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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10172 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SPANO' FLAVIA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TIZZANO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2024 e - Parte_1 Controparte_1
premess di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nata a [...] il [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori - rappresentavano la volontà di addivenire Persona_1 congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Si riportano di seguito i patti sottoscritti dalle parti:
“- affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con contestuale collazione della stessa presso la casa della madre, sig.ra alla via Ravello 27 e, per l'effetto di quanto Parte_1 sopra, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla secondo un progetto educativo condiviso e concordato nel superiore interesse della minore, tenendo conto della sua età;
- le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla crescita, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
- Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia la CP_1 Pt_1 somma mensile complessiva di € 300.00 (TRECENTO / 00) che sarà corrisposta entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o accredito su Poste Pay, tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
- i signori si obbligano a partecipare alle spese straordinarie, preventivamente Pt_1 CP_1 concordate, nella misura del 50% ciascuno, con la modalità regolamentata nel protocollo d'intesa sottoscritto dai Magistrati del Tribunale di Napoli e gli avvocati del consiglio dell'Ordine di Napoli in data 07.03.2018. A tale riguardo si precisa che le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) saranno da intendersi preventivamente concordate, con richiesta da farsi per iscritto e sulle quali l'altra parte non avrà espresso dissenso entro dieci giorni dalla comunicazione,
e dovranno essere debitamente documentate, fatte salve le spese mediche urgenti o quelle ritenute necessarie dal medico di base. In particolare, le parti concorderanno le spese relativa alle tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private e alloggio e relative utenze. Per le spese extrascolastiche i ricorrenti concorderanno i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ad abbigliamento.; le spese relative a viaggi e vacanze trascorse autonomamente dai figli;
le spese relative ai centri ricreativi estivi e gruppi estivi;
i soggiorni estivi, di studio, sportivi e stage sportivi, le spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione. Infine disporre comunque che in caso di spese mediche ovvero qualsiasi altra spesa di notevole entità, ciascun genitore sia facultato a consultare più di uno specialista per la verifica della congruità della parcella richiesta nonché possa verificare la congruità della spesa da sostenere. Le spese straordinarie saranno rimborsate, mese per mese, e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi di portare in detrazione le spese stesse nella misura del 50% ciascuno. In mancanza di mancato concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e quindi nella misura del 100% dalla parte che le ha per intero sostenute.
- Sempre nel preminente interesse della minore, i genitori, in caso di eventi e ricorrenze particolari della minore (compleanni, onomastici, cerimonie religiose, incontri a scuola, colloqui con insegnanti, visite mediche e specialistiche) si impegnano ad essere entrambi presenti. Qualora ciò non fosse possibile si stabilisce il diritto della figlia minore di trascorrere il giorno del proprio compleanno con un genitore e, di poi, quello del proprio onomastico con l'altro, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza. In caso di disaccordo le parti sottoporranno la questione al
Tribunale.
- Si dispone, altresì, che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla crescita, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla secondo un progetto educativo condiviso e concordato nel superiore interesse della minore, tenendo conto della loro età;
- La minore attualmente frequenta la Scuola dell'infanzia Si specifica, inoltre, Per_1 Persona_2 che è intenzione della signora iscrivere, per il prossimo mese di settembre la figlia ad uno Pt_1 sport tenendo conto della scelta della minore.
- Il sig. trascorrerà con la figlia i giorni di martedì e giovedì dì dalle 16.00 alle Controparte_1
19.30; inoltre per quanto riguarda i weekend, il sig. trascorrerà con la figlia dalle ore 16.00 CP_1 del venerdi alle ore 19.00 della domenica con obbligo per lo stesso di prelevarla e di riaccompagnarla presso la casa materna., garantendo contestualmente i contatti telefonici della minore con la propria madre ed informandola sulle sue condizioni.
Il sig. trascorrerà sempre con la figlia il giorno del proprio compleanno, il giorno del CP_1 proprio onomastico ed il giorno della festa del papà e la sig.ra trascorrerà sempre con la Pt_1 figlia il giorno del proprio compleanno, il giorno del proprio onomastico ed il giorno della festa della mamma.
Sempre nel preminente interesse della minore, i genitori stabiliscono che in caso di eventi e ricorrenze particolari della minore (compleanni, onomastici, cerimonie religiose, incontri a scuola, colloqui con insegnanti, visite mediche e specialistiche) si impegnano ad essere entrambi presenti.
Qualora ciò non fosse possibile si stabilisce il diritto della figlia minore di trascorrere il giorno del proprio compleanno con un genitore e, di poi, quello del proprio onomastico con l'altro, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza.
Per quanto riguarda per quanto riguarda le vacanze natalizie il sig. avrà diritto di tenere CP_1 con sé la figlia, ad anni alterni e, quindi con il consueto meccanismo dell'alternanza e salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni del 25 e del 26 dicembre oppure ed alternativamente nei giorni del 31 dicembre e del 01 gennaio, in ogni caso dalle ore 10,00 fino alle ore 18,30 ovvero in giorni ed orari diversi purchè concordati
Per quanto attiene le vacanze pasquali, ad anni alterni e, quindi con il meccanismo dell'alternanza negli anni, la minore trascorrerà, salvo diverso accordo tra le parti, il giorno di Pasqua con un genitore e quello del lunedì in Albis con l'altro, con diritto del padre di tenerla con sé nel giorno di sua spettanza dalle ore 10,00 fino alle ore 18,30;
Per quanto concerne il periodo estivo, le parti concordano, sempre nel primario interesse della minore che il sig. potrà trascorre con la figlia 15 giorni consecutivi durante il periodo CP_1 Per_1 giugno /settembre da comunicarsi entro il 15 giugno di ciascun anno.
- Le parti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore
-Entrambi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e contestualmente dichiarano, altresì, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con la figlia, una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro. Seguire rigorosamente il piano genitoriale;
contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
- La signora deve condividere con il sig. tutte le informazioni riguardanti la figlia Pt_1 CP_1 come scuola, insegnanti , attività, amici ecc. Inoltre i signori / deve essere flessibili Pt_1 CP_1
e sostenere la relazione della figlia con l 'altro genitore. Entrambi i genitori non devono squalificare l'altro genitore né controllare o interferire nella comunicazione tra l'altro genitore e la figlia.
-Il sig. e la signora rilasciano reciproco assenso al rilascio del Controparte_1 Parte_1 passaporto e dall' inserimento in entrambi della figlia ”. Per_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler