Ordinanza cautelare 7 novembre 2019
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 07/11/2019, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2019
N. 11524/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11524 del 2019, proposto da
GI AR, DA AP, RA ZZ, IO IT AL, UA FA, IG De NI, NA RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione Università Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA IO, UA RA non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
OGGETTO: Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a.,
a) Decreto Direttoriale n. 895 pubblicato in data 20 giugno 2019 (doc. 1) contenente
l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la selezione dei D.S.G.A. pubblicatopresso la Regione Abruzzo, nella parte in cui viene fissato il punteggio minimo per l'accesso alle
prove orali a 90/100;
b) Decreto Direttoriale n. 14419 pubblicato in data 18 giugno 2019 (doc. 2) contenente
l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la selezione dei D.S.G.A. pubblicato
presso la Regione Campania, nella parte in cui viene fissato il punteggio minimo per l'accesso alle
prove orali a 92/100;
c) Decreto Direttoriale n. 604 pubblicato in data 19 giugno 2019 (doc. 3) contenente
l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la selezione dei D.S.G.A. pubblicato
presso la Regione Emilia Romagna, nella parte in cui viene fissato il punteggio minimo per
l'accesso alle prove orali a 78/100;
d) Decreto Direttoriale n. 267 pubblicato in data 19 giugno 2019 (doc. 4) contenente
l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la selezione dei D.S.G.A. pubblicato
presso la Regione Toscana, nella parte in cui viene fissato il punteggio minimo per l'accesso alle
prove orali a 75/100;
e) Decreto Direttoriale n. 16671 pubblicato in data 21 giugno 2019 (doc. 5) contenente
l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la selezione dei D.S.G.A. pubblicato
presso la Regione Puglia, nella parte in cui viene fissato il punteggio minimo per l'accesso alle
prove orali a 92/100;
f) Decreto Direttoriale n. 368 pubblicato in data 19 giugno 2019 (doc. 6) contenente
l'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per la selezione dei D.S.G.A. pubblicato
presso la Regione Lazio, nella parte in cui viene fissato il punteggio minimo per l'accesso alle
prove orali a 83/100;
g) del Decreto n. 863 del 18 dicembre 2018 (doc. 7) contenente “Disposizioni concernenti
il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)” nella parte in cui all'art. 3, comma 5 prevede l'esclusione
dalle successive fasi del concorso anche se il concorrente abbia raggiunto il punteggio di 60/100;
Con Decreto Direttorialen. 2015 del 20.12.2018 è stato indetto un “Concorso pubblico per esami e
titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”.
h) Ed in ogni caso, per quel che qui rileva, tale Decreto prevede che il Concorso sia
articolato su baseregionale e che la relativaprocedura di selezione sia articolata in più fasi/prove:
- una prova preselettiva, (eventuale) da svolgere solo qualora a livello regionale il numero dei
candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti disponibili. Trattasidi prova computer–based e
unica per tutto il territorio, che consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sullediscipline previste per le prove scritte, il cui fine è quello di sfoltire la platea dei partecipanti al
concorso ed il cui punteggio non concorre alla formazione del voto finale di merito;
- una prova scritta, cui sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta. In
particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del Bando “All'esito della preselezione, sono ammessi a
sostenerele prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a
concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì
ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari aquello
del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-
bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
- una prova orale cui possono partecipare soltanto i soggetti risultati idonei all'esito della
predetta prova scritta,ossia i soggetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30;
i) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente
approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il
numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle
domande, da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari
effettivamente somministrati ai candidati;
j) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente
definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni
operative nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle
prove scritte tenendo conto – del tutto illogicamente – del punteggio ottenuto dall'ultimo
concorrente ammesso;
e) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva;
PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del
concorso di cui è causa avendo raggiunto la sufficienza con il punteggio superiore a 60/100 punti
corrispondenti a 6/10 ai sensi dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994;
PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria
competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale, anche in relazione alla sentenza n. 5830 del 2019 del Tar del Lazio;
ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l’istanza cautelare. dispone procedersi all’integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO