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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 155-1/2025, depositato nell'interesse di:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nato a C.F._1 Parte_2
Catania il 4.01.1977 (c.f. ), entrambi residenti a C.F._2
Misterbianco (CT) Via Liguria n. 5, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Saccaro, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, nella persona del gestore nominato, Rag. IS Controparte_1
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;
ritenuto che
dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Catania, nella persona del gestore nominato, Rag.
IS ; Controparte_1 ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori stessi e della famiglia;
ritenuto che
– tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;
ORDINA
Ai ricorrenti la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a Parte_1 detenere ed utilizzare sino alla vendita il veicolo targato CL885XT, di cui assume la custodia con l'obbligo di curarne la diligente manutenzione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Pubblico registro Automobilistico competenti nonché al registro delle imprese e l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della
Giustizia; che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 465/2023 RGE (menzionata in atti) invitandolo a valutare l'opportunità del subentro nella detta esecuzione individuale, per ragioni di economia processuale e tenuto conto della carenza di liquidità della procedura;
Pag. 2 di 3 che, stante la limitata entità del reddito di cui dispone in atto la famiglia dei ricorrenti, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza anche sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione nonché con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett.
f) e g) dello stesso art. 270;
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 23.4.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 155-1/2025, depositato nell'interesse di:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nato a C.F._1 Parte_2
Catania il 4.01.1977 (c.f. ), entrambi residenti a C.F._2
Misterbianco (CT) Via Liguria n. 5, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Saccaro, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, nella persona del gestore nominato, Rag. IS Controparte_1
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;
ritenuto che
dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Catania, nella persona del gestore nominato, Rag.
IS ; Controparte_1 ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori stessi e della famiglia;
ritenuto che
– tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;
ORDINA
Ai ricorrenti la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a Parte_1 detenere ed utilizzare sino alla vendita il veicolo targato CL885XT, di cui assume la custodia con l'obbligo di curarne la diligente manutenzione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Pubblico registro Automobilistico competenti nonché al registro delle imprese e l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della
Giustizia; che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 465/2023 RGE (menzionata in atti) invitandolo a valutare l'opportunità del subentro nella detta esecuzione individuale, per ragioni di economia processuale e tenuto conto della carenza di liquidità della procedura;
Pag. 2 di 3 che, stante la limitata entità del reddito di cui dispone in atto la famiglia dei ricorrenti, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza anche sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione nonché con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett.
f) e g) dello stesso art. 270;
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 23.4.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio
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