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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2713/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
26/02/2025
DA
, nata ad [...] - Bihor (Romania) il 24/11/1987, Parte_1
, nato a [...] - Bihor (Romania) il 08/08/1986, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Lino MAESTRELLO del Foro di
Verona e dall'Abogado Davide MAESTRELLO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso lo studio dei quali eleggono domicilio;
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , celebrato il 22/05/2009 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Oradea - Bihor (Romania) con atto n. 366 del
22/05/2009, in applicazione della legge nazionale rumena.
2) L'abitazione coniugale posta in RI SE (VR), Via Perarol, n. 28, di proprietà di entrambi i coniugi, con il mobilio e le suppellettili ivi presenti, viene assegnata alla signora , che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente alle figlie ed . Persona_1 Persona_2
3) e continueranno a pagare il mutuo Parte_2 Parte_1
acceso per l'acquisto della casa coniugale - il mutuo, la cui ultima rata scadrà
in data 01/06/2041, è stato stipulato da entrambi i coniugi, che risultano debitori al 50% - e provvederanno per intero al pagamento delle relative rate,
pari ad euro 400,00 mensili.
4) provvederà a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il Parte_2
termine di mesi 6 dall'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio,
asportando i propri effetti personali, e contestualmente provvederà alla richiesta di trasferimento della residenza di RI SE (VR), via
Perarol, n. 28.
5) Le figlie ed vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale in modo condiviso, curando di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per le figlie. ed Persona_1 Persona_2
saranno collocate prevalentemente presso la madre, la quale si occuperà della loro gestione ordinaria.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni delle stesse e della madre;
potrà vedere e tenere con sé le
2 figlie a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
potrà
trascorrere con le figlie metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali,
alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Pasqua;
potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, concordando con la moglie il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
7) corrisponderà a la somma mensile di Parte_2 Parte_1
euro 300,00, quale contributo al mantenimento delle figlie ed Persona_1
(euro 150,00 ciascuna), entro il giorno 15 di ogni Persona_2
mese. L'assegno sarà annualmente aggiornato applicando le percentuali in aumento del costo della vita accertate dall'ISTAT.
8) rimborserà a la quota del 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e la crescita delle figlie, secondo quanto compiutamente individuato nel Protocollo Famiglia
adottato dal Tribunale di Verona, in particolare:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_1
medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi, ausili sanitari, lenti da vista con montatura, quest'ultima nei limiti di spesa massina di € 150,00, tutori e plantari ortopedici;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti
3 sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: spese per attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
4 Tutte le suddette spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà
rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Le ricevute di pagamento verranno intestate al 50% a ciascuno dei genitori al fine di usufruire delle detrazioni fiscali.
9) dichiara di rinunciare al 50% dell'assegno unico percepito in Parte_2
favore delle figlie e si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché possa ottenere il 100% di detto importo. Parte_1
10) A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e Parte_1
si obbligano al 50% ciascuno a corrispondere l'importo Parte_2
complessivo di euro 300,00 mensili, quale somma dovuta per un prestito acceso presso Unicredit S.p.a. con scadenza prevista per il 20/03/2031; la somma di euro 200,00 mensili, relativa ad un prestito acceso presso Unicredit
S.p.a., con scadenza prevista per il 15/06/2030; la somma di euro 435,00
mensili per l'autovettura BMW – modello X1 – targa FG302FM intestata a e di proprietà dello stesso, che viene assegnata a Parte_2 [...]
, con finanziamento acceso presso Agos Ducato S.p.a. e con Parte_1
scadenza prevista per l'anno 2030.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il mantenimento, avendo regolato ogni rapporto di natura economica.
12) Entrambi i coniugi si concedono l'assenso per il rilascio e/o per il rinnovo del passaporto.
13) I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le stesse parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, che è avvenuto in data
21/03/2025, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essa i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni educative,
morali e patrimoniali, che viene trasfusa nella presente sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, ai sensi dell'art. 473-
bis.4 c.p.c., si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole, in quanto manifestamente superfluo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che, essendo entrambe le parti cittadini rumeni, è applicabile la legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 comma 1
lettera c) Regolamento UE n. 1259 del 2010; inoltre, essendoci il consenso di entrambe le parti, è possibile procedere direttamente con il divorzio, ai sensi dell'art. 373 del Codice civile rumeno. In particolare, dal contenuto del ricorso introduttivo depositato congiuntamente emerge in modo chiaro come entrambe
6 le parti siano addivenute in modo libero e consapevole alla volontà di sciogliere il matrimonio, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso introduttivo depositato il 26/02/2025, richiamate nelle note scritte depositate il 21/03/2025,
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, le stesse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che esse garantiscono ai figli il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva, nonché il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 2713/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
26/02/2025
DA
, nata ad [...] - Bihor (Romania) il 24/11/1987, Parte_1
, nato a [...] - Bihor (Romania) il 08/08/1986, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Lino MAESTRELLO del Foro di
Verona e dall'Abogado Davide MAESTRELLO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso lo studio dei quali eleggono domicilio;
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , celebrato il 22/05/2009 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Oradea - Bihor (Romania) con atto n. 366 del
22/05/2009, in applicazione della legge nazionale rumena.
2) L'abitazione coniugale posta in RI SE (VR), Via Perarol, n. 28, di proprietà di entrambi i coniugi, con il mobilio e le suppellettili ivi presenti, viene assegnata alla signora , che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente alle figlie ed . Persona_1 Persona_2
3) e continueranno a pagare il mutuo Parte_2 Parte_1
acceso per l'acquisto della casa coniugale - il mutuo, la cui ultima rata scadrà
in data 01/06/2041, è stato stipulato da entrambi i coniugi, che risultano debitori al 50% - e provvederanno per intero al pagamento delle relative rate,
pari ad euro 400,00 mensili.
4) provvederà a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il Parte_2
termine di mesi 6 dall'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio,
asportando i propri effetti personali, e contestualmente provvederà alla richiesta di trasferimento della residenza di RI SE (VR), via
Perarol, n. 28.
5) Le figlie ed vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale in modo condiviso, curando di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per le figlie. ed Persona_1 Persona_2
saranno collocate prevalentemente presso la madre, la quale si occuperà della loro gestione ordinaria.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni delle stesse e della madre;
potrà vedere e tenere con sé le
2 figlie a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
potrà
trascorrere con le figlie metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali,
alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Pasqua;
potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, concordando con la moglie il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
7) corrisponderà a la somma mensile di Parte_2 Parte_1
euro 300,00, quale contributo al mantenimento delle figlie ed Persona_1
(euro 150,00 ciascuna), entro il giorno 15 di ogni Persona_2
mese. L'assegno sarà annualmente aggiornato applicando le percentuali in aumento del costo della vita accertate dall'ISTAT.
8) rimborserà a la quota del 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e la crescita delle figlie, secondo quanto compiutamente individuato nel Protocollo Famiglia
adottato dal Tribunale di Verona, in particolare:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_1
medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi, ausili sanitari, lenti da vista con montatura, quest'ultima nei limiti di spesa massina di € 150,00, tutori e plantari ortopedici;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti
3 sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: spese per attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
4 Tutte le suddette spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà
rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Le ricevute di pagamento verranno intestate al 50% a ciascuno dei genitori al fine di usufruire delle detrazioni fiscali.
9) dichiara di rinunciare al 50% dell'assegno unico percepito in Parte_2
favore delle figlie e si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché possa ottenere il 100% di detto importo. Parte_1
10) A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e Parte_1
si obbligano al 50% ciascuno a corrispondere l'importo Parte_2
complessivo di euro 300,00 mensili, quale somma dovuta per un prestito acceso presso Unicredit S.p.a. con scadenza prevista per il 20/03/2031; la somma di euro 200,00 mensili, relativa ad un prestito acceso presso Unicredit
S.p.a., con scadenza prevista per il 15/06/2030; la somma di euro 435,00
mensili per l'autovettura BMW – modello X1 – targa FG302FM intestata a e di proprietà dello stesso, che viene assegnata a Parte_2 [...]
, con finanziamento acceso presso Agos Ducato S.p.a. e con Parte_1
scadenza prevista per l'anno 2030.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il mantenimento, avendo regolato ogni rapporto di natura economica.
12) Entrambi i coniugi si concedono l'assenso per il rilascio e/o per il rinnovo del passaporto.
13) I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le stesse parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, che è avvenuto in data
21/03/2025, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essa i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni educative,
morali e patrimoniali, che viene trasfusa nella presente sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, ai sensi dell'art. 473-
bis.4 c.p.c., si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole, in quanto manifestamente superfluo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che, essendo entrambe le parti cittadini rumeni, è applicabile la legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 comma 1
lettera c) Regolamento UE n. 1259 del 2010; inoltre, essendoci il consenso di entrambe le parti, è possibile procedere direttamente con il divorzio, ai sensi dell'art. 373 del Codice civile rumeno. In particolare, dal contenuto del ricorso introduttivo depositato congiuntamente emerge in modo chiaro come entrambe
6 le parti siano addivenute in modo libero e consapevole alla volontà di sciogliere il matrimonio, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso introduttivo depositato il 26/02/2025, richiamate nelle note scritte depositate il 21/03/2025,
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, le stesse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che esse garantiscono ai figli il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva, nonché il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/04/2025
Il Presidente
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