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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1648/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
, (CF: ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 20.10.80, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Fulvia Bonvicini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caselle Torinese
(TO), Via Crosetto n. 5, come da procura in atti e
(C.F.: ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Maurizio Ghione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so
Monte Cucco n.131, come da procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
30.12.17, in Massafra (TR), trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Massafra
(TR), Atto n.1, Parte 2, Serie A, Anno 2018;
- ordinare al Comune di Massafra di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali,
OMOLOGARE
le seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore continuerà ad essere affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto sulle questioni di
ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno invece di comune accordo le decisioni di
maggiore interesse per il figlio relativi alla salute (compresa la scelta dei medici, degli
specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture
a cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori
intratterranno i rapporti) ed all'educazione: tali scelte dovranno essere individuate tenendo
conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Qualora il minore
nel corso degli anni dovesse partecipare ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di
natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare
ai relativi eventi.
I genitori continueranno a mantenere, particolarmente di fronte al figlio, un atteggiamento di
reciproco rispetto e collaborazione, impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro
genitore ed a cooperare al fine di costruire attorno al minore un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che lo riguardano ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in
particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni
fondamentali.
2) La regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore verrà
concordata tra gli stessi, valutando esclusivamente l'interesse del minore con conseguente
ampia disponibilità alla flessibilità degli orari e di giornate anche in relazione allo svolgimento
delle attività scolastiche e degli impegni extrascolastici del figlio;
i genitori si impegnano a
collaborare l'uno con l'altra, soprattutto nei periodi in cui il bambino non frequenta la scuola,
alternandosi, all'occorrenza, ovvero acconsentendo all'iscrizione del bambino a progetti
educativi e di svago quali: “estate ragazzi”, e ciò sin tanto che il minore non avrà acquisito
una sufficiente autonomia in ragione dell'età anagrafica.
Ciò premesso, qualora dovessero insorgere difficoltà nella gestione del diritto di visita i
genitori, prevedono un calendario minimo di frequentazione e, segnatamente:
a) il padre trascorrerà con il minore un week-end a settimane alterne, dal venerdì
all'uscita da scuola, allorchè lo preleverà dall'abitazione materna, sino alla domenica sera alle
ore 19.00, allorchè lo riaccompagnerà a casa della madre;
b) il padre, nella settimana coincidente con il week-end paterno, trascorrerà con il figlio un
pomeriggio a settimana, dalle ore 16.30, ovvero dall'uscita da scuola, sino alle ore 21.00,
allorchè lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, mentre nella settimana coincidente
con il week-end materno, trascorrerà con il figlio oltre al pomeriggio già previsto, altresì il
venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al mattino successivo allorchè la madre
provvederà a prelevarlo dall'abitazione paterna entro le ore 12.00, fatti salvi non
procrastinabili impegni lavorativi del padre il sabato mattina, che costringano lo stesso ad
assentarsi da casa, ovvero l'occasionale richiesta della madre di trascorrere con il figlio il fine
settimana alla stessa assegnato sin dal venerdì pomeriggio;
c) il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante
le ferie estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
d) il minore trascorrerà, ad anni alternati, la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale
con l'altro genitore (per quest'anno la Vigilia con la mamma ed il Natale con il papà) così
come saranno alternati il giorno di Capodanno e l'Epifania (per quest'anno il Capodanno con
la mamma e l'Epifania con il papà) mentre nei restanti giorni i genitori adotteranno il regime
di visita ordinario;
e) il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, ed il Lunedì in
Albis con l'altro genitore (per il prossimo anno la Pasqua con la mamma ed il Lunedì
dell'Angelo con il papà), mentre nei restanti giorni i genitori adotteranno il regime di visita
ordinario;
f) le altre festività dell'anno saranno alternate, ivi compresi gli eventuali “ponti”
infrasettimanali;
3) Ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento, alla cura ed all'educazione del
figlio quando sarà con sé, tuttavia, in ragione della maggiore permanenza del minore presso
l'abitazione materna, il Sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo CP_1
al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 (diconsi trecento/00) entro il giorno
5 di ogni mese con bonifico bancario. La somma sarà rivalutata ogni anno in base agli indici
ISTAT.
4) Le spese mediche (compresi farmaci e parafarmaci indicati dal medico) non coperte dal
S.S.N., scolastiche, ivi compresa l'intera rata dell'asilo nido, sportive e ricreative, di istruzione
extrascolastiche ed educazione - previamente concordate, qualora non necessitate, ed in ogni
caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, nel
rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Ivrea e
dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24.06.16. Il rimborso al genitore che eventualmente
anticipi le spese straordinarie sarà effettuato dall'altro genitore nel mese successivo al
ricevimento della relativa documentazione. I genitori provvederanno altresì a ripartire al 50%
le spese della baby-sitter da sostenersi mensilmente qualora entrambi, per esigenze lavorative,
non possano occuparsi del minore, tuttavia, ciascun genitore provvederà al pagamento della
propria quota direttamente alla baby sitter. 5) L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla Sig.ra
[...]
la quale beneficerà altresì delle detrazioni fiscali relative al figlio nella misura Parte_1
del 100%.
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e
definito ogni questione economica e patrimoniale, fatta eccezione per quelle oggetto del
presente atto e per quelle di Legge, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente,
ad alcun titolo anche a titolo di danno o altro, per cui non viene formulata domanda di
contenuto patrimoniale.
7) Visto l'articolo 3 lett. b) della Legge 21.11.67 n.1185, così come novellato dall'art. 24 della
Legge n.3/03, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il
rinnovo del documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla Legge 2011.09 n.
166 autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore.
8) Ciascun coniuge provvederà alla corresponsione dei compensi dovuti al proprio legale.”
Il P.M. con provvedimento del 07/08/2024 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.07.2024,
e premettevano che: Parte_1 CP_1
- in data 30.12.17 contraevano matrimonio concordatario in Massafra (TR), trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Massafra (TR), Atto n.1, Parte 2, Serie A, ,
optando per il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione nasceva un figlio: a Torino (TO), il 17.12.20; Persona_1
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 21.02.22, furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 21.02.22 e le loro condizioni di separazione venivano omologate con decreto del 28.02.22; - tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 8 maggio 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 07/08/2024 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Torino il 21.02.22, furono autorizzati a vivere separati con provvedimento del 21.02.22 e le loro condizioni di separazione venivano omologate con decreto del 28.02.22(decreto 3537 del 1.3.2022);
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole
(cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Massafra (TR) il 30 dicembre 2017 tra e Parte_1 CP_1
trascritto il 3 gennaio 2018 nel Registro degli atti di matrimonio del
[...]
medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone che il figlio minore continuerà ad essere affidato in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno invece di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativi alla salute (compresa la scelta dei medici, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture a cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti) ed all'educazione: tali scelte dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Qualora il minore nel corso degli anni dovesse partecipare ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche di natura extrascolastica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi;
I genitori continueranno a mantenere, particolarmente di fronte al figlio, un atteggiamento di reciproco rispetto e collaborazione, impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro genitore ed a cooperare al fine di costruire attorno al minore un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che lo riguardano ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali;
dispone che la regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore verrà concordata tra gli stessi, valutando esclusivamente l'interesse del minore con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità degli orari e di giornate anche in relazione allo svolgimento delle attività scolastiche e degli impegni extrascolastici del figlio;
i genitori si impegnano a collaborare l'uno con l'altra,
soprattutto nei periodi in cui il bambino non frequenta la scuola, alternandosi,
all'occorrenza, ovvero acconsentendo all'iscrizione del bambino a progetti educativi e di svago quali: “estate ragazzi”, e ciò sin tanto che il minore non avrà acquisito una sufficiente autonomia in ragione dell'età anagrafica.
Qualora dovessero insorgere difficoltà nella gestione del diritto di visita i genitori,
dispone un calendario minimo di frequentazione e, segnatamente:
a) il padre trascorrerà con il minore un week-end a settimane alterne, dal venerdì
all'uscita da scuola, allorché lo preleverà dall'abitazione materna, sino alla domenica sera alle ore 19.00, allorché lo riaccompagnerà a casa della madre;
b) il padre, nella settimana coincidente con il week-end paterno, trascorrerà con il figlio un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.30, ovvero dall'uscita da scuola, sino alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, mentre nella settimana coincidente con il week-end materno, trascorrerà con il figlio oltre al pomeriggio già previsto, altresì il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al mattino successivo allorchè la madre provvederà a prelevarlo dall'abitazione paterna entro le ore 12.00, fatti salvi non procrastinabili impegni lavorativi del padre il sabato mattina, che costringano lo stesso ad assentarsi da casa, ovvero l'occasionale richiesta della madre di trascorrere con il figlio il fine settimana alla stessa assegnato sin dal venerdì pomeriggio;
c) il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi,
durante le ferie estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
d) il minore trascorrerà, ad anni alternati, la Vigilia di Natale con un genitore ed il
Natale con l'altro genitore (per quest'anno la Vigilia con la mamma ed il Natale con il papà) così come saranno alternati il giorno di Capodanno e l'Epifania (per quest'anno il Capodanno con la mamma e l'Epifania con il papà) mentre nei restanti giorni i genitori adotteranno il regime di visita ordinario;
e) il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, ed il
Lunedì in Albis con l'altro genitore (per il prossimo anno la Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà), mentre nei restanti giorni i genitori adotteranno il regime di visita ordinario;
f) le altre festività dell'anno saranno alternate, ivi compresi gli eventuali “ponti”
infrasettimanali;
3) dispone che ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento, alla cura ed all'educazione del figlio quando sarà con sé, tuttavia, in ragione della maggiore permanenza del minore presso l'abitazione materna, il padre corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 (diconsi trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario. La somma sarà rivalutata ogni anno in base agli indici ISTAT;
4) dispone che le spese mediche (compresi farmaci e parafarmaci indicati dal medico)
non coperte dal S.S.N., scolastiche, ivi compresa l'intera rata dell'asilo nido, sportive e ricreative, di istruzione extrascolastiche ed educazione - previamente concordate,
qualora non necessitate, ed in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo
di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Ivrea e dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24.06.16. Il rimborso al genitore che eventualmente anticipi le spese straordinarie sarà effettuato dall'altro genitore nel mese successivo al ricevimento della relativa documentazione. Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che provvederanno altresì a ripartire al 50% le spese della baby-sitter da sostenersi mensilmente qualora entrambi, per esigenze lavorative, non possano occuparsi del minore, tuttavia, ciascun genitore provvederà al pagamento della propria quota direttamente alla baby sitter;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico continuerà
ad essere interamente percepito dalla madre, la quale beneficerà altresì delle detrazioni fiscali relative al figlio nella misura del 100%.
6) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale, fatta eccezione per quelle oggetto del presente atto e per quelle di
Legge, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente, ad alcun titolo anche a titolo di danno o altro, per cui è stata formulata domanda di contenuto patrimoniale;
7) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ai sensi dell'articolo 3 lett. b)
della Legge 21.11.67 n.1185, così come novellato dall'art. 24 della Legge n.3/03, si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla Legge 2011.09 n. 166
autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore;
8) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 3 giugno 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori
(art. 52 codice privacy)