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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 155 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
c.f. ), elettivamente domiciliato in Tempio Pausania presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Marina Tamponi, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Parise del Foro di
Cosenza in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. ), quale erede di , elettivamente CP_1 C.F._2 Persona_1
domiciliata in Olbia presso lo studio dell'Avv. Anna Rita Giua che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellata -
in punto a: inadempimento contrattuale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 4.6.2014 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania esponendo che 1) con scrittura 30.6.2004 suo padre deceduto Persona_1 Persona_2 il 17.10.2011 e di cui egli era erede universale, aveva promesso di acquistare dal che aveva Per_1
promesso di vendere, il terreno agricolo, sito in Porto SA AO (distinto nel NCT al F.237, mapp.13 di 15.000 mq) per la somma di € 75.000,00; 2) il promittente venditore si era impegnato formalmente
anche per i cointestatari ad effettuare il frazionamento del suddetto terreno agricolo entro la data del contratto definitivo; 3) in quella occasione il aveva consegnato al l'importo di € Pt_1 Per_1
30.000,00 quale acconto sul maggior prezzo;
4) effettuato il frazionamento, quest'ultimo non aveva dato più alcuna notizia di sé, disinteressandosi per anni dei propri obblighi contrattuali;
5) il 25.3.2013
l'esponente aveva invitato il promittente venditore a procedere alla stipula dell'atto traslativo e a prendere contatti con uno studio notarile di Bologna;
6) il alcun riscontro aveva fornito e Per_1
alcun contatto aveva neppure preso con detto studio notarile;
7) questi neppure si era presentato nanti l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania presso il quale era stato chiamato.
Dedotto il grave inadempimento del promittente venditore “il quale a distanza di 10 anni, si era sottratto all'obbligo di effettuare il trasferimento del bene al promissario acquirente”, ha concluso per la risoluzione del contratto e per la restituzione delle somme versate, oltre accessori;
in subordine ha chiesto restituirsi quanto pagato, altrimenti ritenuto quale indebito arricchimento.
Con la comparsa di costituzione il ha dedotto in limine 1) la improcedibilità della domanda Per_1
per errore della procedura di mediazione stante l'omessa comparizione personale delle parti nanti l'organismo a ciò deputato;
2) che la sua mancata partecipazione era da ascrivere ai gravi problemi di salute dai quali era affetto sin dal 2008; 3) che i trattamenti cui era stato sottoposto avevano comportato lunghi periodi di assenza dalla propria abitazione, sita in Porto SA AO, loc. Lu Stangu
n.28, in cui viveva solo fino al novembre 2013; 4) che la situazione era degenerata a far data dall'ottobre 2014 e ciò aveva reso impossibile presenziare alla procedura di mediazione.
Nel merito ha esposto che 1) egli, sin dal 28.1.2005, aveva provveduto, a proprie cure e spese, ad effettuare il frazionamento del lotto di terreno oggetto di preliminare, rendendosi immediatamente disponibile a completare la vendita;
2) sin da allora aveva reiteratamente invitato il ad addivenire Pt_1
alla stipula del definitivo ma questi nel corso degli anni aveva addotto di volta in volta difficoltà
economiche ovvero gravi problemi di salute per poi, infine, rendersi irreperibile;
3) mai aveva ricevuto la diffida del 25.3.2013, questa inoltrata in via costa dorata, Porto SA AO, ove non era stato mai residente e che neppure risultava presente nella toponomastica del comune di Porto SA
AO; 4) nel marzo 2013 egli trovavasi ricoverato presso un nosocomio in Milano.
Ha concluso per il rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza 17.5.2019 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio a cagione del decesso del convenuto.
