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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1162 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA BISIN
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO ROSSI
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) - Opposizione tardiva a D.I. ex art. 650 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
20.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva di qualsivoglia titolo sotteso al precetto opposto;
- in via principale e nel merito:
1 a) in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., dichiarare nullo e comunque revocare qualsivoglia decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rieti, per l'importo di Euro 5.860,25, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve alla né Parte_1 Controparte_1 alla mandataria er i titoli e le ragioni avanzate nel decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_2
c) accogliere, in ogni caso, la presente opposizione proposta sia ai sensi dell'art.615, I co., c.p.c., sia ai sensi dell'art.617, I co., c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il precetto opposto per tutti i motivi indicati in premessa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- la nullità dell'atto di precetto notificato in data 26.09.2024 da parte della Controparte_1 in quanto risulta omessa la notifica nei confronti del Sig. del titolo esecutivo – indicato Pt_1 nel D.I. 564/2019 Tribunale di Rieti – posto alla base dello stesso;
- la nullità del precetto anche in quanto il titolo esecutivo richiamato nello stesso risulta emesso nei confronti di un terzo soggetto, da quanto emergente dalla consultazione della app Giustizia Civile, nonché in quanto nel precetto non sono indicati gli estremi e la data del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo posto alla base dello stesso;
- in ogni caso, l'errata applicazione nel precetto degli interessi moratori;
- la sussistenza dei presupposti per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non essendo l'attore mai venuto a conoscenza dell'esistenza di alcun decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti che possa aver legittimato la notifica del precetto in questione.
Si è costituita in giudizio ontestando le deduzioni attoree ed eccependo Controparte_1 quanto segue:
- di aver notificato l'atto di precetto nei confronti della parte attrice in forza del decreto ingiuntivo n. 564/2019, emesso in data 15/4/2019 (RG 155/2019) dal Tribunale Ordinario di Tivoli, con il quale veniva ingiunto al sig. di pagare a quale procuratrice della Parte_1 CP_3 ricorrente la somma di € 5.860,25 oltre interessi e spese;
Parte_2
- l'infondatezza dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ex adverso spiegata, considerato che il titolo esecutivo risulta essere stato notificato al sig. in data 10/05/2019 e, stante la Pt_1 mancata opposizione nei termini previsti ex lege, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento emesso in data 11/10/2021 e munito di formula esecutiva;
- l'infondatezza di quanto ex adverso argomentato circa l'emissione del titolo esecutivo a carico di un terzo soggetto, considerato che la parte attrice, tramite consultazione in anonimo, aveva erroneamente effettuato la ricerca presso il Tribunale Ordinario di Rieti in luogo del Tribunale
Ordinario di Tivoli;
2 - l'insussistenza di profili di nullità dell'atto di precetto notificato, in quanto contenente tutti i requisiti previsti, a pena di nullità, dall'art. 480 c.p.c.;
- l'inammissibilità delle avverse deduzioni in ordine al calcolo degli interessi moratori, in quanto previsti per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro ex art. 1224 C.C.;
- l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato e considerato che l'attore, anche in caso di irregolarità della notificazione, avrebbe dovuto proporre separata opposizione ex art. 650 c.p.c. al Tribunale di Tivoli e sollevare delle eccezioni di merito, nel caso di specie non formulate;
- l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
Ha, quindi, concluso come segue:
“In via preliminare:
1) Confermare l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc;
Nel merito: CP_ 3) Rigettare ogni domanda di parte opponente;
confermare la validità/legittimità dell'atto di precetto e del diritto di CP_ di procedere esecutivamente;
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. della somma ingiunta (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta Parte_1
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento”.
Con la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., in conseguenza delle avverse deduzioni ed eccezioni, parte attrice reiterava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e precisava la domanda, deducendo quanto segue:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda della per Controparte_1 omesso espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- la fondatezza dell'opposizione al precetto promossa ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo veniva notificato all'attore presso un indirizzo diverso da quello in cui all'epoca risiedeva e, in particolare, presso il precedente indirizzo di residenza, sebbene a far data dal 13.12.2018 il Sig. risultasse trasferito in Fiano Romano, Via Fratelli Roselli n.16, Pt_1 con conseguente nullità della notifica;
- l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla CI , azionato in sede Parte_2 monitoria in forza di un contratto di finanziamento del 07.09.2006, peraltro non prodotto;
- il difetto di legittimazione attiva in capo alla e alla Controparte_1 [...] stante la mancata produzione in giudizio del contratto di finanziamento Controparte_2 originariamente sottoscritto tra la parte attrice e la società ST e, altresì, l'omesso
3 assolvimento dell'onere probatorio in relazione alle cessioni del credito intervenute nel tempo, considerato che la copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione risulta avere un valore meramente indiziario;
- la nullità dell'atto di precetto in quanto l'errata indicazione dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il decreto Ingiuntivo e l'omessa indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha dichiarato esecutivo hanno ostacolato e leso il diritto di difesa della parte attrice non avendole consentito di individuare con certezza il titolo esecutivo posto alla base del precetto;
- che sussistono i presupposti per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2019 Tribunale di Tivoli – di cui l'attore ha avuto conoscenza soltanto a seguito del deposito della comparsa di costituzione di parte convenuta – atteso che l'attore non ha mai sottoscritto il contratto di finanziamento citato nel ricorso per decreto ingiuntivo, comunque non prodotto dalla controparte;
che il credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto è in ogni caso prescritto e che parte convenuta non ha provato la titolarità in capo a sé del credito azionato;
- che sussistono i presupposti per disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto.
Ha, pertanto, concluso come segue:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito:
I) in via preliminare, per i motivi sopra esposti, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 642 c.p.c. ed essendo comunque la presente opposizione di pronta soluzione e fondata su prova scritta;
II) in via principale e nel merito:
a) in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., dichiarare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito sotteso alla domanda contenuta nel ricorso per Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi argomentati nel presente atto di opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo N.564/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dott. Lupia, nell'ambito del procedimento monitorio Rg n. 155/2019, pubblicato il
15/04/2019, per l'importo di Euro 5.860,25, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve alla né Parte_1 Controparte_1 alla mandataria per i titoli e le ragioni di cui al decreto ingiuntivo emesso a favore Controparte_2 della;
Parte_2
c) accogliere, in ogni caso, la presente opposizione proposta sia ai sensi dell'art.615, I co., c.p.c., sia ai sensi dell'art.617, I co., c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il precetto opposto per tutti i motivi indicati in premessa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Con ordinanza emessa in data 24.04.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto ed è stato assegnato un termine alle parti per svolgere le proprie deduzioni sulla
4 questione afferente l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per incompetenza del giudice adito, con rinvio all'udienza del 20.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 20.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
L'opposizione proposta da parte attrice deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. in relazione alle contestazioni relative all'errata indicazione, nel precetto, dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo e all'omessa indicazione, nel medesimo precetto, del decreto che ha disposto l'esecutività del decreto ingiuntivo, trattandosi di contestazioni relative alla regolarità formale del precetto.
Deve, invece, essere qualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. con riferimento alle contestazioni relative alla prescrizione del credito azionato in sede monitoria e al difetto di titolarità attiva in capo alla convenuta del rapporto giuridico azionato in sede monitoria, nonché alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio.
Deve inoltre farsi rientrare nell'ambito dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. anche la deduzione relativa all'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto per essere stato lo stesso notificato ad un indirizzo diverso da quello in cui all'epoca della notificazione risiedeva l'attore, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (cfr., Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29729 del 15/11/2019).
Quanto all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. deve rilevarsi l'inammissibilità della stessa, atteso che parte convenuta, nella comparsa di costituzione, ha riferito e documentato che il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto è stato emesso dal Tribunale di Tivoli (e, che, a seguito di tale produzione, parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha specificato che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta doveva intendersi riferita a tale decreto ingiuntivo, n. 564/2019, emesso dal
Tribunale di Tivoli).
Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., dunque, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al medesimo Tribunale di Tivoli.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “La competenza a conoscere della opposizione a decreto di ingiunzione spetta […] all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che lo ha emesso e questa - per costante giurisprudenza
- è una competenza funzionale, che si sottrae alla disciplina del rilievo delle questioni di competenza per materia o territorio
5 inderogabile ed alle preclusioni a tale riguardo previste dall'art. 38 c.p.c., perché la competenza stabilita dall'art. 645 c.p.c., si connette alla natura impugnatoria della opposizione (come si argomenta da Cass. 16 gennaio 1999 n. 402, sulla scorta di Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1992 n. 10985 e poi di Cass. Sez. Un., 8 marzo 1996 n. 1835) […] Appare, allora, che dovere l'opposizione essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto ed avere come contenuto una chiamata in giudizio dell'altra parte davanti a quel giudice configuri un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 50 c.p.c., ne' sanato nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 2007).
