Articolo 14 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
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Versione
6 maggio 1982
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Versione
4 novembre 2004
Art. 14. (Regolamento di casi particolari)

La commissione tecnica provinciale e' competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale nonche' quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualita' di colture. Se la commissione tecnica centrale o la commissione censuaria provinciale non esprimono il parere entro centoventi giorni dalla richiesta, la commissione tecnica provinciale provvede ugualmente alla determinazione del canone.
La commissione tecnica provinciale e' altresi' competente a stabilire particolari criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversita' delle colture praticate e degli apporti del locatore e dell'affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567 , vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori cosi' ottenuti si opera una riduzione pari al venti per cento. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 ottobre 2004, n. 315 (in G.U. 1a s.s. 03/11/2004, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)".
Entrata in vigore il 4 novembre 2004
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