Riassunto la lite, si è costituita in giudizio , successore universale del de cuius CP_1 Per_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
Con sentenza n.438/2023 del 23.10.2023 il Tribunale adito ha rigettato la domanda dell'attore e disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Il Giudice di primo grado ha 1) in limine disatteso la dedotta eccezione di improcedibilità della domanda;
2) nel merito, ritenuto infondate le ragioni dell'attore “non potendo dirsi raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale da parte del – dovendo apprezzarsi che – entrambe le Per_1
parti si siano rese responsabili in egual misura di inadempienze”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello con cui ha Parte_1
lamentato 1) il vizio di extra e/o ultrapetizione avendo il “opposto alle istanze attoree solo Per_1
ed esclusivamente il proprio incolpevole inadempimento senza nulla altro eccepire e tanto meno domandare in via riconvenzionale”; 2) l'assenza di ogni argomentazione motivante il ritenuto inadempimento (pure inesistente) dell'obbligazione assunta dall'attore/appellante; 3) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva affermato non potersi dire raggiunta la prova dell'inadempimento a esclusivo carico del “in quanto entrambe le parti si sono rese Per_1
responsabili di inadempienze”; 4) la omessa valutazione di un fatto decisivo per non aver il Per_1
sin dalla conclusione del frazionamento, invitato il ad addivenire al contratto definitivo e Pt_1
neppure avendo provato “l'impossibilità di eseguire la propria prestazione nel corso di tutti questi anni, ovvero dal 28.1.2005 ad oggi”; 5) il mancato accertamento del diritto alla ritenzione della somma da parte del 6) l'omessa motivazione circa la ritenuta pari misura degli Per_1
inadempimenti dei contraenti;
7) la errata valutazione delle risultanze istruttorie;
8) la errata disciplina delle spese del procedimento.
Ha concluso per la dichiarazione di risoluzione del contratto 30.6.2004 e per la condanna alla restituzione dell'acconto versato, anche a titolo di indebito arricchimento, vinte le spese. L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
*
Va rigettata l'eccezione di tardività formulata dal Procuratore dell'appellante in riferimento alle note difensive depositate dalla difesa della appellata, rilevandosi che le stesse sono state depositate nel rispetto dei termini assegnati con l'ordinanza 5.12.2023.
*
I motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non raggiunta la prova dell'inadempimento del promittente venditore (ed Per_1
avendo anzi affermato che “entrambe le parti si sono rese responsabili in egual misura di inadempienze”).
Lamenta anzitutto la difesa del che la sentenza di primo grado sia affetta da vizio di Pt_1
ultrapetizione avendo il convenuto “opposto alle istanze attoree solo ed esclusivamente il Per_1
proprio incolpevole inadempimento senza nulla altro eccepire e tanto meno domandare in via riconvenzionale”.
L'assunto non coglie nel segno essendo agevole replicare che il nella comparsa di Per_1
costituzione ha opposto l'inadempimento del promissario acquirente replicando di aver esso promittente venditore, sin dai primi mesi del 2005, reiteratamente invitato il ad addivenire alla Pt_1
stipula del definitivo;
ha, poi, dedotto che questi nel corso degli anni aveva addotto di volta in volta difficoltà economiche ovvero gravi problemi di salute per poi, infine, rendersi irreperibile.
Non può, pertanto, ritenersi (a fronte della dedotta eccezione di inadempimento) che il Giudice di primo grado abbia giudicato “ultrapetita” in violazione dell'art.112 cpc.
Fermo quanto precede, l'indagine sulla fondatezza della domanda dell'appellante di risoluzione del contratto ex artt. 1453-1455 c.c. postula che vengano compiutamente esaminate le ragioni di inadempimento ascritte al promittente venditore.
L'effettivo motivo di inadempimento addotto nell'atto di citazione è stato il mancato riscontro del alla missiva 25.3.2013 con cui lo stesso era stato invitato a procedere alla stipula del Per_1 contratto traslativo nonché sollecitato, a questi fini, a prendere contatti con uno studio notarile bolognese.
Si legge, infatti, a pag.3 dell'atto di citazione che “appare indiscutibile l'inadempimento operato dal
il quale a distanza di ben 10 anni, si era sottratto all'obbligo di effettuare il trasferimento Per_1
del bene al promissario acquirente”.