Conseguentemente, la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso il decreto opposto non può dar luogo al meccanismo previsto dall'art. 50 c.p.c. ma deve necessariamente condurre alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta (cfr., sul punto, Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4480 del 08-05-2018).
Dalle superiori considerazioni deriva la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta.
Deve invece essere accolta l'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 comma 1 c.p.c., atteso che dal precetto opposto risulta assolutamente incerto quale sia il titolo esecutivo su cui il precetto si fonda.
Ciò in quanto tale precetto reca l'indicazione di un decreto ingiuntivo emesso da un tribunale (quello di
Rieti) diverso da quello che lo ha effettivamente emesso;
reca, inoltre, l'erronea indicazione del fatto che tale decreto è stato emesso in favore quando è stato in realtà emesso in Controparte_1 favore di , e, infine, non reca l'indicazione degli estremi e della data di emissione del decreto CP_3 di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto (circostanza, quest'ultima, di per sé sufficiente a determinare la nullità del precetto: cfr., sul punto, Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24226 del 30/09/2019: “Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo
l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà”).
Gli errori e le omissioni contenuti nel precetto risultano tali da non consentire al destinatario dello stesso di comprendere quale sia il titolo esecutivo posto alla base dell'intimazione di pagamento, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il numero e l'anno del decreto ingiuntivo fossero correttamente indicati, atteso che tali elementi acquisiscono rilevanza soltanto in relazione all'indicazione dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, nel caso di specie erroneamente riportato nel precetto.
6 Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma
1 c.p.c. e la conseguente declaratoria della nullità del precetto opposto.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. da parte attrice e del fatto che la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso dal Tribunale di Tivoli, e non da quello di Rieti, è emersa soltanto all'esito della costituzione in giudizio della parte convenuta, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura dell'80%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo r.g. n. 564/2019 del Tribunale di Tivoli;
- accoglie l'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice l'80% delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.800,00 (80% di € 3.500,00) per compensi e in € 156,00 (80% di € 195,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 18.7.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1162 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA BISIN
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO ROSSI
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) - Opposizione tardiva a D.I. ex art. 650 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
20.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva di qualsivoglia titolo sotteso al precetto opposto;
- in via principale e nel merito:
1 a) in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., dichiarare nullo e comunque revocare qualsivoglia decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rieti, per l'importo di Euro 5.860,25, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve alla né Parte_1 Controparte_1 alla mandataria er i titoli e le ragioni avanzate nel decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_2
c) accogliere, in ogni caso, la presente opposizione proposta sia ai sensi dell'art.615, I co., c.p.c., sia ai sensi dell'art.617, I co., c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il precetto opposto per tutti i motivi indicati in premessa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- la nullità dell'atto di precetto notificato in data 26.09.2024 da parte della Controparte_1 in quanto risulta omessa la notifica nei confronti del Sig. del titolo esecutivo – indicato Pt_1 nel D.I. 564/2019 Tribunale di Rieti – posto alla base dello stesso;
- la nullità del precetto anche in quanto il titolo esecutivo richiamato nello stesso risulta emesso nei confronti di un terzo soggetto, da quanto emergente dalla consultazione della app Giustizia Civile, nonché in quanto nel precetto non sono indicati gli estremi e la data del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo posto alla base dello stesso;
- in ogni caso, l'errata applicazione nel precetto degli interessi moratori;
- la sussistenza dei presupposti per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non essendo l'attore mai venuto a conoscenza dell'esistenza di alcun decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti che possa aver legittimato la notifica del precetto in questione.
