorreranno con uno solo dei genitori dovranno essere consentiti quanto meno i contatti telefonici con l'altro genitore;
2 - Sarà garantito il diritto dei minori a normali rapporti con i nonni paterni e materni;
- In ordine al contributo economico, per il mantenimento dei figli, la IG.ra verserà Controparte_1 al IG. entro il cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 375,00 (ovvero € 125,00 Parte_1 per ciascun figlio), con la partecipazione di ciascun genitore, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che dovessero presentarsi, secondo quando previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
come Org_ già avviene, le parti acconsentono che l'assegno unico universale per i figli minori, erogato da venga percepito per intero dal IG. Parte_1
7. In riferimento all'immobile, i cui lavori sono in via di completamento, sito nel comune di Ugento, in c.da Sant'Anna Fondo Cimini, di cui i coniugi risultano comproprietari al 50%, la IG.ra CP_1
rinuncia alla sua quota, mediante donazione della stessa in favore del marito, da perfezionarsi
[...] mediante atto pubblico entro un mese dalla omologa della separazione, con conseguente accollo del mutuo a carico del IG. per le restanti rate;
Parte_1
8. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente atto, la IG.ra trasferirà altrove Controparte_1 la propria residenza.”.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza di comparizione dell'11.1.2024 (nel corso della quale le parti hanno specificato le rispettive posizioni economico-reddituali e hanno concordemente precisato di essere separati di fatto da circa sei mesi, che il calendario concordato viene già applicato, con flessibilità, e che comunque è assicurata la continuità del rapporto tra madre e figli, aggiungendo che con il padre, nella gestione dei figli, collaborano anche i suoceri, che vivono a Matino), non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
3 non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Parabita (LE) il 30.4.2012 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte II serie A anno 2012), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 27 febbraio 2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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