Orbene, in presenza della contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
ai fini della operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., occorre pertanto verificare quale sia stato l'esito di “tale spedizione”.
Ed invero, affinché possa operare la presunzione di conoscenza della comunicazione diretta ad una persona determinata, occorre la dimostrazione che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario: in altri termini, detta comunicazione può produrre gli effetti suoi propri solo quando sia giunta nella sfera di normale conoscibilità del soggetto interessato.
Ora, risulta per tabulas che la raccomandata 25.3.2013 è stata trasmessa al all'indirizzo Per_1
“Strada per Costa Dorata - Loiri Porto SA AO”: trattasi di un luogo diverso rispetto a quello di residenza dell'attore (Porto SA AO, Loc. Lu Stangu n.28) e neppure risultante dalla toponomastica di quel Comune.
Nella specie non può, pertanto, ritenersi operare la presunzione di conoscenza osservandosi che la missiva non è stata indirizzata al corretto recapito (essendo onere del accertarsi dell'esatto Pt_1
indirizzo di residenza del promittente venditore) e neppure vi è dimostrazione sufficientemente certa che sia stata consegnata a (che in quel periodo trovavasi in Milano per essere sottoposto Persona_1
a reintervento di craniotomia per recidiva lesionale).
Né vale a sanare quanto sopra il fatto che la missiva sia stata comunque consegnata al fratello del promittente venditore non vi è prova alcuna del fatto che sia stato Per_1 Controparte_2
incaricato (“delegato”) dal germano di ritirare la posta al medesimo riservata avendo il teste - neppure convivente con - semplicemente riferito di essersi accordato con il postino affinché Persona_1
venisse a lui consegnata la corrispondenza diretta al fratello e ciò perché questi “in quel periodo era ricoverato presso un ospedale del Continente” (cosicché ben può ritenersi, in difetto di evidenza contraria, che si sia trattato di sua autonoma e non sollecitata iniziativa). Ed allora, posto che non sussistono i presupposti per ritenere operante la presunzione di cui all'art.1335 cit., deve correlativamente ritenersi che, in parte qua, alcun inadempimento può essere ascritto al promittente venditore . Persona_1
Quanto, poi, agli ulteriori assunti merita evidenziare – come espressamente lamentato dalla difesa della parte appellata – la tardività della lagnanza circa la mancata acquisizione del consenso degli altri proprietari alla cessione del bene oggetto del preliminare (siccome trattasi, in realtà e più
correttamente, di questione prospettata dalla difesa del per la prima volta nella memoria ex Pt_1
art.183, VI co, cpc n.3).
Ed infatti la deduzione di un fatto diverso e aggiuntivo rispetto a quello posto in origine a fondamento della domanda di inadempimento introduce un nuovo tema di indagine e si configura come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa.
Né miglior sorte meritano neppure le deduzioni di cui alle pagg. 7 e 8 dell'atto di appello (“la
controparte non ha in alcun modo provato l'impossibilità di eseguire la propria prestazione nel corso
di tutti questi anni (dal 28.01.2005 ad oggi). Ella, infatti, si è limitata a dedurre motivi di carattere
personale e di salute, senza tuttavia dimostrare di non aver potuto stipulare il contratto definitivo,
non solo nei termini prospettati nel contratto preliminare, ma nemmeno successivamente, per cause
non imputabili alla sua volontà (essendosi il suo inadempimento protratto in corso di causa). Ha
dunque errato il Tribunale di Tempio Pausania nel non aver preso atto di tale ingiustificato inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, non avendo il fornito la Per_1
prova liberatoria a suo carico. Invero, dal giorno in cui si è verificata la condizione propedeutica
del frazionamento (anno 2005), non solo controparte non ha mai dimostrato di aver tentato
seriamente di pervenire ad un definitivo, né di aver messo in mora il con invito formale in tal Pt_1
senso, ma non ha nemmeno chiesto costituendosi in giudizio che si pervenisse ad una sentenza che
facesse luogo del contratto definitivo ex art 2932 cc in forma specifica. Questa è la prova macroscopica dell'inadempimento da parte del ”) posto che trattasi di doglianze esplicitate Per_1
per la prima volta nel gravame (cosicché il motivo di appello di cui al superiore punto 4 non può
sottrarsi al giudizio di inammissibilità espresso da questa Corte).
All'esito di quanto precede devono, pertanto, ritenersi insussistenti gli addebiti posti a carico del e costituenti la ragione giustificante la domanda di risoluzione della promessa di vendita Per_1 per asserito grave inadempimento del promittente venditore (situazione che rende anche ininfluente ai fini della decisione della lite la disamina di ogni, eventuale, inadempimento come ascritto al Pt_1
e/o al di lui genitore in uno a ogni conseguente valutazione).
Deve, pertanto, condividersi (anche in esito alle ragioni di cui si è sopra detto) il giudizio di infondatezza della domanda di risoluzione del contratto come avanzata dal (essendo anche Pt_1
irrilevanti le vicende connesse alla partecipazione all'Avv. Petitta all'incontro di mediazione fissato nanti l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania).
Quanto, poi, al motivo di appello di cui al superiore punto 5) è sufficiente osservare che dal rigetto della domanda conseguiva (e consegue), quale logico corollario, che alcunché il Tribunale di primo grado doveva (e poteva, neppure a titolo di indebito arricchimento) disporre in riferimento alla restituzione delle somme consegnate a titolo di anticipo sul prezzo (attesa, infatti, la permanenza del vincolo contrattuale).
Infine, quanto esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie (e nonostante la evidente soccombenza del rispetto alla domanda dal medesimo Pt_1
introdotta) il Giudice di Tempio Pausania ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese del procedimento: trattasi di un giudizio che si sottrae al potere di riforma di questa Corte territoriale.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
3473,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 155 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
c.f. ), elettivamente domiciliato in Tempio Pausania presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Marina Tamponi, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Parise del Foro di
Cosenza in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. ), quale erede di , elettivamente CP_1 C.F._2 Persona_1
domiciliata in Olbia presso lo studio dell'Avv. Anna Rita Giua che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellata -
in punto a: inadempimento contrattuale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 4.6.2014 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania esponendo che 1) con scrittura 30.6.2004 suo padre deceduto Persona_1 Persona_2 il 17.10.2011 e di cui egli era erede universale, aveva promesso di acquistare dal che aveva Per_1
promesso di vendere, il terreno agricolo, sito in Porto SA AO (distinto nel NCT al F.237, mapp.13 di 15.000 mq) per la somma di € 75.000,00; 2) il promittente venditore si era impegnato formalmente
anche per i cointestatari ad effettuare il frazionamento del suddetto terreno agricolo entro la data del contratto definitivo; 3) in quella occasione il aveva consegnato al l'importo di € Pt_1 Per_1
30.000,00 quale acconto sul maggior prezzo;
4) effettuato il frazionamento, quest'ultimo non aveva dato più alcuna notizia di sé, disinteressandosi per anni dei propri obblighi contrattuali;
5) il 25.3.2013
l'esponente aveva invitato il promittente venditore a procedere alla stipula dell'atto traslativo e a prendere contatti con uno studio notarile di Bologna;
6) il alcun riscontro aveva fornito e Per_1
alcun contatto aveva neppure preso con detto studio notarile;
7) questi neppure si era presentato nanti l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania presso il quale era stato chiamato.
Dedotto il grave inadempimento del promittente venditore “il quale a distanza di 10 anni, si era sottratto all'obbligo di effettuare il trasferimento del bene al promissario acquirente”, ha concluso per la risoluzione del contratto e per la restituzione delle somme versate, oltre accessori;
in subordine ha chiesto restituirsi quanto pagato, altrimenti ritenuto quale indebito arricchimento.
Con la comparsa di costituzione il ha dedotto in limine 1) la improcedibilità della domanda Per_1
per errore della procedura di mediazione stante l'omessa comparizione personale delle parti nanti l'organismo a ciò deputato;
2) che la sua mancata partecipazione era da ascrivere ai gravi problemi di salute dai quali era affetto sin dal 2008; 3) che i trattamenti cui era stato sottoposto avevano comportato lunghi periodi di assenza dalla propria abitazione, sita in Porto SA AO, loc. Lu Stangu
n.28, in cui viveva solo fino al novembre 2013; 4) che la situazione era degenerata a far data dall'ottobre 2014 e ciò aveva reso impossibile presenziare alla procedura di mediazione.
Nel merito ha esposto che 1) egli, sin dal 28.1.2005, aveva provveduto, a proprie cure e spese, ad effettuare il frazionamento del lotto di terreno oggetto di preliminare, rendendosi immediatamente disponibile a completare la vendita;
2) sin da allora aveva reiteratamente invitato il ad addivenire Pt_1
alla stipula del definitivo ma questi nel corso degli anni aveva addotto di volta in volta difficoltà
economiche ovvero gravi problemi di salute per poi, infine, rendersi irreperibile;
3) mai aveva ricevuto la diffida del 25.3.2013, questa inoltrata in via costa dorata, Porto SA AO, ove non era stato mai residente e che neppure risultava presente nella toponomastica del comune di Porto SA
AO; 4) nel marzo 2013 egli trovavasi ricoverato presso un nosocomio in Milano.
Ha concluso per il rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza 17.5.2019 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio a cagione del decesso del convenuto.
Riassunto la lite, si è costituita in giudizio , successore universale del de cuius CP_1 Per_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
Con sentenza n.438/2023 del 23.10.2023 il Tribunale adito ha rigettato la domanda dell'attore e disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Il Giudice di primo grado ha 1) in limine disatteso la dedotta eccezione di improcedibilità della domanda;
2) nel merito, ritenuto infondate le ragioni dell'attore “non potendo dirsi raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale da parte del – dovendo apprezzarsi che – entrambe le Per_1
parti si siano rese responsabili in egual misura di inadempienze”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello con cui ha Parte_1
lamentato 1) il vizio di extra e/o ultrapetizione avendo il “opposto alle istanze attoree solo Per_1
ed esclusivamente il proprio incolpevole inadempimento senza nulla altro eccepire e tanto meno domandare in via riconvenzionale”; 2) l'assenza di ogni argomentazione motivante il ritenuto inadempimento (pure inesistente) dell'obbligazione assunta dall'attore/appellante; 3) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva affermato non potersi dire raggiunta la prova dell'inadempimento a esclusivo carico del “in quanto entrambe le parti si sono rese Per_1
responsabili di inadempienze”; 4) la omessa valutazione di un fatto decisivo per non aver il Per_1
sin dalla conclusione del frazionamento, invitato il ad addivenire al contratto definitivo e Pt_1
neppure avendo provato “l'impossibilità di eseguire la propria prestazione nel corso di tutti questi anni, ovvero dal 28.1.2005 ad oggi”; 5) il mancato accertamento del diritto alla ritenzione della somma da parte del 6) l'omessa motivazione circa la ritenuta pari misura degli Per_1
inadempimenti dei contraenti;
7) la errata valutazione delle risultanze istruttorie;
8) la errata disciplina delle spese del procedimento.
Ha concluso per la dichiarazione di risoluzione del contratto 30.6.2004 e per la condanna alla restituzione dell'acconto versato, anche a titolo di indebito arricchimento, vinte le spese. L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
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Va rigettata l'eccezione di tardività formulata dal Procuratore dell'appellante in riferimento alle note difensive depositate dalla difesa della appellata, rilevandosi che le stesse sono state depositate nel rispetto dei termini assegnati con l'ordinanza 5.12.2023.
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I motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non raggiunta la prova dell'inadempimento del promittente venditore (ed Per_1
avendo anzi affermato che “entrambe le parti si sono rese responsabili in egual misura di inadempienze”).
Lamenta anzitutto la difesa del che la sentenza di primo grado sia affetta da vizio di Pt_1
ultrapetizione avendo il convenuto “opposto alle istanze attoree solo ed esclusivamente il Per_1
proprio incolpevole inadempimento senza nulla altro eccepire e tanto meno domandare in via riconvenzionale”.
L'assunto non coglie nel segno essendo agevole replicare che il nella comparsa di Per_1
costituzione ha opposto l'inadempimento del promissario acquirente replicando di aver esso promittente venditore, sin dai primi mesi del 2005, reiteratamente invitato il ad addivenire alla Pt_1
stipula del definitivo;
ha, poi, dedotto che questi nel corso degli anni aveva addotto di volta in volta difficoltà economiche ovvero gravi problemi di salute per poi, infine, rendersi irreperibile.
Non può, pertanto, ritenersi (a fronte della dedotta eccezione di inadempimento) che il Giudice di primo grado abbia giudicato “ultrapetita” in violazione dell'art.112 cpc.
Fermo quanto precede, l'indagine sulla fondatezza della domanda dell'appellante di risoluzione del contratto ex artt. 1453-1455 c.c. postula che vengano compiutamente esaminate le ragioni di inadempimento ascritte al promittente venditore.
L'effettivo motivo di inadempimento addotto nell'atto di citazione è stato il mancato riscontro del alla missiva 25.3.2013 con cui lo stesso era stato invitato a procedere alla stipula del Per_1 contratto traslativo nonché sollecitato, a questi fini, a prendere contatti con uno studio notarile bolognese.
Si legge, infatti, a pag.3 dell'atto di citazione che “appare indiscutibile l'inadempimento operato dal
il quale a distanza di ben 10 anni, si era sottratto all'obbligo di effettuare il trasferimento Per_1
del bene al promissario acquirente”.
Orbene, in presenza della contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
ai fini della operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., occorre pertanto verificare quale sia stato l'esito di “tale spedizione”.
Ed invero, affinché possa operare la presunzione di conoscenza della comunicazione diretta ad una persona determinata, occorre la dimostrazione che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario: in altri termini, detta comunicazione può produrre gli effetti suoi propri solo quando sia giunta nella sfera di normale conoscibilità del soggetto interessato.
Ora, risulta per tabulas che la raccomandata 25.3.2013 è stata trasmessa al all'indirizzo Per_1
“Strada per Costa Dorata - Loiri Porto SA AO”: trattasi di un luogo diverso rispetto a quello di residenza dell'attore (Porto SA AO, Loc. Lu Stangu n.28) e neppure risultante dalla toponomastica di quel Comune.
Nella specie non può, pertanto, ritenersi operare la presunzione di conoscenza osservandosi che la missiva non è stata indirizzata al corretto recapito (essendo onere del accertarsi dell'esatto Pt_1
indirizzo di residenza del promittente venditore) e neppure vi è dimostrazione sufficientemente certa che sia stata consegnata a (che in quel periodo trovavasi in Milano per essere sottoposto Persona_1
a reintervento di craniotomia per recidiva lesionale).
Né vale a sanare quanto sopra il fatto che la missiva sia stata comunque consegnata al fratello del promittente venditore non vi è prova alcuna del fatto che sia stato Per_1 Controparte_2
incaricato (“delegato”) dal germano di ritirare la posta al medesimo riservata avendo il teste - neppure convivente con - semplicemente riferito di essersi accordato con il postino affinché Persona_1
venisse a lui consegnata la corrispondenza diretta al fratello e ciò perché questi “in quel periodo era ricoverato presso un ospedale del Continente” (cosicché ben può ritenersi, in difetto di evidenza contraria, che si sia trattato di sua autonoma e non sollecitata iniziativa). Ed allora, posto che non sussistono i presupposti per ritenere operante la presunzione di cui all'art.1335 cit., deve correlativamente ritenersi che, in parte qua, alcun inadempimento può essere ascritto al promittente venditore . Persona_1
Quanto, poi, agli ulteriori assunti merita evidenziare – come espressamente lamentato dalla difesa della parte appellata – la tardività della lagnanza circa la mancata acquisizione del consenso degli altri proprietari alla cessione del bene oggetto del preliminare (siccome trattasi, in realtà e più
correttamente, di questione prospettata dalla difesa del per la prima volta nella memoria ex Pt_1
art.183, VI co, cpc n.3).
Ed infatti la deduzione di un fatto diverso e aggiuntivo rispetto a quello posto in origine a fondamento della domanda di inadempimento introduce un nuovo tema di indagine e si configura come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa.
Né miglior sorte meritano neppure le deduzioni di cui alle pagg. 7 e 8 dell'atto di appello (“la
controparte non ha in alcun modo provato l'impossibilità di eseguire la propria prestazione nel corso
di tutti questi anni (dal 28.01.2005 ad oggi). Ella, infatti, si è limitata a dedurre motivi di carattere
personale e di salute, senza tuttavia dimostrare di non aver potuto stipulare il contratto definitivo,
non solo nei termini prospettati nel contratto preliminare, ma nemmeno successivamente, per cause
non imputabili alla sua volontà (essendosi il suo inadempimento protratto in corso di causa). Ha
dunque errato il Tribunale di Tempio Pausania nel non aver preso atto di tale ingiustificato inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, non avendo il fornito la Per_1
prova liberatoria a suo carico. Invero, dal giorno in cui si è verificata la condizione propedeutica
del frazionamento (anno 2005), non solo controparte non ha mai dimostrato di aver tentato
seriamente di pervenire ad un definitivo, né di aver messo in mora il con invito formale in tal Pt_1
senso, ma non ha nemmeno chiesto costituendosi in giudizio che si pervenisse ad una sentenza che
facesse luogo del contratto definitivo ex art 2932 cc in forma specifica. Questa è la prova macroscopica dell'inadempimento da parte del ”) posto che trattasi di doglianze esplicitate Per_1
per la prima volta nel gravame (cosicché il motivo di appello di cui al superiore punto 4 non può
sottrarsi al giudizio di inammissibilità espresso da questa Corte).
All'esito di quanto precede devono, pertanto, ritenersi insussistenti gli addebiti posti a carico del e costituenti la ragione giustificante la domanda di risoluzione della promessa di vendita Per_1 per asserito grave inadempimento del promittente venditore (situazione che rende anche ininfluente ai fini della decisione della lite la disamina di ogni, eventuale, inadempimento come ascritto al Pt_1
e/o al di lui genitore in uno a ogni conseguente valutazione).
Deve, pertanto, condividersi (anche in esito alle ragioni di cui si è sopra detto) il giudizio di infondatezza della domanda di risoluzione del contratto come avanzata dal (essendo anche Pt_1
irrilevanti le vicende connesse alla partecipazione all'Avv. Petitta all'incontro di mediazione fissato nanti l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania).
Quanto, poi, al motivo di appello di cui al superiore punto 5) è sufficiente osservare che dal rigetto della domanda conseguiva (e consegue), quale logico corollario, che alcunché il Tribunale di primo grado doveva (e poteva, neppure a titolo di indebito arricchimento) disporre in riferimento alla restituzione delle somme consegnate a titolo di anticipo sul prezzo (attesa, infatti, la permanenza del vincolo contrattuale).
Infine, quanto esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie (e nonostante la evidente soccombenza del rispetto alla domanda dal medesimo Pt_1
introdotta) il Giudice di Tempio Pausania ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese del procedimento: trattasi di un giudizio che si sottrae al potere di riforma di questa Corte territoriale.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
3473,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni