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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5477/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.2.2025 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di appello, dall'avv. GIULIANO AGLIATA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio sito in Napoli, alla via C.F._1
G. Santacroce n. 79;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. LEONARDO COCCO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in , alla via Tanucci n. 95; Pt_1
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione, notificato il 7.1.2019, il
(in prosieguo solo ”), nella qualità di Controparte_1 CP_1
Centro accreditato provvisoriamente nel settore della patologia clinica, conveniva in giudizio
Cont l' (d'ora innanzi solo ) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_2
per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 28.816,31, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002, quale saldo delle prestazioni erogate nel corso degli anni 2010, 2011, 2012 ed inizio
Cont 2013, indebitamente trattenuto dall' in applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma
796, lett. o) L. n. 296/2006.
Con ordinanza pubblicata il 23.9.2019, il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda, precisando che lo sconto sulle tariffe previsto dall'art. 1 comma 796 lett.
o) della l. 296/2006 era temporalmente limitato al triennio 2007-2009 e, comunque, per essere stato espunto dall'ordinamento il parametro patrimoniale (costituito dal D.M. 22.7.1996 e dal successivo D.M. 16.9.2006) ad opera rispettivamente delle pronunce del Consiglio di Stato n.
18039/2001 e del TAR Lazio n. 12623/2007, su cui detto sconto si agganciava. Cont Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' eccependo: con il primo motivo,
l'erroneità della sentenza gravata per non avere considerato l'autorità di giudicato esterno della sentenza del TAR Campania n. 4425/2017, già pronunciatasi sulla pretesa per cui è causa;
con il secondo motivo, l'irragionevolezza della decisione impugnata, in quanto contrastante con il principio del necessario bilanciamento tra il diritto alla salute e i limiti imposti dalle esigenze di equilibrio finanziario;
con il terzo motivo, l'erronea statuizione sulla giurisdizione, investendo la pretesa azionata l'attività autoritativa della P.A.; con il quarto motivo, l'erroneità della valutazione inerente il venir meno del tariffario di riferimento, posto che, ad avviso dell'appellante, il cd. tariffario “Bindi”, pur dopo il suo annullamento, poteva comunque essere preso come dato storico contenente cifre di riferimento ed era stato validamente adottato dalla l.
296/2006 quale disciplina per il futuro, di tal che la scontistica sarebbe potuta venir meno solo a seguito della adozione degli aggiornamenti tariffari previsti dalla legge stessa;
con il quinto e il sesto motivo, da un lato, la contraddittorietà della pronuncia, per avere dapprima evidenziato le peculiarità del sistema sanitario e, poi, omesso di tenere conto dei necessari limiti di remunerazione delle prestazioni, e, dall'altro lato, l'omessa motivazione in ordine alla nullità del contratto in quanto privo di copertura finanziaria in caso di mancata applicazione dello sconto;
infine, con il settimo motivo, l'errata valutazione delle prove, lì dove il giudice di primo grado ha ritenuto prova idonea del credito la fattura.
2 Con comparsa depositata in data 24.9.2020, il si è costituito in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.2.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve, in primo luogo, essere respinto il terzo motivo di appello, inerente alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie in esame si controverte della esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022 e Cass. n. 372/2021), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante. Cont Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello, l ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata per non avere considerato l'autorità di giudicato esterno integrata dalla pronuncia del giudice amministrativo (sentenza TAR Campania Napoli n. 4425/2017), la quale si
è già pronunciata sulla pretesa di cui è causa. Ha sostenuto l'appellante che, sebbene essa non sia stata resa fra le parti dell'odierno giudizio, comunque, l'effetto preclusivo del giudicato amministrativo si realizzerebbe sia nei nuovi giudizi aventi ad oggetto la stessa questione decisa
(efficacia negativa del giudicato), sia in qualsiasi altro giudizio, avente un diverso oggetto, in cui il giudice sarebbe vincolato al punto deciso con la sentenza passata in giudicato (efficacia positiva del giudicato).
Il motivo è infondato e va disatteso.
La sentenza del TAR Campania n. 4425/2017 è stata resa in un giudizio a cui non ha
Cont partecipato l' essendo stato proposto dai vari Centri accreditati nei confronti della Regione
Campania. Non può, pertanto, sostenersi fondatamente la sussistenza di un giudicato esterno tra le parti oggi in causa.
Il secondo motivo di appello è, invece, inammissibile, in quanto le deduzioni in esso illustrate, inerenti il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute e il rispetto dei vincoli di spesa, si presentano generiche e inconferenti rispetto alla decisione impugnata. Trattasi, peraltro, di questioni superate anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, con ordinanza n.
10582/2018, riconoscendo l'efficacia temporalmente limitata dello sconto tariffario, ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009”, conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge
3 finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Il quarto motivo di appello, con cui sostanzialmente l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto essere venuto meno il tariffario di riferimento (D.M.
296/2006), deve ritenersi assorbito nel rigetto del primo e del secondo motivo di appello;
esso, in ogni caso, è da ritenersi inammissibile in quanto volto a censurare solo la seconda motivazione resa dal Tribunale a sostegno della propria pronuncia di accoglimento della domanda proposta dal Centro;
anche in caso di sua fondatezza, infatti, la sentenza impugnata resterebbe confermata dal rigetto dei motivi di appello inerenti la prima delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale a sostegno della decisione, ossia dalla riconosciuta temporaneità della scontistica con riferimento al solo triennio 2007-2009.
Sono, poi, infondati il quinto e il sesto motivo di appello.
La sentenza impugnata, infatti, non presenta nessuna contraddizione, atteso che le peculiarità del sistema di spesa sanitaria (compiutamente evidenziate dal Tribunale), comunque, non possono giustificare l'applicazione di istituti (nella specie lo sconto tariffario) oltre i limiti di vigenza temporale previsti dalle norme che ne hanno disposto l'introduzione.
Per quanto concerne l'assenza di copertura finanziaria per la remunerazione delle prestazioni
Cont senza l'applicazione dello sconto, osserva la Corte, non solo che l' non ha fornito la prova del superamento del tetto di spesa in conseguenza della mancata applicazione della scontistica
Cont (onere probatorio incombente sull' ; ma anche che per l'eventuale superamento del budget Cont fissato è previsto lo specifico rimedio della regressione tariffaria, utilizzabile dall' proprio al fine di contenere la spesa nei limiti dei budget annualmente previsti e, così, di coordinare il diritto alla salute dei cittadini con le disponibilità finanziarie.
L'ultimo motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto che le fatture prodotte in giudizio dal non forniscono piena prova della pretesa attorea, è, poi, inammissibile e, comunque, CP_1
infondato.
L'appellante si è, infatti, limitata ad esporre, in astratto, la natura giuridica ed il valore probatorio di tali documenti, senza addurre nessuna specifica contestazione con riferimento al caso in esame. Peraltro, in tema di prova dello svolgimento della controprestazione da parte del
, occorre osservare che la circostanza è stata pacifica sin dall'instaurazione del giudizio in CP_1
Cont primo grado, atteso che l costituendosi, non ha contestato la non debenza delle somme richieste per il mancato svolgimento delle relative prestazioni, ma solo il loro mancato pagamento in virtù dell'applicazione dello sconto tariffario.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto delle ragioni della decisione e della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, avv. Leonardo Cocco, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
[...]
23.9.2019, nei confronti del così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento, in favore del delle spese di lite Controparte_1
relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'avv.
Leonardo Cocco dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5477/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.2.2025 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di appello, dall'avv. GIULIANO AGLIATA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio sito in Napoli, alla via C.F._1
G. Santacroce n. 79;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. LEONARDO COCCO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in , alla via Tanucci n. 95; Pt_1
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione, notificato il 7.1.2019, il
(in prosieguo solo ”), nella qualità di Controparte_1 CP_1
Centro accreditato provvisoriamente nel settore della patologia clinica, conveniva in giudizio
Cont l' (d'ora innanzi solo ) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_2
per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 28.816,31, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002, quale saldo delle prestazioni erogate nel corso degli anni 2010, 2011, 2012 ed inizio
Cont 2013, indebitamente trattenuto dall' in applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma
796, lett. o) L. n. 296/2006.
Con ordinanza pubblicata il 23.9.2019, il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda, precisando che lo sconto sulle tariffe previsto dall'art. 1 comma 796 lett.
o) della l. 296/2006 era temporalmente limitato al triennio 2007-2009 e, comunque, per essere stato espunto dall'ordinamento il parametro patrimoniale (costituito dal D.M. 22.7.1996 e dal successivo D.M. 16.9.2006) ad opera rispettivamente delle pronunce del Consiglio di Stato n.
18039/2001 e del TAR Lazio n. 12623/2007, su cui detto sconto si agganciava. Cont Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' eccependo: con il primo motivo,
l'erroneità della sentenza gravata per non avere considerato l'autorità di giudicato esterno della sentenza del TAR Campania n. 4425/2017, già pronunciatasi sulla pretesa per cui è causa;
con il secondo motivo, l'irragionevolezza della decisione impugnata, in quanto contrastante con il principio del necessario bilanciamento tra il diritto alla salute e i limiti imposti dalle esigenze di equilibrio finanziario;
con il terzo motivo, l'erronea statuizione sulla giurisdizione, investendo la pretesa azionata l'attività autoritativa della P.A.; con il quarto motivo, l'erroneità della valutazione inerente il venir meno del tariffario di riferimento, posto che, ad avviso dell'appellante, il cd. tariffario “Bindi”, pur dopo il suo annullamento, poteva comunque essere preso come dato storico contenente cifre di riferimento ed era stato validamente adottato dalla l.
296/2006 quale disciplina per il futuro, di tal che la scontistica sarebbe potuta venir meno solo a seguito della adozione degli aggiornamenti tariffari previsti dalla legge stessa;
con il quinto e il sesto motivo, da un lato, la contraddittorietà della pronuncia, per avere dapprima evidenziato le peculiarità del sistema sanitario e, poi, omesso di tenere conto dei necessari limiti di remunerazione delle prestazioni, e, dall'altro lato, l'omessa motivazione in ordine alla nullità del contratto in quanto privo di copertura finanziaria in caso di mancata applicazione dello sconto;
infine, con il settimo motivo, l'errata valutazione delle prove, lì dove il giudice di primo grado ha ritenuto prova idonea del credito la fattura.
2 Con comparsa depositata in data 24.9.2020, il si è costituito in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.2.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve, in primo luogo, essere respinto il terzo motivo di appello, inerente alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie in esame si controverte della esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022 e Cass. n. 372/2021), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante. Cont Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello, l ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata per non avere considerato l'autorità di giudicato esterno integrata dalla pronuncia del giudice amministrativo (sentenza TAR Campania Napoli n. 4425/2017), la quale si
è già pronunciata sulla pretesa di cui è causa. Ha sostenuto l'appellante che, sebbene essa non sia stata resa fra le parti dell'odierno giudizio, comunque, l'effetto preclusivo del giudicato amministrativo si realizzerebbe sia nei nuovi giudizi aventi ad oggetto la stessa questione decisa
(efficacia negativa del giudicato), sia in qualsiasi altro giudizio, avente un diverso oggetto, in cui il giudice sarebbe vincolato al punto deciso con la sentenza passata in giudicato (efficacia positiva del giudicato).
Il motivo è infondato e va disatteso.
La sentenza del TAR Campania n. 4425/2017 è stata resa in un giudizio a cui non ha
Cont partecipato l' essendo stato proposto dai vari Centri accreditati nei confronti della Regione
Campania. Non può, pertanto, sostenersi fondatamente la sussistenza di un giudicato esterno tra le parti oggi in causa.
Il secondo motivo di appello è, invece, inammissibile, in quanto le deduzioni in esso illustrate, inerenti il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute e il rispetto dei vincoli di spesa, si presentano generiche e inconferenti rispetto alla decisione impugnata. Trattasi, peraltro, di questioni superate anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, con ordinanza n.
10582/2018, riconoscendo l'efficacia temporalmente limitata dello sconto tariffario, ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009”, conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge
3 finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Il quarto motivo di appello, con cui sostanzialmente l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto essere venuto meno il tariffario di riferimento (D.M.
296/2006), deve ritenersi assorbito nel rigetto del primo e del secondo motivo di appello;
esso, in ogni caso, è da ritenersi inammissibile in quanto volto a censurare solo la seconda motivazione resa dal Tribunale a sostegno della propria pronuncia di accoglimento della domanda proposta dal Centro;
anche in caso di sua fondatezza, infatti, la sentenza impugnata resterebbe confermata dal rigetto dei motivi di appello inerenti la prima delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale a sostegno della decisione, ossia dalla riconosciuta temporaneità della scontistica con riferimento al solo triennio 2007-2009.
Sono, poi, infondati il quinto e il sesto motivo di appello.
La sentenza impugnata, infatti, non presenta nessuna contraddizione, atteso che le peculiarità del sistema di spesa sanitaria (compiutamente evidenziate dal Tribunale), comunque, non possono giustificare l'applicazione di istituti (nella specie lo sconto tariffario) oltre i limiti di vigenza temporale previsti dalle norme che ne hanno disposto l'introduzione.
Per quanto concerne l'assenza di copertura finanziaria per la remunerazione delle prestazioni
Cont senza l'applicazione dello sconto, osserva la Corte, non solo che l' non ha fornito la prova del superamento del tetto di spesa in conseguenza della mancata applicazione della scontistica
Cont (onere probatorio incombente sull' ; ma anche che per l'eventuale superamento del budget Cont fissato è previsto lo specifico rimedio della regressione tariffaria, utilizzabile dall' proprio al fine di contenere la spesa nei limiti dei budget annualmente previsti e, così, di coordinare il diritto alla salute dei cittadini con le disponibilità finanziarie.
L'ultimo motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto che le fatture prodotte in giudizio dal non forniscono piena prova della pretesa attorea, è, poi, inammissibile e, comunque, CP_1
infondato.
L'appellante si è, infatti, limitata ad esporre, in astratto, la natura giuridica ed il valore probatorio di tali documenti, senza addurre nessuna specifica contestazione con riferimento al caso in esame. Peraltro, in tema di prova dello svolgimento della controprestazione da parte del
, occorre osservare che la circostanza è stata pacifica sin dall'instaurazione del giudizio in CP_1
Cont primo grado, atteso che l costituendosi, non ha contestato la non debenza delle somme richieste per il mancato svolgimento delle relative prestazioni, ma solo il loro mancato pagamento in virtù dell'applicazione dello sconto tariffario.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto delle ragioni della decisione e della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, avv. Leonardo Cocco, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
[...]
23.9.2019, nei confronti del così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento, in favore del delle spese di lite Controparte_1
relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'avv.
Leonardo Cocco dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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