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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7700, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1
Castellaneta, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Betty Controparte_1
Cascella, giusta procura in atti;
NONCHÉ
P.M. presso il Tribunale di Bari;
///
Con ordinanza del 14.2.2025, sull'accordo raggiunto dalle parti, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, depositato in data 23.7.2024
premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Triggiano il 25.8.2005 con
[...]
(Registro atti matrimonio Comune di Triggiano – anno 2005, atto n.58, CP_1 parte II, serie A);
- dall'unione coniugale nasceva i figli (n. il 16.9.2008) e (n. il Per_1 Per_2
21.2.2011);
- ella, da sempre dedita alla cura della casa e dei figli, dal gennaio 2023 era stata assunta come banconista con contratto part-time con retribuzione di €1.300,00 e che il coniuge era banconista presso una caffetteria con retribuzione di €1.500,00;
- con il tempo era venuta meno l'affectio coniugalis tanto che la convivenza era cessata dal 2019;
- la casa coniugale era stata ormai lasciata da entrambi i coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stabilendo l'affido condiviso dei figli con regolamentazione del suo diritto di visita;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di
1 €500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e di dopo scuola della figlia . Per_1
Con decreto del 21.8.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 6.2.2025 si costituiva in giudizio rappresentando che Controparte_1 le parti avevano raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni della separazione, chiedendone l'omologa.
Acquisita agli atti la convenzione sottoscritta contenete le condizioni della separazione e rinuncia alla comparizione, all'udienza del 14.2.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimesso al Collegio per la decisione.
*****
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione relative all'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, al loro collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, all'obbligo in capo a costui di versare la somma di €400,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat a titolo di mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, salvi ulteriori obblighi assunti dagli stessi, sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dal genitore collocatario come da accordi.
Le spese processuali sono compensate attesa l'intervenuta conciliazione della lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta (recante data 21.1.2024) e depositata in atti il 5 e 6.2.2025;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
dott. Giuseppe Disabato
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7700, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1
Castellaneta, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Betty Controparte_1
Cascella, giusta procura in atti;
NONCHÉ
P.M. presso il Tribunale di Bari;
///
Con ordinanza del 14.2.2025, sull'accordo raggiunto dalle parti, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, depositato in data 23.7.2024
premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Triggiano il 25.8.2005 con
[...]
(Registro atti matrimonio Comune di Triggiano – anno 2005, atto n.58, CP_1 parte II, serie A);
- dall'unione coniugale nasceva i figli (n. il 16.9.2008) e (n. il Per_1 Per_2
21.2.2011);
- ella, da sempre dedita alla cura della casa e dei figli, dal gennaio 2023 era stata assunta come banconista con contratto part-time con retribuzione di €1.300,00 e che il coniuge era banconista presso una caffetteria con retribuzione di €1.500,00;
- con il tempo era venuta meno l'affectio coniugalis tanto che la convivenza era cessata dal 2019;
- la casa coniugale era stata ormai lasciata da entrambi i coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stabilendo l'affido condiviso dei figli con regolamentazione del suo diritto di visita;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di
1 €500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e di dopo scuola della figlia . Per_1
Con decreto del 21.8.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 6.2.2025 si costituiva in giudizio rappresentando che Controparte_1 le parti avevano raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni della separazione, chiedendone l'omologa.
Acquisita agli atti la convenzione sottoscritta contenete le condizioni della separazione e rinuncia alla comparizione, all'udienza del 14.2.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimesso al Collegio per la decisione.
*****
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione relative all'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, al loro collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, all'obbligo in capo a costui di versare la somma di €400,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat a titolo di mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, salvi ulteriori obblighi assunti dagli stessi, sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dal genitore collocatario come da accordi.
Le spese processuali sono compensate attesa l'intervenuta conciliazione della lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta (recante data 21.1.2024) e depositata in atti il 5 e 6.2.2025;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
dott. Giuseppe Disabato
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