Si è costituita in giudizio ontestando le deduzioni attoree ed eccependo Controparte_1 quanto segue:
- di aver notificato l'atto di precetto nei confronti della parte attrice in forza del decreto ingiuntivo n. 564/2019, emesso in data 15/4/2019 (RG 155/2019) dal Tribunale Ordinario di Tivoli, con il quale veniva ingiunto al sig. di pagare a quale procuratrice della Parte_1 CP_3 ricorrente la somma di € 5.860,25 oltre interessi e spese;
Parte_2
- l'infondatezza dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ex adverso spiegata, considerato che il titolo esecutivo risulta essere stato notificato al sig. in data 10/05/2019 e, stante la Pt_1 mancata opposizione nei termini previsti ex lege, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento emesso in data 11/10/2021 e munito di formula esecutiva;
- l'infondatezza di quanto ex adverso argomentato circa l'emissione del titolo esecutivo a carico di un terzo soggetto, considerato che la parte attrice, tramite consultazione in anonimo, aveva erroneamente effettuato la ricerca presso il Tribunale Ordinario di Rieti in luogo del Tribunale
Ordinario di Tivoli;
2 - l'insussistenza di profili di nullità dell'atto di precetto notificato, in quanto contenente tutti i requisiti previsti, a pena di nullità, dall'art. 480 c.p.c.;
- l'inammissibilità delle avverse deduzioni in ordine al calcolo degli interessi moratori, in quanto previsti per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro ex art. 1224 C.C.;
- l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato e considerato che l'attore, anche in caso di irregolarità della notificazione, avrebbe dovuto proporre separata opposizione ex art. 650 c.p.c. al Tribunale di Tivoli e sollevare delle eccezioni di merito, nel caso di specie non formulate;
- l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
Ha, quindi, concluso come segue:
“In via preliminare:
1) Confermare l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc;
Nel merito: CP_ 3) Rigettare ogni domanda di parte opponente;
confermare la validità/legittimità dell'atto di precetto e del diritto di CP_ di procedere esecutivamente;
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. della somma ingiunta (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta Parte_1
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto, con condanna al pagamento”.
Con la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., in conseguenza delle avverse deduzioni ed eccezioni, parte attrice reiterava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e precisava la domanda, deducendo quanto segue:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda della per Controparte_1 omesso espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- la fondatezza dell'opposizione al precetto promossa ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo veniva notificato all'attore presso un indirizzo diverso da quello in cui all'epoca risiedeva e, in particolare, presso il precedente indirizzo di residenza, sebbene a far data dal 13.12.2018 il Sig. risultasse trasferito in Fiano Romano, Via Fratelli Roselli n.16, Pt_1 con conseguente nullità della notifica;
- l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla CI , azionato in sede Parte_2 monitoria in forza di un contratto di finanziamento del 07.09.2006, peraltro non prodotto;
- il difetto di legittimazione attiva in capo alla e alla Controparte_1 [...] stante la mancata produzione in giudizio del contratto di finanziamento Controparte_2 originariamente sottoscritto tra la parte attrice e la società ST e, altresì, l'omesso
3 assolvimento dell'onere probatorio in relazione alle cessioni del credito intervenute nel tempo, considerato che la copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione risulta avere un valore meramente indiziario;
- la nullità dell'atto di precetto in quanto l'errata indicazione dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il decreto Ingiuntivo e l'omessa indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha dichiarato esecutivo hanno ostacolato e leso il diritto di difesa della parte attrice non avendole consentito di individuare con certezza il titolo esecutivo posto alla base del precetto;
- che sussistono i presupposti per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2019 Tribunale di Tivoli – di cui l'attore ha avuto conoscenza soltanto a seguito del deposito della comparsa di costituzione di parte convenuta – atteso che l'attore non ha mai sottoscritto il contratto di finanziamento citato nel ricorso per decreto ingiuntivo, comunque non prodotto dalla controparte;
che il credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto è in ogni caso prescritto e che parte convenuta non ha provato la titolarità in capo a sé del credito azionato;
- che sussistono i presupposti per disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto.
Ha, pertanto, concluso come segue:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito:
I) in via preliminare, per i motivi sopra esposti, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 642 c.p.c. ed essendo comunque la presente opposizione di pronta soluzione e fondata su prova scritta;
II) in via principale e nel merito:
a) in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., dichiarare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito sotteso alla domanda contenuta nel ricorso per Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi argomentati nel presente atto di opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo N.564/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dott. Lupia, nell'ambito del procedimento monitorio Rg n. 155/2019, pubblicato il
15/04/2019, per l'importo di Euro 5.860,25, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve alla né Parte_1 Controparte_1 alla mandataria per i titoli e le ragioni di cui al decreto ingiuntivo emesso a favore Controparte_2 della;
Parte_2
c) accogliere, in ogni caso, la presente opposizione proposta sia ai sensi dell'art.615, I co., c.p.c., sia ai sensi dell'art.617, I co., c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il precetto opposto per tutti i motivi indicati in premessa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Con ordinanza emessa in data 24.04.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto ed è stato assegnato un termine alle parti per svolgere le proprie deduzioni sulla
4 questione afferente l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per incompetenza del giudice adito, con rinvio all'udienza del 20.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 20.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
L'opposizione proposta da parte attrice deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. in relazione alle contestazioni relative all'errata indicazione, nel precetto, dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo e all'omessa indicazione, nel medesimo precetto, del decreto che ha disposto l'esecutività del decreto ingiuntivo, trattandosi di contestazioni relative alla regolarità formale del precetto.
Deve, invece, essere qualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. con riferimento alle contestazioni relative alla prescrizione del credito azionato in sede monitoria e al difetto di titolarità attiva in capo alla convenuta del rapporto giuridico azionato in sede monitoria, nonché alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio.
Deve inoltre farsi rientrare nell'ambito dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. anche la deduzione relativa all'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto per essere stato lo stesso notificato ad un indirizzo diverso da quello in cui all'epoca della notificazione risiedeva l'attore, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (cfr., Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29729 del 15/11/2019).
Quanto all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. deve rilevarsi l'inammissibilità della stessa, atteso che parte convenuta, nella comparsa di costituzione, ha riferito e documentato che il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto è stato emesso dal Tribunale di Tivoli (e, che, a seguito di tale produzione, parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha specificato che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta doveva intendersi riferita a tale decreto ingiuntivo, n. 564/2019, emesso dal
Tribunale di Tivoli).
Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., dunque, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al medesimo Tribunale di Tivoli.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “La competenza a conoscere della opposizione a decreto di ingiunzione spetta […] all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che lo ha emesso e questa - per costante giurisprudenza
- è una competenza funzionale, che si sottrae alla disciplina del rilievo delle questioni di competenza per materia o territorio
5 inderogabile ed alle preclusioni a tale riguardo previste dall'art. 38 c.p.c., perché la competenza stabilita dall'art. 645 c.p.c., si connette alla natura impugnatoria della opposizione (come si argomenta da Cass. 16 gennaio 1999 n. 402, sulla scorta di Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1992 n. 10985 e poi di Cass. Sez. Un., 8 marzo 1996 n. 1835) […] Appare, allora, che dovere l'opposizione essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto ed avere come contenuto una chiamata in giudizio dell'altra parte davanti a quel giudice configuri un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 50 c.p.c., ne' sanato nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 2007).
Conseguentemente, la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso il decreto opposto non può dar luogo al meccanismo previsto dall'art. 50 c.p.c. ma deve necessariamente condurre alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta (cfr., sul punto, Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4480 del 08-05-2018).
Dalle superiori considerazioni deriva la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta.
Deve invece essere accolta l'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 comma 1 c.p.c., atteso che dal precetto opposto risulta assolutamente incerto quale sia il titolo esecutivo su cui il precetto si fonda.
Ciò in quanto tale precetto reca l'indicazione di un decreto ingiuntivo emesso da un tribunale (quello di
Rieti) diverso da quello che lo ha effettivamente emesso;
reca, inoltre, l'erronea indicazione del fatto che tale decreto è stato emesso in favore quando è stato in realtà emesso in Controparte_1 favore di , e, infine, non reca l'indicazione degli estremi e della data di emissione del decreto CP_3 di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto (circostanza, quest'ultima, di per sé sufficiente a determinare la nullità del precetto: cfr., sul punto, Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24226 del 30/09/2019: “Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo
l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà”).
Gli errori e le omissioni contenuti nel precetto risultano tali da non consentire al destinatario dello stesso di comprendere quale sia il titolo esecutivo posto alla base dell'intimazione di pagamento, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il numero e l'anno del decreto ingiuntivo fossero correttamente indicati, atteso che tali elementi acquisiscono rilevanza soltanto in relazione all'indicazione dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, nel caso di specie erroneamente riportato nel precetto.
6 Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma
1 c.p.c. e la conseguente declaratoria della nullità del precetto opposto.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. da parte attrice e del fatto che la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso dal Tribunale di Tivoli, e non da quello di Rieti, è emersa soltanto all'esito della costituzione in giudizio della parte convenuta, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura dell'80%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo r.g. n. 564/2019 del Tribunale di Tivoli;
- accoglie l'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice l'80% delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.800,00 (80% di € 3.500,00) per compensi e in € 156,00 (80% di € 195,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 18.7.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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