Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2025, n. 7020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7020 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da
OH AH HM LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Casiraghi, Christian Camesasca, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Casiraghi in Meda, via Leonardo Da Vinci n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione resistente rispetto all’istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992, presentata il 04/11/2019 ed identificata con n. Prot. K10/0935767, e la condanna della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere in maniera espressa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe notificato il 21.01.2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 lettera f), Legge n. 91/1992 presentata in data 4.11.2019.
Con nota depositata in atti in data 21.03.2025 l'Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso e notificato in favore del ricorrente, chiedendo pertanto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente, con nota del 24.03.2025, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo di contro per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione, con l’emanazione del predetto decreto di concessione della cittadinanza italiana, ha riscontrato favorevolmente l’istanza della parte ricorrente.
Ne discende anche la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 8 gennaio 2025, n 90).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO